Articolo 120 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 162Articolo 102 septies
Versione
18 dicembre 1942
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Versione
29 aprile 2003
Art. 120. null
2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni;
3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu fissato il termine nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre il diritto di ricorrere all'autorita' giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il termine fu fissato, l'autorita' giudiziaria ha facolta' di prorogarlo.
Entrata in vigore il 29 aprile 2003
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