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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado La Spezia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente e Relatore
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
SGAMBATI GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 202/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1. & C - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sarzana
elettivamente domiciliato presso Email_2
Spezia Risorse S.p.a. - 01222120113
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13764 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti e verbale di causa.
Resistente: come da atti e verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'epigrafata intimazione di pagamento, di importo pari a € 8.279,00, emessa dall'ufficio a seguito del parziale sgravio del ruolo concernente una precedente intimazione del 2023, dell'importo di
€ 11.198,00, per imu 2013-2014, sgravio conseguente alla mediazione intervenuta in sede giudiziale su tale ultima intimazione, a suo tempo impugnata e definita con sentenza di questa Corte n. 49/2025 di cessata materia del contendere.
All'uopo, la ricorrente deduce che la corretta applicazione della mediazione dovrebbe comportare il ricalcolo delle somme ancora dovute per la sola annualità 2014 (in quanto quella 2013 è da scomputarsi interamente in virtù degli accordi intrapresi), con un debito residuo pari a € 2.458,74, cui operare un nuovo rateizzo sulla base di quanto concordato in mediazione.
Resiste l'ufficio, ritenendo che i calcoli operati nella nuova intimazione siano corretti, in quanto già scomputata la somma di € 2.416,00 per rate imu 2014 già corrisposte.
Dopo una serie di rinvii per tentativo di bonario componimento della lite, le parti sono pervenuto ad un accordo conciliativo, concludendo per la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In presenza di conformi conclusioni il Collegio non può che prendere atto della cessata materia del contendere, ex art. 46 l.p.t., con conseguente estinzione del giudizio. Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La Spezia, li 9.2.2026.
Il Presidente-est.Aurelio Laino
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LA SPEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LAINO AURELIO, Presidente e Relatore
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
SGAMBATI GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 202/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1. & C - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sarzana
elettivamente domiciliato presso Email_2
Spezia Risorse S.p.a. - 01222120113
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13764 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti e verbale di causa.
Resistente: come da atti e verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'epigrafata intimazione di pagamento, di importo pari a € 8.279,00, emessa dall'ufficio a seguito del parziale sgravio del ruolo concernente una precedente intimazione del 2023, dell'importo di
€ 11.198,00, per imu 2013-2014, sgravio conseguente alla mediazione intervenuta in sede giudiziale su tale ultima intimazione, a suo tempo impugnata e definita con sentenza di questa Corte n. 49/2025 di cessata materia del contendere.
All'uopo, la ricorrente deduce che la corretta applicazione della mediazione dovrebbe comportare il ricalcolo delle somme ancora dovute per la sola annualità 2014 (in quanto quella 2013 è da scomputarsi interamente in virtù degli accordi intrapresi), con un debito residuo pari a € 2.458,74, cui operare un nuovo rateizzo sulla base di quanto concordato in mediazione.
Resiste l'ufficio, ritenendo che i calcoli operati nella nuova intimazione siano corretti, in quanto già scomputata la somma di € 2.416,00 per rate imu 2014 già corrisposte.
Dopo una serie di rinvii per tentativo di bonario componimento della lite, le parti sono pervenuto ad un accordo conciliativo, concludendo per la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In presenza di conformi conclusioni il Collegio non può che prendere atto della cessata materia del contendere, ex art. 46 l.p.t., con conseguente estinzione del giudizio. Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
La Spezia, li 9.2.2026.
Il Presidente-est.Aurelio Laino