Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 4738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4738 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Maria Lucantonio, all' esito di riserva su scambio di note ,il 13/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 23111/2023 R.G. promossa da:
ù
rappresentata e difesa dall' avv Mario Ariello Parte_1
Contro
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' avv Maria Pia Tedeschi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il7.12.2023 l'istante esponeva che in data 2.6.2022 aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo diretto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di invalida ex L104/92 art 3 comma 3 , con esito negativo Contestava le risultanze della ctu e chiedeva la condanna dell' al pagamento delle prestazioni. CP_1
L' si costituiva contestando la domanda. Disposta ed espletata nuova consulenza CP_1
tecnica, la causa veniva decisa
La domanda non può essere accolta
Gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU in fase di accertamento tecnico preventivo ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti;
gli stessi hanno trovato conferma anche nella
Rispetto alla seconda consulenza, parte ricorrente muove alcune censure, ma deve osservarsi che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Le conclusioni di entrambi i CTU nominati nelle diverse fasi del giudizio trovano quindi giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono essere condivise Le patologie riscontrate giustificano comunque la compensazione delle spese di lite.
Per quanto concerne la liquidazione delle spese di c.t.u., effettuata con un separato decreto, va in questa sede ricordato che essa si sottrae al regime delle spese di lite, atteso che, secondo quanto già rilevato dalla Cassazione, in tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23586 del 15/09/2008; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 28094 del 30/12/2009).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta la domanda
Dichiara compensate le spese di lite;
Pone le spese di consulenza tecnica a carico dell' CP_1
Così deciso in data 13/06/2025. il Giudice
Dott. Maria Lucantonio