Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4314/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 4314/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 30 settembre 2024. da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Gloria Valentini
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da verbale di udienza di data 19 dicembre 2024.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in Segno (TN) in data 28 agosto 2010 e che dalla
Per loro unione sono nati a Trento i figli , in data 12 marzo 2011, e , in data Per_2
23 febbraio 2013.
1
come psicologo – psicoterapeuta con un entrata mensile di circa € 5.100,00, mentre la sig.ra lavora come educatrice con uno stipendio mensile di circa € 1.000. Pt_2
I coniugi hanno dedotto di essere comproprietari per la quota di un mezzo ciascuno della casa coniugale, sita in Cadine, via Slop n. 17, contraddistinta dalle p.ed. 371 in CC Trento – pp.mm. 103, 150 e 143, su cui grava un mutuo ipotecario di €
240.000 con rata mensile di € 1.129,33 versata per intero dal sig. Parte_1
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1) pronunciarsi la separazione personale tra i signori e Parte_1
autorizzando i coniugi a vivere separati;
il signor Parte_2 Parte_1
alla data di sottoscrizione del presente ricorso, ha già provveduto a
[...]
trasferire la propria residenza in luogo diverso rispetto a quello presso la casa coniugale;
2) la casa coniugale (contraddistinta dalla p.ed. 371 in CC Trento – pp.mm. 103,
150 e 143, in Cadine – via Slop n. 17) verrà assegnata alla signora con Parte_2
tutto il suo contenuto e il signor entro 15 giorni dalla data Parte_1
di sottoscrizione del presente ricorso, provvederà ad asportare tutti i suoi vestiti;
i libri, gli strumenti musicali, le gomme dell'autovettura e gli altri effetti personali del signor verranno ricoverati nel box contraddistinto dalla p.m. 143, del Parte_1
quale il signor manterrà le chiavi, fintantoché non verranno prelevati Parte_1
dallo stesso per essere trasportati altrove;
la p.m. 103 della p.ed. 371 è così descritta al Libro Fondiario della di Trento: “a piano secondo Parte_3
sottotetto: ingresso, soggiorno-pranzo, disbrigo, due bagni, tre stanze, poggiolo e terrazza”, la p.m. 143 “a piano interrato: box auto”, mentre la p.m. 150 “a piano interrato: box auto”; il signor con la sottoscrizione del presente ricorso, Parte_1
consegnerà alla signora e chiavi delle pp.mm. 150 e 103, la quale provvederà Pt_2
a sostituire le serrature;
2 3) il signor si farà integralmente carico del mutuo ipotecario Parte_1
con la Controparte_1
per 240.000 euro, di cui 120.000 euro in linea capitale e il
[...]
residuo per interessi dovuti (iscritto al Libro Fondiario della Provincia Autonoma di Trento sub GN n. 1732.2011 del 2 marzo 2021 in atti dal 9 marzo 2011, con un rateo mensile pari ad euro 1129,33, come da piano di ammortamento che si deposita sub. doc. n. 4), fintantoché i figli minori non saranno divenuti autosufficienti, rinunciando ora per allora alla richiesta di refusione di qualsiasi somma nei confronti della signora Pt_2
Per 4) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad Persona_3
entrambi i genitori, mentre saranno collocati prevalentemente presso la madre, con la quale manterranno la residenza;
5) fermo l'affido condiviso, il padre eserciterà il diritto-dovere di visita per i figli minori secondo il seguente protocollo:
-a week end alternati, dal venerdì (quando il signor curerà il ritiro di Parte_1
alle ore 20.00 a casa della madre, al quale la madre avrà già somministrato Per_2
Per la cena;
mentre verrà ritirato dal padre alle ore 20.30 presso il campo di calcio dove svolgerà gli allenamenti sportivi) sino alla domenica sera alle ore 18.00, quando la signora si farà carico del ritiro dei figli (la cena della domenica Pt_2
sera verrà somministrata ai figli dalla mamma), con pernottamento dei minori presso la casa del padre in Trento nelle notti del venerdì e del sabato;
durante le vacanze scolastiche estive, il signor ritirerà i figli presso la casa Parte_1
coniugale alle ore 19.00 del venerdì, anziché alle ore 20.00;
-dal mercoledì all'uscita di scuola alle ore 13.05 sino al giovedì mattina (quando il signor riaccompagnerà i bambini direttamente a scuola o i figli Parte_1
andranno a scuola in autonomia a piedi stante la vicinanza tra la scuola e la casa paterna), tutte le settimane, con pernottamento dei minori presso la casa del padre in Trento nella notte del mercoledì; il signor si farà carico di Parte_1
accompagnare ad allenamento di calcio previsto per le ore 18.30 e ne curerà Per_2
anche il ritiro alle ore 20.30;
-durante le vacanze scolastiche estive, una settimana, dal mercoledì alle ore 9.00
(quando il signor ritirerà i figli presso la casa coniugale) al giovedì Parte_1
3 mattina (quando il signor riaccompagnerà i bambini direttamente alla Parte_1
casa coniugale o i figli ritorneranno presso la casa coniugale con i mezzi pubblici), mentre il mercoledì successivo dalle ore 17.00 al giovedì mattina (quando il signor riaccompagnerà i bambini direttamente alla casa coniugale o i figli Parte_1
ritorneranno presso la casa coniugale con i mezzi pubblici), e così a seguire, tutte le settimane, con pernottamento dei minori presso la casa del padre in Trento nella notte del mercoledì;
-i signori e quando avranno i figli, avranno cura di verificare se i Parte_1 Pt_2
bambini avranno da svolgere compiti assegnati dalla scuola e si impegneranno a farli svolgere ai minori;
-i signori quando avranno i figli, avranno cura di accompagnare Parte_1 Pt_2
e seguire i figli nelle competizioni sportive che di volta in volta i minori andranno a disputare, impegnandosi a comunicare all'altro genitore (in casi eccezionali) quando non potranno seguirli ed in tal caso coinvolgeranno l'altro genitore nella loro organizzazione, il quale sarà sempre preferito a terze persone;
in tutti gli impegni, scolastici ed extrascolastici dei minori, i signori e Parte_1 Pt_2 avranno l'accortezza di coinvolgere l'altro genitore, che dovrà essere preferito a qualsivoglia terza persona, se il primo sarà impossibilitato a seguirli e/o accompagnarli ai vari impegni durante il periodo in cui i figli staranno con loro;
-nel periodo estivo, due settimane, anche non consecutive, da concordare entro giorno 30 aprile di ogni anno;
-metà vacanze natalizie e pasquali, il giorno di Natale sempre con la mamma, mentre la Vigilia di Natale sempre con il papà (il quale provvederà a consegnare i minori alla casa coniugale entro le ore 23.00); il giorno di Pasqua sempre con la mamma, mentre il giorno di Pasquetta sempre con il papà; le altre festività religiose e nazionali alternate di anno in anno tra i genitori;
la ripartizione delle giornate dovrà essere concordata tra i genitori entro 30 giorni prima dell'inizio delle vacanze e, in caso di disaccordo, i bambini staranno con la madre nella prima metà delle vacanze, mentre con il padre la seconda metà; per i ponti scolastici, le visite saranno organizzate secondo l'ordinario calendario di visite, salvo diverso accordo tra i genitori;
i genitori potranno accordare, durante le vacanze (natalizie e pasquali, oltre ai ponti scolastici) delle giornate “dedicate” a ciascun figlio, per
4 coinvolgerli in attività specifiche ovvero per trascorrere del tempo solo con l'uno o l'altro minore, previo accordo tra i genitori;
Per 6) previsione di un contributo mensile al mantenimento ordinario dei figli e a carico del padre in favore della madre pari ad Euro 600,00 (seicento), con Per_2
decorrenza dal ottobre 2024, da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat a partire da novembre 2025; il contributo mensile al mantenimento è stato determinato a carico del signor nella misura di 600 euro, tenendo conto che quest'ultimo si farà Parte_1
integralmente carico del mutuo ipotecario iscritto dalla
[...]
per 240.000 euro Controparte_1
(iscritto al Libro Fondiario della di Trento sub GN n. Parte_3
1732.2011 del 2 marzo 2021 in atti dal 9 marzo 2011, con un rateo mensile pari ad euro 1129,33, come da piano di ammortamento che si deposita sub doc. n. 4);
7) disporre che le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli, secondo il protocollo del Consiglio Nazionale Forense, siano sostenute dai coniugi per la quota del 40. % a carico della madre, nonché per la quota del 60 %
a carico del padre, da concordarsi ove superiori ad euro 100,00 (cento); il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, verrà eseguito entro il 15 del mese successivo alla richiesta stessa;
Per 8) le detrazioni per i figli ed saranno a carico della madre nella misura Per_2
del 100% %, così come le detrazioni per le spese straordinarie sostenute;
9) le spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale saranno a carico della signora mentre quelle straordinarie verranno diviste tra le parti Parte_2
nella misura del 50 % a carico della signora mentre del 50 % a carico del Pt_2
signor Parte_1
10) disporre che gli assegni famigliari verranno percepiti e trattenuti dalla signora ivi compreso l'Assegno Unico, così come eventuali altri sussidi al Parte_2
nucleo;
11) i genitori potranno comunicare telefonicamente con i figli a loro piacimento;
12) i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi dovranno sempre comunicare eventuali
5 spostamenti in altre località, quando avranno con sé i minori, con il preavviso di almeno una settimana;
13) le parti esprimono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo sia del proprio rispettivo passaporto, sia di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, sia di quello che dovesse essere richiesto in nome e per conto dei figli minori;
i medesimi saranno conservati dalla madre e dovranno essere consegnati al padre
(come pure la carta di identità), nell'ipotesi in cui dovesse recarsi all'estero per scopi turistici con i figli minori;
14) il signor è titolare del conto corrente 000010081069 presso la Cassa Parte_1
Rurale di Trento con saldo attivo di circa 123.000,00, importo accumulato con i proventi della sua attività professionale;
il signor essendo in regime di Parte_1
comunione dei beni con la signora entro 15 giorni dal deposito del presente Pt_2 ricorso, si impegna a versare alla signora l'importo di euro 40.000,00 Parte_2
(quarantamila euro) a l'iban di seguito indicato:
[...].
15) il signor titolare di una cassetta di sicurezza presso la Cassa Rurale Parte_1
di Trento Banca di Credito Cooperativo, filiale di via Belenzani, e la signora Pt_2
con la sottoscrizione del presente ricorso, si impegna a consegnare al signor la sua copia di chiavi;
verrà consegnato anche il bancomat in uso alla Parte_1
signora Pt_2
16) le parti, con la sottoscrizione del ricorso per la separazione personale dei coniugi e con il pagamento dell'importo di 40.000 euro di cui all'art. 14, dichiarano di aver definito ogni altra e/o diversa pendenza economica tra loro in essere, dichiarando di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
17) l'autovettura Kia tg. EX089WA rimarrà nella disponibilità del signor essendone proprietario esclusivo;
Parte_1
18) l'autovettura Renault tg GL987VW rimarrà nella disponibilità della Per
19) le parti, in relazione alla tenera età dei figli ed , affinché non si crei Per_2 un'insidiosa confusione dei rispettivi ruoli genitoriali, si obbligano e si impegnano reciprocamente a non intraprendere convivenze con terze persone finché le relazioni non saranno considerate stabili da entrambi i genitori e ciò per almeno due anni dal deposito del presente ricorso;
6 20) Spese legali a metà tra le parti”.
All'udienza del 19 dicembre 2024 le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso, chiedendo che la condizione n. 7 venga integrata come segue: “le parti precisano che il mancato riscontro entro 48 ore circa la spesa straordinaria da sostenere, si dovrà intendere come accettazione”, e che la condizione n. 10 venga integrata come segue: “le parti danno atto che il signor dal mese di Parte_1
settembre 2024 al mese di dicembre 2024 ha percepito dall'INPS la somma di circa
120,00 mensili, e pattuiscono che egli restituirà alla signora l'importo pari a Pt_2 due mensilità”.
All'esito dell'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse dei figli minori e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Adriana De Tommaso
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