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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 639/2024 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
promossa da:
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via Mazzini n. 7, elettivamente domiciliato in Augusta, Via 14 Ottobre n. 56, presso lo studio dell'avv. Amato Stefano, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrente e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente, in Via Cassaro n. 7, elettivamente domiciliata in Siracusa, Villa Ortisi n. 34/B, presso lo studio dell'avv. Di Laurea Fabrizio, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 25/10/2023);
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 24/4/2024, il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni statuite con sentenza del Tribunale di Siracusa n. 2342/2017, pubblicata il 26/6/2017, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti indicate in epigrafe e venivano altresì regolamentate le condizioni relative alla figlia minore , nata il [...]. Per_1 In particolare, il ricorrente - dedotte le proprie difficoltà economiche iniziate durante la crisi pandemica e continuate negli anni successivi - chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento versato mensilmente in favore della figlia, da € 250,00 a € 100,00/€ 150,00 nonché la modifica della ripartizione delle spese straordinarie disponendo che la resistente versi il 70% delle spese straordinarie inerenti la minore.
Con decreto del 27/2/2024, il Giudice delegato fissava udienza del 22/10/2024 per la comparizione delle parti, e assegnava il termine entro il 30/6/2024 per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla resistente, assegnando al convenuto termine di 45 giorni prima dell'udienza di comparizione per la costituzione in giudizio.
Con memoria difensiva depositata il 30/9/2024, la resistente si costituiva in giudizio e dichiarava che a partire dall'anno 2018, sospendeva la corresponsione delle somme dovute per le spese Pt_1 straordinarie e, a partire dal 2020, seppur parzialmente sospendeva altresì l'assegno di mantenimento per la figlia minore. Deduceva poi di aver incoato azioni per il recupero del credito alle quali si opponeva il ricorrente. In ordine al rapporto tra padre e figlia, la esponeva che la minore Pt_2 manifestava la propria contrarietà a trascorrere del tempo con il padre a seguito di alcuni episodi in cui avrebbe agito con violenza verbale in danno della figlia e della In tali Pt_1 Pt_2 premesse, la resistente chiedeva il rigetto delle domande introduttive.
All'udienza del 22/10/2024, compariva solo parte ricorrente, il quale rendeva le proprie dichiarazioni.
In tali premesse, il Giudice – dato atto della mancata comparizione della resistente – rinviava all'udienza del 25/2/2024.
Alla predetta udienza, veniva sentita la resistente, la quale formulava proposta conciliativa per la definizione della presente controversia che veniva successivamente accettata dal ricorrente con decorrenza dalla domanda.
Le parti chiedevano, quindi, di modificare le condizioni di divorzio come da proposta conciliativa di seguito formulata:
- Disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del padre da €250,00 a €150,00 prevedendo a carico della il 70%; Pt_2
- Assegno unico integralmente percepito dalla Pt_2
Le nuove condizioni concordate dalle parti possono essere accolte dal Tribunale, in quanto l'accordo sulle questioni economiche relative al sostentamento della figlia, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative e, anzi, appare rispondente all'interesse, nell'attualità, delle parti, nonché conforme all'interesse della figlia. Il Tribunale, pertanto, ritiene sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c.;
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, in revisione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1174/2017, pubblicata in data 26/6/2017, dispone in conformità alle condizioni congiunte sopra riportate.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
4/3/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 639/2024 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio;
promossa da:
, (C.F. ), nato ad [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via Mazzini n. 7, elettivamente domiciliato in Augusta, Via 14 Ottobre n. 56, presso lo studio dell'avv. Amato Stefano, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrente e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente, in Via Cassaro n. 7, elettivamente domiciliata in Siracusa, Villa Ortisi n. 34/B, presso lo studio dell'avv. Di Laurea Fabrizio, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 25/10/2023);
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 24/4/2024, il ricorrente chiedeva la modifica delle condizioni statuite con sentenza del Tribunale di Siracusa n. 2342/2017, pubblicata il 26/6/2017, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti indicate in epigrafe e venivano altresì regolamentate le condizioni relative alla figlia minore , nata il [...]. Per_1 In particolare, il ricorrente - dedotte le proprie difficoltà economiche iniziate durante la crisi pandemica e continuate negli anni successivi - chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento versato mensilmente in favore della figlia, da € 250,00 a € 100,00/€ 150,00 nonché la modifica della ripartizione delle spese straordinarie disponendo che la resistente versi il 70% delle spese straordinarie inerenti la minore.
Con decreto del 27/2/2024, il Giudice delegato fissava udienza del 22/10/2024 per la comparizione delle parti, e assegnava il termine entro il 30/6/2024 per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla resistente, assegnando al convenuto termine di 45 giorni prima dell'udienza di comparizione per la costituzione in giudizio.
Con memoria difensiva depositata il 30/9/2024, la resistente si costituiva in giudizio e dichiarava che a partire dall'anno 2018, sospendeva la corresponsione delle somme dovute per le spese Pt_1 straordinarie e, a partire dal 2020, seppur parzialmente sospendeva altresì l'assegno di mantenimento per la figlia minore. Deduceva poi di aver incoato azioni per il recupero del credito alle quali si opponeva il ricorrente. In ordine al rapporto tra padre e figlia, la esponeva che la minore Pt_2 manifestava la propria contrarietà a trascorrere del tempo con il padre a seguito di alcuni episodi in cui avrebbe agito con violenza verbale in danno della figlia e della In tali Pt_1 Pt_2 premesse, la resistente chiedeva il rigetto delle domande introduttive.
All'udienza del 22/10/2024, compariva solo parte ricorrente, il quale rendeva le proprie dichiarazioni.
In tali premesse, il Giudice – dato atto della mancata comparizione della resistente – rinviava all'udienza del 25/2/2024.
Alla predetta udienza, veniva sentita la resistente, la quale formulava proposta conciliativa per la definizione della presente controversia che veniva successivamente accettata dal ricorrente con decorrenza dalla domanda.
Le parti chiedevano, quindi, di modificare le condizioni di divorzio come da proposta conciliativa di seguito formulata:
- Disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del padre da €250,00 a €150,00 prevedendo a carico della il 70%; Pt_2
- Assegno unico integralmente percepito dalla Pt_2
Le nuove condizioni concordate dalle parti possono essere accolte dal Tribunale, in quanto l'accordo sulle questioni economiche relative al sostentamento della figlia, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative e, anzi, appare rispondente all'interesse, nell'attualità, delle parti, nonché conforme all'interesse della figlia. Il Tribunale, pertanto, ritiene sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P. Q. M.
visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c.;
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, in revisione delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1174/2017, pubblicata in data 26/6/2017, dispone in conformità alle condizioni congiunte sopra riportate.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
4/3/2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone