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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/04/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 424/2022 R.G. promossa
DA
), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. F.
Andronico
Appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. A. CP_1 C.F._1
Arena
Appellato
OGGETTO: Risarcimento danni da dequalificazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 20.7.2016 esponeva di lavorare alle dipendenze CP_1
della dall'1.9.1986 e di essere stato inquadrato, a decorrere dal Parte_1
30.6.2005, nel livello 1 del CCNL Assaeroporti, con assegnazione delle mansioni di
“tecnico” presso l'ufficio acquisti (con suo sovraordinato non un dirigente, ma un pari grado); di essere stato assegnato a nuove funzioni presso il servizio prevenzione e sicurezza con l'incarico di “tecnico” a decorrere dal mese di marzo 2011; di non aver ricevuto alcuna attività formativa pur essendo espressamente prevista dal CCNL di settore;
di essere stato costantemente escluso dai processi di riorganizzazione del lavoro;
di avere svolto presso l'ufficio acquisti, dal giugno 2005 al febbraio 2011, attività riconducibili al livello 6 del CCNL di settore;
che le mansioni attribuitegli dal marzo 2011 presso il servizio prevenzione e sicurezza, parimenti, non risultavano riconducibili alla qualifica di appartenenza;
di avere subito un danno alla professionalità, oltre alla perdita di chance, nonché un danno “psicologico” e gli
“effetti negativi sulle abitudini di vita” in conseguenza dell'attribuzione di mansioni prive di autonomia, responsabilità e poteri.
Chiedeva pertanto di condannare la società odierna appellante ad assegnargli
“mansioni di primo livello economico giuridico ai sensi del CCNL di settore”, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nella misura da stabilirsi anche equitativamente, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, con sentenza n. 1279/2022 del
5.4.2022 accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando l'illegittimità dell'assegnazione al ricorrente delle mansioni di tecnico di “Analisi e Procedure” dall'1.7.2005 e di “Tecnico Servizio Prevenzione e Protezione” dall'1.4.2011 e la cessazione della materia del contendere con riguardo all'assegnazione di “mansioni di primo livello economico giuridico ai sensi del CCNL di settore”; e infine, condannando parte resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente e al pagamento delle spese processuali. In particolare, il decidente, delineato il quadro fattuale e normativo di riferimento, dichiarava la sussistenza del demansionamento allegato in ricorso per l'intero periodo ivi dedotto, ovvero dall'1.7.2005 (data di formale riconoscimento del superiore livello 1 del CCNL), sino al deposito del ricorso avvenuto il 20.7.2016, quantificando il risarcimento del danno professionale per demansionamento nel 15% della retribuzione globale mensile prevista dal contratto per la qualifica posseduta per ciascun mese a decorrere dal 12.9.2006 (tenuto conto della eccepita e intervenuta prescrizione decennale) sino al 20.7.2016.
Avverso la sentenza proponeva appello la con atto depositato il Parte_1
13.5.2022; resisteva al gravame . CP_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante deduce la perdita della situazione soggettiva, evidenziando che l'appellato ha lamentato un demansionamento iniziato l'1.7.2005 con il ricorso giudiziario del 20.7.2016, mantenendo una prolungata inerzia (ben 11 anni) contraria ai principi di buona fede e correttezza, in quanto fonte del proprio affidamento nell'abbandono della pretesa.
2. Con il secondo motivo critica la pronuncia per insussistenza del demansionamento/dequalificazione. Premesso che a tal fine va verificata la riconducibilità al livello 1 del CCN delle mansioni assegnate nel 2005 e poi nel 2011,
l'appellante riporta le mansioni proprie del tecnico analisi e procedure e quelle del tecnico servizio prevenzione e protezione, ritenendo che, quanto alle prime, i poteri e compiti di tipo propositivo e di impulso riferiti a tutte le aree e funzioni aziendali, e, quanto alle seconde, i poteri e i compiti di tipo propositivo e di impulso e di collaborazione con soggetti terzi, riferiti a tutte le aree e funzioni aziendali siano pienamente conformi alla declaratoria del livello 1 del CCNL. Insiste nell'ammissione della prova orale richiesta già in primo grado, evidenzia che l'appellato ha effettuato un percorso di crescita e diversificazione professionale soddisfacente e coerente alla sua formazione di tecnico e ai titoli in suo possesso, ribadisce che nessuna dequalificazione a suo danno è stata perpetrata.
3. Con il terzo motivo, in subordine, rileva la mancanza di prova del danno professionale, non emergendo dalla documentazione in atti alcun elemento, neppure di tipo indiziario.
Lamenta, poi, l'eccessività e sproporzione della quantificazione del danno nel
15% della retribuzione, non avendo il giudice tenuto conto della prolungata inerzia di controparte che ha atteso oltre 11 anni prima di lamentare di aver subito la dequalificazione, concorrendo colposamente alla causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., e non avendo valutato il vantaggio che avrebbe tratto l'appellato, secondo la regola della compensatio lucri cum danno.
4. Il primo motivo di appello non è condivisibile.
Affinché il mancato esercizio di un diritto possa ingenerare l'affidamento meritevole di tutela della controparte in ordine alla volontà dismissiva del titolare della posizione soggettiva, è necessario che tale inerzia sia oggettivamente valutabile, sulla base delle specifiche circostanze del caso, come una rinuncia tacita.
Diversamente opinando, tale ipotesi di estinzione, fondata sulla buona fede e sulla tutela dell'affidamento, si verrebbe a sovrapporre alla disciplina della prescrizione: la mera inerzia nell'esercizio del diritto - protratta per il tempo stabilito dall'ordinamento in relazione alle diverse situazioni soggettive - ne determina l'estinzione per prescrizione;
il mancato prolungato esercizio, accompagnato da circostanze oggettivamente valutabili come rinuncia tacita, può comportare l'estinzione del diritto qualora tale ritardo appaia contrario a buona fede.
Nel caso in esame la mancata rivendicazione del danno da dequalificazione da parte del lavoratore non è stata accompagnata da ulteriori elementi idonei ad assumere il valore di rinuncia tacita e a ingenerare l'affidamento della controparte.
Si veda in merito l'ordinanza n. 30928 del 14.09.2022, nella quale il giudice di legittimità ha ritenuto che “i Giudici di seconde cure hanno correttamente interpretato i principi di buona fede e di affidamento incolpevole, nella dinamica contrattuale, in relazione alla possibile rinuncia tacita dei lavoratori […] perché la volontà tacita di rinunziare ad un diritto risulti effettiva è necessario che il titolare ponga in essere comportamenti concludenti, i quali rivelino un'univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso. In tal senso, dalla mera inerzia o dal ritardo nell'esercizio del diritto non se ne può dedurre la volontà di rinunciare del titolare, potendo essere frutto d'ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa, e spiegano rilevanza soltanto ai fini della prescrizione estintiva. Da ciò ne deriva che il semplice ritardo nell'esercizio del diritto, sebbene imputabile al titolare, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, nemmeno nel caso in cui la condotta possa indurre ragionevolmente il debitore a ritenere che il diritto non sarà più esercitato. Le uniche fattispecie, in cui tale ritardo produce effetti estintivi, sono ravvisabili nei casi in cui esso sia la conseguenza fattuale di un'inequivoca rinunzia tacita o di una modifica della disciplina e ne costituisca, quindi, comportamento attuativo, mentre, in assenza di una precedente rinunzia o modificazione del patto, il silenzio o l'inerzia non possono avere da soli alcuna valenza dimostrativa, restando inoltre esclusa la loro valorizzabilità secondo il criterio degli standards sociali di comportamento in vigore in determinati ambienti economici o sociali, trattandosi di condotte tipiche tipizzate dall'ordinamento, che alla mera inerzia del titolare del diritto ricollega non la rinunzia allo stesso, ma la prescrizione (Cass. n. 9547/2009; Cass. n. 13322/2005)”.
5. Anche la seconda censura non può essere accolta.
Il 1° livello in cui l'appellato è stato inquadrato con decorrenza dall'1.7.2005 riguarda “gli impiegati con funzioni direttive ai quali vengono affidate mansioni di particolare importanza per il buon andamento di servizi o aree aziendali di particolare rilevanza e complessità e/o comunque tali da implicare responsabilità, vasta preparazione, conoscenze e capacità di altissimo livello professionale anche in relazione all'esperienza acquisita, autonomia decisionale, facoltà di iniziativa, discrezionalità e libertà di apprezzamento nell'attuazione delle direttive aziendali”. Appare evidente che le mansioni di tecnico acquisti e di tecnico servizio prevenzione e protezione, riportate nell'atto di appello non implicano funzioni direttive e la semplice circostanza che ricomprendano poteri e compiti di tipo propositivo e di impulso e che siano riferite a tutte le aree e funzioni aziendali non sono elementi sufficienti ad integrare le caratteristiche del primo livello sopra riportate.
L'esito della comparazione tra la declaratoria del CCNL e le mansioni che la società riconosce di aver assegnato all'appellato rendevano e rendono superflua la prova per testi che correttamente il primo giudice non ha ammesso.
6. La pronuncia va confermata anche nella parte in cui ha riconosciuto e quantificato il danno professionale.
Il tribunale, richiamate alcune pronunce del giudice di legittimità in materia, secondo le quali la sussistenza del danno professionale può essere provata con il ricorso ad elementi presuntivi (qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, tipo e natura della professionalità coinvolta, durata del demansionamento, diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione), ha dato atto delle circostanze sul punto allegate dal ricorrente (mansioni in precedenza svolte, intensità e durata del demansionamento, incidenza di tale situazione sulla partecipazione ai processi aziendali di riorganizzazione), ritenendole sufficienti a provare la sussistenza del danno alla professionalità, “tenuto conto del significativo lasso di tempo durante il quale il ricorrente è stato assegnato a mansioni non corrispondenti al superiore livello 1° riconosciuto, nonché della connessa perdita sia della possibilità di mantenere e potenziare la propria capacità professionale attraverso l'esplicazione quotidiana di mansioni lavorative corrispondenti alla qualifica di inquadramento, sia di concrete chance di ulteriori progressioni di carriera all'interno della medesima società resistente”, elementi valorizzati dal giudice in considerazione della limitata contestazione della società. Si tratta di circostanze di fatto, con valore presuntivo, che non abbisognavano di riscontro documentale. Anche la quantificazione appare corretta, avendo il giudice utilizzato, nella liquidazione equitativa, la durata della dequalificazione (cioè dell'assegnazione del dipendente a mansioni non corrispondenti alla qualifica superiore attribuita), il tempo trascorso prima che il dipendente rivendicasse il suo diritto e la corresponsione della retribuzione corrispondente alla qualifica superiore, riconoscendo pertanto il 15% della retribuzione mensile (comprensiva delle mensilità aggiuntive). Il tribunale ha, quindi, dato rilievo, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, alla “prolungata inerzia” del dipendente;
non si comprende poi quale sarebbe il vantaggio che CP_1
avrebbe tratto dalla dequalificazione e che avrebbe, secondo l'appellante, dovuto essere oggetto di compensazione.
7. Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
8. Le spese processuali liquidate, come in dispositivo, in relazione al valore della causa (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00), seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
7.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 424/2022 R.G. promossa
DA
), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. F.
Andronico
Appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. A. CP_1 C.F._1
Arena
Appellato
OGGETTO: Risarcimento danni da dequalificazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 20.7.2016 esponeva di lavorare alle dipendenze CP_1
della dall'1.9.1986 e di essere stato inquadrato, a decorrere dal Parte_1
30.6.2005, nel livello 1 del CCNL Assaeroporti, con assegnazione delle mansioni di
“tecnico” presso l'ufficio acquisti (con suo sovraordinato non un dirigente, ma un pari grado); di essere stato assegnato a nuove funzioni presso il servizio prevenzione e sicurezza con l'incarico di “tecnico” a decorrere dal mese di marzo 2011; di non aver ricevuto alcuna attività formativa pur essendo espressamente prevista dal CCNL di settore;
di essere stato costantemente escluso dai processi di riorganizzazione del lavoro;
di avere svolto presso l'ufficio acquisti, dal giugno 2005 al febbraio 2011, attività riconducibili al livello 6 del CCNL di settore;
che le mansioni attribuitegli dal marzo 2011 presso il servizio prevenzione e sicurezza, parimenti, non risultavano riconducibili alla qualifica di appartenenza;
di avere subito un danno alla professionalità, oltre alla perdita di chance, nonché un danno “psicologico” e gli
“effetti negativi sulle abitudini di vita” in conseguenza dell'attribuzione di mansioni prive di autonomia, responsabilità e poteri.
Chiedeva pertanto di condannare la società odierna appellante ad assegnargli
“mansioni di primo livello economico giuridico ai sensi del CCNL di settore”, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nella misura da stabilirsi anche equitativamente, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, con sentenza n. 1279/2022 del
5.4.2022 accoglieva parzialmente il ricorso, dichiarando l'illegittimità dell'assegnazione al ricorrente delle mansioni di tecnico di “Analisi e Procedure” dall'1.7.2005 e di “Tecnico Servizio Prevenzione e Protezione” dall'1.4.2011 e la cessazione della materia del contendere con riguardo all'assegnazione di “mansioni di primo livello economico giuridico ai sensi del CCNL di settore”; e infine, condannando parte resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente e al pagamento delle spese processuali. In particolare, il decidente, delineato il quadro fattuale e normativo di riferimento, dichiarava la sussistenza del demansionamento allegato in ricorso per l'intero periodo ivi dedotto, ovvero dall'1.7.2005 (data di formale riconoscimento del superiore livello 1 del CCNL), sino al deposito del ricorso avvenuto il 20.7.2016, quantificando il risarcimento del danno professionale per demansionamento nel 15% della retribuzione globale mensile prevista dal contratto per la qualifica posseduta per ciascun mese a decorrere dal 12.9.2006 (tenuto conto della eccepita e intervenuta prescrizione decennale) sino al 20.7.2016.
Avverso la sentenza proponeva appello la con atto depositato il Parte_1
13.5.2022; resisteva al gravame . CP_1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante deduce la perdita della situazione soggettiva, evidenziando che l'appellato ha lamentato un demansionamento iniziato l'1.7.2005 con il ricorso giudiziario del 20.7.2016, mantenendo una prolungata inerzia (ben 11 anni) contraria ai principi di buona fede e correttezza, in quanto fonte del proprio affidamento nell'abbandono della pretesa.
2. Con il secondo motivo critica la pronuncia per insussistenza del demansionamento/dequalificazione. Premesso che a tal fine va verificata la riconducibilità al livello 1 del CCN delle mansioni assegnate nel 2005 e poi nel 2011,
l'appellante riporta le mansioni proprie del tecnico analisi e procedure e quelle del tecnico servizio prevenzione e protezione, ritenendo che, quanto alle prime, i poteri e compiti di tipo propositivo e di impulso riferiti a tutte le aree e funzioni aziendali, e, quanto alle seconde, i poteri e i compiti di tipo propositivo e di impulso e di collaborazione con soggetti terzi, riferiti a tutte le aree e funzioni aziendali siano pienamente conformi alla declaratoria del livello 1 del CCNL. Insiste nell'ammissione della prova orale richiesta già in primo grado, evidenzia che l'appellato ha effettuato un percorso di crescita e diversificazione professionale soddisfacente e coerente alla sua formazione di tecnico e ai titoli in suo possesso, ribadisce che nessuna dequalificazione a suo danno è stata perpetrata.
3. Con il terzo motivo, in subordine, rileva la mancanza di prova del danno professionale, non emergendo dalla documentazione in atti alcun elemento, neppure di tipo indiziario.
Lamenta, poi, l'eccessività e sproporzione della quantificazione del danno nel
15% della retribuzione, non avendo il giudice tenuto conto della prolungata inerzia di controparte che ha atteso oltre 11 anni prima di lamentare di aver subito la dequalificazione, concorrendo colposamente alla causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., e non avendo valutato il vantaggio che avrebbe tratto l'appellato, secondo la regola della compensatio lucri cum danno.
4. Il primo motivo di appello non è condivisibile.
Affinché il mancato esercizio di un diritto possa ingenerare l'affidamento meritevole di tutela della controparte in ordine alla volontà dismissiva del titolare della posizione soggettiva, è necessario che tale inerzia sia oggettivamente valutabile, sulla base delle specifiche circostanze del caso, come una rinuncia tacita.
Diversamente opinando, tale ipotesi di estinzione, fondata sulla buona fede e sulla tutela dell'affidamento, si verrebbe a sovrapporre alla disciplina della prescrizione: la mera inerzia nell'esercizio del diritto - protratta per il tempo stabilito dall'ordinamento in relazione alle diverse situazioni soggettive - ne determina l'estinzione per prescrizione;
il mancato prolungato esercizio, accompagnato da circostanze oggettivamente valutabili come rinuncia tacita, può comportare l'estinzione del diritto qualora tale ritardo appaia contrario a buona fede.
Nel caso in esame la mancata rivendicazione del danno da dequalificazione da parte del lavoratore non è stata accompagnata da ulteriori elementi idonei ad assumere il valore di rinuncia tacita e a ingenerare l'affidamento della controparte.
Si veda in merito l'ordinanza n. 30928 del 14.09.2022, nella quale il giudice di legittimità ha ritenuto che “i Giudici di seconde cure hanno correttamente interpretato i principi di buona fede e di affidamento incolpevole, nella dinamica contrattuale, in relazione alla possibile rinuncia tacita dei lavoratori […] perché la volontà tacita di rinunziare ad un diritto risulti effettiva è necessario che il titolare ponga in essere comportamenti concludenti, i quali rivelino un'univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso. In tal senso, dalla mera inerzia o dal ritardo nell'esercizio del diritto non se ne può dedurre la volontà di rinunciare del titolare, potendo essere frutto d'ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa, e spiegano rilevanza soltanto ai fini della prescrizione estintiva. Da ciò ne deriva che il semplice ritardo nell'esercizio del diritto, sebbene imputabile al titolare, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria dello stesso, nemmeno nel caso in cui la condotta possa indurre ragionevolmente il debitore a ritenere che il diritto non sarà più esercitato. Le uniche fattispecie, in cui tale ritardo produce effetti estintivi, sono ravvisabili nei casi in cui esso sia la conseguenza fattuale di un'inequivoca rinunzia tacita o di una modifica della disciplina e ne costituisca, quindi, comportamento attuativo, mentre, in assenza di una precedente rinunzia o modificazione del patto, il silenzio o l'inerzia non possono avere da soli alcuna valenza dimostrativa, restando inoltre esclusa la loro valorizzabilità secondo il criterio degli standards sociali di comportamento in vigore in determinati ambienti economici o sociali, trattandosi di condotte tipiche tipizzate dall'ordinamento, che alla mera inerzia del titolare del diritto ricollega non la rinunzia allo stesso, ma la prescrizione (Cass. n. 9547/2009; Cass. n. 13322/2005)”.
5. Anche la seconda censura non può essere accolta.
Il 1° livello in cui l'appellato è stato inquadrato con decorrenza dall'1.7.2005 riguarda “gli impiegati con funzioni direttive ai quali vengono affidate mansioni di particolare importanza per il buon andamento di servizi o aree aziendali di particolare rilevanza e complessità e/o comunque tali da implicare responsabilità, vasta preparazione, conoscenze e capacità di altissimo livello professionale anche in relazione all'esperienza acquisita, autonomia decisionale, facoltà di iniziativa, discrezionalità e libertà di apprezzamento nell'attuazione delle direttive aziendali”. Appare evidente che le mansioni di tecnico acquisti e di tecnico servizio prevenzione e protezione, riportate nell'atto di appello non implicano funzioni direttive e la semplice circostanza che ricomprendano poteri e compiti di tipo propositivo e di impulso e che siano riferite a tutte le aree e funzioni aziendali non sono elementi sufficienti ad integrare le caratteristiche del primo livello sopra riportate.
L'esito della comparazione tra la declaratoria del CCNL e le mansioni che la società riconosce di aver assegnato all'appellato rendevano e rendono superflua la prova per testi che correttamente il primo giudice non ha ammesso.
6. La pronuncia va confermata anche nella parte in cui ha riconosciuto e quantificato il danno professionale.
Il tribunale, richiamate alcune pronunce del giudice di legittimità in materia, secondo le quali la sussistenza del danno professionale può essere provata con il ricorso ad elementi presuntivi (qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, tipo e natura della professionalità coinvolta, durata del demansionamento, diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione), ha dato atto delle circostanze sul punto allegate dal ricorrente (mansioni in precedenza svolte, intensità e durata del demansionamento, incidenza di tale situazione sulla partecipazione ai processi aziendali di riorganizzazione), ritenendole sufficienti a provare la sussistenza del danno alla professionalità, “tenuto conto del significativo lasso di tempo durante il quale il ricorrente è stato assegnato a mansioni non corrispondenti al superiore livello 1° riconosciuto, nonché della connessa perdita sia della possibilità di mantenere e potenziare la propria capacità professionale attraverso l'esplicazione quotidiana di mansioni lavorative corrispondenti alla qualifica di inquadramento, sia di concrete chance di ulteriori progressioni di carriera all'interno della medesima società resistente”, elementi valorizzati dal giudice in considerazione della limitata contestazione della società. Si tratta di circostanze di fatto, con valore presuntivo, che non abbisognavano di riscontro documentale. Anche la quantificazione appare corretta, avendo il giudice utilizzato, nella liquidazione equitativa, la durata della dequalificazione (cioè dell'assegnazione del dipendente a mansioni non corrispondenti alla qualifica superiore attribuita), il tempo trascorso prima che il dipendente rivendicasse il suo diritto e la corresponsione della retribuzione corrispondente alla qualifica superiore, riconoscendo pertanto il 15% della retribuzione mensile (comprensiva delle mensilità aggiuntive). Il tribunale ha, quindi, dato rilievo, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, alla “prolungata inerzia” del dipendente;
non si comprende poi quale sarebbe il vantaggio che CP_1
avrebbe tratto dalla dequalificazione e che avrebbe, secondo l'appellante, dovuto essere oggetto di compensazione.
7. Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
8. Le spese processuali liquidate, come in dispositivo, in relazione al valore della causa (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00), seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
7.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi