Sentenza 29 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2018, n. 14556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14556 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2018 |
Testo completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RR IO AR nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 04/11/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette/seet-ite le conclusioni del PG;
A/frutti s 9/4 Pot/
FATTO E DIRITTO
1. Con provvedimento del 4.11.2016 la Corte di appello di Bologna, in persona del Presidente f.f. delegato, ha dichiarato la inammissibilità della opposizione proposta da MA OS Ferrone, ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, avverso il decreto di revoca della ammissione del medesimo al patrocinio a spese dello Stato, emesso ex officio. il 5.10.2015, dalla Corte di appello di Bologna.
2. Avverso i suddetti provvedimenti ha proposto ricorso per cassazione il Ferrone, deducendo essenzialmente la illegittimità del provvedimento in data 4.11.2016, vertendosi in ipotesi di revoca di ufficio della ammissione al gratuito patrocinio.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia accolto, con conseguente annullamento del decreto 4.11.2016 emesso dal Presidente f.f. della Corte di appello di Bologna.
4. Il ricorso è fondato. E' pacifico, secondo la giurisprudenza costante della Corte di cassazione penale (da ultimo cfr. Sez. 4, n. 18592 del 19/3/2013, Rv. 255816), che avverso il decreto di revoca d'ufficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 168 del 2005 che ha convertito il D.L. n. 115 del 2005 - non è esperibile il ricorso per cassazione ma il ricorso in opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il predetto decreto (Sez. 4, n. 46862 del 03/11/2011, Fiocco, Rv. 25213801). Il provvedimento presidenziale impugnato, nel ritenere che il rimedio esperibile dal Ferrone fosse esclusivamente il ricorso per cassazione, ha erroneamente equiparato l'ipotesi di revoca del beneficio "su richiesta" dell'Ufficio finanziario, per la quale è previsto il rimedio del ricorso per cassazione ex art. 113 d.P.R. n. 115/2002, rispetto alla diversa ipotesi, nel caso ricorrente, di revoca ex officio del beneficio, per la quale in prima battuta è, appunto, previsto il diverso rimedio del reclamo dinanzi al capo dello stesso ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115/2002. Sotto questo profilo, la declaratoria di inammissibilità del ricorso in opposizione ritualmente proposto dal Ferrone dinanzi alla Corte di appello, configura una evidente violazione della legge processuale, cui consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Presidente della Corte di appello di Bologna, affinché proceda ai sensi del citato art. 99 d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Presidente della Corte d'appello di Bologna, per l'ulteriore corso. Così deciso il 25 gennaio 2018 Il Consigli re estensore Il Presidente Ales dro Ranaldi