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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/02/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 834/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 834/2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.01.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F: ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Guardia Piemontese (CS) alla via Aldo Moro e rappresentato e difeso dall'avv. Alessia
APUZZO, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: tel. – fax 0982-687878 e PEC e presso il cui studio sito in Fuscaldo (CS) via Email_1
Tenente R. Iannuzzi n. 3 è elettivamente domiciliato;
e
(C.F.: ), nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(CS) il 7.10.1974, ivi residente in Corso Italia n. 23, e rappresentato e difeso dall'avv.
Giacomo MIDDEA che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: tel. – fax 0982-687878 e PEC e presso il cui studio Email_2 sito in Fuscaldo (CS) via Tenente R. Iannuzzi n. 3 è elettivamente domiciliata;
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. Parte_1 Parte_2
473 bis.51 c.p.c. depositato il 20.08.2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto il 26.08.1995 in San Marco RG
(CS) in regime di separazione dei beni e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Guardia Piemontese (CS) al n. 4, Parte 2 Serie B, anno 1995, precisando che dalla loro unione sono nate a Norimberga (Germania) due figlie, il 28/05/1998 e l'08/06/2002 Per_1 Per_2 entrambe maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti;
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che, a causa dell'insostenibilità della vita coniugale, congiuntamente avevano adito il Tribunale di Paola per ottenere la separazione consensuale alle condizioni concordate, che venivano omologate dal Tribunale di Paola con decreto del 12.05.2021;
- che non sussistendo i presupposti per una riconciliazione, intendono congiuntamente chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 12.11.2024 e, poi, rinviata al 14 gennaio 2025 per l'acquisizione del parere del Pm, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto del 12.05.2021 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi
[...]
e che si è protratta ininterrottamente dalla loro Pt_1 Parte_2 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
- Assegnazione della casa coniugale già di proprietà della IG.ra , Parte_2
a quest'ultima;
2 - Assegno di mantenimento dell'importo di € 200,00 cadauno in favore di ciascuna figlia ed a carico del IG. ; Parte_1
- Spese universitaria, scolastiche e di conservatorio relative alle figlie integralmente a carico del IG. Pt_1
- Canone di locazione relativo alla figlia posto integralmente a carico del IG. Per_1 con obbligo della IG.ra rtecipare al 50% della spesa nei mesi Pt_1 Parte_2 in cui, eventualmente, avesse trovato un'occupazione lavorativa;
- Assegno divorzile mensile di euro 200,00 in favore della IG.ra Parte_2 che il IG. verserà le verserà entro il 5 di ogni mese fino a c Pt_1 una stabile occupazione lavorativa.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 834/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e il 26.08.1995 in San Marco Parte_1 Parte_2
RG (CS) in regime di separazione dei beni e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Guardia Piemontese (CS) al n. 4, Parte 2 Serie B, anno 1995;
- omologa le condizioni relative alle figlie non economicamente indipendenti e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Guardia Piemontese (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Guardia Piemontese (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 14.01.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 834/2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.01.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F: ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Guardia Piemontese (CS) alla via Aldo Moro e rappresentato e difeso dall'avv. Alessia
APUZZO, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: tel. – fax 0982-687878 e PEC e presso il cui studio sito in Fuscaldo (CS) via Email_1
Tenente R. Iannuzzi n. 3 è elettivamente domiciliato;
e
(C.F.: ), nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(CS) il 7.10.1974, ivi residente in Corso Italia n. 23, e rappresentato e difeso dall'avv.
Giacomo MIDDEA che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti recapiti: tel. – fax 0982-687878 e PEC e presso il cui studio Email_2 sito in Fuscaldo (CS) via Tenente R. Iannuzzi n. 3 è elettivamente domiciliata;
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. Parte_1 Parte_2
473 bis.51 c.p.c. depositato il 20.08.2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto il 26.08.1995 in San Marco RG
(CS) in regime di separazione dei beni e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Guardia Piemontese (CS) al n. 4, Parte 2 Serie B, anno 1995, precisando che dalla loro unione sono nate a Norimberga (Germania) due figlie, il 28/05/1998 e l'08/06/2002 Per_1 Per_2 entrambe maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti;
I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che, a causa dell'insostenibilità della vita coniugale, congiuntamente avevano adito il Tribunale di Paola per ottenere la separazione consensuale alle condizioni concordate, che venivano omologate dal Tribunale di Paola con decreto del 12.05.2021;
- che non sussistendo i presupposti per una riconciliazione, intendono congiuntamente chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 12.11.2024 e, poi, rinviata al 14 gennaio 2025 per l'acquisizione del parere del Pm, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto del 12.05.2021 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi
[...]
e che si è protratta ininterrottamente dalla loro Pt_1 Parte_2 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
- Assegnazione della casa coniugale già di proprietà della IG.ra , Parte_2
a quest'ultima;
2 - Assegno di mantenimento dell'importo di € 200,00 cadauno in favore di ciascuna figlia ed a carico del IG. ; Parte_1
- Spese universitaria, scolastiche e di conservatorio relative alle figlie integralmente a carico del IG. Pt_1
- Canone di locazione relativo alla figlia posto integralmente a carico del IG. Per_1 con obbligo della IG.ra rtecipare al 50% della spesa nei mesi Pt_1 Parte_2 in cui, eventualmente, avesse trovato un'occupazione lavorativa;
- Assegno divorzile mensile di euro 200,00 in favore della IG.ra Parte_2 che il IG. verserà le verserà entro il 5 di ogni mese fino a c Pt_1 una stabile occupazione lavorativa.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 834/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e il 26.08.1995 in San Marco Parte_1 Parte_2
RG (CS) in regime di separazione dei beni e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Guardia Piemontese (CS) al n. 4, Parte 2 Serie B, anno 1995;
- omologa le condizioni relative alle figlie non economicamente indipendenti e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Guardia Piemontese (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Guardia Piemontese (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 14.01.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
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