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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/11/2024, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alle cause di lavoro riunite distinte dai numeri
3491/2018 e 788/2020 R.G.C.L. promosse da (rappr. e dif. Parte_1
dall'avv. S. Mezzasalma) contro (rappr. e dif. dall'avv. Controparte_1
G. Leone) avente ad oggetto: retribuzione;
osserva
Il propone opposizione al decreto ingiuntivo n. 919/2018 Parte_1
reso in data 30 novembre 2018 su istanza di per il Controparte_1
pagamento di € 1.652,49 oltre accessori a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario svolto nel 2017.
A sostegno della formulata opposizione, rileva: che il preteso lavoro straordinario deve ritenersi non configurabile a tenore dell'art. 38 c.c.n.l. Enti
Locali del 14.9.2000; che si tratterebbe infatti di lavoro prestato in qualità di custode per le ordinarie esigenze di apertura del cimitero comunale;
che una siffatta attività lavorativa non potrebbe considerarsi destinata a fronteggiare situazioni eccezionali, sicchè i “provvedimenti autorizzativi” si atteggerebbero a meri ordini di servizio con i quali il dirigente definisce gli orari di apertura del cimitero;
che le prestazioni rese dall'opposto si risolverebbero dunque in una semplice turnazione ai sensi dell'art. 22 c.c.n.l. cit.; che, in ogni caso, l'importo ingiunto è stato erroneamente quantificato, dovendosi tutt'al più corrispondere l'importo di € 1.388,51; che la previsione del cumulo tra rivalutazione ed interessi si pone in contrasto con l'art. 22, co. 36, della legge n. 724/1994. chiede disattendersi l'opposizione e, con separato Controparte_1
ricorso, chiede che gli venga corrisposto l'ulteriore importo di € 3.455,94 a titolo di compenso per il lavoro straordinario svolto dal mese di gennaio 2018 al
31 agosto 2019.
Il deduce l'infondatezza anche di tale pretesa, della quale Parte_1
chiede il rigetto.
I giudizi così instaurati sono stati successivamente riuniti.
***
Nessuna specifica contestazione è stata articolata riguardo all'espletamento del lavoro presuntivamente “straordinario” posto in essere dal CP_1
Come correttamente osservato nel contesto della sentenza n. 154/2024 resa da questo Tribunale, “Il lavoro straordinario è quello prestato oltre l'orario normale di lavoro. ... le ore indicate nella nota (doc. 6 di parte opponente) sono
“ore eccedenti l'orario normale di lavoro” ossia, appunto, ore di lavoro straordinario. Ciò rende irrilevante la circostanza che la nota sia redatta in base alle risultanze del badge in dotazione al lavoratore, non essendo contestata
l'effettuazione delle ore segnate tramite il badge ma solo la loro qualificazione come straordinario, che ha appunto trovato conferma nell'escussione testimoniale e non è smentita da alcun altro elemento probatorio”.
La superiore pronuncia (riguardante una fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio) va condivisa anche con riferimento alla sussistenza dei requisiti per l'erogazione della maggiorazione retributiva di cui all'art. 38
c.c.n.l. cit., dovendosi evidenziare quanto segue: “... è pacifico che tali ore di lavoro sono state prestate in virtù di disposizioni di servizio emanate dal coordinatore del servizio cui era addetto l'opposto. Trattandosi quindi di ordini di eseguire la prestazione lavorativa in orario eccedente quello normale, tali disposizioni costituiscono addirittura un quid pluris rispetto alla semplice autorizzazione richiesta dall'art. 38 c.c.n.l. cit. La circostanza che tali disposizioni di servizio fossero finalizzate a far fronte ad esigenze organizzative ordinarie dell'Ente è irrilevante, in quanto “rispetto agli altri vincoli enucleati dalla c.c.n.l. in materia di straordinario, l'autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile;
per questo, rispetto ai restanti vincoli previsti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la indispensabile funzione esplicata, si atteggia a elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 cod. civ.: con la conseguenza che la prestazione oltre l'orario normale di lavoro, se autorizzata dal dirigente responsabile, deve essere remunerata anche laddove lo straordinario sia stato oggetto, in violazione dell'art. 38 del c.c.n.l., di programmazione generale del tempo di lavoro” (C. 23506/2022)”.
Venendo alla quantificazione della pretesa remunerazione, è sufficiente notare come il lavoratore interessato, a fronte delle specifiche deduzioni articolate dall'ente datore di lavoro (il quale ha indicato dettagliatamente i criteri di calcolo sia del lavoro straordinario feriale sia di quello festivo), non abbia sollevato sufficienti contestazioni, limitandosi ad invocare la designazione di apposito ausiliare tecnico d'ufficio.
Deve ritenersi dunque che spetti al in relazione al lavoro CP_1
straordinario svolto nell'anno 2017, l'importo di € 1.388,51 (oltre interessi legali dalla maturazione del credito al dì del pagamento effettivo), nonchè, a titolo di compenso per il lavoro straordinario svolto dal mese di gennaio 2018 al mese di agosto 2019, la somma (che il Comune datore di lavoro è in grado di quantificare autonomamente, senza sostenere il costo di una c.t.u.) ricavabile dall'applicazione dei criteri indicati in seno alla memoria difensiva depositata dal nel giudizio n. 788/2020 R.G., laddove si precisa, con Parte_1
riferimento alla Cat. A1, che per lo straordinario feriale vanno applicate l'aliquota oraria di € 11.01 fino al 28 febbraio 2018 e l'aliquota oraria di € 11,35 dal 1° marzo 2018, nonchè, quanto allo straordinario festivo, l'aliquota oraria di
€ 12,44 fino al 28 febbraio 2018 e l'aliquota oraria 12,84 dal 1° marzo 2018
(somma alla quale vanno aggiunti gli interessi legali dalla maturazione del credito al dì del pagamento effettivo).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato ed il va condannato al Parte_1
pagamento, in favore di degli importi sopra indicati, a Controparte_1
titolo di compenso per il lavoro straordinario svolto nell'anno 2017 e per le 239 ore di lavoro straordinario svolto dal mese di gennaio 2018 al mese di agosto
2019.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
a titolo di compenso per il straordinario svolto nell'anno 2017,
[...]
dell'importo di € 1.388,51 oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
condanna altresì il al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
a titolo di compenso per il lavoro straordinario svolto dal mese di
[...]
gennaio 2018 al mese di agosto 2019, per un totale di 239 ore, della somma ricavabile dall'applicazione delle seguenti aliquote, riguardanti la Cat. A1: per lo straordinario feriale, aliquota oraria di € 11.01 fino al 28 febbraio 2018 e aliquota oraria di € 11,35 dal 1° marzo 2018; per lo straordinario festivo, aliquota oraria di € 12,44 fino al 28 febbraio 2018 e aliquota oraria 12,84 dal 1° marzo 2018; il tutto oltre interessi legali fino al dì del pagamento effettivo;
condanna infine il a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese processuali, liquidate in complessivi € 3.300,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 20 novembre 2024.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti relativi alle cause di lavoro riunite distinte dai numeri
3491/2018 e 788/2020 R.G.C.L. promosse da (rappr. e dif. Parte_1
dall'avv. S. Mezzasalma) contro (rappr. e dif. dall'avv. Controparte_1
G. Leone) avente ad oggetto: retribuzione;
osserva
Il propone opposizione al decreto ingiuntivo n. 919/2018 Parte_1
reso in data 30 novembre 2018 su istanza di per il Controparte_1
pagamento di € 1.652,49 oltre accessori a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario svolto nel 2017.
A sostegno della formulata opposizione, rileva: che il preteso lavoro straordinario deve ritenersi non configurabile a tenore dell'art. 38 c.c.n.l. Enti
Locali del 14.9.2000; che si tratterebbe infatti di lavoro prestato in qualità di custode per le ordinarie esigenze di apertura del cimitero comunale;
che una siffatta attività lavorativa non potrebbe considerarsi destinata a fronteggiare situazioni eccezionali, sicchè i “provvedimenti autorizzativi” si atteggerebbero a meri ordini di servizio con i quali il dirigente definisce gli orari di apertura del cimitero;
che le prestazioni rese dall'opposto si risolverebbero dunque in una semplice turnazione ai sensi dell'art. 22 c.c.n.l. cit.; che, in ogni caso, l'importo ingiunto è stato erroneamente quantificato, dovendosi tutt'al più corrispondere l'importo di € 1.388,51; che la previsione del cumulo tra rivalutazione ed interessi si pone in contrasto con l'art. 22, co. 36, della legge n. 724/1994. chiede disattendersi l'opposizione e, con separato Controparte_1
ricorso, chiede che gli venga corrisposto l'ulteriore importo di € 3.455,94 a titolo di compenso per il lavoro straordinario svolto dal mese di gennaio 2018 al
31 agosto 2019.
Il deduce l'infondatezza anche di tale pretesa, della quale Parte_1
chiede il rigetto.
I giudizi così instaurati sono stati successivamente riuniti.
***
Nessuna specifica contestazione è stata articolata riguardo all'espletamento del lavoro presuntivamente “straordinario” posto in essere dal CP_1
Come correttamente osservato nel contesto della sentenza n. 154/2024 resa da questo Tribunale, “Il lavoro straordinario è quello prestato oltre l'orario normale di lavoro. ... le ore indicate nella nota (doc. 6 di parte opponente) sono
“ore eccedenti l'orario normale di lavoro” ossia, appunto, ore di lavoro straordinario. Ciò rende irrilevante la circostanza che la nota sia redatta in base alle risultanze del badge in dotazione al lavoratore, non essendo contestata
l'effettuazione delle ore segnate tramite il badge ma solo la loro qualificazione come straordinario, che ha appunto trovato conferma nell'escussione testimoniale e non è smentita da alcun altro elemento probatorio”.
La superiore pronuncia (riguardante una fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio) va condivisa anche con riferimento alla sussistenza dei requisiti per l'erogazione della maggiorazione retributiva di cui all'art. 38
c.c.n.l. cit., dovendosi evidenziare quanto segue: “... è pacifico che tali ore di lavoro sono state prestate in virtù di disposizioni di servizio emanate dal coordinatore del servizio cui era addetto l'opposto. Trattandosi quindi di ordini di eseguire la prestazione lavorativa in orario eccedente quello normale, tali disposizioni costituiscono addirittura un quid pluris rispetto alla semplice autorizzazione richiesta dall'art. 38 c.c.n.l. cit. La circostanza che tali disposizioni di servizio fossero finalizzate a far fronte ad esigenze organizzative ordinarie dell'Ente è irrilevante, in quanto “rispetto agli altri vincoli enucleati dalla c.c.n.l. in materia di straordinario, l'autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile;
per questo, rispetto ai restanti vincoli previsti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la indispensabile funzione esplicata, si atteggia a elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 cod. civ.: con la conseguenza che la prestazione oltre l'orario normale di lavoro, se autorizzata dal dirigente responsabile, deve essere remunerata anche laddove lo straordinario sia stato oggetto, in violazione dell'art. 38 del c.c.n.l., di programmazione generale del tempo di lavoro” (C. 23506/2022)”.
Venendo alla quantificazione della pretesa remunerazione, è sufficiente notare come il lavoratore interessato, a fronte delle specifiche deduzioni articolate dall'ente datore di lavoro (il quale ha indicato dettagliatamente i criteri di calcolo sia del lavoro straordinario feriale sia di quello festivo), non abbia sollevato sufficienti contestazioni, limitandosi ad invocare la designazione di apposito ausiliare tecnico d'ufficio.
Deve ritenersi dunque che spetti al in relazione al lavoro CP_1
straordinario svolto nell'anno 2017, l'importo di € 1.388,51 (oltre interessi legali dalla maturazione del credito al dì del pagamento effettivo), nonchè, a titolo di compenso per il lavoro straordinario svolto dal mese di gennaio 2018 al mese di agosto 2019, la somma (che il Comune datore di lavoro è in grado di quantificare autonomamente, senza sostenere il costo di una c.t.u.) ricavabile dall'applicazione dei criteri indicati in seno alla memoria difensiva depositata dal nel giudizio n. 788/2020 R.G., laddove si precisa, con Parte_1
riferimento alla Cat. A1, che per lo straordinario feriale vanno applicate l'aliquota oraria di € 11.01 fino al 28 febbraio 2018 e l'aliquota oraria di € 11,35 dal 1° marzo 2018, nonchè, quanto allo straordinario festivo, l'aliquota oraria di
€ 12,44 fino al 28 febbraio 2018 e l'aliquota oraria 12,84 dal 1° marzo 2018
(somma alla quale vanno aggiunti gli interessi legali dalla maturazione del credito al dì del pagamento effettivo).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato ed il va condannato al Parte_1
pagamento, in favore di degli importi sopra indicati, a Controparte_1
titolo di compenso per il lavoro straordinario svolto nell'anno 2017 e per le 239 ore di lavoro straordinario svolto dal mese di gennaio 2018 al mese di agosto
2019.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
a titolo di compenso per il straordinario svolto nell'anno 2017,
[...]
dell'importo di € 1.388,51 oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
condanna altresì il al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
a titolo di compenso per il lavoro straordinario svolto dal mese di
[...]
gennaio 2018 al mese di agosto 2019, per un totale di 239 ore, della somma ricavabile dall'applicazione delle seguenti aliquote, riguardanti la Cat. A1: per lo straordinario feriale, aliquota oraria di € 11.01 fino al 28 febbraio 2018 e aliquota oraria di € 11,35 dal 1° marzo 2018; per lo straordinario festivo, aliquota oraria di € 12,44 fino al 28 febbraio 2018 e aliquota oraria 12,84 dal 1° marzo 2018; il tutto oltre interessi legali fino al dì del pagamento effettivo;
condanna infine il a rifondere a le Parte_1 Controparte_1
spese processuali, liquidate in complessivi € 3.300,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 20 novembre 2024.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)