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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/06/2025, n. 2735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2735 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 702 del registro generale dell'anno 2025 degli affari contenziosi civili
TRA
, nata a [...] il [...] ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ilenia Bacchi, presso il cui studio a Palermo, Corso Camillo Finocchiaro Aprile n.
15, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ottaviano Gueli, presso il cui studio a Palermo, via Mariano
Stabile n. 139, è elettivamente domiciliato resistente
OGGETTO: Regolamentazione della genitorialità al di fuori del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/01/2025 , premettendo di avere intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con nel corso della quale è stata generata una IA Controparte_1
nata a [...] il [...], ha chiesto l'affidamento condiviso della IA ER minore, l'assegnazione della casa familiare e la previsione di un assegno di € 800,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della IA, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Nelle more della celebrazione della prima udienza le parti hanno raggiunto un accordo depositato il 04/06/2025 alle seguenti condizioni:
1 “• La minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali, ER esercitando congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla IA, provvederanno a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni, creando le condizioni affinché la minore mantenga rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse (ad esempio salute, istruzione, ecc.), i genitori dovranno confrontarsi concordando le migliori scelte per la IA.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale, non dimenticando mai, comunque l'impostazione generale da ambedue concordata.
• La IA minore sarà collocata prevalentemente presso il domicilio della SI.ra ER
, sito in Palermo alla Piazza Don Bosco n° 7/H. Pt_1
• Le parti convengono, altresì, quanto segue.
I SI.ri e sono comproprietari della casa familiare sita in Palermo, Via Wagner Pt_1 CP_1
n° 5.
Il SInor è proprietario esclusivo dell'immobile in Palermo, Piazza Don Bosco n° CP_1
7/H.
Le parti stabiliscono che gli immobili seguiranno la seguente sorte: il 50% della quota di proprietà della SI.ra della casa di Via Wagner verrà trasferita al SInor il Pt_1 CP_1 quale diventerà esclusivo proprietario.
Per converso l'immobile di Piazza Don Bosco n° 7/h verrà trasferito dal alla SI.ra CP_1
la quale diventerà esclusiva proprietaria. Pt_1
Posto che i due immobili hanno diverso valore e diversa rendita catastale, il trasferimento è subordinato al pagamento, a titolo di conguaglio del valore, della somma di € 80.000,00 in favore della SInora e da parte del con le seguenti modalità: Pt_1 CP_1
- € 20.000,00 entro il 20 giugno
- € 60.000,00 al momento della stipula che dovrà comunque avvenire entro il 30 settembre
2025.
Si precisa che la SI.ra si trasferirà, non appena l'accordo sarà omologato, presso Parte_1 la casa di Piazza Don Bosco, in attesa che si stipulino i rogiti notarili per i trasferimenti immobiliari.
Le spese notarili di entrambi i trasferimenti immobiliari saranno a carico del così CP_1 come le spese del trasloco della SI.ra nella casa di Pizza Don Bosco, così come sono a Pt_1
2 esclusivo carico del le spese e gli oneri condominiali maturati fino agli atti notarili CP_1 sia dell'immobile di Via Wagner che dell'immobile di Piazza Don Bosco.
La SI.ra , unitamente alla IA si trasferirà in un immobile sito in Palermo, Pt_1 ER
Piazza Don Bosco n° 7/.
Le spese di trasloco della SI.ra presso l'abitazione di Piazza Don Bosco rimangono a Pt_1 carico esclusivo del SInor il quale, altresì, si obbliga a volturare le utenze della CP_1 predetta abitazione, a sue spese, a nome della SI.ra . Pt_1
• Il SI. eserciterà il proprio diritto di visita nei confronti della IA minore, salvo CP_1 diverso accordo tra le parti, nei seguenti termini:
- La prima e la terza settimana del mese preleverà la IA il martedì pomeriggio, dopo la scuola e la riaccompagnerà a scuola il mercoledì mattina.
Nella stessa settimana preleverà la IA il venerdì pomeriggio dopo la scuola e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna domenica sera alle ore 20,00 o comunque prima di cena;
- La seconda e la quarta settimana del mese preleverà la IA il martedì pomeriggio dopo la scuola e la riaccompagnerà a scuola il mercoledì mattina e poi la preleverà il giovedì pomeriggio dopo la scuola e la riaccompagnerà a scuola il venerdì mattina.
- Nei periodi di vacanze scolastiche il prelievo indicato come “dopo la scuola” si intende sostituito “alle ore 16.00 sarà prelevata dall'abitazione materna e la minore sarà riaccompagnata l'indomani mattina a casa della madre alle ore 9.00”.
• Per quanto riguarda le festività, si seguirà, salvo diverso accordo tra le parti, l'ordinario criterio dell'alternanza.
Quanto alle vacanze estive, salvo diverso accordo tra le parti, la IA minore trascorrerà presso il domicilio paterno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, così come trascorrerà un periodo di 15 giorni consecutivi di vacanza anche con la madre.
• Il SI. verserà alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma pari ad € CP_1 Pt_1
700,00 a titolo di contributo al mantenimento della IA minore, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di quest'ultima, da intendersi secondo Protocollo in uso presso Codesto On. Tribunale.
Le parti convengono che tutte le spese di carattere straordinario saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, e saranno rimborsate alla fine di ogni mese nel quale è avvenuto l'esborso al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali.
3 In particolare, rientrano tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate per il
50% al coniuge che le abbia integralmente sostenute, anche in assenza di preventivo accordo:
A) spese mediche relative a: - visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche;
- trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N.; - tickets sanitari.
B) – spese scolastiche relative a: - tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico;
- mensa.
C) spese extrascolastiche relative a: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; - centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Rientrano, invece, tra le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi:
A) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati dal S.S.N.; - farmaci particolari.
Relativamente a dette spese mediche, si prevede che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro coniuge con un preavviso di almeno dieci giorni e che detto ultimo coniuge abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa;
in difetto di riscontro alla prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata per l'aliquota di sua pertinenza;
in caso di proposta di una soluzione alternativa meno onerosa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti della metà del preventivo alternativo.
B) spese scolastiche relative a: - tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento.
Le parti concordano espressamente che dovranno essere condivise al 50%, anche in assenza di accordo, le spese relative allo studio di una lingua straniera (lezioni da insegnate privato ovvero presso una scuola certificata) e allo svolgimento di una attività sportiva (attualmente la minore si allena con il pattinaggio ma si intende qualsiasi attività sportiva dovesse scegliere negli anni a venire).
Le parti concordano che l'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla SI.ra
. Parte_1
• Le parti concordano che rimane in uso alla SI.ra l'autovettura Jeep RE tg Parte_1
FG843MP, fino a quando il SInor non acquisterà a sue spese una Controparte_1 utilitaria da intestare direttamente alla SI.ra ; Pt_1
• La SI.ra asporterà, al momento del trasloco, dalla casa familiare di Via Wagner i Pt_1
4 seguenti beni mobili: cucina completa oltre che suppellettili e stoviglie, forno lavastoviglie, lavatrice ecc., soggiorno composto da divano, tavolo più quattro sedie, vetrinetta e mobile basso/credenza con televisore, stanzetta della bambina, un tappeto persiano a scelta, un letto matrimoniale Ikea bianco, due sedie richiudibili nere, un pouf rosso in pelle, la scala conservata in garage e due biciclette;
• Il SInor inoltre, non appena la SI.ra si trasferirà nella casa di Piazza Don CP_1 Pt_1
Bosco, e comunque entro il 10 luglio 2025, si obbliga ad acquistare, a sue spese, i seguenti beni per rendere confortevole l'abitazione in cui vivrà la IA: un armadio, una scrivania per la bambina con sedia da scrivania, un letto una piazza e mezza, un tavolinetto piccolo per la cucina.
• Le parti concordano che le presenti pattuizioni avranno efficacia dalla sottoscrizione del presente accordo”.
Le condizioni concordate dalle parti non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare interamente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando:
1) Dispone che il regime di affidamento e mantenimento della IA minore nata a [...]
Palermo il 28/04/2017, sia disciplinato secondo quanto pattuito dalle parti con accordo depositato il 04/06/2025.
2) Compensa interamente le spese processuali.
Così deciso a Palermo, nella camera di conSIlio della Sezione I Civile del 19/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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