Trib. Salerno, sentenza 16/05/2025, n. 2175
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Sentenza 16 maggio 2025

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Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, ha esaminato la controversia promossa da una condomina contro il Condominio Frà GE AS, lamentando infiltrazioni d'acqua nella sua unità immobiliare, provenienti dalla copertura dell'edificio. La ricorrente ha invocato la responsabilità del Condominio ai sensi degli artt. 2051 c.c. (per la custodia della cosa comune) e 2043 c.c. (per il rifiuto ingiustificato di estendere i lavori di manutenzione alla seconda falda del tetto), chiedendo la condanna del Condominio all'esecuzione dei lavori di rifacimento dell'intero tetto, al ripristino dei danni subiti dall'appartamento e al risarcimento dei danni quantificati in € 12.000,00 o in via equitativa. In via gradata, ha chiesto la dichiarazione di illegittimità della delibera condominiale del 12 aprile 2023, con cui si era deciso di non procedere ai lavori sulla seconda falda. Il Condominio convenuto ha eccepito l'infondatezza delle domande, sostenendo di aver già eseguito i lavori necessari, che le infiltrazioni non erano più attuali, che i danni non erano dimostrati e che la delibera assembleare era stata validamente adottata.

Il Tribunale ha accolto parzialmente le domande attoree, dichiarando inammissibile la richiesta di condanna all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, in quanto il fenomeno infiltrativo era cessato al momento della decisione, ma accogliendo la domanda di accertamento della responsabilità del Condominio per le infiltrazioni pregresse, quale custode della cosa comune ai sensi dell'art. 2051 c.c. La responsabilità del Condominio è stata ritenuta oggettiva, basata sul nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa in custodia. Il giudice ha rigettato la domanda di condanna all'esecuzione delle opere di coibentazione del tetto, ritenendola inammissibile in quanto spettante alla volontà dell'assemblea condominiale e non del giudice. È stata altresì dichiarata improcedibile la domanda di dichiarazione di illegittimità della delibera assembleare per mancata mediazione obbligatoria e per assorbimento dalle domande principali. Il Tribunale ha condannato il Condominio al risarcimento dei danni, quantificati in € 8.715,68, comprensivi del costo dei lavori di ripristino e del danno da indisponibilità dell'immobile, liquidato equitativamente, oltre interessi moratori. La domanda riconvenzionale del Condominio è stata dichiarata inammissibile per tardività. Le spese processuali sono state compensate per metà e poste definitivamente a carico del Condominio per la restante parte, così come le spese della CTU.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Salerno, sentenza 16/05/2025, n. 2175
    Giurisdizione : Trib. Salerno
    Numero : 2175
    Data del deposito : 16 maggio 2025

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