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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 23332/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n.
23332/2024 V.G. instaurato da
(c.f ), con l'avv. LORENZO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI BERTALOT
e
(c.f ), con l'avv. LORENZO Controparte_1 C.F._2
GIOVANNI BERTALOT con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“a) Vita separata con obbligo di reciproco rispetto;
1 b) i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento per sé;
c) entrambi i figli saranno affidati congiuntamente ai due coniugi, visto il diritto degli stessi ad un eguale rapporto con i genitori, ma, stante l'età degli stessi, nel loro esclusivo interesse, i coniugi si danno atto che essi verranno collocati prevalentemente presso la madre;
d) il sig. provvederà entro il 20 di ciascun mese, o alla diversa data che Controparte_1
verrà pattuita di comune accordo tra le parti, al pagamento alla moglie di un assegno di mantenimento dell'importo di Euro 325,00 per ciascun figlio, fino alla loro autosufficienza economica;
tale somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale;
e) i coniugi stabiliscono concordemente che l'assegno unico per i figli erogato dall' CP_2
venga percepito nella misura del 50 % per ciascun coniuge;
f) resta inteso che se la condizione economica dei due coniugi dovesse cambiare, le pattuizioni previste dal presente accordo dovranno essere rivalutate alla luce del nuovo contesto economico;
g) fermo quanto sopra, le spese straordinarie necessarie per i due figli saranno ripartite tra i genitori, nella misura del 80% in capo al sig. e del rimanente 20% in capo alla CP_1
sig. ra Pt_1
h) in considerazione del fatto che le spese straordinarie saranno per forza di cosa effettuate, di volta in volta, dalla sig.ra che vivrà per il maggior tempo con i Pt_1
figli, i coniugi pattuiscono che per alcune di queste spese la sig.ra potrà procedere Pt_1
anche senza il previo consenso del sig. il quale sarà comunque tenuto al rimborso CP_1
del 80%, mentre per altre spese la sig.ra potrà procedere soltanto con il consenso Pt_1
del sig. nello specifico, ai fini dell'individuazione delle spese straordinarie che CP_1 richiedono o meno tale consenso, le parti fanno riferimento al Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia il 14.07.2016, in merito al regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento, da cui si evince il seguente quadro:
Spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche
III) trattamenti sanitari prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
2 Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia della prole minorenne: a) Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minori (baby sitter), se necessarie per gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento: a) Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze.
i) Fermo quanto stabilito sopra, i coniugi pattuiscono che comunque, in caso di spese straordinarie di importi superiori ad Euro 150,00, la sig.ra dovrà informare il sig. Pt_1
prima di sostenerle;
CP_1
j) dal punto di vista pratico, i coniugi si accordano nel seguente modo:
I) in caso di spese che non richiedono il preventivo accordo entro il limite di Euro 150,00, la sig.ra potrà procedere alle stesse anche senza previo consenso del sig. Pt_1 CP_1
e quest'ultimo dovrà provvedere al rimborso del 80% delle spese sostenute entro 15 giorni dalla consegna della documentazione che le dimostri;
II) in caso di spese che non richiedono il preventivo accordo tra i coniugi, per importi superiori ai 150,00 euro, la regolazione dei rapporti tra i coniugi dipenderà dalle possibilità della sig. ra - se la sig. ra ne avrà la possibilità, anticiperà le Pt_1 Pt_1
relative somme, salvo, poi, poter ottenere entro 15 giorni il rimborso da parte del sig. del 80% delle stesse;
- nel caso in cui la sig. ra invece, non fosse in grado CP_1 Pt_1 di corrispondere l'intera somma, il sig. anticiperà l'80% della stessa, con diritto CP_1
poi alla relativa documentazione;
III) per le spese che richiedono il preventivo accordo, i coniugi si organizzeranno in modo tale che ciascuno paghi la propria quota;
k) fermo quanto detto in merito all'affidamento congiunto dei figli, i sigg. ri e Pt_1
pattuiscono le seguenti condizioni;
CP_1
I) durante il periodo scolastico, i due figli, pur vivendo con la madre, per almeno 2 giorni
3 infrasettimanali per ciascuna settimana, staranno in compagnia del padre in orario serale, sulla base di accordi presi di volta in volta dai coniugi in merito a giorni e orari degli incontri, con congruo anticipo;
resta inteso che i due figli torneranno a dormire con la madre, a meno che i coniugi non pattuiscano diversamente;
II) sempre nel periodo scolastico, i figli trascorreranno i fine settimana, ivi compreso il pernottamento, in compagnia dei due genitori, in alternanza tra loro, o sulla base di diversi accordi presi dai coniugi;
III) per quanto riguarda il periodo non scolastico, i figli frequenteranno entrambi i genitori, in modo il più possibile paritario ed in modo più elastico rispetto al periodo scolastico in base alle rispettive esigenze;
IV) indicativamente, e fermo restando quanto già previsto per il periodo scolastico in merito ai 2 giorni infrasettimanali ed ai fine settimana alternati, salvo diversi accordi:
1) durante le vacanze natalizie, i due figli trascorreranno una settimana con il padre ed una settimana con la madre, organizzandosi di volta in volta in base alle esigenze;
2) durante il periodo pasquale, i figli trascorreranno tre giorni con il padre e tre giorni con la madre, organizzandosi in base alle esigenze;
3) durante il periodo estivo, i coniugi stabiliranno di comune accordo come regolare la frequentazione dei figli, fermo restando che essi trascorreranno almeno una settimana con il padre ed una settimana con la madre, durante le rispettive vacanze;
V) a differenza del periodo scolastico, durante il periodo non scolastico, i figli potranno anche dormire con il padre sulla base di accordi sul punto, nei 2 giorni infrasettimanali pattuiti;
VI) durante le settimane in cui i bambini frequenteranno attività estive (es. grest) si applicherà quanto previsto per il periodo scolastico;
VII) i coniugi si impegnano altresì, per quanto possibile, a trascorrere insieme i giorni in cui saranno festeggiati i compleanni dei due figli;
VIII) i coniugi manifestano il proprio consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto dell'altro coniuge e dei figli, e si impegnano quindi a formalizzare in caso di necessità le dichiarazioni presso le autorità competenti, ove richiesti (fermo restando che i viaggi all'estero dei figli dovranno essere concordati tra i genitori).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 01/06/2003 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia (atto n. 171, parte II, serie A).
4 Con decreto n. 2589/2022 del 8.04.2022 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n.
23332/2024 V.G. instaurato da
(c.f ), con l'avv. LORENZO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI BERTALOT
e
(c.f ), con l'avv. LORENZO Controparte_1 C.F._2
GIOVANNI BERTALOT con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“a) Vita separata con obbligo di reciproco rispetto;
1 b) i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento per sé;
c) entrambi i figli saranno affidati congiuntamente ai due coniugi, visto il diritto degli stessi ad un eguale rapporto con i genitori, ma, stante l'età degli stessi, nel loro esclusivo interesse, i coniugi si danno atto che essi verranno collocati prevalentemente presso la madre;
d) il sig. provvederà entro il 20 di ciascun mese, o alla diversa data che Controparte_1
verrà pattuita di comune accordo tra le parti, al pagamento alla moglie di un assegno di mantenimento dell'importo di Euro 325,00 per ciascun figlio, fino alla loro autosufficienza economica;
tale somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale;
e) i coniugi stabiliscono concordemente che l'assegno unico per i figli erogato dall' CP_2
venga percepito nella misura del 50 % per ciascun coniuge;
f) resta inteso che se la condizione economica dei due coniugi dovesse cambiare, le pattuizioni previste dal presente accordo dovranno essere rivalutate alla luce del nuovo contesto economico;
g) fermo quanto sopra, le spese straordinarie necessarie per i due figli saranno ripartite tra i genitori, nella misura del 80% in capo al sig. e del rimanente 20% in capo alla CP_1
sig. ra Pt_1
h) in considerazione del fatto che le spese straordinarie saranno per forza di cosa effettuate, di volta in volta, dalla sig.ra che vivrà per il maggior tempo con i Pt_1
figli, i coniugi pattuiscono che per alcune di queste spese la sig.ra potrà procedere Pt_1
anche senza il previo consenso del sig. il quale sarà comunque tenuto al rimborso CP_1
del 80%, mentre per altre spese la sig.ra potrà procedere soltanto con il consenso Pt_1
del sig. nello specifico, ai fini dell'individuazione delle spese straordinarie che CP_1 richiedono o meno tale consenso, le parti fanno riferimento al Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia il 14.07.2016, in merito al regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento, da cui si evince il seguente quadro:
Spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche
III) trattamenti sanitari prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
2 Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia della prole minorenne: a) Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minori (baby sitter), se necessarie per gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento: a) Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze.
i) Fermo quanto stabilito sopra, i coniugi pattuiscono che comunque, in caso di spese straordinarie di importi superiori ad Euro 150,00, la sig.ra dovrà informare il sig. Pt_1
prima di sostenerle;
CP_1
j) dal punto di vista pratico, i coniugi si accordano nel seguente modo:
I) in caso di spese che non richiedono il preventivo accordo entro il limite di Euro 150,00, la sig.ra potrà procedere alle stesse anche senza previo consenso del sig. Pt_1 CP_1
e quest'ultimo dovrà provvedere al rimborso del 80% delle spese sostenute entro 15 giorni dalla consegna della documentazione che le dimostri;
II) in caso di spese che non richiedono il preventivo accordo tra i coniugi, per importi superiori ai 150,00 euro, la regolazione dei rapporti tra i coniugi dipenderà dalle possibilità della sig. ra - se la sig. ra ne avrà la possibilità, anticiperà le Pt_1 Pt_1
relative somme, salvo, poi, poter ottenere entro 15 giorni il rimborso da parte del sig. del 80% delle stesse;
- nel caso in cui la sig. ra invece, non fosse in grado CP_1 Pt_1 di corrispondere l'intera somma, il sig. anticiperà l'80% della stessa, con diritto CP_1
poi alla relativa documentazione;
III) per le spese che richiedono il preventivo accordo, i coniugi si organizzeranno in modo tale che ciascuno paghi la propria quota;
k) fermo quanto detto in merito all'affidamento congiunto dei figli, i sigg. ri e Pt_1
pattuiscono le seguenti condizioni;
CP_1
I) durante il periodo scolastico, i due figli, pur vivendo con la madre, per almeno 2 giorni
3 infrasettimanali per ciascuna settimana, staranno in compagnia del padre in orario serale, sulla base di accordi presi di volta in volta dai coniugi in merito a giorni e orari degli incontri, con congruo anticipo;
resta inteso che i due figli torneranno a dormire con la madre, a meno che i coniugi non pattuiscano diversamente;
II) sempre nel periodo scolastico, i figli trascorreranno i fine settimana, ivi compreso il pernottamento, in compagnia dei due genitori, in alternanza tra loro, o sulla base di diversi accordi presi dai coniugi;
III) per quanto riguarda il periodo non scolastico, i figli frequenteranno entrambi i genitori, in modo il più possibile paritario ed in modo più elastico rispetto al periodo scolastico in base alle rispettive esigenze;
IV) indicativamente, e fermo restando quanto già previsto per il periodo scolastico in merito ai 2 giorni infrasettimanali ed ai fine settimana alternati, salvo diversi accordi:
1) durante le vacanze natalizie, i due figli trascorreranno una settimana con il padre ed una settimana con la madre, organizzandosi di volta in volta in base alle esigenze;
2) durante il periodo pasquale, i figli trascorreranno tre giorni con il padre e tre giorni con la madre, organizzandosi in base alle esigenze;
3) durante il periodo estivo, i coniugi stabiliranno di comune accordo come regolare la frequentazione dei figli, fermo restando che essi trascorreranno almeno una settimana con il padre ed una settimana con la madre, durante le rispettive vacanze;
V) a differenza del periodo scolastico, durante il periodo non scolastico, i figli potranno anche dormire con il padre sulla base di accordi sul punto, nei 2 giorni infrasettimanali pattuiti;
VI) durante le settimane in cui i bambini frequenteranno attività estive (es. grest) si applicherà quanto previsto per il periodo scolastico;
VII) i coniugi si impegnano altresì, per quanto possibile, a trascorrere insieme i giorni in cui saranno festeggiati i compleanni dei due figli;
VIII) i coniugi manifestano il proprio consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto dell'altro coniuge e dei figli, e si impegnano quindi a formalizzare in caso di necessità le dichiarazioni presso le autorità competenti, ove richiesti (fermo restando che i viaggi all'estero dei figli dovranno essere concordati tra i genitori).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 01/06/2003 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia (atto n. 171, parte II, serie A).
4 Con decreto n. 2589/2022 del 8.04.2022 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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