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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 315/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VOLINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1023/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 080-1317-2025 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di accertamento IMU n. 080/1317/2025 datato 07/06/2025 , notificato il 30/06/2025, per infedele denuncia e parziale omesso versamento in riferimento all'anno d'imposta 2019.
Motivi di ricorso: tardività, decadenza dall'azione di accertamento.
Il Comune non si costituisce benchè notificato il 26/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti ed in particolare dall'esame dell'atto impugnato, si evince che questo contesta il parziale omesso versamento in riferimento all'anno d'imposta 2019, notificato il 30/06/2025.
I termini per la notifica dell'accertamento IMU sono il 31/12/ del 5° anno successivo a quello di riferimento del pagamento dovuto;
nel caso di specie, trattandosi di anno 2019, il 31/12/2024. Non è contestata la omessa dichiarazione.
Per tutto quanto detto il Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna la parte resistente al pagamento di euro 200,00, oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la parte resistente al pagamento di euro 200,00 oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio. Così deciso in Foggia il 20 gennaio 2026 Il Giudice Pasquale Volino
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VOLINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1023/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lesina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 080-1317-2025 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di accertamento IMU n. 080/1317/2025 datato 07/06/2025 , notificato il 30/06/2025, per infedele denuncia e parziale omesso versamento in riferimento all'anno d'imposta 2019.
Motivi di ricorso: tardività, decadenza dall'azione di accertamento.
Il Comune non si costituisce benchè notificato il 26/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti ed in particolare dall'esame dell'atto impugnato, si evince che questo contesta il parziale omesso versamento in riferimento all'anno d'imposta 2019, notificato il 30/06/2025.
I termini per la notifica dell'accertamento IMU sono il 31/12/ del 5° anno successivo a quello di riferimento del pagamento dovuto;
nel caso di specie, trattandosi di anno 2019, il 31/12/2024. Non è contestata la omessa dichiarazione.
Per tutto quanto detto il Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna la parte resistente al pagamento di euro 200,00, oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la parte resistente al pagamento di euro 200,00 oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio. Così deciso in Foggia il 20 gennaio 2026 Il Giudice Pasquale Volino