Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00472/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00969/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 969 del 2024, proposto da NI SO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Insalata e Francesco Cannoletta, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
- l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Salvatore Graziuso, Raffaele Tedone e Fabiola Leone, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
per la declaratoria del diritto
della parte ricorrente ad esercitare l’accesso ed a prendere visione di documentazione dalla quale poter conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione, conoscere come è stata calcolata la retribuzione media settimanale ed il sistema di calcolo utilizzato dall’Inps nella liquidazione della pensione;
> nonché per la condanna dell’Inps all’esibizione dell’estratto contributivo analitico (Unicarpe o modello Retr. Pens. – se esistente e disponibile – o comunque qualsiasi altro documento in altro modo denominato utile al raggiungimento del predetto fine oppure la certificazione di tutte le retribuzioni di lavoro effettivo e figurative utilizzate per il calcolo della pensione attualmente in pagamento, nonché l’ultimo modello TE08 relativo alla pensione della parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2026 il dott. MA OL e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 969 del 2024 di cui all’epigrafe, notificato e depositato il 31.07.2024, la parte ricorrente ha domandato “la declaratoria del diritto della parte ricorrente ad esercitare l’accesso ed a prendere visione di documentazione dalla quale poter conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione, conoscere come è stata calcolata la retribuzione media settimanale ed il sistema di calcolo utilizzato dall’Inps nella liquidazione della pensione nonché la condanna dell’Inps all’esibizione dell’estratto contributivo analitico (Unicarpe o modello Retr. Pens. – se esistente e disponibile – o comunque qualsiasi altro documento in altro modo denominato utile al raggiungimento del predetto fine oppure la certificazione di tutte le retribuzioni di lavoro effettivo e figurative utilizzate per il calcolo della pensione attualmente in pagamento, nonché l’ultimo modello TE08 relativo alla pensione della parte ricorrente”.
2. Il predetto atto introduttivo è assistito da un’unica doglianza con cui la parte ricorrente lamenta la “violazione di legge con riferimento agli artt. 22 e s.s. l. n. 241/90 e all’art. 116 c.p.a.; l’eccesso di potere per arbitrarietà; l’irragionevolezza e l’illogicità dell’azione amministrativa”.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio in data 07.03.2026, depositando i documenti anelati e evidenziando come gli stessi siano stati ostesi in data 20.8.2024 (conto calcolato, modello Retr Pens e TE08 di prima liquidazione del 2004 e di riliquidazione del 19.2.2016 della pensione attualmente in godimento).
4. All’udienza camerale del 23 marzo 2026, dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il Collegio deve dunque prendere atto della dichiarazione resa dalle parti in udienza e della documentazione depositata dalla parte resistente con la memoria del 07.03.2026 e disporre ex art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo nel senso richiesto, in quanto emerge chiaramente dagli atti prodotti in giudizio che la pretesa dell’interessato è stata integralmente soddisfatta.
6. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza (essendo l’ostensione della documentazione anelata intervenuta solo a seguito della notificazione e del deposito del ricorso) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
NO DE RE, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario
MA OL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA OL | NO DE RE |
IL SEGRETARIO