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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/09/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1314/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 1314/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 11.03.2025.
Oggetto: - Risoluzione contrattuale -
TRA
(p.i.: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. A. Taberini
ATTRICE
E
(p.i.: Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
All'udienza del 11.03.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO
Con atto del 30.03.2021 la sponeva quanto segue: Controparte_2
1. In forza di contratto Smart MPS n. IT 21490 stipulato in data 15.11.2018 a seguito di preventivo/ordine prot. 041/18 del 13.11.18 anch'esso regolarmente sottoscritto, l'odierna Società attrice concedeva in noleggio alla società CP_1
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p. t., con sede in
[...] P.IVA_2
Brindisi, alla Via Achille Grandi 2 apparecchiature hardware come da elencazione specificata nel predetto preventivo (v. all. 1 e 2).
2. Il contratto e ancor prima il preventivo/ordine prevedeva una durata del noleggio di 48 mesi a fronte di un pagamento di un canone mensile pari ad €.330,00 oltre IVA, dell'istallazione, della configurazione, del collaudo degli apparecchi noleggiati oltre alla fornitura di ogni materiale necessario per l'utilizzo; tanto si realizzava in data 15.11.18 (v. all. 3).
3. Nel contratto de quo, oltre alle altre clausole, era previsto la condizione rubricata al n. 8 “risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa” ove veniva specificato che: “Qualora il Cliente si rendesse inadempiente all'invio dei Report...e/o al pagamento dei corrispettivi pattuiti, il Fornitore potrà risolvere ipso iure il contratto a norma dell'art. 1456 cod. civ. con semplice comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso il Cliente sarà tenuto al saldo dei canoni scaduti, dei canoni a scadere relativi al periodo di effettivo utilizzo del bene, dei passaggi eccedenti eventualmente maturati, nonché di un ulteriore semestre di canone a titolo di penale, salvo il diritto del Fornitore al risarcimento del maggior danno.”. Inoltre, nel preventivo/ordine alla sezione “Condizioni” si leggeva riferendosi alla fornitrice “La scrivente è autorizzata al ritiro degli Parte_1 articoli, oggetto del noleggio, in caso di mancato pagamento di quanto dovuto entro 15 gg...”.
4. Il rapporto contrattuale ha avuto un seguito regolare solo per pochi mesi, in quanto, da maggio 2019 la in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t., interrompeva la corresponsione del canone mensile pattuito, così come il costo di ogni materiale e/o servizio relativo al noleggio, senza alcuna manifestata ragione, rendendosi così contrattualmente inadempiente.
4. Nonostante le diverse rassicurazioni del rappresentante legale p.t. della Società convenuta di provvedere al pagamento dei canoni arretrati per la prosecuzione regolare del contratto di noleggio, l'insolvenza permaneva.
5. Con comunicazione inviata a mezzo pec in data 15.03.19 la Società attrice indicava il termine ultimo del pagamento per il giorno 21 marzo 2019 ed in caso di mancato adempimento l'immediata restituzione delle apparecchiature con il ritiro presso la sede della Società previo controllo dello stato delle stesse (v. all. 4).
6. Seguivano inutili contatti telefonici per una definizione bonaria tra i quali per ultimo anche l'invio sempre a mezzo pec in data 25.09.20 dell'elenco fatture insolute per come richiesto dalla Società debitrice (v. all. 5).
7. Di tal che, in data 25.09.20 si inviava lettera a firma dell'Avv. CC CA Palazzo con raccomandata a.r. n. 7210010010103 nella quale oltre a richiedere il pagamento della somma dovuta per i canoni non versati pari a complessivi €.7.299,59 (da maggio 2019 a settembre 2020) si intimava la risoluzione contrattuale e l'immediata restituzione di tutti i beni noleggiati (v. all. 6); la missiva ritornava al mittente per non curato ritiro e quindi compiuta giacenza.
Tanto premesso, citava a comparire davanti a questo Tribunale, Controparte_1 formulando le seguenti richieste e conclusioni:
1) accertare e dichiarare l'inadempimento della per le Controparte_1 ragioni di cui in narrativa e per l'effetto l'intervenuta risoluzione del contratto avvenuta opes legis in virtù di clausola risolutiva espressa e di diffida stragiudiziale ritualmente formulata;
2) condannare la al pagamento dell'importo complessivo Controparte_1 pari ad €.7.702,19 a titolo di canoni mensili scaduti e non corrisposti da maggio 2019 ad ottobre 2020 e così sino al momento della risoluzione, ovvero al pagamento dell'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia con rivalutazione monetaria e interessi dalle singole scadenze fino al saldo effettivo;
3) ordinare alla la restituzione immediata di tutti le Controparte_1 apparecchiature hardware oggetto del noleggio detenute senza giustificato titolo;
4) condannare la al risarcimento dei danni causati Controparte_1 dall'omessa riconsegna delle apparecchiature hardware oggetto del noleggio da liquidarsi nella misura corrispondente ai canoni che avrebbero potuto essere percepiti dal momento del conclamato inadempimento fino al momento effettivo della restituzione oltre interessi a decorrere dalla data di risoluzione del contratto sino alla riconsegna effettiva o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
5) condannare la al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 legali del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario nonché ogni ulteriore onere accessorio previsto per legge.
La società convenuta, regolarmente citata, non si costituiva e restava contumace. Prodotta varia documentazione, la causa da ultimo veniva trattenuta per la decisione definitiva.
IN DIRITTO
Quanto dedotto dalla società attrice è ampiamente provato su base documentale, anche con riferimento alla clausola risolutiva espressa rubricata al n. 8 del contratto (“risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa” ove viene pattuito:
“Qualora il Cliente si rendesse inadempiente all'invio dei Report...e/o al pagamento dei corrispettivi pattuiti, il Fornitore potrà risolvere ipso iure il contratto a norma dell'art. 1456 cod. civ. con semplice comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso il Cliente sarà tenuto al saldo dei canoni scaduti, dei canoni a scadere relativi al periodo di effettivo utilizzo del bene, dei passaggi eccedenti eventualmente maturati, nonché di un ulteriore semestre di canone a titolo di penale, salvo il diritto del Fornitore al risarcimento del maggior danno”) e con riferimento a quanto pattuito nella sezione del preventivo/ordine (“Condizioni”) dove si legge, con riferimento alla fornitrice “La Parte_1 scrivente è autorizzata al ritiro degli articoli, oggetto del noleggio, in caso di mancato pagamento di quanto dovuto entro 15 gg...”. E' altresì provato su base documentale che, successivamente all'inadempimento della convenuta, per mancato pagamento di vari canoni mensili, la società attrice con comunicazione inviata a mezzo pec in data 15.03.19 aveva assegnato alla convenuta termine per il pagamento fino al 21 marzo 2019, con avvertimento che, in caso di mancato adempimento, avrebbe dovuto fare seguito l'immediata restituzione delle apparecchiature previo controllo dello stato delle stesse (v. all. 4). Inoltre, è documentalmente provato l'invio sempre a mezzo pec in data 25.09.20 dell'elenco fatture insolute per come richiesto dalla Società debitrice (v. all. 5). Così come è documentalmente provato l'invio in data 25.09.20 alla società convenuta della lettera raccomandata a.r. n. 7210010010103, a firma dell'Avv. CC CA Palazzo, con la quale oltre a intimarsi il pagamento della somma dovuta per i canoni non versati (da maggio 2019 a settembre 2020) per complessivi €.7.299,59 si comunicava la risoluzione contrattuale e si chiedeva l'immediata restituzione di tutti i beni noleggiati (v. all. 6).
Pertanto, il contratto si è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, in forza della clausola negoziale risolutiva espressa innanzi richiamata, essendosi resa la società convenuta inadempiente nel pagamento dei canoni da maggio a settembre 2020.
Inoltre, in forza della clausola n. 8 innanzi richiamata, la società attrice ha diritto al pagamento “dei canoni scaduti, dei canoni a scadere relativi al periodo di effettivo utilizzo del bene”. E, infine, in forza dell'altra clausola innanzi richiamata e contenuta nella sezione “Condizioni” sottoscritta dalle parti, la società attrice ha diritto a ritirare gli articoli oggetto del noleggio consegnati alla convenuta: “La scrivente è autorizzata al ritiro degli articoli, oggetto del noleggio, in caso di mancato pagamento di quanto dovuto entro 15 gg...”.
Pertanto, in accoglimento delle domande di parte attrice, deve disporsi quanto segue:
1) dichiararsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto in forza di clausola risolutiva espressa e di diffida stragiudiziale ritualmente formulata;
2) condannarsi al pagamento di €.7.702,19 a titolo di canoni Controparte_1 mensili scaduti e non corrisposti da maggio 2019 ad ottobre 2020 e degli ulteriori canoni maturati e maturando fino alla restituzione delle apparecchiature oggetto del contratto di noleggio dedotto, oltre agli interessi legali di mora dalle singole scadenze fino al saldo effettivo;
3) condannarsi alla restituzione immediata di tutti le Controparte_1 apparecchiature hardware oggetto del noleggio tuttora detenute dalla stessa convenuta.
Alla soccombenza segue la condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della società attrice, nella misura di complessivi euro 5.250,00 di cui euro 250,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi nel giudizio promosso da contro Parte_1 [...]
dispone quanto segue: CP_1
1) dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto Smart MPS n. IT 21490 stipulato fra le parti in data 15.11.2018, a seguito di preventivo/ordine prot. 041/18 del 13.11.18;
2) condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento di €.7.702,19, a titolo di canoni mensili scaduti e non corrisposti da maggio 2019 ad ottobre 2020, nonché al pagamento degli ulteriori canoni mensili (come da contratto) maturati e maturando fino alla restituzione delle apparecchiature oggetto del contratto di noleggio dedotto in giudizio, oltre agli interessi legali di mora dalle singole scadenze fino al saldo effettivo;
3) condanna lla restituzione immediata alla società attrice Controparte_1 di tutti le apparecchiature hardware oggetto del noleggio tuttora detenute dalla stessa convenuta.
Condanna alla rifusione delle spese processuali in Controparte_1 favore della società attrice, nella misura di complessivi euro 5.250,00 di cui euro 250,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Brindisi, 15.09.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 1314/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 11.03.2025.
Oggetto: - Risoluzione contrattuale -
TRA
(p.i.: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. A. Taberini
ATTRICE
E
(p.i.: Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
All'udienza del 11.03.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO
Con atto del 30.03.2021 la sponeva quanto segue: Controparte_2
1. In forza di contratto Smart MPS n. IT 21490 stipulato in data 15.11.2018 a seguito di preventivo/ordine prot. 041/18 del 13.11.18 anch'esso regolarmente sottoscritto, l'odierna Società attrice concedeva in noleggio alla società CP_1
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p. t., con sede in
[...] P.IVA_2
Brindisi, alla Via Achille Grandi 2 apparecchiature hardware come da elencazione specificata nel predetto preventivo (v. all. 1 e 2).
2. Il contratto e ancor prima il preventivo/ordine prevedeva una durata del noleggio di 48 mesi a fronte di un pagamento di un canone mensile pari ad €.330,00 oltre IVA, dell'istallazione, della configurazione, del collaudo degli apparecchi noleggiati oltre alla fornitura di ogni materiale necessario per l'utilizzo; tanto si realizzava in data 15.11.18 (v. all. 3).
3. Nel contratto de quo, oltre alle altre clausole, era previsto la condizione rubricata al n. 8 “risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa” ove veniva specificato che: “Qualora il Cliente si rendesse inadempiente all'invio dei Report...e/o al pagamento dei corrispettivi pattuiti, il Fornitore potrà risolvere ipso iure il contratto a norma dell'art. 1456 cod. civ. con semplice comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso il Cliente sarà tenuto al saldo dei canoni scaduti, dei canoni a scadere relativi al periodo di effettivo utilizzo del bene, dei passaggi eccedenti eventualmente maturati, nonché di un ulteriore semestre di canone a titolo di penale, salvo il diritto del Fornitore al risarcimento del maggior danno.”. Inoltre, nel preventivo/ordine alla sezione “Condizioni” si leggeva riferendosi alla fornitrice “La scrivente è autorizzata al ritiro degli Parte_1 articoli, oggetto del noleggio, in caso di mancato pagamento di quanto dovuto entro 15 gg...”.
4. Il rapporto contrattuale ha avuto un seguito regolare solo per pochi mesi, in quanto, da maggio 2019 la in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t., interrompeva la corresponsione del canone mensile pattuito, così come il costo di ogni materiale e/o servizio relativo al noleggio, senza alcuna manifestata ragione, rendendosi così contrattualmente inadempiente.
4. Nonostante le diverse rassicurazioni del rappresentante legale p.t. della Società convenuta di provvedere al pagamento dei canoni arretrati per la prosecuzione regolare del contratto di noleggio, l'insolvenza permaneva.
5. Con comunicazione inviata a mezzo pec in data 15.03.19 la Società attrice indicava il termine ultimo del pagamento per il giorno 21 marzo 2019 ed in caso di mancato adempimento l'immediata restituzione delle apparecchiature con il ritiro presso la sede della Società previo controllo dello stato delle stesse (v. all. 4).
6. Seguivano inutili contatti telefonici per una definizione bonaria tra i quali per ultimo anche l'invio sempre a mezzo pec in data 25.09.20 dell'elenco fatture insolute per come richiesto dalla Società debitrice (v. all. 5).
7. Di tal che, in data 25.09.20 si inviava lettera a firma dell'Avv. CC CA Palazzo con raccomandata a.r. n. 7210010010103 nella quale oltre a richiedere il pagamento della somma dovuta per i canoni non versati pari a complessivi €.7.299,59 (da maggio 2019 a settembre 2020) si intimava la risoluzione contrattuale e l'immediata restituzione di tutti i beni noleggiati (v. all. 6); la missiva ritornava al mittente per non curato ritiro e quindi compiuta giacenza.
Tanto premesso, citava a comparire davanti a questo Tribunale, Controparte_1 formulando le seguenti richieste e conclusioni:
1) accertare e dichiarare l'inadempimento della per le Controparte_1 ragioni di cui in narrativa e per l'effetto l'intervenuta risoluzione del contratto avvenuta opes legis in virtù di clausola risolutiva espressa e di diffida stragiudiziale ritualmente formulata;
2) condannare la al pagamento dell'importo complessivo Controparte_1 pari ad €.7.702,19 a titolo di canoni mensili scaduti e non corrisposti da maggio 2019 ad ottobre 2020 e così sino al momento della risoluzione, ovvero al pagamento dell'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia con rivalutazione monetaria e interessi dalle singole scadenze fino al saldo effettivo;
3) ordinare alla la restituzione immediata di tutti le Controparte_1 apparecchiature hardware oggetto del noleggio detenute senza giustificato titolo;
4) condannare la al risarcimento dei danni causati Controparte_1 dall'omessa riconsegna delle apparecchiature hardware oggetto del noleggio da liquidarsi nella misura corrispondente ai canoni che avrebbero potuto essere percepiti dal momento del conclamato inadempimento fino al momento effettivo della restituzione oltre interessi a decorrere dalla data di risoluzione del contratto sino alla riconsegna effettiva o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
5) condannare la al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 legali del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario nonché ogni ulteriore onere accessorio previsto per legge.
La società convenuta, regolarmente citata, non si costituiva e restava contumace. Prodotta varia documentazione, la causa da ultimo veniva trattenuta per la decisione definitiva.
IN DIRITTO
Quanto dedotto dalla società attrice è ampiamente provato su base documentale, anche con riferimento alla clausola risolutiva espressa rubricata al n. 8 del contratto (“risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa” ove viene pattuito:
“Qualora il Cliente si rendesse inadempiente all'invio dei Report...e/o al pagamento dei corrispettivi pattuiti, il Fornitore potrà risolvere ipso iure il contratto a norma dell'art. 1456 cod. civ. con semplice comunicazione da inviare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso il Cliente sarà tenuto al saldo dei canoni scaduti, dei canoni a scadere relativi al periodo di effettivo utilizzo del bene, dei passaggi eccedenti eventualmente maturati, nonché di un ulteriore semestre di canone a titolo di penale, salvo il diritto del Fornitore al risarcimento del maggior danno”) e con riferimento a quanto pattuito nella sezione del preventivo/ordine (“Condizioni”) dove si legge, con riferimento alla fornitrice “La Parte_1 scrivente è autorizzata al ritiro degli articoli, oggetto del noleggio, in caso di mancato pagamento di quanto dovuto entro 15 gg...”. E' altresì provato su base documentale che, successivamente all'inadempimento della convenuta, per mancato pagamento di vari canoni mensili, la società attrice con comunicazione inviata a mezzo pec in data 15.03.19 aveva assegnato alla convenuta termine per il pagamento fino al 21 marzo 2019, con avvertimento che, in caso di mancato adempimento, avrebbe dovuto fare seguito l'immediata restituzione delle apparecchiature previo controllo dello stato delle stesse (v. all. 4). Inoltre, è documentalmente provato l'invio sempre a mezzo pec in data 25.09.20 dell'elenco fatture insolute per come richiesto dalla Società debitrice (v. all. 5). Così come è documentalmente provato l'invio in data 25.09.20 alla società convenuta della lettera raccomandata a.r. n. 7210010010103, a firma dell'Avv. CC CA Palazzo, con la quale oltre a intimarsi il pagamento della somma dovuta per i canoni non versati (da maggio 2019 a settembre 2020) per complessivi €.7.299,59 si comunicava la risoluzione contrattuale e si chiedeva l'immediata restituzione di tutti i beni noleggiati (v. all. 6).
Pertanto, il contratto si è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, in forza della clausola negoziale risolutiva espressa innanzi richiamata, essendosi resa la società convenuta inadempiente nel pagamento dei canoni da maggio a settembre 2020.
Inoltre, in forza della clausola n. 8 innanzi richiamata, la società attrice ha diritto al pagamento “dei canoni scaduti, dei canoni a scadere relativi al periodo di effettivo utilizzo del bene”. E, infine, in forza dell'altra clausola innanzi richiamata e contenuta nella sezione “Condizioni” sottoscritta dalle parti, la società attrice ha diritto a ritirare gli articoli oggetto del noleggio consegnati alla convenuta: “La scrivente è autorizzata al ritiro degli articoli, oggetto del noleggio, in caso di mancato pagamento di quanto dovuto entro 15 gg...”.
Pertanto, in accoglimento delle domande di parte attrice, deve disporsi quanto segue:
1) dichiararsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto in forza di clausola risolutiva espressa e di diffida stragiudiziale ritualmente formulata;
2) condannarsi al pagamento di €.7.702,19 a titolo di canoni Controparte_1 mensili scaduti e non corrisposti da maggio 2019 ad ottobre 2020 e degli ulteriori canoni maturati e maturando fino alla restituzione delle apparecchiature oggetto del contratto di noleggio dedotto, oltre agli interessi legali di mora dalle singole scadenze fino al saldo effettivo;
3) condannarsi alla restituzione immediata di tutti le Controparte_1 apparecchiature hardware oggetto del noleggio tuttora detenute dalla stessa convenuta.
Alla soccombenza segue la condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della società attrice, nella misura di complessivi euro 5.250,00 di cui euro 250,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi nel giudizio promosso da contro Parte_1 [...]
dispone quanto segue: CP_1
1) dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto Smart MPS n. IT 21490 stipulato fra le parti in data 15.11.2018, a seguito di preventivo/ordine prot. 041/18 del 13.11.18;
2) condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento di €.7.702,19, a titolo di canoni mensili scaduti e non corrisposti da maggio 2019 ad ottobre 2020, nonché al pagamento degli ulteriori canoni mensili (come da contratto) maturati e maturando fino alla restituzione delle apparecchiature oggetto del contratto di noleggio dedotto in giudizio, oltre agli interessi legali di mora dalle singole scadenze fino al saldo effettivo;
3) condanna lla restituzione immediata alla società attrice Controparte_1 di tutti le apparecchiature hardware oggetto del noleggio tuttora detenute dalla stessa convenuta.
Condanna alla rifusione delle spese processuali in Controparte_1 favore della società attrice, nella misura di complessivi euro 5.250,00 di cui euro 250,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Brindisi, 15.09.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo