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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/07/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Adele Foresta Presidente rel.
2) Dott. Giuseppe Perri Consigliere
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 870 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione in data 11 aprile 2025, vertente
TRA
(cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Cesare Materazzo in forza di procura da intendersi rilasciata in calce al ricorso introduttivo del presente grado;
- APPELLANTE =
CONTRO
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Valentina De Pasquale in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione nel primo grado;
- APPELLATO =
Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nel ricorso, cui la parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 22.5.2025: “1) accogliere il presente reclamo e per l'effetto annullare
1 in riforma la Sentenza n. 84/2024 del 03.06.2024 depositata il 07.06.2024 nel giudizio recante n. 156/2024 R.G. emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in composizione collegiale, per i motivi espressi in narrativa.
2) conseguentemente e per l'effetto, all'esito degli approfondimenti istruttori richiesti in atti, emettere nuova sentenza o decreto con riconoscimento nel merito di congruo assegno di mantenimento per i figli minori a carico di da Controparte_1 corrispondersi alla sig.ra nella misura di euro 600,00, ricorrendone allo Parte_1 stato degli atti tutti i presupposti richiesti dalla legge.
Con vittoria delle spese e degli onorari del presente procedimento sia del I che del II grado di giudizio.”.
Per l'appellata, rassegnate nelle note di trattazione del 15.6.2024:
“In via preliminare: - Dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta;
Nel merito
In via principale - Rigettare il reclamo in quanto infondato in fatto e in diritto;
- In via subordinata, ritenute abbandonate la domanda di assegno a favore della
e le richieste istruttorie non reiterate in II grado, confermare le statuizioni del Pt_1
Tribunale di Lamezia in ordine alla quantificazione dell'assegno in favore dei minori e alla loro collocazione con relativa determinazione dei tempi di visita.
- In via istruttoria, nell'astratta ipotesi di accoglimenti dei mezzi istruttori formulati ex adverso si chiede l'ammissione delle prove per testi articolate in I grado
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”. del Procuratore Generale: “chiede il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento impugnato”.
PREMESSA IN FATTO
Le richieste e difese articolate dalle parti nel giudizio di primo grado sono adeguatamente compendiate nella sentenza gravata nei termini di seguito testualmente riprodotti.
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2024, chiedeva al Tribunale Parte_1 adito di disciplinare i rapporti tra i genitori e i figli gemelli minorenni con le seguenti modalità: 1) disporre l'affidamento condiviso, dei figli minori e Persona_1 [...]
, a favore di entrambi i genitori;
questi ultimi, di conseguenza, Persona_2 dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le
2 questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardino e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2) la collocazione prevalente dei figli e la residenza degli stessi rimarranno presso la madre, mentre il padre potrà vedere i figli secondo le seguenti modalità di visita: nella giornata del venerdì dalle ore
20:00 fino alle ore 22:30, nella giornata del giovedì dalle ore 17:00 fino alle ore 20:00, nonché nei giorni comunicati preventivamente dal padre e compatibilmente alle esigenze dei figli minori, così come per il periodo delle vacanze di Natale, di Pasqua e quelle estive, secondo le modalità preconcordate dai genitori;
3) disporsi che la sig.ra continuerà, nell'interesse dei detti figli minori, a risiedere con gli Parte_1 stessi presso l'appartamento sito in San Pietro a Maida alla via G. Levato n. 9 posto al piano primo, unitamente all'utilizzo del ripostiglio/spogliatoio posto al piano terra, pertinenza dell'appartamento ove si trovano i loro indumenti;
4) disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e Pt_1 Persona_1
entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € Persona_2
600,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita, oltre ad euro 400,00 in favore della sig.ra attualmente Parte_1 disoccupata e comunque quale sussidio della stessa per la gestione dei figli minori;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa;
il padre, inoltre, concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie: spese mediche, scolastiche, ricreative, per abbigliamento. Tali somme dovranno essere corrisposte alla madre previa presentazione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni”, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva: di aver intrattenuto una relazione sentimentale con , con il quale aveva convissuto sin dal 2012 Controparte_1 in un appartamento sito in San Pietro a Maida alla via Giuditta Levato n. 9 al primo piano, di proprietà del resistente;
che dalla riferita relazione sentimentale erano nati due
3 figli gemelli, attualmente di 8 anni, e - nati in Catanzaro il Per_1 Persona_2 giorno 8 luglio 2015 - riconosciuti da entrambi i genitori sin dalla nascita;
che la residenza familiare veniva stabilita presso la predetta unità immobiliare di proprietà del resistente, composta da un appartamento posto al piano primo, ove vi erano gli ambienti abitativi, oltre a un locale posto al piano terra, utilizzato per ripostiglio/spogliatoio, sempre di pertinenza dell'appartamento; che, già da qualche anno, la coppia decideva di interrompere la loro convivenza e la ricorrente, con il consenso del resistente, continuava ad abitare, unitamente ai due figli minori, l'appartamento che era stato adibito a residenza familiare oltre al locale ripostiglio spogliatoio posto al piano terra, mentre andava a vivere altrove, appoggiandosi anche presso Controparte_1
l'altro suo appartamento presente a piano terra dello stesso stabile, adibito anche a proprio studio professionale di geometra, continuando a pagare le utenze dell'abitazione, anche perché a lui intestate;
che il padre continuava a fare visita ai gemellini, ma in modo irregolare, senza concordare i tempi e modi di visita con la madre, fornendo, altresì, per i figli un apporto economico sempre irregolare;
che attualmente la ricorrente risultava disoccupata e percepiva unicamente un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, a seguito del disposto sul punto previsto da una sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Palermo relativa a un altro precedente matrimonio;
che il resistente svolgeva la libera professione di geometra (vedi ricorso introduttivo in atti).
Si costituiva in giudizio il quale impugnava e contestava Controparte_1 quanto dedotto dalla ricorrente e - in particolare - sosteneva: che la coppia aveva sempre vissuto nell'abitazione di via Levato posta al primo piano di un immobile di proprietà di terzi e posseduta a titolo di comodato, mentre al piano terreno dello stesso immobile trovava allocazione lo studio tecnico dello stesso resistente ed i due piani erano collegati da una scala interna utilizzata dal resistente per transitare dall'abitazione allo studio;
che, da quando era cessata la coabitazione tra le parti e - dunque - da circa quattro anni,
l'odierno resistente aveva trasformato tutti i locali del piano terreno a propria abitazione, creando degli ambienti idonei per poter vivere alla meglio senza essere costretto a prendere in locazione altri locali con ulteriore dispendio economico e per garantirgli, altresì, la vicinanza ai figli, i quali avevano così risentito meno dell'allontanamento del padre dall'abitazione familiare;
che il resistente, sebbene costretto a lasciare la casa
4 familiare dopo un'aggressione subita dalla -che l'aveva visto costretto a Pt_1 richiedere l'intervento delle forze dell'ordine - aveva comunque sempre adempiuto ai suoi obblighi familiari, procedendo a sostenere spese di varia natura attraverso il pagamento di tutte le utenze, la manutenzione dell'autoveicolo RAV4 di sua proprietà ma in possesso della , oltre alle spese per i viaggi e per le vacanze estive e Pt_1 natalizie, nonché ad accollarsi tutte le spese ordinarie e straordinarie dei figli;
il si CP_1 era – inoltre - privato della parte di sua competenza sull'Assegno Unico, percepito esclusivamente dalla ricorrente, la quale aveva continuato a disporre del denaro del
, anche introducendosi nel suo studio e prelevandolo;
che le condizioni CP_1 economiche del resistente, particolarmente precarie - come poteva evincersi dalle dichiarazioni reddituali allegate;
vedi in atti – erano fonte di un'importante esposizione debitoria, che lo costringeva anche nell'attualità a chiedere di accedere a finanziamenti vari;
la ricorrente (che riceveva un assegno di mantenimento di € 2.400,00 annui), aveva per suo conto omesso di dichiarare la titolarità di immobili - siti in zona turistica e quindi ad alto rendimento - che le assicuravano introiti per oltre € 7.000,00 annui - nonché di depositare la documentazione di cui all'art. 473 bis 12 lett. a, b, c, in quanto non aveva depositato né la documentazione attestante la titolarità del diritto di proprietà su immobili, e neanche gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi tre anni;
che la richiesta di assegno di mantenimento a favore della stessa ricorrente era inammissibile.
Il resistente, dunque, così concludeva: “1) Disporre l'affidamento congiunto dei minori
e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il Per_1 Persona_2 domicilio materno, prevedendo che i minori: a) Trascorrano, con il padre weekend alternati dal venerdì alle ore 17.00 fino al lunedì successivo con accompagnamento a scuola;
b) Nella settimana di pertinenza del weekend, permarranno con il padre il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola alle ore 16.00 sino alle 20.00; nelle settimane in cui il weekend verrà trascorso con la madre, permarranno con il padre mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 20.00; c) Trascorrano durante il periodo estivo
(15.06/15.09) 15 giorni anche non consecutivi con il padre da concordare ogni anno entro il 31.05, nonché ad anni alterni, le vacanze natalizie (21.12/27.12 – 30.12/06.01)
e pasquali (dal venerdì precedente la pasqua al lunedì successivo); 2) Disponga a carico del la corresponsione dell'assegno di mantenimento di euro 300,00 CP_1 mensili oltre la dovutezza del 50% delle spese straordinarie urgenti e/o concordate;
3)
5 Assegni alla , in ragione del collocamento prevalente dei minori, Pt_1
l'abitazione familiare costituito dall'immobile posto al primo piano di via G. Levato n.
9 in S. Pietro a Maida, restando il possessore dell'intero piano terra adibito ad CP_1 abitazione e studio”.
All'esito del giudizio, sulla scorta delle sole produzioni documentali delle parti, il
Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 84/2024, pubblicata in data 4.6.2024, affidava i figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale, e poneva a carico del l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento dei figli minori con la corresponsione di un assegno mensile di euro 400,00, rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva, inoltre, l'attribuzione dell'assegno unico nella misura del 100% in favore della , Pt_1 quale genitore collocatario dei figli minori, rigettando la domanda attrice di riconoscimento di ulteriori sussidi per il mantenimento della prole.
A fondamento della decisione, per quanto nella presente sede rileva, il Tribunale, in punto di quantificazione del contributo al mantenimento dei figli, da porre a carico del genitore non collocatario, richiamato il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. osservava che:
- le parti avevano offerto la seguente documentazione: “ Controparte_1
unico 2021 relativo ai redditi prodotti nel 2020 con reddito
[...] complessivo € 4.602,00, unico 2022 relativo ai redditi prodotti nel 2021 con reddito complessivo € 1,00, unico 2023 relativo ai redditi prodotti nel 2022 con reddito complessivo € 3.900,00; per sono versate in atti visura Parte_1 catastale attestante la proprietà di immobile sito nel comune di Nocera Terinese
e la sentenza di separazione consensuale conseguente a precedente matrimonio, da cui risulta percepire assegno di mantenimento di € 2.400,00 annui”;
- andava considerato anche che alla resistente era stata assegnata la casa coniugale e che la stessa percepiva il 100% dell'assegno unico universale, benché questo spetti, di regola, ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla prole, nella misura del 50% ciascuno.
Avverso la citata sentenza ha proposto “reclamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 739
c.p.c.” censurando, per l'appunto, il capo della pronuncia relativa alla Parte_1 quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli, ritenendo la pronuncia errata
6 non solo nella forma (sentenza anziché decreto) ma anche nella valutazione ad essa sottesa. Ha lamentato, in particolare, che il Tribunale abbia emesso la pronuncia sulla scorta di una valutazione del tutto sommaria e senza i dovuti approfondimenti istruttori, fondando il giudizio sulle sole dichiarazioni reddituali del , lacunose e CP_1 frammentarie e non corrispondenti alla reale capacità reddituale del resistente, a fronte delle quali dichiarazioni essa ricorrente aveva instato affinché fossero disposti accertamenti tramite la Guardia di Finanza, in alternativa ai quali sarebbe stato opportuno ordinare al di produrre in giudizio le “movimentazioni ed estratti CP_1 bancari del resistente al fine di confutarle nei periodi di riferimento delle dichiarazioni”, specie considerando che ella aveva dedotto che il aveva svolto in CP_1 passato la propria attività di libero professionista sia per privati sia per enti pubblici tra i quali il Comune di San Pietro a Maida. Ha rappresentato anche che “da informazioni assunte... parte resistente svolge sempre come libero professionista attività di intermediazione e gestione immobiliare gestendo n. 12 appartamenti presso il residence
Villaggio del Golfo di Nocera Terinese, percependo relative indennità sui contratti di locazione stipulati”. Ha, quindi, osservato che l'importo dell'assegno in parola non sarebbe adeguato alle esigenze dei figli;
che il Tribunale non avrebbe considerato che la prole trascorre con la madre la maggior parte del tempo;
che non può considerarsi, nella valutazione, la percezione dell'assegno unico universale, trattandosi di aiuto di Stato e non di sussidio per il mantenimento dei figli;
che non sarebbe stato eseguito un corretto raffronto tra le condizioni economiche dei due genitori. Ha concluso nei termini sopra testualmente riprodotti.
Si è costituito con comparsa , il quale, in via pregiudiziale, ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, avendo la proposto reclamo Pt_1 avverso un provvedimento emesso nella forma della sentenza e non avendo il reclamo i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., mancando l'indicazione dei capi della sentenza censurati e del vizio in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure. Nel merito ha argomentato in ordine all'infondatezza dell'avversa iniziativa processuale, di cui ha chiesto la reiezione, concludendo in conformità.
Anche il p.m. ha instato per il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 22.5.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare – alla luce delle doglianze contenute nel ricorso introduttivo e della correlata eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, sollevata dall'appellato – occorre chiarire che correttamente il Tribunale ha definito il giudizio con sentenza.
È noto che la riforma c.d. Cartabia operata con D. Lgs. 149/2022, applicabile ai giudizi introdotti successivamente al 28.2.2023, ha previsto un unico statuto processuale per tutte le cause in materia di persone, famiglia e minori. Ne consegue che anche il presente giudizio, introdotto dalla in primo grado in data 28.2.2024 (e quindi Pt_1 ben un anno dopo l'entrata in vigore della citata riforma) è soggetto alle nuove disposizioni di cui agli artt. 473 e ss. c.p.c., tra cui l'art. 473-bis. 28 c.p.c., a mente del quale il giudizio (quale che ne sia l'oggetto) si conclude sempre con sentenza, preceduta o meno che sia dai provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. (che nel caso di specie non sono stati emessi, essendo stata ritenuta la causa matura per la decisione). Tale sentenza, poi, com'è ovvio, è impugnabile con appello, ai sensi dell'art. 473-bis.30 c.p.c..
Ne consegue che la ricorrente , nel proporre reclamo ex art. 739 c.p.c., ha Pt_1 utilizzato un mezzo di impugnazione da tempo non più in vigore, sul presupposto che il rito applicabile alla fattispecie fosse quello camerale (come avveniva prima della riforma) disciplinato dagli artt. 737 ss c.p.c..
Ciò nondimeno, il vizio dell'atto si presta ad essere sanato per il principio di conservazione degli atti processuali, avendo il reclamo i requisiti di contenuto richiesti per l'appello dall'art. 342 c.p.c., tenuto conto dell'interpretazione che la giurisprudenza di legittimità ha dato alle prescrizioni contenutistiche di cui alla cennata disposizione.
Infatti, in tempi recenti la giurisprudenza di legittimità ha così affermato: «Essendo
l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base
8 dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure» (Cass. 25/01/2023 n. 2320; v. anche Cass. S.U., s
13/12/2022 n. 36481).
In altri termini, «ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342
c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice» (Cass.
28/10/2020 n. 23781).
Nel caso in esame, l'appellante ha indicato in maniera precisa i capi della sentenza oggetto di censura e le parti di interesse impugnate, ed ha esposto le ragioni di critica, così consentendo al giudice dell'appello di cogliere natura, portata e senso delle doglianze.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato.
Nel merito l'appello è infondato.
Assume rilievo dirimente la circostanza che, oltre al contributo al mantenimento dei figli, posto a carico del padre nella misura di euro 400,00 mensili, l'appellante riceve mensilmente, a titolo di assegno unico familiare per i due figli, la somma di poco meno di euro 400,00 mensili, sicché la madre collocataria ha a disposizione, per il solo mantenimento ordinario della prole, la somma di circa euro 800,00 mensili, che appare ampiamente sufficiente per sopperire alle esigenze della vita quotidiana, tenuto conto dell'età dei minori (10 anni) e considerato che, quanto al tenore di vita, nulla è stato dimostrato (e, per la verità neppure dedotto) dall'appellante, sicché occorre avere riguardo ad un tenore di vita modesto (tenuto conto che nessuna delle due parti può essere definita abbiente). Tanto porta a ritenere che il contributo al mantenimento dei figli, al quale anche l'appellante è tenuta, in quanto genitore, si riduce ad una misura minima e del tutto residuale, giacché le esigenze die figli si prestano ad essere soddisfatte pressocché integralmente con il contributo del genitore non collocatario e con il contributo statale. Ne consegue che, ove anche la situazione reddituale dell'appellato fosse migliore di quella fotografata nelle dichiarazioni dei redditi,
9 ugualmente non vi sarebbe spazio per un aumento dell'importo fissato dal Tribunale, in quanto le esigenze dei figli non lo giustificherebbero, soprattutto in assenza di qualsiasi deduzione specifica sul punto da parte dell'appellante.
D'altra parte, non si comprende l'affermazione per cui non potrebbe tenersi conto, nella complessiva valutazione, che la percepisce il 100% dell'assegno unico Pt_1 universale “in quanto trattasi di aiuto di Stato e non di sussidio che va ad accrescere
l'assegno di mantenimento”. Premesso che l'assegno unico è un contributo finalizzato a consentire ai genitori di mantenere i figli, non si vede per quale ragione, nel determinare l'ammontare di detto contributo, non si debba considerare che la ricorrente, proprio per il mantenimento dei figli, percepisce anche l'assegno unico, sicché una parte delle esigenze della prole è soddisfatta attraverso l' “aiuto di Stato”. Inoltre, se l'assegno unico rappresenta una sovvenzione dello Stato per permettere a ciascun genitore di provvedere alle necessità della prole, è evidente che la rinuncia di un genitore alla corresponsione della propria quota (cioè a quella parte che lo avrebbe aiutato ad assolvere ai suoi obblighi economici in qualità di genitore) non può considerarsi elemento neutro, costituendo, invece, modalità aggiuntiva attraverso cui il genitore rinunciatario, appunto, assolve ai propri obblighi nei confronti della prole.
A ciò si aggiunga che:
- è documentalmente dimostrato che l'appellante è proprietaria di due immobili siti in località turistica, acquistati nel 2021 (quindi appena quattro anni addietro) per il considerevole importo di euro 100.000,00, pagati con assegni e tanto è del tutto incompatibile con la dichiarata condizione reddituale dell'appellante;
- è fatto non contestato dall'appellante che quest'ultima metta stagionalmente a frutto siffatti immobili, avendone percepito, negli anni 2021, 2022 e 2023, rispettivamente euro 4900,00, euro 7300,00 ed euro 5800,00 non dichiarati (la circostanza, dedotta dall'appellato e corredata dal deposito di un conteggio, con indicazione anche dei soggetti conduttori, non è stata contestata dall'appellante);
- risulta documentalmente dagli estratti conto prodotti dall'appellante che la stessa, alla data dell'8.3.2024, avesse, sulla carta prepagata a quella data estinta, una giacenza di euro 7.576,78, e, in data 11.3.2024, abbia investito in strumenti finanziari l'importo di euro 6500,00 (anche tale dato risulta scarsamente compatibile con le critiche condizioni economiche dedotte dall'appellante).
10 Assume rilievo anche la circostanza che la non abbia da sostenere neanche Pt_1 spese per l'alloggio, godendo della casa familiare a lei assegnata in quanto collocataria dei figli.
Quanto alla condizione economica dell'appellato, dagli estratti conto prodotti emergono certamente diversi versamenti in contante – e tanto lascia desumere che vi siano entrate non tracciabili – ma anche la registrazione di plurime uscite, di cui molte dovute al pagamento di tasse, imposte e oneri previdenziali, oltre che alla restituzione di finanziamenti (cfr. addebito per restituzione prestito Compass Banca s.p.a.), tanto che il saldo del conto, alla fine di ogni periodo, è piuttosto modesto (circa euro 400,00, tranne il saldo al 31.12.2021, pari ad euro 1400,00). L'appellato ha anche documentato l'esistenza di alcune rateizzazioni di debiti erariali, di piani di rientro relativi ai debiti previdenziali e del prestito contratto con Compass s.p.a., tutti ampiamente giustificabili alla luce della condizione di costante carenza di liquidità desumibile dalle movimentazioni del conto corrente. Dunque, la situazione economica che si trae da tali movimentazioni appare piuttosto coerente e non distonica rispetto alla situazione reddituale descritta nelle dichiarazioni fiscali, alle quali ha fatto riferimento il Tribunale
(“unico 2021 relativo ai redditi prodotti nel 2020 con reddito complessivo € 4.602,00, unico 2022 relativo ai redditi prodotti nel 2021 con reddito complessivo € 1,00, unico
2023 relativo ai redditi prodotti nel 2022 con reddito complessivo € 3.900,00”, pari a quello prodotto nel 2023, come da dichiarazione fiscale 2024).
In una condizione di tal fatta, è difficilmente sostenibile che esista un significativo divario tra le capacità economiche dei genitori tale da giustificare un ulteriore aggravamento del contributo posto a carico del padre, che già appare oneroso rispetto alle sue oggettive risorse, specie a fronte dell'incidenza minima, invece, del contributo economico della madre.
In conclusione, l'appello va rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, riconosciute tutte le fasi e applicati i criteri minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e dell'assenza di attività
11 istruttoria;
il pagamento delle spese va distratto in favore dell'Erario, essendo l'appellato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il rigetto integrale dell'impugnazione principale comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante principale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 84/2024, pubblicata in data
4.6.2024 pubblicata il 21 dicembre 2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese processuali del presente grado, che liquida in euro 4.996,00, per
[...] onorari, oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e Iva, disponendone il pagamento in favore dell'Erario;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione;
4. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 29.5.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Adele Foresta
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Adele Foresta Presidente rel.
2) Dott. Giuseppe Perri Consigliere
3) Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 870 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2024 trattenuta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione in data 11 aprile 2025, vertente
TRA
(cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Cesare Materazzo in forza di procura da intendersi rilasciata in calce al ricorso introduttivo del presente grado;
- APPELLANTE =
CONTRO
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Valentina De Pasquale in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione nel primo grado;
- APPELLATO =
Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nel ricorso, cui la parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 22.5.2025: “1) accogliere il presente reclamo e per l'effetto annullare
1 in riforma la Sentenza n. 84/2024 del 03.06.2024 depositata il 07.06.2024 nel giudizio recante n. 156/2024 R.G. emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in composizione collegiale, per i motivi espressi in narrativa.
2) conseguentemente e per l'effetto, all'esito degli approfondimenti istruttori richiesti in atti, emettere nuova sentenza o decreto con riconoscimento nel merito di congruo assegno di mantenimento per i figli minori a carico di da Controparte_1 corrispondersi alla sig.ra nella misura di euro 600,00, ricorrendone allo Parte_1 stato degli atti tutti i presupposti richiesti dalla legge.
Con vittoria delle spese e degli onorari del presente procedimento sia del I che del II grado di giudizio.”.
Per l'appellata, rassegnate nelle note di trattazione del 15.6.2024:
“In via preliminare: - Dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta;
Nel merito
In via principale - Rigettare il reclamo in quanto infondato in fatto e in diritto;
- In via subordinata, ritenute abbandonate la domanda di assegno a favore della
e le richieste istruttorie non reiterate in II grado, confermare le statuizioni del Pt_1
Tribunale di Lamezia in ordine alla quantificazione dell'assegno in favore dei minori e alla loro collocazione con relativa determinazione dei tempi di visita.
- In via istruttoria, nell'astratta ipotesi di accoglimenti dei mezzi istruttori formulati ex adverso si chiede l'ammissione delle prove per testi articolate in I grado
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”. del Procuratore Generale: “chiede il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento impugnato”.
PREMESSA IN FATTO
Le richieste e difese articolate dalle parti nel giudizio di primo grado sono adeguatamente compendiate nella sentenza gravata nei termini di seguito testualmente riprodotti.
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2024, chiedeva al Tribunale Parte_1 adito di disciplinare i rapporti tra i genitori e i figli gemelli minorenni con le seguenti modalità: 1) disporre l'affidamento condiviso, dei figli minori e Persona_1 [...]
, a favore di entrambi i genitori;
questi ultimi, di conseguenza, Persona_2 dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le
2 questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardino e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore, quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
2) la collocazione prevalente dei figli e la residenza degli stessi rimarranno presso la madre, mentre il padre potrà vedere i figli secondo le seguenti modalità di visita: nella giornata del venerdì dalle ore
20:00 fino alle ore 22:30, nella giornata del giovedì dalle ore 17:00 fino alle ore 20:00, nonché nei giorni comunicati preventivamente dal padre e compatibilmente alle esigenze dei figli minori, così come per il periodo delle vacanze di Natale, di Pasqua e quelle estive, secondo le modalità preconcordate dai genitori;
3) disporsi che la sig.ra continuerà, nell'interesse dei detti figli minori, a risiedere con gli Parte_1 stessi presso l'appartamento sito in San Pietro a Maida alla via G. Levato n. 9 posto al piano primo, unitamente all'utilizzo del ripostiglio/spogliatoio posto al piano terra, pertinenza dell'appartamento ove si trovano i loro indumenti;
4) disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 [...]
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e Pt_1 Persona_1
entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € Persona_2
600,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita, oltre ad euro 400,00 in favore della sig.ra attualmente Parte_1 disoccupata e comunque quale sussidio della stessa per la gestione dei figli minori;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa;
il padre, inoltre, concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie: spese mediche, scolastiche, ricreative, per abbigliamento. Tali somme dovranno essere corrisposte alla madre previa presentazione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni”, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva: di aver intrattenuto una relazione sentimentale con , con il quale aveva convissuto sin dal 2012 Controparte_1 in un appartamento sito in San Pietro a Maida alla via Giuditta Levato n. 9 al primo piano, di proprietà del resistente;
che dalla riferita relazione sentimentale erano nati due
3 figli gemelli, attualmente di 8 anni, e - nati in Catanzaro il Per_1 Persona_2 giorno 8 luglio 2015 - riconosciuti da entrambi i genitori sin dalla nascita;
che la residenza familiare veniva stabilita presso la predetta unità immobiliare di proprietà del resistente, composta da un appartamento posto al piano primo, ove vi erano gli ambienti abitativi, oltre a un locale posto al piano terra, utilizzato per ripostiglio/spogliatoio, sempre di pertinenza dell'appartamento; che, già da qualche anno, la coppia decideva di interrompere la loro convivenza e la ricorrente, con il consenso del resistente, continuava ad abitare, unitamente ai due figli minori, l'appartamento che era stato adibito a residenza familiare oltre al locale ripostiglio spogliatoio posto al piano terra, mentre andava a vivere altrove, appoggiandosi anche presso Controparte_1
l'altro suo appartamento presente a piano terra dello stesso stabile, adibito anche a proprio studio professionale di geometra, continuando a pagare le utenze dell'abitazione, anche perché a lui intestate;
che il padre continuava a fare visita ai gemellini, ma in modo irregolare, senza concordare i tempi e modi di visita con la madre, fornendo, altresì, per i figli un apporto economico sempre irregolare;
che attualmente la ricorrente risultava disoccupata e percepiva unicamente un assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, a seguito del disposto sul punto previsto da una sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Palermo relativa a un altro precedente matrimonio;
che il resistente svolgeva la libera professione di geometra (vedi ricorso introduttivo in atti).
Si costituiva in giudizio il quale impugnava e contestava Controparte_1 quanto dedotto dalla ricorrente e - in particolare - sosteneva: che la coppia aveva sempre vissuto nell'abitazione di via Levato posta al primo piano di un immobile di proprietà di terzi e posseduta a titolo di comodato, mentre al piano terreno dello stesso immobile trovava allocazione lo studio tecnico dello stesso resistente ed i due piani erano collegati da una scala interna utilizzata dal resistente per transitare dall'abitazione allo studio;
che, da quando era cessata la coabitazione tra le parti e - dunque - da circa quattro anni,
l'odierno resistente aveva trasformato tutti i locali del piano terreno a propria abitazione, creando degli ambienti idonei per poter vivere alla meglio senza essere costretto a prendere in locazione altri locali con ulteriore dispendio economico e per garantirgli, altresì, la vicinanza ai figli, i quali avevano così risentito meno dell'allontanamento del padre dall'abitazione familiare;
che il resistente, sebbene costretto a lasciare la casa
4 familiare dopo un'aggressione subita dalla -che l'aveva visto costretto a Pt_1 richiedere l'intervento delle forze dell'ordine - aveva comunque sempre adempiuto ai suoi obblighi familiari, procedendo a sostenere spese di varia natura attraverso il pagamento di tutte le utenze, la manutenzione dell'autoveicolo RAV4 di sua proprietà ma in possesso della , oltre alle spese per i viaggi e per le vacanze estive e Pt_1 natalizie, nonché ad accollarsi tutte le spese ordinarie e straordinarie dei figli;
il si CP_1 era – inoltre - privato della parte di sua competenza sull'Assegno Unico, percepito esclusivamente dalla ricorrente, la quale aveva continuato a disporre del denaro del
, anche introducendosi nel suo studio e prelevandolo;
che le condizioni CP_1 economiche del resistente, particolarmente precarie - come poteva evincersi dalle dichiarazioni reddituali allegate;
vedi in atti – erano fonte di un'importante esposizione debitoria, che lo costringeva anche nell'attualità a chiedere di accedere a finanziamenti vari;
la ricorrente (che riceveva un assegno di mantenimento di € 2.400,00 annui), aveva per suo conto omesso di dichiarare la titolarità di immobili - siti in zona turistica e quindi ad alto rendimento - che le assicuravano introiti per oltre € 7.000,00 annui - nonché di depositare la documentazione di cui all'art. 473 bis 12 lett. a, b, c, in quanto non aveva depositato né la documentazione attestante la titolarità del diritto di proprietà su immobili, e neanche gli estratti conto dei rapporti bancari degli ultimi tre anni;
che la richiesta di assegno di mantenimento a favore della stessa ricorrente era inammissibile.
Il resistente, dunque, così concludeva: “1) Disporre l'affidamento congiunto dei minori
e ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il Per_1 Persona_2 domicilio materno, prevedendo che i minori: a) Trascorrano, con il padre weekend alternati dal venerdì alle ore 17.00 fino al lunedì successivo con accompagnamento a scuola;
b) Nella settimana di pertinenza del weekend, permarranno con il padre il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola alle ore 16.00 sino alle 20.00; nelle settimane in cui il weekend verrà trascorso con la madre, permarranno con il padre mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 20.00; c) Trascorrano durante il periodo estivo
(15.06/15.09) 15 giorni anche non consecutivi con il padre da concordare ogni anno entro il 31.05, nonché ad anni alterni, le vacanze natalizie (21.12/27.12 – 30.12/06.01)
e pasquali (dal venerdì precedente la pasqua al lunedì successivo); 2) Disponga a carico del la corresponsione dell'assegno di mantenimento di euro 300,00 CP_1 mensili oltre la dovutezza del 50% delle spese straordinarie urgenti e/o concordate;
3)
5 Assegni alla , in ragione del collocamento prevalente dei minori, Pt_1
l'abitazione familiare costituito dall'immobile posto al primo piano di via G. Levato n.
9 in S. Pietro a Maida, restando il possessore dell'intero piano terra adibito ad CP_1 abitazione e studio”.
All'esito del giudizio, sulla scorta delle sole produzioni documentali delle parti, il
Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 84/2024, pubblicata in data 4.6.2024, affidava i figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale, e poneva a carico del l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento dei figli minori con la corresponsione di un assegno mensile di euro 400,00, rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva, inoltre, l'attribuzione dell'assegno unico nella misura del 100% in favore della , Pt_1 quale genitore collocatario dei figli minori, rigettando la domanda attrice di riconoscimento di ulteriori sussidi per il mantenimento della prole.
A fondamento della decisione, per quanto nella presente sede rileva, il Tribunale, in punto di quantificazione del contributo al mantenimento dei figli, da porre a carico del genitore non collocatario, richiamato il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. osservava che:
- le parti avevano offerto la seguente documentazione: “ Controparte_1
unico 2021 relativo ai redditi prodotti nel 2020 con reddito
[...] complessivo € 4.602,00, unico 2022 relativo ai redditi prodotti nel 2021 con reddito complessivo € 1,00, unico 2023 relativo ai redditi prodotti nel 2022 con reddito complessivo € 3.900,00; per sono versate in atti visura Parte_1 catastale attestante la proprietà di immobile sito nel comune di Nocera Terinese
e la sentenza di separazione consensuale conseguente a precedente matrimonio, da cui risulta percepire assegno di mantenimento di € 2.400,00 annui”;
- andava considerato anche che alla resistente era stata assegnata la casa coniugale e che la stessa percepiva il 100% dell'assegno unico universale, benché questo spetti, di regola, ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla prole, nella misura del 50% ciascuno.
Avverso la citata sentenza ha proposto “reclamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 739
c.p.c.” censurando, per l'appunto, il capo della pronuncia relativa alla Parte_1 quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli, ritenendo la pronuncia errata
6 non solo nella forma (sentenza anziché decreto) ma anche nella valutazione ad essa sottesa. Ha lamentato, in particolare, che il Tribunale abbia emesso la pronuncia sulla scorta di una valutazione del tutto sommaria e senza i dovuti approfondimenti istruttori, fondando il giudizio sulle sole dichiarazioni reddituali del , lacunose e CP_1 frammentarie e non corrispondenti alla reale capacità reddituale del resistente, a fronte delle quali dichiarazioni essa ricorrente aveva instato affinché fossero disposti accertamenti tramite la Guardia di Finanza, in alternativa ai quali sarebbe stato opportuno ordinare al di produrre in giudizio le “movimentazioni ed estratti CP_1 bancari del resistente al fine di confutarle nei periodi di riferimento delle dichiarazioni”, specie considerando che ella aveva dedotto che il aveva svolto in CP_1 passato la propria attività di libero professionista sia per privati sia per enti pubblici tra i quali il Comune di San Pietro a Maida. Ha rappresentato anche che “da informazioni assunte... parte resistente svolge sempre come libero professionista attività di intermediazione e gestione immobiliare gestendo n. 12 appartamenti presso il residence
Villaggio del Golfo di Nocera Terinese, percependo relative indennità sui contratti di locazione stipulati”. Ha, quindi, osservato che l'importo dell'assegno in parola non sarebbe adeguato alle esigenze dei figli;
che il Tribunale non avrebbe considerato che la prole trascorre con la madre la maggior parte del tempo;
che non può considerarsi, nella valutazione, la percezione dell'assegno unico universale, trattandosi di aiuto di Stato e non di sussidio per il mantenimento dei figli;
che non sarebbe stato eseguito un corretto raffronto tra le condizioni economiche dei due genitori. Ha concluso nei termini sopra testualmente riprodotti.
Si è costituito con comparsa , il quale, in via pregiudiziale, ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, avendo la proposto reclamo Pt_1 avverso un provvedimento emesso nella forma della sentenza e non avendo il reclamo i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., mancando l'indicazione dei capi della sentenza censurati e del vizio in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure. Nel merito ha argomentato in ordine all'infondatezza dell'avversa iniziativa processuale, di cui ha chiesto la reiezione, concludendo in conformità.
Anche il p.m. ha instato per il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 22.5.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare – alla luce delle doglianze contenute nel ricorso introduttivo e della correlata eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, sollevata dall'appellato – occorre chiarire che correttamente il Tribunale ha definito il giudizio con sentenza.
È noto che la riforma c.d. Cartabia operata con D. Lgs. 149/2022, applicabile ai giudizi introdotti successivamente al 28.2.2023, ha previsto un unico statuto processuale per tutte le cause in materia di persone, famiglia e minori. Ne consegue che anche il presente giudizio, introdotto dalla in primo grado in data 28.2.2024 (e quindi Pt_1 ben un anno dopo l'entrata in vigore della citata riforma) è soggetto alle nuove disposizioni di cui agli artt. 473 e ss. c.p.c., tra cui l'art. 473-bis. 28 c.p.c., a mente del quale il giudizio (quale che ne sia l'oggetto) si conclude sempre con sentenza, preceduta o meno che sia dai provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c. (che nel caso di specie non sono stati emessi, essendo stata ritenuta la causa matura per la decisione). Tale sentenza, poi, com'è ovvio, è impugnabile con appello, ai sensi dell'art. 473-bis.30 c.p.c..
Ne consegue che la ricorrente , nel proporre reclamo ex art. 739 c.p.c., ha Pt_1 utilizzato un mezzo di impugnazione da tempo non più in vigore, sul presupposto che il rito applicabile alla fattispecie fosse quello camerale (come avveniva prima della riforma) disciplinato dagli artt. 737 ss c.p.c..
Ciò nondimeno, il vizio dell'atto si presta ad essere sanato per il principio di conservazione degli atti processuali, avendo il reclamo i requisiti di contenuto richiesti per l'appello dall'art. 342 c.p.c., tenuto conto dell'interpretazione che la giurisprudenza di legittimità ha dato alle prescrizioni contenutistiche di cui alla cennata disposizione.
Infatti, in tempi recenti la giurisprudenza di legittimità ha così affermato: «Essendo
l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base
8 dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure» (Cass. 25/01/2023 n. 2320; v. anche Cass. S.U., s
13/12/2022 n. 36481).
In altri termini, «ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342
c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice» (Cass.
28/10/2020 n. 23781).
Nel caso in esame, l'appellante ha indicato in maniera precisa i capi della sentenza oggetto di censura e le parti di interesse impugnate, ed ha esposto le ragioni di critica, così consentendo al giudice dell'appello di cogliere natura, portata e senso delle doglianze.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato.
Nel merito l'appello è infondato.
Assume rilievo dirimente la circostanza che, oltre al contributo al mantenimento dei figli, posto a carico del padre nella misura di euro 400,00 mensili, l'appellante riceve mensilmente, a titolo di assegno unico familiare per i due figli, la somma di poco meno di euro 400,00 mensili, sicché la madre collocataria ha a disposizione, per il solo mantenimento ordinario della prole, la somma di circa euro 800,00 mensili, che appare ampiamente sufficiente per sopperire alle esigenze della vita quotidiana, tenuto conto dell'età dei minori (10 anni) e considerato che, quanto al tenore di vita, nulla è stato dimostrato (e, per la verità neppure dedotto) dall'appellante, sicché occorre avere riguardo ad un tenore di vita modesto (tenuto conto che nessuna delle due parti può essere definita abbiente). Tanto porta a ritenere che il contributo al mantenimento dei figli, al quale anche l'appellante è tenuta, in quanto genitore, si riduce ad una misura minima e del tutto residuale, giacché le esigenze die figli si prestano ad essere soddisfatte pressocché integralmente con il contributo del genitore non collocatario e con il contributo statale. Ne consegue che, ove anche la situazione reddituale dell'appellato fosse migliore di quella fotografata nelle dichiarazioni dei redditi,
9 ugualmente non vi sarebbe spazio per un aumento dell'importo fissato dal Tribunale, in quanto le esigenze dei figli non lo giustificherebbero, soprattutto in assenza di qualsiasi deduzione specifica sul punto da parte dell'appellante.
D'altra parte, non si comprende l'affermazione per cui non potrebbe tenersi conto, nella complessiva valutazione, che la percepisce il 100% dell'assegno unico Pt_1 universale “in quanto trattasi di aiuto di Stato e non di sussidio che va ad accrescere
l'assegno di mantenimento”. Premesso che l'assegno unico è un contributo finalizzato a consentire ai genitori di mantenere i figli, non si vede per quale ragione, nel determinare l'ammontare di detto contributo, non si debba considerare che la ricorrente, proprio per il mantenimento dei figli, percepisce anche l'assegno unico, sicché una parte delle esigenze della prole è soddisfatta attraverso l' “aiuto di Stato”. Inoltre, se l'assegno unico rappresenta una sovvenzione dello Stato per permettere a ciascun genitore di provvedere alle necessità della prole, è evidente che la rinuncia di un genitore alla corresponsione della propria quota (cioè a quella parte che lo avrebbe aiutato ad assolvere ai suoi obblighi economici in qualità di genitore) non può considerarsi elemento neutro, costituendo, invece, modalità aggiuntiva attraverso cui il genitore rinunciatario, appunto, assolve ai propri obblighi nei confronti della prole.
A ciò si aggiunga che:
- è documentalmente dimostrato che l'appellante è proprietaria di due immobili siti in località turistica, acquistati nel 2021 (quindi appena quattro anni addietro) per il considerevole importo di euro 100.000,00, pagati con assegni e tanto è del tutto incompatibile con la dichiarata condizione reddituale dell'appellante;
- è fatto non contestato dall'appellante che quest'ultima metta stagionalmente a frutto siffatti immobili, avendone percepito, negli anni 2021, 2022 e 2023, rispettivamente euro 4900,00, euro 7300,00 ed euro 5800,00 non dichiarati (la circostanza, dedotta dall'appellato e corredata dal deposito di un conteggio, con indicazione anche dei soggetti conduttori, non è stata contestata dall'appellante);
- risulta documentalmente dagli estratti conto prodotti dall'appellante che la stessa, alla data dell'8.3.2024, avesse, sulla carta prepagata a quella data estinta, una giacenza di euro 7.576,78, e, in data 11.3.2024, abbia investito in strumenti finanziari l'importo di euro 6500,00 (anche tale dato risulta scarsamente compatibile con le critiche condizioni economiche dedotte dall'appellante).
10 Assume rilievo anche la circostanza che la non abbia da sostenere neanche Pt_1 spese per l'alloggio, godendo della casa familiare a lei assegnata in quanto collocataria dei figli.
Quanto alla condizione economica dell'appellato, dagli estratti conto prodotti emergono certamente diversi versamenti in contante – e tanto lascia desumere che vi siano entrate non tracciabili – ma anche la registrazione di plurime uscite, di cui molte dovute al pagamento di tasse, imposte e oneri previdenziali, oltre che alla restituzione di finanziamenti (cfr. addebito per restituzione prestito Compass Banca s.p.a.), tanto che il saldo del conto, alla fine di ogni periodo, è piuttosto modesto (circa euro 400,00, tranne il saldo al 31.12.2021, pari ad euro 1400,00). L'appellato ha anche documentato l'esistenza di alcune rateizzazioni di debiti erariali, di piani di rientro relativi ai debiti previdenziali e del prestito contratto con Compass s.p.a., tutti ampiamente giustificabili alla luce della condizione di costante carenza di liquidità desumibile dalle movimentazioni del conto corrente. Dunque, la situazione economica che si trae da tali movimentazioni appare piuttosto coerente e non distonica rispetto alla situazione reddituale descritta nelle dichiarazioni fiscali, alle quali ha fatto riferimento il Tribunale
(“unico 2021 relativo ai redditi prodotti nel 2020 con reddito complessivo € 4.602,00, unico 2022 relativo ai redditi prodotti nel 2021 con reddito complessivo € 1,00, unico
2023 relativo ai redditi prodotti nel 2022 con reddito complessivo € 3.900,00”, pari a quello prodotto nel 2023, come da dichiarazione fiscale 2024).
In una condizione di tal fatta, è difficilmente sostenibile che esista un significativo divario tra le capacità economiche dei genitori tale da giustificare un ulteriore aggravamento del contributo posto a carico del padre, che già appare oneroso rispetto alle sue oggettive risorse, specie a fronte dell'incidenza minima, invece, del contributo economico della madre.
In conclusione, l'appello va rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, riconosciute tutte le fasi e applicati i criteri minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e dell'assenza di attività
11 istruttoria;
il pagamento delle spese va distratto in favore dell'Erario, essendo l'appellato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il rigetto integrale dell'impugnazione principale comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante principale di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 84/2024, pubblicata in data
4.6.2024 pubblicata il 21 dicembre 2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese processuali del presente grado, che liquida in euro 4.996,00, per
[...] onorari, oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e Iva, disponendone il pagamento in favore dell'Erario;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione;
4. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 29.5.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Adele Foresta
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