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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/07/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il IB di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa IS CE Giudice rel./est. dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 2348 del R.G.A.C. dell'anno 2019 avente ad oggetto dichiarazione giudiziale di paternità e regolamentazione di figlio nato fuori dal matrimonio, vertente
TRA
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Catanzaro, alla Via G. Alberti, n 20, presso lo studio dell'Avv.
Maurizio Corrado Costanzo che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Catanzaro, alla Via De Gasperi, n. 48, presso lo studio dell'Avv. Antonio Torchia che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
RILEVATO IN FATTO
RGAC n.2749/2022 - Pagina 1 di 5 1. Con atto di citazione ex art. 269 c.c. conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato IB , al fine di sentir accertare Controparte_1
e dichiarare che questi era il padre biologico del figlio minore, , Persona_1 nato il [...] dalla relazione sentimentale che gli stessi avevano intrattenuto sin dal mese di maggio 2017.
Deduceva, in particolare, che il minore era stato riconosciuto dalla sola ricorrente
(all'epoca dei fatti in fase di separazione dal marito), in quanto il CP_1 sottraendosi ai propri doveri genitoriali, aveva rifiutato il riconoscimento, né aveva mai contribuito economicamente al mantenimento del figlio, tant'è che in seguito alla nascita di quest'ultimo il rapporto sentimentale naufragava.
Tanto premesso, l'odierna ricorrente chiedeva, in via istruttoria, l'espletamento di
CTU ematologica al fine di accertare la paternità del figlio e, nel merito,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le IB di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e difesa, così provvedere: dichiarare che il sig. , nato a [...] i. 24.12.1970, è il Controparte_1 padre do , nato a [...] il [...]; Persona_1 per l'effetto, disporre che assuma il cognome paterno anteponendolo in Per_1 aggiunta a quello materno ex art. 262 II co. c.c.; disporre l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, con collocamento Per_1 presso la sua abitazione;
porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla un congruo CP_1 Parte_1 assegno mensile per il mantenimento del figlio ex art. 277 c.c.; condannare parte convenuta al rimborso in favore dell'attrice di una somma di denaro a titolo di mantenimento del figlio con efficacia retroattiva fin dalla nascita
e con valutazione equitativa;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
1.1. Dichiarata la nullità della notifica eseguita nei confronti del resistente e differita, conseguentemente l'udienza di prima comparizione, all'udienza del 2 febbraio 2021 (alla quale il resistente né compariva né si costituiva in giudizio), venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
RGAC n.2749/2022 - Pagina 2 di 5 1.2. Dopo alcuni rinvii, il presente procedimento era assegnato allo scrivente
Magistrato in data 18 gennaio 2022, subentrato nel ruolo del precedente Giudice. che con ordinanza pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 14 luglio 2022, rigettata la prova per testi articolata dall'attrice, disponeva procedersi mediante CTU ematologica.
Veniva, pertanto, nominato quale consulente tecnico d'ufficio la dott.ssa Per_2
alla quale, in seguito al giuramento telematico prestato all'udienza del 20
[...] ottobre 2022, era conferito il seguente incarico: “sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, effettuati tutti i necessari accertamenti, verifichi il Ctu la compatibilità biologica tra il DNA di e quello di Persona_1 CP_1
.
[...]
1.3. Nelle more, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 gennaio 2023, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
1.4. Depositato l'elaborato peritale in data 28 febbraio 2023, dopo alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni, all'esito dell'udienza cartolare del 18 febbraio
2025, con provvedimento del 15 marzo 2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Nel merito, il IB ritiene che la domanda attorea di riconoscimento della paternità del minore, a cui il convenuto si è genericamente opposto, sia ammissibile e fondata e meriti, pertanto, accoglimento.
Non appare superfluo rammentare l'art. 269 c.c., stabilisce che la paternità (e la maternità) può essere giudizialmente dichiarata nei casi in cui il riconoscimento è ammesso (comma 1) e che la prova può essere data con ogni mezzo (comma 2), benché la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra quest'ultima ed il presunto padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità (ult. comma).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione precisa, infatti, che “In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'art. 269, quarto comma, c.c. - secondo il quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa
RGAC n.2749/2022 - Pagina 3 di 5 ed il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale - non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzate a sostegno del proprio convincimento dal giudice del merito ”(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12646 del 9 giugno
2011).
Quantunque l'articolo 269 c.c. escluda, quindi, che la paternità possa essere desunta dalla sola dichiarazione della madre e dalla sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento, si ritiene che dette circostanze, in concorso tra loro e con altri elementi positivi, possano essere valutate dal giudice per fondare il proprio convincimento circa la sussistenza della paternità, fermo restando il rilievo preminente della prova ematologica, in ragione del notevole grado di affidabilità della stessa.
Ed invero, “In materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obiettivo di prova, e costituisce lo strumento più idoneo, avente margine di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione. Non è un mezzo per valutare elementi di prova offerto dalle parti, ma costituisce strumento per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 14916 del 13 luglio
2020).
2.1. Orbene, nel caso di specie ritiene il IB che la prova della paternità biologica tra il convenuto e il minore, sia stata ampiamente Persona_1 raggiunta.
L'indagine genetica compiuta dalla dott.ssa presso il Centro di Persona_2
Genetica Medica “Rosalind Franklin” sito in Catanzaro, con modalità e tecniche adeguate, ha consentito, infatti, di accertare “l'inesistenza di incompatibilità su 24 alleli STRs esaminati, tra il profilo del DNA del sig. e quello di Controparte_1
” e, conseguentemente, di attribuire la paternità del minore Persona_1 all'odierno convenuto con una probabilità del 99,9999999%.
Dunque, alla luce delle deduzioni di parte attrice, della genericità delle contestazioni del convenuto che, costituitosi tardivamente in giudizio, si è limitato a chiedere il rigetto delle avverse domande asserendo l'infondatezza delle stesse
RGAC n.2749/2022 - Pagina 4 di 5 senza, tuttavia, allegare e dimostrare alcunché a fondamento del preteso rigetto, nonché dei risultati dell'indagine peritale, il IB ritiene che la prova della paternità possa dirsi pienamente raggiunta.
Devono, quindi, essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
3. Dovendo il giudizio proseguire in ordine alle ulteriori domande formulate dall'attrice, in merito all'affidamento ed al mantenimento del minore, nonché all'anteposizione del cognome paterno, il Collegio ritiene di dover disporre la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al Giudice Istruttore.
4. Poiché la presente sentenza non chiude il processo, la statuizione relativa alla liquidazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il IB di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da Parte_1 nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta e dichiara ai sensi dell'art. 269 c.c. che , nato a [...] il [...], è Controparte_1 padre biologico di , nato a [...], il [...]; Persona_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro di annotare la presente sentenza di dichiarazione giudiziale di paternità in calce all'atto di nascita di;
Persona_1
3) dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo innanzi al
Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti;
4) rinvia la statuizione in ordine alle spese e competenze del giudizio alla decisione definitiva.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
25 luglio 2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa IS CE
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n.2749/2022 - Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il IB di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa IS CE Giudice rel./est. dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 2348 del R.G.A.C. dell'anno 2019 avente ad oggetto dichiarazione giudiziale di paternità e regolamentazione di figlio nato fuori dal matrimonio, vertente
TRA
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Catanzaro, alla Via G. Alberti, n 20, presso lo studio dell'Avv.
Maurizio Corrado Costanzo che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Catanzaro, alla Via De Gasperi, n. 48, presso lo studio dell'Avv. Antonio Torchia che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
RILEVATO IN FATTO
RGAC n.2749/2022 - Pagina 1 di 5 1. Con atto di citazione ex art. 269 c.c. conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato IB , al fine di sentir accertare Controparte_1
e dichiarare che questi era il padre biologico del figlio minore, , Persona_1 nato il [...] dalla relazione sentimentale che gli stessi avevano intrattenuto sin dal mese di maggio 2017.
Deduceva, in particolare, che il minore era stato riconosciuto dalla sola ricorrente
(all'epoca dei fatti in fase di separazione dal marito), in quanto il CP_1 sottraendosi ai propri doveri genitoriali, aveva rifiutato il riconoscimento, né aveva mai contribuito economicamente al mantenimento del figlio, tant'è che in seguito alla nascita di quest'ultimo il rapporto sentimentale naufragava.
Tanto premesso, l'odierna ricorrente chiedeva, in via istruttoria, l'espletamento di
CTU ematologica al fine di accertare la paternità del figlio e, nel merito,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le IB di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e difesa, così provvedere: dichiarare che il sig. , nato a [...] i. 24.12.1970, è il Controparte_1 padre do , nato a [...] il [...]; Persona_1 per l'effetto, disporre che assuma il cognome paterno anteponendolo in Per_1 aggiunta a quello materno ex art. 262 II co. c.c.; disporre l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, con collocamento Per_1 presso la sua abitazione;
porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla un congruo CP_1 Parte_1 assegno mensile per il mantenimento del figlio ex art. 277 c.c.; condannare parte convenuta al rimborso in favore dell'attrice di una somma di denaro a titolo di mantenimento del figlio con efficacia retroattiva fin dalla nascita
e con valutazione equitativa;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
1.1. Dichiarata la nullità della notifica eseguita nei confronti del resistente e differita, conseguentemente l'udienza di prima comparizione, all'udienza del 2 febbraio 2021 (alla quale il resistente né compariva né si costituiva in giudizio), venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
RGAC n.2749/2022 - Pagina 2 di 5 1.2. Dopo alcuni rinvii, il presente procedimento era assegnato allo scrivente
Magistrato in data 18 gennaio 2022, subentrato nel ruolo del precedente Giudice. che con ordinanza pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 14 luglio 2022, rigettata la prova per testi articolata dall'attrice, disponeva procedersi mediante CTU ematologica.
Veniva, pertanto, nominato quale consulente tecnico d'ufficio la dott.ssa Per_2
alla quale, in seguito al giuramento telematico prestato all'udienza del 20
[...] ottobre 2022, era conferito il seguente incarico: “sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, effettuati tutti i necessari accertamenti, verifichi il Ctu la compatibilità biologica tra il DNA di e quello di Persona_1 CP_1
.
[...]
1.3. Nelle more, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 gennaio 2023, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
1.4. Depositato l'elaborato peritale in data 28 febbraio 2023, dopo alcuni rinvii per la precisazione delle conclusioni, all'esito dell'udienza cartolare del 18 febbraio
2025, con provvedimento del 15 marzo 2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Nel merito, il IB ritiene che la domanda attorea di riconoscimento della paternità del minore, a cui il convenuto si è genericamente opposto, sia ammissibile e fondata e meriti, pertanto, accoglimento.
Non appare superfluo rammentare l'art. 269 c.c., stabilisce che la paternità (e la maternità) può essere giudizialmente dichiarata nei casi in cui il riconoscimento è ammesso (comma 1) e che la prova può essere data con ogni mezzo (comma 2), benché la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra quest'ultima ed il presunto padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità (ult. comma).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione precisa, infatti, che “In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'art. 269, quarto comma, c.c. - secondo il quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa
RGAC n.2749/2022 - Pagina 3 di 5 ed il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale - non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzate a sostegno del proprio convincimento dal giudice del merito ”(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12646 del 9 giugno
2011).
Quantunque l'articolo 269 c.c. escluda, quindi, che la paternità possa essere desunta dalla sola dichiarazione della madre e dalla sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento, si ritiene che dette circostanze, in concorso tra loro e con altri elementi positivi, possano essere valutate dal giudice per fondare il proprio convincimento circa la sussistenza della paternità, fermo restando il rilievo preminente della prova ematologica, in ragione del notevole grado di affidabilità della stessa.
Ed invero, “In materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obiettivo di prova, e costituisce lo strumento più idoneo, avente margine di sicurezza elevatissimi, per l'accertamento del rapporto di filiazione. Non è un mezzo per valutare elementi di prova offerto dalle parti, ma costituisce strumento per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione” (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 14916 del 13 luglio
2020).
2.1. Orbene, nel caso di specie ritiene il IB che la prova della paternità biologica tra il convenuto e il minore, sia stata ampiamente Persona_1 raggiunta.
L'indagine genetica compiuta dalla dott.ssa presso il Centro di Persona_2
Genetica Medica “Rosalind Franklin” sito in Catanzaro, con modalità e tecniche adeguate, ha consentito, infatti, di accertare “l'inesistenza di incompatibilità su 24 alleli STRs esaminati, tra il profilo del DNA del sig. e quello di Controparte_1
” e, conseguentemente, di attribuire la paternità del minore Persona_1 all'odierno convenuto con una probabilità del 99,9999999%.
Dunque, alla luce delle deduzioni di parte attrice, della genericità delle contestazioni del convenuto che, costituitosi tardivamente in giudizio, si è limitato a chiedere il rigetto delle avverse domande asserendo l'infondatezza delle stesse
RGAC n.2749/2022 - Pagina 4 di 5 senza, tuttavia, allegare e dimostrare alcunché a fondamento del preteso rigetto, nonché dei risultati dell'indagine peritale, il IB ritiene che la prova della paternità possa dirsi pienamente raggiunta.
Devono, quindi, essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
3. Dovendo il giudizio proseguire in ordine alle ulteriori domande formulate dall'attrice, in merito all'affidamento ed al mantenimento del minore, nonché all'anteposizione del cognome paterno, il Collegio ritiene di dover disporre la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al Giudice Istruttore.
4. Poiché la presente sentenza non chiude il processo, la statuizione relativa alla liquidazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il IB di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da Parte_1 nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta e dichiara ai sensi dell'art. 269 c.c. che , nato a [...] il [...], è Controparte_1 padre biologico di , nato a [...], il [...]; Persona_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro di annotare la presente sentenza di dichiarazione giudiziale di paternità in calce all'atto di nascita di;
Persona_1
3) dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo innanzi al
Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti;
4) rinvia la statuizione in ordine alle spese e competenze del giudizio alla decisione definitiva.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
25 luglio 2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa IS CE
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n.2749/2022 - Pagina 5 di 5