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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli, sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza, nelle persone dei magistrati: dott. Carmen Lombardi Presidente dott. Milena Cortigiano Consigliere relatore dott. Chiara De Franco Consigliere all'udienza del giorno 2.7.2025 riunita in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n.
2540/2023 r.g.
TRA
Parte_1
Appellante
E
CP_1
Appellato ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
La Corte così decide: in parziale accoglimento dell'appello, in parziale accoglimento della domanda avanzata in primo grado da che per il resto rigetta, dichiara irripetibili gli importi Parte_1
indebitamente percepiti a titolo di assegno di invalidità nel periodo dall'1/11/2016 al
22/01/2018; compensa nella misura di un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna l' CP_1
alla rifusione della parte residua, che liquida in euro 1.250,00 per il primo grado e in euro
1.400,00 per il secondo, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Presidente
Dott.ssa Carmen Lombardi
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli, sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza, nelle persone dei magistrati: dott. Carmen Lombardi Presidente dott. Milena Cortigiano Consigliere relatore dott. Chiara De Franco Consigliere all'udienza del giorno 2.7.2025 riunita in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n.
2540/2023 r.g.
TRA
Parte_1
Appellante
E
CP_1
Appellato ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
La Corte così decide: in parziale accoglimento dell'appello, in parziale accoglimento della domanda avanzata in primo grado da che per il resto rigetta, dichiara irripetibili gli importi Parte_1
indebitamente percepiti a titolo di assegno di invalidità nel periodo dall'1/11/2016 al
22/01/2018; compensa nella misura di un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna l' CP_1
alla rifusione della parte residua, che liquida in euro 1.250,00 per il primo grado e in euro
1.400,00 per il secondo, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Presidente
Dott.ssa Carmen Lombardi