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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 9422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9422 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 74447/2019+79027/18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 74447+79027 per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
C.F. 1 ), rappresentata e difesa Parte_1 (c. f.
C.F. 2 presso il cui studio dall'avv. Antonia Sassone (c.f.
in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n. 184, giusta procura in calce all'atto di citazione per revocazione
ATTRICE
E CP 1 P.IVA 1 ), elettivamente domiciliata presso lo(p.i studio dall'avv. Massimo Zampese (c.f. C.F. 3 ) in
Treviso, Via Monterumici n. 8, che la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del presente grado di giudizio;
CONVENUTA
Avente ad oggetto: revocazione, ex art. 395 c.p.c., avverso la sentenza n.
18768/2018 emessa dal Tribunale di Roma, depositata il 2.05.2018 e non notificata.
Condusioni per parte attrice:
"Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, rigettare le domande e le argomentazioni tutte dell'appellata, riformare l'appellata sentenza n.
14922/2018, pubblicata in data 2 maggio 2018, resa tra le parti dal Giudice di pace di Roma, laddove ha rigettato la domanda attorea per i motivi spiegati nell'atto di appello e, per l'effetto: annullare la richiesta economica avanzata dalla società resistente, in uno con la sentenza impugnata la quale per mero errore di fatto ha ritenuto inesistente la notifica all'originario difensore, non avvedendosi che la notifica via pec era andata buon fine con la consegna del gravame nella casella di posta elettronica certificata dell'indicato difensore.
Con vittoria di spese e competenze di lite. Condusioni per la convenuta CP_2
In via Preliminare:
Respingere integralmente l'avversa impugnazione, in quanto inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 18768/2019 emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 02.10.2019;
In via principale e nel merito:
Rigettare integralmente nel merito l'avversa impugnazione e per l'effetto dichiarare la piena legittimità dell'iscrizione della misura del fermo amministrativo a carico dell'odierna attrice nonché di tutti gli atti presupposti, ritualmente notificati, nonché della pretesa creditoria di
CP_1 condannando conseguentemente la sig.ra Parte_1 al pagamento del dovuto, come riportato dagli atti della riscossione coattiva infondatamente opposti.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1 conveniva in CP 1 al fine di ottenere lagiudizio, innanzi a questo Tribunale, revocazione della sentenza n. 18768 emessa in data 2.10.2019, con la quale il Giudice, dott.ssa Per 1 del Tribunale di Roma, aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'odierna attrice avverso la sentenza n.
14922/2018, del Giudice di Pace di Roma, che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla Pt 1 ai sensi dell'art. 615
c.p.c., avverso il fermo amministrativo n. 15310, cui era sottoposto, per violazione dell'art. 214, co. 8 C.d.S., il veicolo di sua proprietà (SMART targata DM933BZ), per invalidità degli atti ad esso presupposti.
A sostegno dell'opposizione, ex art. 615 c.p.c., dinanzi al Giudice di Pace,
Parte 1 aveva dedotto la nullità del fermo amministrativo e dei titoli ad esso presupposti, in quanto lamentava la mancata notifica del verbale di accertamento, dell'ingiunzione e del preavviso di fermo.
CP 1 concessionaria per il Parte 2Si costituiva l'opposta
[...] per il servizio di riscossione coattiva delle entrate derivanti da violazione del Codice della Strada, la quale preliminarmente eccepiva l'incompetenza de giudice adito per essere competente il Giudie di Pace di
Civitavecchia, stante la lamentata omessa notifica del verbale di accertamento relativo ad una infrazione commessa nel comune di [...]
Parte_2
Nel merito, sosteneva la regolarità del fermo imposto sulla vettura, stante il mancato pagamento da parte dell'opponente della sanzione contenuta nel verbale di accertamento n. 15943.11, nonché dell'intimazione di pagamento n. 6063 notificata in data 09.05.2014 e dell'ingiunzione n. 13914 del
11.08.2015.
Inoltre, CP 1 rilevava che l'opponente non aveva tempestivamente impugnato il preavviso di fermo n. 15310 del 20.12.2016 regolarmente notificato, di talché la concessionaria aveva proceduto legittimamente all'iscrizione del fermo amministrativo sull'autoveicolo targato DM 933.
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Il Giudice di Pace concludeva per l'inammissibilità della domanda, in quanto irritualmente introdotta ex art. 615 c.p.c. anziché ex art. 617 c.p.c. Parte 1 proponeva appello, innanzi al Tribunale di Roma, avverso la pronuncia del Giudice di Pace, lamentando l'erroneità della decisione, riproponendo i motivi di ricorso già illustrati nel primo grado di giudizio e sostenendo, in particolare, l'erroneità della declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione, in quanto il mezzo esperito, pur denominato opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., aveva tutti gli elementi di forma e di sostanza dell'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. e quindi il giudice avrebbe potuto qualificare diversamente la domanda.
Inoltre, insisteva sull'eccezione già proposta in sede di opposizione, circa la nullità del fermo amministrativo, stante la mancata notifica degli atti prodromici ad esso.
Si costituiva la CP 1 eccependo in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per tardività dell'appello, in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c., ossia oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, non notificata ed emessa dal Giudice di Pace di
Roma in data 13.04.2018 e pubblicata in data 02.05.2018.
Deduceva infatti che l'atto di appello era stato notificato all'Avv. Zampese, procuratore di CP 1 e costituito fin dal primo grado, ben oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata e precisamente il
12.1.2019. Osservava infatti che la sentenza di primo grado, mai notificata, emessa dal
Giudice di Pace di Roma in data 13.4.2018 era stata pubblicata il 2.5.2018, mentre l'atto di citazione in appello era stato notificato in via telematical all'Avv. Massimo Zampese, quale procuratore di in data CP_1
12.1.2019, sicchè, tenendo conto della sospensiva feriale, il termine per impugnare era spirato il 3.12.2018.
Aggiungeva che l'appellante aveva provveduto a notificare l'atto di appello anche all'Avv. Alessandro Raso, codifensore, ma poiché quest'ultimo risultava essersi cancellato volontariamente dall'Albo degli Avvocati già a far data dal 13.4.2018, ossia ancora prima della pubblicazione della sentenza impugnata ed a maggior ragione della data dell'asserita notifica via PEC, il suddetto legale non aveva più lo jus postulandi e dunque la notifica non aveva alcuna utilità.
Inoltre, precisava che non poteva essere invocata la sospensione del processo in attesa della nomina di un nuovo legale da parte di CP 1
poiché già nel giudizio di primo grado i procuratori costituiti erano due, ovvero oltre all'Avvocato Raso anche l'Avvocato Massimo Zampese.
Riteneva dunque che solo successivamente controparte, accortasi di quanto accaduto, aveva tentato di sanare la notifica inesistente notificando l'atto di appello all'Avv. Zampese il 12.1.2019 e quindi abbondantemente dopo la scadenza del termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Nel merito, riteneva corretta la sentenza impugnata, dal momento che l'odierna appellante non aveva contestato fatti impeditivi o estintivi successivi alla formazione del titolo esecutivo, ma solo la mancanza di atti prodromici. In ogni caso, ribadiva la regolarità della procedura che aveva portato all'iscrizione del fermo amministrativo.
Il Giudice d'appello, con sentenza n. 18768/2019, pubblicata in data
02.10.2019, dichiarava l'inammissibilità dell'appello, sul presupposto che و
la notifica telematica dell'atto di appello nei confronti dell'Avv. Raso, cancellatosi dall'Albo prima dell'emissione della sentenza impugnata, fosse da ritenersi inesistente, sicché la successiva notifica svolta in data
12.01.2019 nei confronti dell'Avv. Zampese, co-difensore fin dal primo grado di doveva ritenersi tardiva.CP 1
Avverso la suddetta decisione Parte 1 proponeva revocazione ex art. 395
c.p.c., per avere il Giudice erroneamente ritenuto l'impugnazione inammissibile.
Assumeva l'attrice, che il giudice era incorso in un errore di fatto, laddove aveva affermato che la notifica dell'atto di appello, eseguita per via telematica, non fosse stata accettata dal sistema, in quanto il difensore si era volontariamente cancellato dal relativo Albo prima della pubblicazione della decisione di primo grado, sicchè l'atto di appello si presumeva non pervenuto al difensore.
Tale affermazione era a suo avviso all'evidenza errata, come emergeva chiaro ed univoco invece dai documenti al riguardo versati in atti.
L'esame della documentazione afferente al procedimento di notifica telematica del gravame all'avvocato Raso evidenziava invece, senza ombra di dubbio, il palese ed evidente errore commesso dal giudice adito, nei termini indicati dall'art. 395 n 4, perché aveva fondato la decisione esclusivamente sulla sbagliata supposizione della inesistenza di un documento (accettazione della notifica) che, in realtà, era presente agli atti di causa, in uno con la prova della consegna dello stesso.
In particolare, rilevava che il giudice aveva ritenuto che la notifica telematica all'avvocato Raso, poichè cancellatosi dall'Albo prima dell'emissione della sentenza impugnata, non fosse andata a buon fine, in quanto non accettata dal sistema, per cui la stessa doveva considerarsi inesistente, come aveva statuito la giurisprudenza dei giudici di legittimità richiamata: Cass. Sez. Unite n. 13794/2012.
Sosteneva l'attrice, che quanto perentoriamente affermato dal giudicante costituiva un abbaglio dei sensi, una macroscopica svista del giudice, proprio perché erano stati prodotti agli atti di causa del processo di appello,
i documenti che dimostravano che la notifica via PEC all'avv. Raso, non solo era stata accettata dal sistema, ma risultava altresì consegnata al predetto.
Né la questione circa la validità o meno della notifica telematica all'avvocato Raso aveva formato oggetto di valutazione, né aveva costituito un punto controverso della vicenda, avendo il giudicante, arbitrariamente ed apoditticamente affermato, che il messaggio contenuto nell'atto di appello inviato all'avvocato Raso, non era stato accettato dal sistema.
Riteneva quindi che da tale errata e/o omessa valutazione dei documenti in atti, era derivata la erronea dichiarazione di inammissibilità del gravame, dovuto ad una affrettata e superficiale lettura degli atti di causa, che non aveva permesso una compiuta ed adeguata valutazione del dato fattuale. Evidenziava quindi che l'esatta percezione e disamina dei documenti afferenti alla notifica telematica all'avvocato Raso, avrebbe comportato una diversa ed antitetica soluzione da parte del giudice di appello, quanto meno sotto il profilo della inammissibilità del gravame.
Ciò di per sé era sufficiente per chiedere la revocazione della pronuncia giudiziaria in questa sede.
Sosteneva infatti che costituisse principio giurisprudenziale pacifico e non controverso, che la cancellazione dall'albo professionale, non comportasse l'automatica cancellazione anche dalla funzione di mero domiciliatario,
evidenziando che tale funzione era indipendente dallo ius postulandi e, dunque, non soggetta alle vicende di esso (cfr. Cass. sentenza n. 8411 del
2014).
Pertanto, proprio perché la notifica risultava consegnata al codifensore, non incombevano a questo difensore ulteriori oneri partecipativi, atteso che non era neppure dovere dello scrivente difensore controllare lo status dell'avvocato Raso, essendo lo stesso iscritto in un ordine professionale diverso da quello in cui si era tenuta la causa.
Infatti, osservava che nelle evenienze in cui l'attività professionale veniva svolta al di fuori della circoscrizione di assegnazione, si delineava un obbligo dell'avvocato di comunicare i mutamenti di domicilio (in questo caso la cessazione dell'attività professionali) alle controparti, che invece non sussisteva quando il procuratore operava nel suo circondario.
L'atto di appello risultava puntualmente consegnato al codifensore in primo grado, cancellatosi volontariamente dall'albo, la notifica si era pertanto perfezionata, per cui era onere di quest'ultimo attivarsi verso il Collega, partecipandogli l'appello e/o comunque informarlo della esistenza del gravame, come statuito dalla pacifica e costante giurisprudenza dei giudici di legittimità.
Sul punto citava la Corte di Cassazione, ordinanza n. 20626/2017, che aveva statuito la validità della notifica del gravame anche ad uno solo dei difensori nominati, in quanto secondo i giudici di legittimità, era onere del difensore ricevente l'atto, di informare il codifensore.
Pertanto, stante la legittimità della notifica originariamente svolta all'avvocato Raso, il difensore dell'appellante, solo per cortesia professionale, immediatamente dopo aver appreso dal primo, informalmente e telefonicamente, la sua cancellazione dall'albo professionale, aveva partecipato l'atto di appello al secondo difensore, senza che ciò potesse pregiudicare la notifica già effettuata nel previsto termine decadenziale.
Quindi, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, la notifica all'avvocato Zampesi del 12 gennaio 2019, non poteva, come da questi sostenuto, essere tardiva.
In ogni caso riteneva che la partecipazione della sentenza all'avvocato
Zampesi entro il mese dalla comunicazione dell'avvocato Raso della sua cancellazione dall'albo, doveva, tutt'al più, essere configurata dal giudicante, quale ripresa dell'originario procedimento di notifica, nei termini indicati dal giudice di legittimità. (Cass. n. 7128/2017). Pertanto, ribadiva che anche sotto questo profilo, il giudice non avrebbe potuto dichiarare la inammissibilità del gravame, ma avrebbe dovuto scrutinare il merito della vicenda ad esso sottoposta.
Con riferimento al merito, si riportava a quanto già dedotto e argomentato nella citazione in primo grado e ribadito in appello.
Pertanto, concludeva nel modo che segue: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale ordinario di Roma, contrariis rejectis, così giudicare: - ordinare ai sensi dell'art. 401 cod. proc. civ. la sospensione dell'esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 2 ottobre 2019, n.18768/19, poiché la sua esecuzione arreca alla Signora Parte 1 un danno grave e irreparabile, per tutti i motivi sopra esplicitati;
ordinare ai sensi dell'art. 398 cod. proc. civ. la sospensione dei termini per la proposizione del ricorso per Cassazione;
- revocare la sentenza n. n.18768/19, pronunciata dal
Tribunale di Roma in data 2 ottobre 2019 per i motivi sopra riportati e segnatamente per la realizzazione dell'ipotesi di cui di cui all'art. 395, n. 4 del cod. proc. civ. e, per l'effetto, annullare il fermo amministrativo imposto alla vettura CP_3 Targata DM933BZ e di tutti gli atti presupposti”. Si costituiva la CP 1 la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità della domanda di revocazione, per insussistenza dei presupposti di cui all'art.395 c.p.c., non vertendosi nel caso in esame in alcuna ipotesi di "Errore di fatto”, in quanto la domanda proposta dall'attrice non rispondeva ai requisiti richiesti dall'art. 395, comma 4 c.p.c., poiché la questione controversa era stata risolta dal Giudice di secondo grado, sulla base di specifici canoni ermeneutici, oltre che da un esame critico della documentazione acquisita. Ribadiva l'eccezione di inammissibilità dell'appello per i motivi già esposti nel giudizio di secondo grado, ritenendo corretta la pronuncia di cui si chiedeva la revocazione e nel merio si riportava alle difese già svolte in entrambi i gradi di giudizio.
Concludeva pertanto nel modo che segue: “In via preliminare Respingere
l'istanza di sospensione della sentenza n. 18768/2019 del Tribunale di
Roma, in quanto non sussistono né sono stati provati in alcun modo i requisiti del fumus e del periculum;
Respingere integralmente l'avversa impugnazione, in quanto inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 18768/2019 emessa dal
Tribunale di Roma, pubblicata in data 02.10.2019; Nel merito in via principale Rigettare integralmente nel merito l'avversa impugnazione e per l'effetto dichiarare la piena legittimità dell'iscrizione della misura del fermo amministrativo a carico dell'odierna attrice nonché di tutti gli atti presupposti, ritualmente notificati, nonché della pretesa creditoria di CP_1 condannando conseguentemente la sig.ra Parte 1 al pagamento del dovuto, come portato dagli atti della riscossione coattiva infondatamente opposti. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite"
Il Giudice, con provvedimento del 14.2.2020 rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di revocazione.
La causa veniva assegnata al giudice Garavaglia, che rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.9.2022. La causa veniva assegnata a questo Giudice il 20.07.22, che, per esigenze di ruolo, con provvedimento del 17.03.25, la tratteneva in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, va esaminata l'eccezione sollevata dalla convenuta, in ordine alla insussistenza dei presupposti della revocazione.
Invero, non è stato dedotto un errore di fatto revocatorio rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.
La suddetta norma dispone che le sentenze pronunciate in grado di appello possano essere impugnate per revocazione “se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".
L'errore di fatto, idoneo a fondare una domanda di revocazione, è
configurabile solo riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al significato letterale, nel senso che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali. Non può riguardare invece l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice.
L'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi
-
dell'art. 395 n. 4 del c.p.c. - deve rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
Si versa, dunque, nell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., allorché il giudice, per svista nella percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo.
Non può invece mai consistere nella valutazione o interpretazione giuridica di un atto o un documento, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o addirittura in conformità di citate pronunce di legittimità. La Corte di Cassazione ha ribadito che la revocazione delle sentenze civili
"è ammissibile solo in presenza di un errore di fatto evidente e immediatamente rilevabile dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, e non di un errore di giudizio o di interpretazione delle risultanze processuali. L'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva relativa all'esistenza o inesistenza di un fatto e deve essere essenziale e decisivo, senza necessità di argomentazioni induttive o particolari indagini ermeneutiche" (Cass. civ. Ordinanza, 12/01/2025, n. 748).
Nel caso di specie non ricorrono i presupposti dell'errore di fatto revocatorio.
Nel caso di specie, il giudice di appello ha adottato una decisione sulla base delle risultanze processuali, senza quindi omettere nulla, su un punto decisivo della controversia e oggetto di contradditorio, che concerneva la tempestività o meno dell'impugnazione esperita dalla sig.ra Pt_1 L CP 1 costituendosi nel giudizio di secondo grado, aveva infatti tempestivamente sollevato l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività della notifica, in quanto notificato all'Avv. Zampese, procuratore di CP_1 fin dal primo grado, ben oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata.
L'appellata, fin dall'atto della sua costituzione, aveva eccepito l'inesistenza della notifica svolta nei confronti dell'Avv. Raso, codifensore, ai fini dell'interruzione del decorso del termine per il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, deducendo in particolare che: a) l'Avv. Raso si era volontariamente cancellato dall'Albo degli avvocati in data 13.04.2018, ben prima della pubblicazione della sentenza impugnata e, dunque, quando ancora non era pendente il termine per impugnare, sicché alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado l'unico procuratore, dotato di ius postulandi, sia attivo, sia passivo, rispetto ad CP 1 fin dall'origine del giudizio, era l'Avv. Zampese;
b) la notifica nei confronti dell'Avv. Raso era stata tentata per via telematica: riguardo alle notifiche telematiche nei confronti di procuratori cancellatisi dall'Albo, la Corte di Cassazione, con la sentenza a SSUU n.
3702 del 13.02.2017, aveva ritenuto le stesse INESISTENTI.
Inoltre, sul punto si era svolto ampiamente il contraddittorio fra le parti
(seguito anche in udienza, come da verbale dell'udienza tenutasi in data
15.05.2019) e la decisione assunta dal giudice di appello non era stata frutto di un errore percettivo, bensì frutto di un ragionamento ermeneutico che lo aveva portato alla decisione di inammissibilità dell'appello, aderendo all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità sul punto.
Pertanto, l'eventuale censura a tale decisione, secondo la convenuta, doveva essere fatta valere con l'unico rimedio ordinario concesso dall'ordinamento per l'impugnazione delle sentenze di secondo grado, ovverosia il ricorso per
Cassazione, sede deputata per dedurre eventuali vizi di legittimità inficianti il percorso logico-giuridico seguito dal Giudicante ai fini della decisione.
Pertanto, pare appellata, riteneva che la domanda di revocazione fosse inammissibile, per mancanza dei presupposti ed indebitamente proposta in questa sede. Ebbene, ritiene questo giudice, che il fatto che l'attrice assume che il giudice di appello sia incorso in UN ERRORE di FATTO, per esserle sfuggito che la PEC inviata all'avv. Raso era stata comunque accettata dalla sua casella di indirizzo di posta elettronica, è un'argomentazione non pertinente al caso in esame.
In effetti, il giudice di appello ha tutt'altro che esaminato male od omesso di esaminare la notifica telematica all'avv. Raso, avendo ampiamente motivato invece, che proprio perché si uniformava all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la notifica telematica effettuata presso la casella di posta elettronica del difensore Controparte_4 era da ritenersi sempre e comunque INESISTENTE, perchè al momento della notifica il destinatario NON AVEVA PIU' LO US ND.
In realtà il giudice di appello aveva svolto un attento esame dei documenti in atti, nessuno escluso ed effettuato rispetto ad essi una valutazione
PRETTAMENTE GIURIDICA, motivando in termini appunto
"strettamente giuridici" sulla inesistenza della notifica, non perché non avesse visto i messaggi di accettazione o consegna della PEC, ma in base ad un ragionamento giuridico, che escludeva a priori qualsiasi valutazione sulla ricezione o meno della PEC nella casella di destinazione.
E' proprio dalla motivazione che si desume l'irrilevanza di qualsiasi valutazione sull'esito dell'invio della PEC, stante la chiara ed esplicita affermazione che al momento della notifica, la stessa tamquam non esset,
PERCHE' IL DIFENSORE SI ERA CANCELLATO DALL'ALBO.
Si riporta per esteso la parte di motivazione su punto: "Preliminarmente rileva il Tribunale che la notifica dell'appello nei confronti dell'avvocato Raso, cancellatosi dall'Albo prima dell'emissione della sentenza impugnata, è avvenuta in via telematica con conseguente non accettazione della stessa e che pertanto la stessa deve considerarsi inesistente (cfr. sent.
Cass. a Sez. Unite n. 13794/2012, sicchè la successiva notifica nei confronti dell'Avv. Zampese, codifensore in I grado della CP_1 in data 12.1.2019, avverso la sentenza depositata il 2.5.2019, deve considerarsi intempestiva, con conseguente inammissibilità dell'appello".
Tale chiara motivazione in diritto- ancorchè la giurisprudenza citata non sia pertinente al caso specifico- non lascia spazio ad alcun errore di fatto, perché la motivazione è in diritto e si basa su un ragionamento logico-giuridico ben preciso, non di fatto, ovvero sul presupposto essenziale che la notifica era e che l'avv. Raso era statoCP 5 CP_6 CP_4
prima della pubblicazione della sentenza, sicchè a parere del giudice aveva perso lo ius postulandi al momento della notifica ed era un soggetto non più abilitato a riceverla.
In sostanza, condivisibile o meno, il ragionamento logico-giuridico del giudice di appello è stato quello di ritenere che anche qualora fosse stato materialmente ricevuto nella casella di posta di posta elettronica del difensore cancellato dall'albo, il sistema non lo avrebbe accettato, perchè
l'appello sarebbe risultato comunque ricevuto nella casella di posta di un soggetto ormai non abilitato e dunque estraneo al processo.
Peraltro, la cancellazione volontaria dall'Albo dell'avv. Raso è stata deliberata prima che la sentenza di primo grado fosse pubblicata, così come si desume dagli atti, ovvero il 13.4.2018 e quindi non nelle more del decorso del termine per impugnare. Pertanto, al momento della notifica, l'indirizzo PEC del destinatario, non doveva risultare più in nessun elenco certificato, requisito questo indispensabile ai fini della validità della notifica telematica.
Vale la pena osservare peraltro, che l'unica vera prova della ricezione di una notifica telematica è il file della notifica e non il documento cartaceo di avvenuta consegna. Quindi il documento di consegna o di accettazione, visionato o meno, non ha valore probatorio deerminante.
Ma a prescindere dalla PEC, dalla sua validità, dalla iscrizione di quell'indirizzo nel Registro REGINDE, dalla ricezione o meno, certo è che la motivazione del giudice di appello è chiara e non è frutto di alcuna svista, sicchè la revocazione non trova alcuno spazio nel caso in esame.
Per questa ragione la domanda di revocazione è inammissibile
In ogni caso, non può che ritenersi corretta la sentenza di appello n.
18768/2019 emessa da questo Tribunale e condividersi la valutazione di inesistenza della notifica dell'atto di appello, con conseguente decadenza dall'impugnazione ex art.325 c.p.c.
Va rilevato infatti che l'Avv. Zampese era il procuratore di CP 1 già dal giudizio di opposizione e che il gravame è stato proposto oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata in violazione dell'art.327 c.p.c.
Infatti, è indubbio che la notifica dell'impugnazione effettuata nei confronti dell'Avv. Raso, non imponeva l'interruzione del decorso del termine per impugnare, atteso che vi erano due difensori costituiti sin dal primo grado di giudizio e che entrambi avevano anche eletto domicilio presso lo studio di un avvocato del Foro ove si era svolto il processo. L'Avv. Raso si è volontariamente cancellato dall'Albo in data 13.04.2018, quindi, ben prima della pubblicazione della sentenza impugnata, sicché alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado l'unico procuratore di CP_1
[...] era l'Avv. Zampese, a cui è stato notificato l'appello solo in data
12.1.2019, mentre il termine per proporre appello era spirato il 3.12.2018.
La notifica nei confronti del Avv. Raso è stata tentata per via telematica e la
Corte di Cassazione a S.U. n. 3702/17 ha ritenuto INESISTENTE la notifica effettuata in via telematica al difensore cancellato dall'albo.
Invero già la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2640/16, aveva ritenuto non giustificata la notifica effettuata ad un procuratore cancellatosi dall'albo, in quanto tale situazione era facilmente consultabile dall'appellante e comunque ricadeva negli adempimenti preliminari alla notifica a suo carico, sicchè l'esito negativo della notifica era a lui esclusivamente imputabile. In tal caso, non poteva ritenersi giustificata nemmeno la ripresa del procedimento notificatorio e l'appello doveva essere dichiarato inammissibile perché notificato oltre il termine di cui agli artt. 325
c.p.c. o 327 c.p.c., salvo che fosse stata dimostrata l'impossibilità di accertare la detta cancellazione dall'albo (Cass. 16040/15).
La Corte di Cassazione a S.U., intervenuta a dirimere il contrasto tra nullità
o inesistenza della notifica effettuata al procuratore che si è volontariamente cancellato dall'albo, nella sentenza n. 3702 del 13.02.2017 si è così
pronunciata: "Tali essendo i fatti processuali presupposti, si può subito escludere la tesi dell'inesistenza della notifica, non più suscettibile di essere confermata dopo che recente sentenza di queste S.U. - la n. 14916/16, cui va data continuità anche in questa sede - ha fissato i criteri guida affinché una notifica possa considerarsi inesistente. Essa è tale o perché priva degli essenziali elementi costitutivi idonei a rendere un atto riconoscibile come notificazione o perché meramente tentata e, quindi, omessa. Tali elementi
- -costitutivi sicuramente presenti nella vicenda in oggetto sono: a) un'attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) una fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita). La notifica
è, invece, meramente tentata quando l'atto sia stato restituito, puramente e semplicemente, al mittente: non è questo il caso, giacché nella vicenda in esame giova rimarcare - l'atto è stato trattenuto dalla predetta avv.
-
AN NI quale collega di studio dell'avv. Sandro Baraboglia e incaricata di 11 R.G. n. 19730/12 consegnarglielo, sebbene alla data della notifica (24.5.07) l'avv. Baraboglia si fosse già volontariamente cancellato dall'albo (il che era avvenuto fin dal 20.9.06). Diversa sarebbe l'ipotesi - che qui non ricorre d'una notifica in via telematica, poiché con la cancellazione dall'albo cessa anche l'operatività dell'indirizzo di posta elettronica dell'avvocato, sjcché la notifica non potrebbe avere luogo (nel senso che il sistema non produrrebbe la ricevuta telematica) e la notifica, risultando meramente tentata, dovrebbe qualificarsi come inesistente.
Dunque, per restare al caso di specie, delle tre sopra ricordate restano in campo le due opzioni ricostruttive residue: nullità della notifica eseguita al procuratore costituito, poi volontariamente cancellatosi dall'albo, o sua idoneità ad instaurare validamente il contraddittorio e ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La tesi della validità della notifica si fonda non solo e non tanto sull'art. 1396 cpv. cod. civ., secondo il quale le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza
(diverse da quelle di cui al primo comma) non sono opponibili al terzo che le abbia ignorate senza colpa, quanto sull'art. 85 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art. 301, comma 3, cod. proc. civ., per cui la rinuncia al mandato non ha effetto sino alla sostituzione del difensore.
Quello dell'art. 85 cod. proc. civ. è il pilastro logico-giuridico ineliminabile nella ricostruzione dell'orientamento che ritiene idonea ad instaurare validamente il contraddittorio - e ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata - la notifica dell'impugnazione all'avvocato nelle more volontariamente cancellatosi dall'albo e non ancora sostituito (R.G. n.
19730/12). Nondimeno, esso preliminarmente suppone due passaggi argomentativi, altrettanto essenziali, non scevri da difficoltà. Il primo è quello dell'estensione dell'art. 85 cit. ad ogni ipotesi di rinuncia, anche a quella complessivamente e implicitamente attuata riguardo a tutti i mandati in corso da parte dell'avvocato che volontariamente si cancelli dall'albo. Si tratta, com'è evidente, d'una fletto iuris, poiché simula che scopo della cancellazione sia quello di rinunciare allo ius postulandi riguardo a tutti i mandati in corso, mentre il venir meno dello ius postulandi consegue all'applicazione dell'art. 82, comma 3, cod. proc. civ., il quale prescrive che, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, le parti devono stare in giudizio con il ministero d'un procuratore legalmente esercente. Pertanto, tale rinuncia è solo l'effetto indiretto della cancellazione di chi non voglia, per propria personale scelta, continuare ad esercitare la professione forense. Ma porre una fletto iuris spetta al legislatore, non al giudice. La seconda difficoltà, anch'essa difficilmente sormontabile, risiede in ciò: anche a voler supporre che la cancellazione dall'albo equivalga ad una generale e complessiva rinuncia a tutti i mandati in corso, l'assunto si rivela in contrasto con quella giurisprudenza che identifica la rinuncia al mandato da parte del procuratore - al pari della revoca da parte del conferente - come dichiarazione recettizia (sia pure a forma libera) nei confronti del mandante, mentre nei confronti dell'altra parte ha effetto, ex art. 85 cod. proc. civ., solo quando sia avvenuta la sostituzione del difensore, sicché il procuratore rinunciatario è privo dello ius postulandi in relazione al processo nel quale ha rinunciato ed è stato sostituito, non avendo più efficacia, in detto processo, l'anteriore procura, seppur rilasciata per atto pubblico (cfr. Cass. n. 23324/12). 13 R.G. n. 19730/12 Invece, la cancellazione dall'albo produce i propri effetti di perdita dello ius postulandi (quanto meno nel lato attivo) prima e a prescindere dalla relativa comunicazione ai mandanti ad opera del procuratore cancellatosi.
Non meno problematico è il secondo passaggio, quello che ammette una scissione degli effetti della rinuncia ex art. 85 cod. proc. civ., da distinguersi tra effetti che si producono nel lato attivo ed altri che si producono in quello passivo, nel presupposto che la perdita dello ius postulandi per perdita dello status di avvocato esercente la professione, non necessariamente debba estendersi anche al suo lato passivo, ove vi sarebbe una perpetuatio della rappresentanza tecnica. L'art. 85 cod. proc. civ. è a tutela di entrambe le parti: di quella rappresentata (che non corre il rischio di perdere all'improvviso il proprio procuratore e, per l'effetto, di trovarsi esposta ad eventuali decadenze rispetto ad attività processuali il cui termine di compimento sia in corso) e dell'altra parte (oltre che dell'ufficio, per le relative comunicazioni), che può continuare a fare affidamento sul procuratore al quale continuare a notificare gli atti. Invece, applicare puramente e semplicemente l'art. 85 cod. proc. civ. alla cancellazione volontaria dall'albo tutela soltanto la parte avversa a quella il cui procuratore si sia cancellato dall'albo. Per fare ciò bisogna scindere appunto - i poteri e i doveri propri del procuratore, permanendo solo i secondi (concernenti, cioè, il lato passivo) e non anche i primi (relativi al lato attivo), al cui esercizio ostano gli artt. 82 cod. proc. civ. e 1 r.d.
1578/1933 (applicabile ratione temporis nel caso di specie: v. ora analogo art. 2, comma 3, legge n. 247/12). 14 R.G. n. 19730/12 In altre parole, si deve supporre che l'art. 85 cod. proc. civ. funzioni in senso unidirezionale, ossia soltanto nel lato passivo dello ius postulandi e non anche in quello attivo, ovviamente non potendosi ammettere un'ultrattività del mandato e dello ius postulandi in un avvocato ormai cancellato dall'albo e, per ciò solo, non più autorizzato ad esercitare la professione. Tale scissione potrebbe non sembrare tanto inedita, se pensiamo - quanto al piano del diritto sostanziale - all'art. 1396 cpv. cod. civ. e al tenore stesso dell'art. 85 cod. proc. civ., che prevede che la rinuncia non abbia effetto nei confronti dell'altra parte fino alla sostituzione del difensore rinunciante. Così come non è inedita la perpetuatio od ultrattività del mandato, tanto nel lato passivo quanto in quello attivo (v. Cass. S.U. n. 15295/14), sia pure in caso di morte o sopravvenuta incapacità della parte. Ma queste S.U. (e con esse le conformi sentenze di tutta la Corte) hanno già avuto modo di statuire che la revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla procura da parte del difensore, a norma dell'art. 85 cod. proc. civ., non fanno perdere al procuratore (rinunciante o revocato) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo, fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore
(cfr., ex aliis, Cass. S.U. n. 11303/95). E sempre la giurisprudenza di questa
S.C. statuisce che le vicende della procura alle liti sono disciplinate dall'art. 85 cod. proc. civ. in modo diverso dalla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perché, mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, seppur senza opponibilità al terzo che senza colpa abbia ignorato 15 R.G. n. 19730/12 la perdita dell'altrui potere di rappresentanza (v. art. 1396 cod. civ.), sul piano del diritto processuale l'art. 85 cit. fa sì che né la revoca né la rinuncia privino di per sé il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti, atteso che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono (soltanto) quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono (anche quelli) attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare. In altre parole, giova ribadire, ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti non sono la revoca o la rinuncia di per sé, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore (cfr. Cass. n. 17649/10). Dunque, i rilievi che precedono fanno sì che la scissione degli effetti della rinuncia ex art. 85 cod. proc. civ. tra effetti che si producono nel lato passivo ed altri che si producono in quello attivo (come si suppone in Cass. n. 10301/12) inserisca nella giurisprudenza di questa Corte una possibile aporia. Né varrebbe rispondere che se non v'è scissione di effetti, a maggior ragione il procuratore cancellatosi dall'albo può, fino a quando non venga sostituito, ricevere atti e compierne in nome e per conto del proprio assistito: vi osta il rilievo che ciò che è consentito al mero procuratore rinunciante non è consentito a quello che addirittura si cancella dall'albo, poiché il primo non perde la propria capacità come soggetto professionalmente abilitato, il secondo sì. E non si può trascurare che l'esercizio della professione da parte dell'avvocato non iscritto all'albo è comunque vietato dalla legge professionale, oltre ad integrare il delitto di cui all'art. 348 cod. pen. Le considerazioni a favore della tesi della validità della notifica non risultano coerenti, poi, con la giurisprudenza consolidata di 16 R.G. n. 19730/12 questa S.C. in tema di mutamento del domicilio professionale dell'avvocato non comunicato all'altra parte né all'ufficio, che onera il notificante di verificare l'attualità del domicilio medesimo (cfr., per tutte, Cass. S.U. n.
38128/09). Si tratta di giurisprudenza che fa prevalere il dato reale ed effettivo del nuovo domicilio professionale dell'avvocato sull'affidamento dell'altra parte che sia rimasta all'oscuro del cambio di domicilio e ciò perché si ritiene che tale affidamento non sia incolpevole, avendo il notificante sempre l'onere di verificare l'attualità del domicilio del soggetto al quale o presso il quale è indirizzata la notifica. Quanto all'asserita inapplicabilità dell'art. 301, comma 1, cod. proc. civ., si può obiettare che la norma può essere intesa come disposizione che distingue le ipotesi non già in relazione alle cause del venir meno dello ius postulandi (se connesse o non al loro verificarsi entro la sfera di dominio del difensore), ma alla perdita dello status di avvocato e procuratore legalmente esercente, non importa per quale causa (che sia volontaria o non lo sia).
2.6. Le considerazioni che precedono fanno dunque propendere il Collegio per l'opzione ermeneutica della nullità della notifica, ancorché sanabile. Essa tutela pienamente la parte appellata rappresentata dal procuratore poi cancellatosi dall'albo ed è coerente con il disposto dell'art. 330, comma 1, cod. proc. civ., poiché indubbiamente la notifica viene ricevuta da soggetto non più abilitato a riceverla, senza dover ipotizzare una (per certi versi problematica, per le ragioni innanzi esposte) riconduzione all'art. 85 cod. proc. civ. dell'ipotesi della cancellazione volontaria dall'albo e, a sua volta e all'interno 17 R.G. n. 19730/12 di tale norma, senza dover distinguere gli effetti della rinuncia tra quelli (in)operanti nel lato attivo o passivo. La tesi della nullità è altresì coerente con l'art. 11 legge n. 53/94 («Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rileva/3,11e d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.»): sicuramente in caso di notifica al procuratore volontariamente cancellatosi dall'albo mancano i requisiti soggettivi di cui all'art. 330, comma 1, cod. proc. civ., così come mancano i requisiti soggettivi dell'avvocato destinatario di cui all'art. 4, comma 2, stessa legge n. 53/94 là dove si prevede che «La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi e il notificante sono iscritti nello stesso albo». Il riferimento all'iscrizione nello stesso albo suppone, appunto, che essa sia attuale: in caso contrario la notifica ex lege n. 53/94 non può avere luogo. Si tratta d'una nullità sanabile ex tunc, grazie alla spontanea costituzione, nel giudizio d'appello, dell'altra parte,
o sanabile mediante rinnovazione della notifica ex art. 291 cod. proc. civ., ma non anche suscettibile di applicazione dell'art. 157 ult. co. cod. proc. civ., secondo il quale la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa. Ad esso sembra indirettamente fare riferimento anche Cass. n. 10301/12 cit., che sottolinea il rischio di abusi nella cancellazione volontaria ove esclusivamente finalizzata a danneggiare l'altra parte che abbia ignorato l'altrui cancellazione dall'albo. Quest'ultima esegesi, nella parte in cui implicitamente esclude un onere del notificante di verificare la permanente iscrizione all'albo 18 R.G. n. 19730/12 del notificando, collide però con la summenzionata giurisprudenza in tema di mutamento del domicilio professionale dell'avvocato non comunicato all'altra parte né all'ufficio, che onera il notificante di verificare l'attualità del domicilio medesimo (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 38128/09, cit.). In altre parole, il notificante, come ha l'onere di verificare, l'attuale domicilio professionale dell'avvocato cui è indirizzata la notifica, così ha l'onere di verificare l'attualità della sua iscrizione all'albo. Inoltre, pur a voler ammettere che l'art. 157, comma 3, cod. proc. civ. si riferisca anche all'ipotesi in cui abbiano dato causa alla nullità sia il notificante che il notificando (il primo per non aver verificato l'attualità dell'iscrizione all'albo del procuratore costituito per la parte avversa, il secondo per aver taciuto alla controparte la propria volontaria cancellazione dall'albo), resta l'obiezione che in realtà la parte assistita dall'avvocato cancellatosi dall'albo non ha concorso a dare causa alla nullità, che si verifica nel momento in cui il suo difensore ha ricevuto l'atto pur essendosi già cancellato dall'albo. Dunque, si realizza in un momento in cui il professionista già non rappresenta più la parte precedentemente assistita, alla quale non può quindi addebitarsi
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(con)causa alcuna della nullità. Pertanto, in accoglimento (nei sensi sopra chiariti) del primo motivo di ricorso, va dichiarata la nullità della notifica dell'appello proposto da CP_7 nullità cui avrebbe dovuto seguire la concessione da parte della Corte territoriale d'un nuovo termine per la notifica ex art. 291, comma 1, cod. proc. civ. Alla dichiarazione di tale nullità consegue quella del procedimento e della sentenza d'appello, ma non anche (R.G. n. 19730/12) contrariamente a quanto sostenuto dal
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ricorrente il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Infatti,
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seppur non anche riguardo al tipo di vizio ravvisabile (che, come s'è detto, in ipotesi di notifica materialmente eseguita al difensore volontariamente cancellatosi dall'albo è del tipo della nullità e non dell'inesistenza), deve darsi continuità alla giurisprudenza di queste S.U. nella parte in cui si afferma la necessità d'una interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 301, comma 1, cod. proc. civ., in funzione di garanzia del diritto di difesa, tale da ricomprendere tra le cause di interruzione del processo anche l'ipotesi di cancellazione volontaria dall'albo. Per estendere l'art. 301, comma 1, cod. proc. civ. anche al caso della cancellazione volontaria dall'albo in via di interpretazione costituzionalmente conforme deve valorizzarsi l'eadem ratio sotto il profilo degli effetti della perdita dello status di avvocato legalmente esercente, non importa per quale causa
(volontaria od autoritativa). In sintesi, ciò che conta nell'ottica dell'art. 301, co. 1, cod. proc. civ. non è la causa della perdita dello ius postulandi
(volontaria o non), ma il fatto che si tratti di causa che importi la perdita dello status di avvocato. Pertanto, come la morte, la sospensione o la radiazione dall'albo dell'avvocato implicano, ai sensi del combinato disposto degli artt. 301, comma 1, cod. proc. civ. e 328 cod. proc. civ.
(quest'ultimo nel testo risultante dalla sentenza additiva n. 41/86 della Corte cost.), l'interruzione del termine breve per l'impugnazione (ma, soccorrendo la medesima ratio, anche di quello ex art. 327, comma 1, cod. proc. civ.), lo stesso deve avvenire in ipotesi di cancellazione volontaria dall'albo ( R.G. n. 19730/12). Ulteriore corollario è che la notifica nulla non pregiudica il notificante, perché fino al venir meno della causa di interruzione o fino alla sostituzione del procuratore cancellatosi dall'albo il termine di impugnazione non riprende a decorrere. Questi, dunque, i principi di diritto da enunciare: «La notifica dell'atto d'appello eseguita al difensore dell'appellato che, nelle more del decorso del termine di impugnazione, si sia volontariamente cancellato dall'albo professionale, non è inesistente - ove il procedimento notificatorio, avviato ad istanza di soggetto qualificato e dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività, si sia comunque concluso con la consegna dell'atto ma nulla per violazione
-
dell'art. 330, comma 1, cod. proc. civ., in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, atteso che la volontaria cancellazione dall'albo degli avvocati importa per il professionista la simultanea perdita dello ius postulandi tanto nel lato attivo quanto in quello passivo. Tale nullità della notifica - ove non sia stata sanata, con efficacia retroattiva, mediante sua rinnovazione dando tempestivamente sequito all'ordine ex art. 291, comma 1, cod. proc. civ. o grazie alla volontaria costituzione dell'appellato importa nullità del procedimento e della sentenza d'appello, ma non anche il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, giacché l'art. 301, comma 1, cod. proc. civ. deve ricomprendere tra le cause di interruzione del processo, secondo interpretazione costituzionalmente conforme in funzione di garanzia del diritto di difesa, anche l'ipotesi dell'avvocato che si sia volontariamente cancellato dall'albo, con l'ulteriore conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al venir meno della 21 R.G. n. 19730/12 causa di interruzione o fino alla sostituzione del difensore volontariamente cancellatosi.».
Ebbene, il caso affrontato dalle Sezioni Unite, NON RIGUARDAVA UNA
NOTIFICA TELEMATICA, bensì una notifica a mezzo posta ricevuta materialmente da una collega di studio, seppure indirizzata al procuratore già cancellatosi volontariamente dall'albo.
La suddetta sentenza si riferiva ovviamente all'ipotesi della parte assistita. da un solo difensore e non anche all'ipotesi, come quella in esame, in cui vi erano due difensori, sicchè non si pone nel caso de quo un problema di sospensione del termine di impugnazione.
La Corte sottolinea la distinzione tra notifica a mezzo posta e notifica telematica, proprio perchè nel momento in cui il procuratore si cancella dall'albo, la sua casella di "posta certificata" NON ESISTE PIU'.
In effetti, la notifica a mezzo PEC è valida se viene utilizzata la PEC
risultante da Registro REGINDE, nel quale l'indirizzo viene inserito da
Consiglio d'Ordine di appartenenza (Cass. 13794/24), che nel caso di cancellazione dall'albo dovrebbe eliminare.
Peraltro, si evidenzia che in un recente arresto (Cass. civ. Sez. II, Sent. N.
9910/19) i giudici di legittimità hanno così statuito: "Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. n. 21437 del 2013; Cass. sez. un. 14494 del 2010; Cass. sez. un. 3818 del 2009), costituisce onere del notificante, quale adempimento preliminare agli incombenti relativi al procedimento notificatorio, accertarsi dell'assenza di mutamenti riguardanti il domicilio del procuratore costituito nel giudizio al fine di identificare correttamente il luogo della notificazione, con la conseguenza che ricade sullo stesso il rischio dell'eventuale esito negativo della notificazione (ed, eventualmente, della successiva intempestività della notificazione medesima), fatti salvi il caso fortuito o la forza maggiore ed escluse le ipotesi in cui il richiedente non sia incorso in negligenza e il mancato perfezionamento sia dipeso esclusivamente da causa allo stesso non imputabile (Cass. n. 2640 del 2016). Pertanto, la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario non può assumere alcun rilievo (quindi anche in funzione della valutazione della tempestività dell'adempimento, v.
Cass. sez. un. 7607 del 2010; Corte Cost. n. 477 del 2002), non potendosi ritenere neppure giustificata la ripresa del procedimento notificatorio, qualora sia imputabile al richiedente la mancata notifica del ricorso presso un procuratore cancellato dall'albo degli avvocati, stante l'agevole consultazione di tale albo, attuabile anche per via informatica e telematica
(Cass. n. 2640 del 2016, cit.), con la conseguenza che va dichiarato inammissibile il ricorso notificato oltre il termine di cui all'art. 325, o all'art. 327 c.p.c., nel caso in cui (come nella specie) il ricorrente non abbia documentato che l'esito negativo della prima notifica, anteriormente richiesta, era ascrivibile alla impossibilità di accertare la detta cancellazione presso l'albo (Cass. n. 16040 del 2015)".
In sostanza, trattasi di questione dibattuta, che ha visto l'intervento delle
Sezioni Unite e che è stata decisa dal giudice di appello in diritto e giammai in fatto.
Pertanto, si ribadisce, che il contestato errore di fatto, in realtà è la valutazione prettamente giuridica della notifica, condivisibile o meno, operata dal giudice di appello, per cui non vi è spazio per poter qualificare detta valutazione come ERRORE DI FATTO, ovvero ricondurla al mero omesso esame del documento di accettazione PEC, così come sostenuto dall'attrice.
Tanto chiarito, questo Giudice non può che dichiarare inammissibile la domanda di revocazione.
Restano assorbite le questioni di merito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022, scaglione 0-1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sulla avverso la sentenza del domanda di revocazione proposto da Parte 1
Tribunale di Roma n. 18768/2019, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di revocazione della sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 18768/19 proposta da Parte 1
Parte 1 al pagamento in favore di CP 1 delle spese di- condanna lite, che si liquidano in euro 662,00 per competenze di giudizio, oltre Iva,
CPA e rimborso spese generai nella misura de 15%.
Roma, così decisa il 23.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Omella Baiocco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 74447+79027 per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
C.F. 1 ), rappresentata e difesa Parte_1 (c. f.
C.F. 2 presso il cui studio dall'avv. Antonia Sassone (c.f.
in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n. 184, giusta procura in calce all'atto di citazione per revocazione
ATTRICE
E CP 1 P.IVA 1 ), elettivamente domiciliata presso lo(p.i studio dall'avv. Massimo Zampese (c.f. C.F. 3 ) in
Treviso, Via Monterumici n. 8, che la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del presente grado di giudizio;
CONVENUTA
Avente ad oggetto: revocazione, ex art. 395 c.p.c., avverso la sentenza n.
18768/2018 emessa dal Tribunale di Roma, depositata il 2.05.2018 e non notificata.
Condusioni per parte attrice:
"Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, rigettare le domande e le argomentazioni tutte dell'appellata, riformare l'appellata sentenza n.
14922/2018, pubblicata in data 2 maggio 2018, resa tra le parti dal Giudice di pace di Roma, laddove ha rigettato la domanda attorea per i motivi spiegati nell'atto di appello e, per l'effetto: annullare la richiesta economica avanzata dalla società resistente, in uno con la sentenza impugnata la quale per mero errore di fatto ha ritenuto inesistente la notifica all'originario difensore, non avvedendosi che la notifica via pec era andata buon fine con la consegna del gravame nella casella di posta elettronica certificata dell'indicato difensore.
Con vittoria di spese e competenze di lite. Condusioni per la convenuta CP_2
In via Preliminare:
Respingere integralmente l'avversa impugnazione, in quanto inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 18768/2019 emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata in data 02.10.2019;
In via principale e nel merito:
Rigettare integralmente nel merito l'avversa impugnazione e per l'effetto dichiarare la piena legittimità dell'iscrizione della misura del fermo amministrativo a carico dell'odierna attrice nonché di tutti gli atti presupposti, ritualmente notificati, nonché della pretesa creditoria di
CP_1 condannando conseguentemente la sig.ra Parte_1 al pagamento del dovuto, come riportato dagli atti della riscossione coattiva infondatamente opposti.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1 conveniva in CP 1 al fine di ottenere lagiudizio, innanzi a questo Tribunale, revocazione della sentenza n. 18768 emessa in data 2.10.2019, con la quale il Giudice, dott.ssa Per 1 del Tribunale di Roma, aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'odierna attrice avverso la sentenza n.
14922/2018, del Giudice di Pace di Roma, che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla Pt 1 ai sensi dell'art. 615
c.p.c., avverso il fermo amministrativo n. 15310, cui era sottoposto, per violazione dell'art. 214, co. 8 C.d.S., il veicolo di sua proprietà (SMART targata DM933BZ), per invalidità degli atti ad esso presupposti.
A sostegno dell'opposizione, ex art. 615 c.p.c., dinanzi al Giudice di Pace,
Parte 1 aveva dedotto la nullità del fermo amministrativo e dei titoli ad esso presupposti, in quanto lamentava la mancata notifica del verbale di accertamento, dell'ingiunzione e del preavviso di fermo.
CP 1 concessionaria per il Parte 2Si costituiva l'opposta
[...] per il servizio di riscossione coattiva delle entrate derivanti da violazione del Codice della Strada, la quale preliminarmente eccepiva l'incompetenza de giudice adito per essere competente il Giudie di Pace di
Civitavecchia, stante la lamentata omessa notifica del verbale di accertamento relativo ad una infrazione commessa nel comune di [...]
Parte_2
Nel merito, sosteneva la regolarità del fermo imposto sulla vettura, stante il mancato pagamento da parte dell'opponente della sanzione contenuta nel verbale di accertamento n. 15943.11, nonché dell'intimazione di pagamento n. 6063 notificata in data 09.05.2014 e dell'ingiunzione n. 13914 del
11.08.2015.
Inoltre, CP 1 rilevava che l'opponente non aveva tempestivamente impugnato il preavviso di fermo n. 15310 del 20.12.2016 regolarmente notificato, di talché la concessionaria aveva proceduto legittimamente all'iscrizione del fermo amministrativo sull'autoveicolo targato DM 933.
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Il Giudice di Pace concludeva per l'inammissibilità della domanda, in quanto irritualmente introdotta ex art. 615 c.p.c. anziché ex art. 617 c.p.c. Parte 1 proponeva appello, innanzi al Tribunale di Roma, avverso la pronuncia del Giudice di Pace, lamentando l'erroneità della decisione, riproponendo i motivi di ricorso già illustrati nel primo grado di giudizio e sostenendo, in particolare, l'erroneità della declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione, in quanto il mezzo esperito, pur denominato opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., aveva tutti gli elementi di forma e di sostanza dell'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. e quindi il giudice avrebbe potuto qualificare diversamente la domanda.
Inoltre, insisteva sull'eccezione già proposta in sede di opposizione, circa la nullità del fermo amministrativo, stante la mancata notifica degli atti prodromici ad esso.
Si costituiva la CP 1 eccependo in via preliminare, l'inammissibilità del gravame per tardività dell'appello, in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c., ossia oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, non notificata ed emessa dal Giudice di Pace di
Roma in data 13.04.2018 e pubblicata in data 02.05.2018.
Deduceva infatti che l'atto di appello era stato notificato all'Avv. Zampese, procuratore di CP 1 e costituito fin dal primo grado, ben oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata e precisamente il
12.1.2019. Osservava infatti che la sentenza di primo grado, mai notificata, emessa dal
Giudice di Pace di Roma in data 13.4.2018 era stata pubblicata il 2.5.2018, mentre l'atto di citazione in appello era stato notificato in via telematical all'Avv. Massimo Zampese, quale procuratore di in data CP_1
12.1.2019, sicchè, tenendo conto della sospensiva feriale, il termine per impugnare era spirato il 3.12.2018.
Aggiungeva che l'appellante aveva provveduto a notificare l'atto di appello anche all'Avv. Alessandro Raso, codifensore, ma poiché quest'ultimo risultava essersi cancellato volontariamente dall'Albo degli Avvocati già a far data dal 13.4.2018, ossia ancora prima della pubblicazione della sentenza impugnata ed a maggior ragione della data dell'asserita notifica via PEC, il suddetto legale non aveva più lo jus postulandi e dunque la notifica non aveva alcuna utilità.
Inoltre, precisava che non poteva essere invocata la sospensione del processo in attesa della nomina di un nuovo legale da parte di CP 1
poiché già nel giudizio di primo grado i procuratori costituiti erano due, ovvero oltre all'Avvocato Raso anche l'Avvocato Massimo Zampese.
Riteneva dunque che solo successivamente controparte, accortasi di quanto accaduto, aveva tentato di sanare la notifica inesistente notificando l'atto di appello all'Avv. Zampese il 12.1.2019 e quindi abbondantemente dopo la scadenza del termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Nel merito, riteneva corretta la sentenza impugnata, dal momento che l'odierna appellante non aveva contestato fatti impeditivi o estintivi successivi alla formazione del titolo esecutivo, ma solo la mancanza di atti prodromici. In ogni caso, ribadiva la regolarità della procedura che aveva portato all'iscrizione del fermo amministrativo.
Il Giudice d'appello, con sentenza n. 18768/2019, pubblicata in data
02.10.2019, dichiarava l'inammissibilità dell'appello, sul presupposto che و
la notifica telematica dell'atto di appello nei confronti dell'Avv. Raso, cancellatosi dall'Albo prima dell'emissione della sentenza impugnata, fosse da ritenersi inesistente, sicché la successiva notifica svolta in data
12.01.2019 nei confronti dell'Avv. Zampese, co-difensore fin dal primo grado di doveva ritenersi tardiva.CP 1
Avverso la suddetta decisione Parte 1 proponeva revocazione ex art. 395
c.p.c., per avere il Giudice erroneamente ritenuto l'impugnazione inammissibile.
Assumeva l'attrice, che il giudice era incorso in un errore di fatto, laddove aveva affermato che la notifica dell'atto di appello, eseguita per via telematica, non fosse stata accettata dal sistema, in quanto il difensore si era volontariamente cancellato dal relativo Albo prima della pubblicazione della decisione di primo grado, sicchè l'atto di appello si presumeva non pervenuto al difensore.
Tale affermazione era a suo avviso all'evidenza errata, come emergeva chiaro ed univoco invece dai documenti al riguardo versati in atti.
L'esame della documentazione afferente al procedimento di notifica telematica del gravame all'avvocato Raso evidenziava invece, senza ombra di dubbio, il palese ed evidente errore commesso dal giudice adito, nei termini indicati dall'art. 395 n 4, perché aveva fondato la decisione esclusivamente sulla sbagliata supposizione della inesistenza di un documento (accettazione della notifica) che, in realtà, era presente agli atti di causa, in uno con la prova della consegna dello stesso.
In particolare, rilevava che il giudice aveva ritenuto che la notifica telematica all'avvocato Raso, poichè cancellatosi dall'Albo prima dell'emissione della sentenza impugnata, non fosse andata a buon fine, in quanto non accettata dal sistema, per cui la stessa doveva considerarsi inesistente, come aveva statuito la giurisprudenza dei giudici di legittimità richiamata: Cass. Sez. Unite n. 13794/2012.
Sosteneva l'attrice, che quanto perentoriamente affermato dal giudicante costituiva un abbaglio dei sensi, una macroscopica svista del giudice, proprio perché erano stati prodotti agli atti di causa del processo di appello,
i documenti che dimostravano che la notifica via PEC all'avv. Raso, non solo era stata accettata dal sistema, ma risultava altresì consegnata al predetto.
Né la questione circa la validità o meno della notifica telematica all'avvocato Raso aveva formato oggetto di valutazione, né aveva costituito un punto controverso della vicenda, avendo il giudicante, arbitrariamente ed apoditticamente affermato, che il messaggio contenuto nell'atto di appello inviato all'avvocato Raso, non era stato accettato dal sistema.
Riteneva quindi che da tale errata e/o omessa valutazione dei documenti in atti, era derivata la erronea dichiarazione di inammissibilità del gravame, dovuto ad una affrettata e superficiale lettura degli atti di causa, che non aveva permesso una compiuta ed adeguata valutazione del dato fattuale. Evidenziava quindi che l'esatta percezione e disamina dei documenti afferenti alla notifica telematica all'avvocato Raso, avrebbe comportato una diversa ed antitetica soluzione da parte del giudice di appello, quanto meno sotto il profilo della inammissibilità del gravame.
Ciò di per sé era sufficiente per chiedere la revocazione della pronuncia giudiziaria in questa sede.
Sosteneva infatti che costituisse principio giurisprudenziale pacifico e non controverso, che la cancellazione dall'albo professionale, non comportasse l'automatica cancellazione anche dalla funzione di mero domiciliatario,
evidenziando che tale funzione era indipendente dallo ius postulandi e, dunque, non soggetta alle vicende di esso (cfr. Cass. sentenza n. 8411 del
2014).
Pertanto, proprio perché la notifica risultava consegnata al codifensore, non incombevano a questo difensore ulteriori oneri partecipativi, atteso che non era neppure dovere dello scrivente difensore controllare lo status dell'avvocato Raso, essendo lo stesso iscritto in un ordine professionale diverso da quello in cui si era tenuta la causa.
Infatti, osservava che nelle evenienze in cui l'attività professionale veniva svolta al di fuori della circoscrizione di assegnazione, si delineava un obbligo dell'avvocato di comunicare i mutamenti di domicilio (in questo caso la cessazione dell'attività professionali) alle controparti, che invece non sussisteva quando il procuratore operava nel suo circondario.
L'atto di appello risultava puntualmente consegnato al codifensore in primo grado, cancellatosi volontariamente dall'albo, la notifica si era pertanto perfezionata, per cui era onere di quest'ultimo attivarsi verso il Collega, partecipandogli l'appello e/o comunque informarlo della esistenza del gravame, come statuito dalla pacifica e costante giurisprudenza dei giudici di legittimità.
Sul punto citava la Corte di Cassazione, ordinanza n. 20626/2017, che aveva statuito la validità della notifica del gravame anche ad uno solo dei difensori nominati, in quanto secondo i giudici di legittimità, era onere del difensore ricevente l'atto, di informare il codifensore.
Pertanto, stante la legittimità della notifica originariamente svolta all'avvocato Raso, il difensore dell'appellante, solo per cortesia professionale, immediatamente dopo aver appreso dal primo, informalmente e telefonicamente, la sua cancellazione dall'albo professionale, aveva partecipato l'atto di appello al secondo difensore, senza che ciò potesse pregiudicare la notifica già effettuata nel previsto termine decadenziale.
Quindi, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, la notifica all'avvocato Zampesi del 12 gennaio 2019, non poteva, come da questi sostenuto, essere tardiva.
In ogni caso riteneva che la partecipazione della sentenza all'avvocato
Zampesi entro il mese dalla comunicazione dell'avvocato Raso della sua cancellazione dall'albo, doveva, tutt'al più, essere configurata dal giudicante, quale ripresa dell'originario procedimento di notifica, nei termini indicati dal giudice di legittimità. (Cass. n. 7128/2017). Pertanto, ribadiva che anche sotto questo profilo, il giudice non avrebbe potuto dichiarare la inammissibilità del gravame, ma avrebbe dovuto scrutinare il merito della vicenda ad esso sottoposta.
Con riferimento al merito, si riportava a quanto già dedotto e argomentato nella citazione in primo grado e ribadito in appello.
Pertanto, concludeva nel modo che segue: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale ordinario di Roma, contrariis rejectis, così giudicare: - ordinare ai sensi dell'art. 401 cod. proc. civ. la sospensione dell'esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 2 ottobre 2019, n.18768/19, poiché la sua esecuzione arreca alla Signora Parte 1 un danno grave e irreparabile, per tutti i motivi sopra esplicitati;
ordinare ai sensi dell'art. 398 cod. proc. civ. la sospensione dei termini per la proposizione del ricorso per Cassazione;
- revocare la sentenza n. n.18768/19, pronunciata dal
Tribunale di Roma in data 2 ottobre 2019 per i motivi sopra riportati e segnatamente per la realizzazione dell'ipotesi di cui di cui all'art. 395, n. 4 del cod. proc. civ. e, per l'effetto, annullare il fermo amministrativo imposto alla vettura CP_3 Targata DM933BZ e di tutti gli atti presupposti”. Si costituiva la CP 1 la quale in via preliminare eccepiva l'inammissibilità della domanda di revocazione, per insussistenza dei presupposti di cui all'art.395 c.p.c., non vertendosi nel caso in esame in alcuna ipotesi di "Errore di fatto”, in quanto la domanda proposta dall'attrice non rispondeva ai requisiti richiesti dall'art. 395, comma 4 c.p.c., poiché la questione controversa era stata risolta dal Giudice di secondo grado, sulla base di specifici canoni ermeneutici, oltre che da un esame critico della documentazione acquisita. Ribadiva l'eccezione di inammissibilità dell'appello per i motivi già esposti nel giudizio di secondo grado, ritenendo corretta la pronuncia di cui si chiedeva la revocazione e nel merio si riportava alle difese già svolte in entrambi i gradi di giudizio.
Concludeva pertanto nel modo che segue: “In via preliminare Respingere
l'istanza di sospensione della sentenza n. 18768/2019 del Tribunale di
Roma, in quanto non sussistono né sono stati provati in alcun modo i requisiti del fumus e del periculum;
Respingere integralmente l'avversa impugnazione, in quanto inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 18768/2019 emessa dal
Tribunale di Roma, pubblicata in data 02.10.2019; Nel merito in via principale Rigettare integralmente nel merito l'avversa impugnazione e per l'effetto dichiarare la piena legittimità dell'iscrizione della misura del fermo amministrativo a carico dell'odierna attrice nonché di tutti gli atti presupposti, ritualmente notificati, nonché della pretesa creditoria di CP_1 condannando conseguentemente la sig.ra Parte 1 al pagamento del dovuto, come portato dagli atti della riscossione coattiva infondatamente opposti. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite"
Il Giudice, con provvedimento del 14.2.2020 rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di revocazione.
La causa veniva assegnata al giudice Garavaglia, che rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.9.2022. La causa veniva assegnata a questo Giudice il 20.07.22, che, per esigenze di ruolo, con provvedimento del 17.03.25, la tratteneva in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, va esaminata l'eccezione sollevata dalla convenuta, in ordine alla insussistenza dei presupposti della revocazione.
Invero, non è stato dedotto un errore di fatto revocatorio rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.
La suddetta norma dispone che le sentenze pronunciate in grado di appello possano essere impugnate per revocazione “se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".
L'errore di fatto, idoneo a fondare una domanda di revocazione, è
configurabile solo riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al significato letterale, nel senso che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali. Non può riguardare invece l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice.
L'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi
-
dell'art. 395 n. 4 del c.p.c. - deve rispondere a tre requisiti:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;
b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
Si versa, dunque, nell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., allorché il giudice, per svista nella percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo.
Non può invece mai consistere nella valutazione o interpretazione giuridica di un atto o un documento, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o addirittura in conformità di citate pronunce di legittimità. La Corte di Cassazione ha ribadito che la revocazione delle sentenze civili
"è ammissibile solo in presenza di un errore di fatto evidente e immediatamente rilevabile dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, e non di un errore di giudizio o di interpretazione delle risultanze processuali. L'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva relativa all'esistenza o inesistenza di un fatto e deve essere essenziale e decisivo, senza necessità di argomentazioni induttive o particolari indagini ermeneutiche" (Cass. civ. Ordinanza, 12/01/2025, n. 748).
Nel caso di specie non ricorrono i presupposti dell'errore di fatto revocatorio.
Nel caso di specie, il giudice di appello ha adottato una decisione sulla base delle risultanze processuali, senza quindi omettere nulla, su un punto decisivo della controversia e oggetto di contradditorio, che concerneva la tempestività o meno dell'impugnazione esperita dalla sig.ra Pt_1 L CP 1 costituendosi nel giudizio di secondo grado, aveva infatti tempestivamente sollevato l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività della notifica, in quanto notificato all'Avv. Zampese, procuratore di CP_1 fin dal primo grado, ben oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata.
L'appellata, fin dall'atto della sua costituzione, aveva eccepito l'inesistenza della notifica svolta nei confronti dell'Avv. Raso, codifensore, ai fini dell'interruzione del decorso del termine per il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, deducendo in particolare che: a) l'Avv. Raso si era volontariamente cancellato dall'Albo degli avvocati in data 13.04.2018, ben prima della pubblicazione della sentenza impugnata e, dunque, quando ancora non era pendente il termine per impugnare, sicché alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado l'unico procuratore, dotato di ius postulandi, sia attivo, sia passivo, rispetto ad CP 1 fin dall'origine del giudizio, era l'Avv. Zampese;
b) la notifica nei confronti dell'Avv. Raso era stata tentata per via telematica: riguardo alle notifiche telematiche nei confronti di procuratori cancellatisi dall'Albo, la Corte di Cassazione, con la sentenza a SSUU n.
3702 del 13.02.2017, aveva ritenuto le stesse INESISTENTI.
Inoltre, sul punto si era svolto ampiamente il contraddittorio fra le parti
(seguito anche in udienza, come da verbale dell'udienza tenutasi in data
15.05.2019) e la decisione assunta dal giudice di appello non era stata frutto di un errore percettivo, bensì frutto di un ragionamento ermeneutico che lo aveva portato alla decisione di inammissibilità dell'appello, aderendo all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità sul punto.
Pertanto, l'eventuale censura a tale decisione, secondo la convenuta, doveva essere fatta valere con l'unico rimedio ordinario concesso dall'ordinamento per l'impugnazione delle sentenze di secondo grado, ovverosia il ricorso per
Cassazione, sede deputata per dedurre eventuali vizi di legittimità inficianti il percorso logico-giuridico seguito dal Giudicante ai fini della decisione.
Pertanto, pare appellata, riteneva che la domanda di revocazione fosse inammissibile, per mancanza dei presupposti ed indebitamente proposta in questa sede. Ebbene, ritiene questo giudice, che il fatto che l'attrice assume che il giudice di appello sia incorso in UN ERRORE di FATTO, per esserle sfuggito che la PEC inviata all'avv. Raso era stata comunque accettata dalla sua casella di indirizzo di posta elettronica, è un'argomentazione non pertinente al caso in esame.
In effetti, il giudice di appello ha tutt'altro che esaminato male od omesso di esaminare la notifica telematica all'avv. Raso, avendo ampiamente motivato invece, che proprio perché si uniformava all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la notifica telematica effettuata presso la casella di posta elettronica del difensore Controparte_4 era da ritenersi sempre e comunque INESISTENTE, perchè al momento della notifica il destinatario NON AVEVA PIU' LO US ND.
In realtà il giudice di appello aveva svolto un attento esame dei documenti in atti, nessuno escluso ed effettuato rispetto ad essi una valutazione
PRETTAMENTE GIURIDICA, motivando in termini appunto
"strettamente giuridici" sulla inesistenza della notifica, non perché non avesse visto i messaggi di accettazione o consegna della PEC, ma in base ad un ragionamento giuridico, che escludeva a priori qualsiasi valutazione sulla ricezione o meno della PEC nella casella di destinazione.
E' proprio dalla motivazione che si desume l'irrilevanza di qualsiasi valutazione sull'esito dell'invio della PEC, stante la chiara ed esplicita affermazione che al momento della notifica, la stessa tamquam non esset,
PERCHE' IL DIFENSORE SI ERA CANCELLATO DALL'ALBO.
Si riporta per esteso la parte di motivazione su punto: "Preliminarmente rileva il Tribunale che la notifica dell'appello nei confronti dell'avvocato Raso, cancellatosi dall'Albo prima dell'emissione della sentenza impugnata, è avvenuta in via telematica con conseguente non accettazione della stessa e che pertanto la stessa deve considerarsi inesistente (cfr. sent.
Cass. a Sez. Unite n. 13794/2012, sicchè la successiva notifica nei confronti dell'Avv. Zampese, codifensore in I grado della CP_1 in data 12.1.2019, avverso la sentenza depositata il 2.5.2019, deve considerarsi intempestiva, con conseguente inammissibilità dell'appello".
Tale chiara motivazione in diritto- ancorchè la giurisprudenza citata non sia pertinente al caso specifico- non lascia spazio ad alcun errore di fatto, perché la motivazione è in diritto e si basa su un ragionamento logico-giuridico ben preciso, non di fatto, ovvero sul presupposto essenziale che la notifica era e che l'avv. Raso era statoCP 5 CP_6 CP_4
prima della pubblicazione della sentenza, sicchè a parere del giudice aveva perso lo ius postulandi al momento della notifica ed era un soggetto non più abilitato a riceverla.
In sostanza, condivisibile o meno, il ragionamento logico-giuridico del giudice di appello è stato quello di ritenere che anche qualora fosse stato materialmente ricevuto nella casella di posta di posta elettronica del difensore cancellato dall'albo, il sistema non lo avrebbe accettato, perchè
l'appello sarebbe risultato comunque ricevuto nella casella di posta di un soggetto ormai non abilitato e dunque estraneo al processo.
Peraltro, la cancellazione volontaria dall'Albo dell'avv. Raso è stata deliberata prima che la sentenza di primo grado fosse pubblicata, così come si desume dagli atti, ovvero il 13.4.2018 e quindi non nelle more del decorso del termine per impugnare. Pertanto, al momento della notifica, l'indirizzo PEC del destinatario, non doveva risultare più in nessun elenco certificato, requisito questo indispensabile ai fini della validità della notifica telematica.
Vale la pena osservare peraltro, che l'unica vera prova della ricezione di una notifica telematica è il file della notifica e non il documento cartaceo di avvenuta consegna. Quindi il documento di consegna o di accettazione, visionato o meno, non ha valore probatorio deerminante.
Ma a prescindere dalla PEC, dalla sua validità, dalla iscrizione di quell'indirizzo nel Registro REGINDE, dalla ricezione o meno, certo è che la motivazione del giudice di appello è chiara e non è frutto di alcuna svista, sicchè la revocazione non trova alcuno spazio nel caso in esame.
Per questa ragione la domanda di revocazione è inammissibile
In ogni caso, non può che ritenersi corretta la sentenza di appello n.
18768/2019 emessa da questo Tribunale e condividersi la valutazione di inesistenza della notifica dell'atto di appello, con conseguente decadenza dall'impugnazione ex art.325 c.p.c.
Va rilevato infatti che l'Avv. Zampese era il procuratore di CP 1 già dal giudizio di opposizione e che il gravame è stato proposto oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata in violazione dell'art.327 c.p.c.
Infatti, è indubbio che la notifica dell'impugnazione effettuata nei confronti dell'Avv. Raso, non imponeva l'interruzione del decorso del termine per impugnare, atteso che vi erano due difensori costituiti sin dal primo grado di giudizio e che entrambi avevano anche eletto domicilio presso lo studio di un avvocato del Foro ove si era svolto il processo. L'Avv. Raso si è volontariamente cancellato dall'Albo in data 13.04.2018, quindi, ben prima della pubblicazione della sentenza impugnata, sicché alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado l'unico procuratore di CP_1
[...] era l'Avv. Zampese, a cui è stato notificato l'appello solo in data
12.1.2019, mentre il termine per proporre appello era spirato il 3.12.2018.
La notifica nei confronti del Avv. Raso è stata tentata per via telematica e la
Corte di Cassazione a S.U. n. 3702/17 ha ritenuto INESISTENTE la notifica effettuata in via telematica al difensore cancellato dall'albo.
Invero già la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2640/16, aveva ritenuto non giustificata la notifica effettuata ad un procuratore cancellatosi dall'albo, in quanto tale situazione era facilmente consultabile dall'appellante e comunque ricadeva negli adempimenti preliminari alla notifica a suo carico, sicchè l'esito negativo della notifica era a lui esclusivamente imputabile. In tal caso, non poteva ritenersi giustificata nemmeno la ripresa del procedimento notificatorio e l'appello doveva essere dichiarato inammissibile perché notificato oltre il termine di cui agli artt. 325
c.p.c. o 327 c.p.c., salvo che fosse stata dimostrata l'impossibilità di accertare la detta cancellazione dall'albo (Cass. 16040/15).
La Corte di Cassazione a S.U., intervenuta a dirimere il contrasto tra nullità
o inesistenza della notifica effettuata al procuratore che si è volontariamente cancellato dall'albo, nella sentenza n. 3702 del 13.02.2017 si è così
pronunciata: "Tali essendo i fatti processuali presupposti, si può subito escludere la tesi dell'inesistenza della notifica, non più suscettibile di essere confermata dopo che recente sentenza di queste S.U. - la n. 14916/16, cui va data continuità anche in questa sede - ha fissato i criteri guida affinché una notifica possa considerarsi inesistente. Essa è tale o perché priva degli essenziali elementi costitutivi idonei a rendere un atto riconoscibile come notificazione o perché meramente tentata e, quindi, omessa. Tali elementi
- -costitutivi sicuramente presenti nella vicenda in oggetto sono: a) un'attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) una fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita). La notifica
è, invece, meramente tentata quando l'atto sia stato restituito, puramente e semplicemente, al mittente: non è questo il caso, giacché nella vicenda in esame giova rimarcare - l'atto è stato trattenuto dalla predetta avv.
-
AN NI quale collega di studio dell'avv. Sandro Baraboglia e incaricata di 11 R.G. n. 19730/12 consegnarglielo, sebbene alla data della notifica (24.5.07) l'avv. Baraboglia si fosse già volontariamente cancellato dall'albo (il che era avvenuto fin dal 20.9.06). Diversa sarebbe l'ipotesi - che qui non ricorre d'una notifica in via telematica, poiché con la cancellazione dall'albo cessa anche l'operatività dell'indirizzo di posta elettronica dell'avvocato, sjcché la notifica non potrebbe avere luogo (nel senso che il sistema non produrrebbe la ricevuta telematica) e la notifica, risultando meramente tentata, dovrebbe qualificarsi come inesistente.
Dunque, per restare al caso di specie, delle tre sopra ricordate restano in campo le due opzioni ricostruttive residue: nullità della notifica eseguita al procuratore costituito, poi volontariamente cancellatosi dall'albo, o sua idoneità ad instaurare validamente il contraddittorio e ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La tesi della validità della notifica si fonda non solo e non tanto sull'art. 1396 cpv. cod. civ., secondo il quale le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza
(diverse da quelle di cui al primo comma) non sono opponibili al terzo che le abbia ignorate senza colpa, quanto sull'art. 85 cod. proc. civ., in combinato disposto con l'art. 301, comma 3, cod. proc. civ., per cui la rinuncia al mandato non ha effetto sino alla sostituzione del difensore.
Quello dell'art. 85 cod. proc. civ. è il pilastro logico-giuridico ineliminabile nella ricostruzione dell'orientamento che ritiene idonea ad instaurare validamente il contraddittorio - e ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata - la notifica dell'impugnazione all'avvocato nelle more volontariamente cancellatosi dall'albo e non ancora sostituito (R.G. n.
19730/12). Nondimeno, esso preliminarmente suppone due passaggi argomentativi, altrettanto essenziali, non scevri da difficoltà. Il primo è quello dell'estensione dell'art. 85 cit. ad ogni ipotesi di rinuncia, anche a quella complessivamente e implicitamente attuata riguardo a tutti i mandati in corso da parte dell'avvocato che volontariamente si cancelli dall'albo. Si tratta, com'è evidente, d'una fletto iuris, poiché simula che scopo della cancellazione sia quello di rinunciare allo ius postulandi riguardo a tutti i mandati in corso, mentre il venir meno dello ius postulandi consegue all'applicazione dell'art. 82, comma 3, cod. proc. civ., il quale prescrive che, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, le parti devono stare in giudizio con il ministero d'un procuratore legalmente esercente. Pertanto, tale rinuncia è solo l'effetto indiretto della cancellazione di chi non voglia, per propria personale scelta, continuare ad esercitare la professione forense. Ma porre una fletto iuris spetta al legislatore, non al giudice. La seconda difficoltà, anch'essa difficilmente sormontabile, risiede in ciò: anche a voler supporre che la cancellazione dall'albo equivalga ad una generale e complessiva rinuncia a tutti i mandati in corso, l'assunto si rivela in contrasto con quella giurisprudenza che identifica la rinuncia al mandato da parte del procuratore - al pari della revoca da parte del conferente - come dichiarazione recettizia (sia pure a forma libera) nei confronti del mandante, mentre nei confronti dell'altra parte ha effetto, ex art. 85 cod. proc. civ., solo quando sia avvenuta la sostituzione del difensore, sicché il procuratore rinunciatario è privo dello ius postulandi in relazione al processo nel quale ha rinunciato ed è stato sostituito, non avendo più efficacia, in detto processo, l'anteriore procura, seppur rilasciata per atto pubblico (cfr. Cass. n. 23324/12). 13 R.G. n. 19730/12 Invece, la cancellazione dall'albo produce i propri effetti di perdita dello ius postulandi (quanto meno nel lato attivo) prima e a prescindere dalla relativa comunicazione ai mandanti ad opera del procuratore cancellatosi.
Non meno problematico è il secondo passaggio, quello che ammette una scissione degli effetti della rinuncia ex art. 85 cod. proc. civ., da distinguersi tra effetti che si producono nel lato attivo ed altri che si producono in quello passivo, nel presupposto che la perdita dello ius postulandi per perdita dello status di avvocato esercente la professione, non necessariamente debba estendersi anche al suo lato passivo, ove vi sarebbe una perpetuatio della rappresentanza tecnica. L'art. 85 cod. proc. civ. è a tutela di entrambe le parti: di quella rappresentata (che non corre il rischio di perdere all'improvviso il proprio procuratore e, per l'effetto, di trovarsi esposta ad eventuali decadenze rispetto ad attività processuali il cui termine di compimento sia in corso) e dell'altra parte (oltre che dell'ufficio, per le relative comunicazioni), che può continuare a fare affidamento sul procuratore al quale continuare a notificare gli atti. Invece, applicare puramente e semplicemente l'art. 85 cod. proc. civ. alla cancellazione volontaria dall'albo tutela soltanto la parte avversa a quella il cui procuratore si sia cancellato dall'albo. Per fare ciò bisogna scindere appunto - i poteri e i doveri propri del procuratore, permanendo solo i secondi (concernenti, cioè, il lato passivo) e non anche i primi (relativi al lato attivo), al cui esercizio ostano gli artt. 82 cod. proc. civ. e 1 r.d.
1578/1933 (applicabile ratione temporis nel caso di specie: v. ora analogo art. 2, comma 3, legge n. 247/12). 14 R.G. n. 19730/12 In altre parole, si deve supporre che l'art. 85 cod. proc. civ. funzioni in senso unidirezionale, ossia soltanto nel lato passivo dello ius postulandi e non anche in quello attivo, ovviamente non potendosi ammettere un'ultrattività del mandato e dello ius postulandi in un avvocato ormai cancellato dall'albo e, per ciò solo, non più autorizzato ad esercitare la professione. Tale scissione potrebbe non sembrare tanto inedita, se pensiamo - quanto al piano del diritto sostanziale - all'art. 1396 cpv. cod. civ. e al tenore stesso dell'art. 85 cod. proc. civ., che prevede che la rinuncia non abbia effetto nei confronti dell'altra parte fino alla sostituzione del difensore rinunciante. Così come non è inedita la perpetuatio od ultrattività del mandato, tanto nel lato passivo quanto in quello attivo (v. Cass. S.U. n. 15295/14), sia pure in caso di morte o sopravvenuta incapacità della parte. Ma queste S.U. (e con esse le conformi sentenze di tutta la Corte) hanno già avuto modo di statuire che la revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla procura da parte del difensore, a norma dell'art. 85 cod. proc. civ., non fanno perdere al procuratore (rinunciante o revocato) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo, fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore
(cfr., ex aliis, Cass. S.U. n. 11303/95). E sempre la giurisprudenza di questa
S.C. statuisce che le vicende della procura alle liti sono disciplinate dall'art. 85 cod. proc. civ. in modo diverso dalla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perché, mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, seppur senza opponibilità al terzo che senza colpa abbia ignorato 15 R.G. n. 19730/12 la perdita dell'altrui potere di rappresentanza (v. art. 1396 cod. civ.), sul piano del diritto processuale l'art. 85 cit. fa sì che né la revoca né la rinuncia privino di per sé il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti, atteso che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono (soltanto) quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono (anche quelli) attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare. In altre parole, giova ribadire, ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti non sono la revoca o la rinuncia di per sé, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore (cfr. Cass. n. 17649/10). Dunque, i rilievi che precedono fanno sì che la scissione degli effetti della rinuncia ex art. 85 cod. proc. civ. tra effetti che si producono nel lato passivo ed altri che si producono in quello attivo (come si suppone in Cass. n. 10301/12) inserisca nella giurisprudenza di questa Corte una possibile aporia. Né varrebbe rispondere che se non v'è scissione di effetti, a maggior ragione il procuratore cancellatosi dall'albo può, fino a quando non venga sostituito, ricevere atti e compierne in nome e per conto del proprio assistito: vi osta il rilievo che ciò che è consentito al mero procuratore rinunciante non è consentito a quello che addirittura si cancella dall'albo, poiché il primo non perde la propria capacità come soggetto professionalmente abilitato, il secondo sì. E non si può trascurare che l'esercizio della professione da parte dell'avvocato non iscritto all'albo è comunque vietato dalla legge professionale, oltre ad integrare il delitto di cui all'art. 348 cod. pen. Le considerazioni a favore della tesi della validità della notifica non risultano coerenti, poi, con la giurisprudenza consolidata di 16 R.G. n. 19730/12 questa S.C. in tema di mutamento del domicilio professionale dell'avvocato non comunicato all'altra parte né all'ufficio, che onera il notificante di verificare l'attualità del domicilio medesimo (cfr., per tutte, Cass. S.U. n.
38128/09). Si tratta di giurisprudenza che fa prevalere il dato reale ed effettivo del nuovo domicilio professionale dell'avvocato sull'affidamento dell'altra parte che sia rimasta all'oscuro del cambio di domicilio e ciò perché si ritiene che tale affidamento non sia incolpevole, avendo il notificante sempre l'onere di verificare l'attualità del domicilio del soggetto al quale o presso il quale è indirizzata la notifica. Quanto all'asserita inapplicabilità dell'art. 301, comma 1, cod. proc. civ., si può obiettare che la norma può essere intesa come disposizione che distingue le ipotesi non già in relazione alle cause del venir meno dello ius postulandi (se connesse o non al loro verificarsi entro la sfera di dominio del difensore), ma alla perdita dello status di avvocato e procuratore legalmente esercente, non importa per quale causa (che sia volontaria o non lo sia).
2.6. Le considerazioni che precedono fanno dunque propendere il Collegio per l'opzione ermeneutica della nullità della notifica, ancorché sanabile. Essa tutela pienamente la parte appellata rappresentata dal procuratore poi cancellatosi dall'albo ed è coerente con il disposto dell'art. 330, comma 1, cod. proc. civ., poiché indubbiamente la notifica viene ricevuta da soggetto non più abilitato a riceverla, senza dover ipotizzare una (per certi versi problematica, per le ragioni innanzi esposte) riconduzione all'art. 85 cod. proc. civ. dell'ipotesi della cancellazione volontaria dall'albo e, a sua volta e all'interno 17 R.G. n. 19730/12 di tale norma, senza dover distinguere gli effetti della rinuncia tra quelli (in)operanti nel lato attivo o passivo. La tesi della nullità è altresì coerente con l'art. 11 legge n. 53/94 («Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rileva/3,11e d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.»): sicuramente in caso di notifica al procuratore volontariamente cancellatosi dall'albo mancano i requisiti soggettivi di cui all'art. 330, comma 1, cod. proc. civ., così come mancano i requisiti soggettivi dell'avvocato destinatario di cui all'art. 4, comma 2, stessa legge n. 53/94 là dove si prevede che «La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi e il notificante sono iscritti nello stesso albo». Il riferimento all'iscrizione nello stesso albo suppone, appunto, che essa sia attuale: in caso contrario la notifica ex lege n. 53/94 non può avere luogo. Si tratta d'una nullità sanabile ex tunc, grazie alla spontanea costituzione, nel giudizio d'appello, dell'altra parte,
o sanabile mediante rinnovazione della notifica ex art. 291 cod. proc. civ., ma non anche suscettibile di applicazione dell'art. 157 ult. co. cod. proc. civ., secondo il quale la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa. Ad esso sembra indirettamente fare riferimento anche Cass. n. 10301/12 cit., che sottolinea il rischio di abusi nella cancellazione volontaria ove esclusivamente finalizzata a danneggiare l'altra parte che abbia ignorato l'altrui cancellazione dall'albo. Quest'ultima esegesi, nella parte in cui implicitamente esclude un onere del notificante di verificare la permanente iscrizione all'albo 18 R.G. n. 19730/12 del notificando, collide però con la summenzionata giurisprudenza in tema di mutamento del domicilio professionale dell'avvocato non comunicato all'altra parte né all'ufficio, che onera il notificante di verificare l'attualità del domicilio medesimo (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 38128/09, cit.). In altre parole, il notificante, come ha l'onere di verificare, l'attuale domicilio professionale dell'avvocato cui è indirizzata la notifica, così ha l'onere di verificare l'attualità della sua iscrizione all'albo. Inoltre, pur a voler ammettere che l'art. 157, comma 3, cod. proc. civ. si riferisca anche all'ipotesi in cui abbiano dato causa alla nullità sia il notificante che il notificando (il primo per non aver verificato l'attualità dell'iscrizione all'albo del procuratore costituito per la parte avversa, il secondo per aver taciuto alla controparte la propria volontaria cancellazione dall'albo), resta l'obiezione che in realtà la parte assistita dall'avvocato cancellatosi dall'albo non ha concorso a dare causa alla nullità, che si verifica nel momento in cui il suo difensore ha ricevuto l'atto pur essendosi già cancellato dall'albo. Dunque, si realizza in un momento in cui il professionista già non rappresenta più la parte precedentemente assistita, alla quale non può quindi addebitarsi
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(con)causa alcuna della nullità. Pertanto, in accoglimento (nei sensi sopra chiariti) del primo motivo di ricorso, va dichiarata la nullità della notifica dell'appello proposto da CP_7 nullità cui avrebbe dovuto seguire la concessione da parte della Corte territoriale d'un nuovo termine per la notifica ex art. 291, comma 1, cod. proc. civ. Alla dichiarazione di tale nullità consegue quella del procedimento e della sentenza d'appello, ma non anche (R.G. n. 19730/12) contrariamente a quanto sostenuto dal
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ricorrente il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Infatti,
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seppur non anche riguardo al tipo di vizio ravvisabile (che, come s'è detto, in ipotesi di notifica materialmente eseguita al difensore volontariamente cancellatosi dall'albo è del tipo della nullità e non dell'inesistenza), deve darsi continuità alla giurisprudenza di queste S.U. nella parte in cui si afferma la necessità d'una interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 301, comma 1, cod. proc. civ., in funzione di garanzia del diritto di difesa, tale da ricomprendere tra le cause di interruzione del processo anche l'ipotesi di cancellazione volontaria dall'albo. Per estendere l'art. 301, comma 1, cod. proc. civ. anche al caso della cancellazione volontaria dall'albo in via di interpretazione costituzionalmente conforme deve valorizzarsi l'eadem ratio sotto il profilo degli effetti della perdita dello status di avvocato legalmente esercente, non importa per quale causa
(volontaria od autoritativa). In sintesi, ciò che conta nell'ottica dell'art. 301, co. 1, cod. proc. civ. non è la causa della perdita dello ius postulandi
(volontaria o non), ma il fatto che si tratti di causa che importi la perdita dello status di avvocato. Pertanto, come la morte, la sospensione o la radiazione dall'albo dell'avvocato implicano, ai sensi del combinato disposto degli artt. 301, comma 1, cod. proc. civ. e 328 cod. proc. civ.
(quest'ultimo nel testo risultante dalla sentenza additiva n. 41/86 della Corte cost.), l'interruzione del termine breve per l'impugnazione (ma, soccorrendo la medesima ratio, anche di quello ex art. 327, comma 1, cod. proc. civ.), lo stesso deve avvenire in ipotesi di cancellazione volontaria dall'albo ( R.G. n. 19730/12). Ulteriore corollario è che la notifica nulla non pregiudica il notificante, perché fino al venir meno della causa di interruzione o fino alla sostituzione del procuratore cancellatosi dall'albo il termine di impugnazione non riprende a decorrere. Questi, dunque, i principi di diritto da enunciare: «La notifica dell'atto d'appello eseguita al difensore dell'appellato che, nelle more del decorso del termine di impugnazione, si sia volontariamente cancellato dall'albo professionale, non è inesistente - ove il procedimento notificatorio, avviato ad istanza di soggetto qualificato e dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività, si sia comunque concluso con la consegna dell'atto ma nulla per violazione
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dell'art. 330, comma 1, cod. proc. civ., in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, atteso che la volontaria cancellazione dall'albo degli avvocati importa per il professionista la simultanea perdita dello ius postulandi tanto nel lato attivo quanto in quello passivo. Tale nullità della notifica - ove non sia stata sanata, con efficacia retroattiva, mediante sua rinnovazione dando tempestivamente sequito all'ordine ex art. 291, comma 1, cod. proc. civ. o grazie alla volontaria costituzione dell'appellato importa nullità del procedimento e della sentenza d'appello, ma non anche il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, giacché l'art. 301, comma 1, cod. proc. civ. deve ricomprendere tra le cause di interruzione del processo, secondo interpretazione costituzionalmente conforme in funzione di garanzia del diritto di difesa, anche l'ipotesi dell'avvocato che si sia volontariamente cancellato dall'albo, con l'ulteriore conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al venir meno della 21 R.G. n. 19730/12 causa di interruzione o fino alla sostituzione del difensore volontariamente cancellatosi.».
Ebbene, il caso affrontato dalle Sezioni Unite, NON RIGUARDAVA UNA
NOTIFICA TELEMATICA, bensì una notifica a mezzo posta ricevuta materialmente da una collega di studio, seppure indirizzata al procuratore già cancellatosi volontariamente dall'albo.
La suddetta sentenza si riferiva ovviamente all'ipotesi della parte assistita. da un solo difensore e non anche all'ipotesi, come quella in esame, in cui vi erano due difensori, sicchè non si pone nel caso de quo un problema di sospensione del termine di impugnazione.
La Corte sottolinea la distinzione tra notifica a mezzo posta e notifica telematica, proprio perchè nel momento in cui il procuratore si cancella dall'albo, la sua casella di "posta certificata" NON ESISTE PIU'.
In effetti, la notifica a mezzo PEC è valida se viene utilizzata la PEC
risultante da Registro REGINDE, nel quale l'indirizzo viene inserito da
Consiglio d'Ordine di appartenenza (Cass. 13794/24), che nel caso di cancellazione dall'albo dovrebbe eliminare.
Peraltro, si evidenzia che in un recente arresto (Cass. civ. Sez. II, Sent. N.
9910/19) i giudici di legittimità hanno così statuito: "Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. n. 21437 del 2013; Cass. sez. un. 14494 del 2010; Cass. sez. un. 3818 del 2009), costituisce onere del notificante, quale adempimento preliminare agli incombenti relativi al procedimento notificatorio, accertarsi dell'assenza di mutamenti riguardanti il domicilio del procuratore costituito nel giudizio al fine di identificare correttamente il luogo della notificazione, con la conseguenza che ricade sullo stesso il rischio dell'eventuale esito negativo della notificazione (ed, eventualmente, della successiva intempestività della notificazione medesima), fatti salvi il caso fortuito o la forza maggiore ed escluse le ipotesi in cui il richiedente non sia incorso in negligenza e il mancato perfezionamento sia dipeso esclusivamente da causa allo stesso non imputabile (Cass. n. 2640 del 2016). Pertanto, la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario non può assumere alcun rilievo (quindi anche in funzione della valutazione della tempestività dell'adempimento, v.
Cass. sez. un. 7607 del 2010; Corte Cost. n. 477 del 2002), non potendosi ritenere neppure giustificata la ripresa del procedimento notificatorio, qualora sia imputabile al richiedente la mancata notifica del ricorso presso un procuratore cancellato dall'albo degli avvocati, stante l'agevole consultazione di tale albo, attuabile anche per via informatica e telematica
(Cass. n. 2640 del 2016, cit.), con la conseguenza che va dichiarato inammissibile il ricorso notificato oltre il termine di cui all'art. 325, o all'art. 327 c.p.c., nel caso in cui (come nella specie) il ricorrente non abbia documentato che l'esito negativo della prima notifica, anteriormente richiesta, era ascrivibile alla impossibilità di accertare la detta cancellazione presso l'albo (Cass. n. 16040 del 2015)".
In sostanza, trattasi di questione dibattuta, che ha visto l'intervento delle
Sezioni Unite e che è stata decisa dal giudice di appello in diritto e giammai in fatto.
Pertanto, si ribadisce, che il contestato errore di fatto, in realtà è la valutazione prettamente giuridica della notifica, condivisibile o meno, operata dal giudice di appello, per cui non vi è spazio per poter qualificare detta valutazione come ERRORE DI FATTO, ovvero ricondurla al mero omesso esame del documento di accettazione PEC, così come sostenuto dall'attrice.
Tanto chiarito, questo Giudice non può che dichiarare inammissibile la domanda di revocazione.
Restano assorbite le questioni di merito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022, scaglione 0-1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sulla avverso la sentenza del domanda di revocazione proposto da Parte 1
Tribunale di Roma n. 18768/2019, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di revocazione della sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 18768/19 proposta da Parte 1
Parte 1 al pagamento in favore di CP 1 delle spese di- condanna lite, che si liquidano in euro 662,00 per competenze di giudizio, oltre Iva,
CPA e rimborso spese generai nella misura de 15%.
Roma, così decisa il 23.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Omella Baiocco