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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/12/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 132/2023
Il Giudice ND CE FO, all'udienza del 15/12/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEL NEVO Parte_1 C.F._1
IO e dell'avv.DEL NEVO MARCO LORENZO ( ) ; C.F._2
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. ABRILE CP_1 C.F._3
IA e dell'avv.
resistente
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “In via principale: per i motivi tutti esposti e dedotti, accertare e dichiarare la illegittimità del licenziamento comminato da alla ricorrente con CP_1 lettera datata 31 ottobre 2022 e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la datrice di lavoro nella persona del legale rappresentante pro-tempore al riconoscimento di una indennità risarcitoria nella misura massima di legge parametrata all'ultima retribuzione utile al TFR e così pari ad € 1300,90 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
dichiarare inoltre tenuta e condannare la datrice di lavoro nella persona del legale rappresentante pro-tempore alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso per € 339,36 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
dichiarare inoltre tenuta e condannare la datrice di lavoro nella persona del legale rappresentante pro-tempore alla corresponsione del TFR quantomeno nella misura di € 1651,74 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Voglia accertare e dichiarare l'illegittimità anche del provvedimento di richiamo scritto del 14\06\2021 per mancanza di preventiva contestazione scritta con termini a difesa;
del provvedimento di richiamo scritto del 17\02\2022 per mancanza di preventiva contestazione scritta con termini a difesa;
del provvedimento di richiamo scritto del 14\03\2022 per mancanza di preventiva contestazione scritta con termini a difesa;
del provvedimento di sospensione disciplinare del 08\06\2023 per mancanza di preventiva contestazione scritta con termini a difesa.In ogni caso con integrale condanna della controparte alla refusione delle spese di lite. In via Istruttoria: ammettersi interrogatorio formale della controparte, nonché prova diretta per testi ed eventuale prova contraria e controprova su quanto ex adverso dedotto e capitolato, sulle seguenti circostanze premessa la rituale formula “vero che”:
1. la ricorrente nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di era impiegata in media su 8 diversi condomini di CP_1 Pt_2 comprensivi di cortili e garage;
2. la giornata lavorativa della ricorrente nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di era articolata su 8 ore giornaliere all'interno delle CP_1 quali erano ricompresi i tempi di spostamento da un condominio all'altro;
3. la ricorrente ha effettuato attività di pulizia presso il condominio di solo fino al 5 Parte_3 Pt_2 agosto 2022;”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare: In via preliminare: in forza della spiegata riconvenzionale, porge istanza ex art. 418 c.p.c. affinché il Giudice adìto, voglia fissare una nuova udienza di discussione della causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 418 c.p.c. In via principale: -dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario per i motivi tutti esposti nel presente atto;
Nel merito: rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui alla presente memoria. In via riconvenzionale: in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la sig.ra residente in [...] in Parte_1
Via XII settembre n.39, con Cod.Fisc. , al pagamento della somma C.F._1 pari a €.1.131,22, importo dovuto dalla sig.ra per aver indebitamente percepito Parte_1 indebitamente dal mese di aprile 2021 al mese di novembre 2021 la somma pari a €.7,07017 al giorno per 160 giorni lavorativi;
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori di legge. In via istruttoria si indicano quali testi Sig.ri: 1. CP_2 amministratore di condominio , e del Condominio TRENTO;
2. Parte_3 [...]
amministratore del condominio Colombina;
3. , residente a CP_3 Testimone_1
LO (AL) dipendente della;
4. residente a [...]lomellina (PV) CP_1 Testimone_2 dipendente della . In ogni caso, e sempre senza inversione dell'onere della prova, si CP_1 chiede di essere ammessi alla prova testimoniale su tutti i capitoli articolati nella narrativa
Pag. 2 di 8 della presente memoria dal n.3 al n.16, che qui si intendono interamente ritrascritti in forma interrogativa, preceduti dalla locuzione “vero che” e con esclusione di eventuali valutazioni.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio rassegnando le conclusioni Parte_1 CP_1 dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato:
- di essere stata assunta dalla resistente in data 1° febbraio 2021 con contratto di lavoro part time 24 ore ed inquadramento al livello V C.C.N.L. pulizia artigianato per svolgere la mansione di addetta alle pulizie;
- di aver ricevuto in data 14 ottobre 2022 una lettera di contestazione disciplinare alla quale erano seguite, in data 17 ottobre 2022, le sue giustificazioni;
- di essere stata licenziata in data 31 ottobre 2022.
1.1. Si è costituita in giudizio la resistente allegando:
- di aver eseguito prima della contestazione disciplinare che ha condotto al licenziamento della ricorrente ulteriori cinque contestazioni;
- che la ricorrente aveva il compito di occuparsi delle pulizie del Condominio “LE DUE
TORRI”, del Condominio TRENTO, del Condominio Colombina e della fabbrica QU
UN di Valenza;
- che gli amministratori dei condomini menzionati avevano più volte esternato, anche per iscritto, l'insoddisfazione per le modalità di svolgimento delle pulizie;
- che la ricorrente si era allontanata dalla fabbrica QU UN di nel periodo Pt_2 compreso tra i mesi di aprile e novembre del 2021, alle 17 anziché alle 18 come previsto.
2. Venendo al merito della controversia si evidenzia che risulta documentato che in data 14 ottobre 2022 la ricorrente ha ricevuto una contestazione disciplinare motivata sul mancato svolgimento “a regola d'arte” delle pulizie nei condomini, con particolare riferimento al condominio (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente). Parte_3
Con lettera di giustificazioni del 17 ottobre 2022 (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente) non ha contestato di aver ricevuto in precedenza delle ammonizioni e Parte_1 ha lamentato l'insufficienza del tempo di lavoro per le mansioni da svolgere e ha chiesto chiarimenti sulla tipologia di lamentela mossa dal condominio citato nella lettera di contestazione.
In data 31 ottobre 2022 la resistente ritenendo che non fossero state rese sufficienti giustificazioni ha comminato il licenziamento della lavoratrice (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte resistente).
Pag. 3 di 8 Parte ricorrente ha, innanzitutto, dedotto l'inutilizzabilità delle precedenti ammonizioni orali in quanto elevate in violazione dei canoni procedimentali previsti dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970.
La deduzione è parzialmente fondata.
Come è noto, l'art. 7 citato prevede che “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”.
Nel caso di specie è pacifico che per le ammonizioni menzionate dalla resistente non è stato articolato alcun procedimento disciplinare;
ne consegue che le precedenti sanzioni non possono ritenersi formalmente considerate.
Tuttavia, non può trascurarsi il fatto che emerge dalla mancata contestazione della avvenuta verificazione di precedenti richiami disciplinari e cioè l'esternazione della insoddisfazione della parte datoriale rispetto alla modalità della ricorrente di esecuzione della propria mansione.
2.1. Ciò posto, parte ricorrente ha anche lamentato la tardività della contestazione disciplinare in quanto la ricorrente era stata allontanata dal condominio già dal 5 Parte_3 agosto del 2022 mentre la lettera della datrice di lavoro reca la data del 14 ottobre 2022.
La deduzione è infondata.
Si deve, infatti, evidenziare che la non corretta esecuzione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa è stata ricondotta dalla resistente non solo al condominio menzionato;
ha, infatti, contestato alla lavoratrice con la lettera CP_1 citata di “continuare a non svolgere a regola d'arte” le mansioni di pulizia. Il riferimento in particolare alle lamentele ricevute dall'amministratore del condominio citato nel precedente mese di agosto deve essere interpretato come un elemento di specificazione, ma non esaurisce di per sé la contestazione proprio perché dal punto di visto oggettivo si fa riferimento ad uno svolgimento non adeguato dell'intera prestazione lavorativa.
Non può poi trascurarsi che la teste – dipendente della resistente Testimone_3
- ha riferito che le lamentele circa l'operato della ricorrente riguardavano anche altri condomini (cfr. verbale di udienza del 26 marzo 2025); anche la testimone Testimone_1 ha riferito che le doglianze sulle modalità di svolgimento del lavoro da parte della ricorrente sono proseguite anche dopo che la stessa venne spostata dal condominio “le due torri” (cfr. verbale udienza 12 dicembre 2024).
Con ciò si vuole evidenziare che non potendosi ritenere che la contestazione disciplinare attenga solo al condominio “le due torri” la tempestività della stessa non può
Pag. 4 di 8 essere ricondotta alla lettera di messa in mora indirizzata alla resistente da parte dell'amministratore del condominio medesimo (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte resistente).
2.2. Risulta, tuttavia, fondata la deduzione della ricorrente circa la genericità della contestazione disciplinare e la carenza della motivazione del licenziamento.
Invero, entrambe le missive datoriali fanno riferimento solo al mancato svolgimento a regola d'arte delle pulizie senza che sia in qualche modo specificata la tipologia e l'entità della inadeguatezza. La specificazione sarebbe stata ancor più doverosa alla luce della richiesta di chiarimenti svolta dalla lavoratrice con la propria lettera di giustificazioni (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente).
L'art. 4 del D.lgs. n.23 del 2015 stabilisce che “Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
La resistente è incontestato che impieghi meno di 15 dipendenti di modo che viene in rilievo l'art. 9 del medesimo testo normativo secondo il quale “Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n.
300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato.
Occorre quindi evidenziare che nel caso di specie le violazioni del parametro normativo da parte del datore di lavoro sono state molteplici: la contestazione disciplinare è stata generica ed il procedimento stesso ha garantito il contraddittorio in modo solo apparente in quanto la motivazione del licenziamento si è limitata a riprodurre la contestazione disciplinare senza nulla aggiungere nonostante le richieste di chiarimento della lavoratrice.
Si ritiene, pertanto, che debbano riconoscersi alla lavoratrice un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Nel caso di specie la parte ricorrente ha quantificato la retribuzione nell'ammontare di euro 1.300,90 lordi senza ricevere qualsivoglia contestazione da parte della resistente.
3. Si ritiene, tuttavia, che il licenziamento senza preavviso sia legittimo.
Pag. 5 di 8 Le doglianze mosse dalla parte datoriale sono risultate fondate. Su tale aspetto giova richiamare le dichiarazioni rese dalle testimoni dianzi citate, le quali peraltro sono intervenute sui luoghi di lavoro dopo la ricorrente e hanno confermato la cattiva esecuzione delle pulizie
(ad. Esempio presenza di ragnatela e omessa pulizia di una intera zona del condominio
Colombina).
È stato anche escusso l'amministratore del condominio il quale ha Parte_3 confermato di aver ricevuto molte lamentele da parte dei condomini e di aver intimato alla resistente la sostituzione del personale addetto alle pulizie dell'edificio (cfr. verbale udienza del 26 marzo 2024). In ordine alla attendibilità del testimone non assume alcun rilievo il fatto che egli non conoscesse la persona addetta alla pulizia e che egli abbia riferito circostanze non apprese personalmente. Costituisce principio giurisprudenziale più volte ribadito quello secondo il quale la testimonianza de relato, che ricorre quando i testimoni depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, ha una rilevanza probatoria attenuata perché indiretta, ma comunque è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (cfr. in ultimo Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4530 del 20/02/2025).
A ciò deve aggiungersi che la stessa parte ricorrente non ha mai contestato di aver ricevuto richiami, sebbene irrituali, dalla parte datoriale.
L'eccezione in ordine alla esiguità del tempo a disposizione non ha trovato un riscontro probatorio;
infatti, le ulteriori dipendenti escusse non hanno riferito la difficoltà di esecuzione della prestazione richiesta dalla datrice di lavoro e la verificazione di contestazioni disciplinari simili a quelle per cui è causa anche nei loro confronti.
Resta da verificare l'esigibilità di un preavviso.
L'art. 47 del C.C.N.L. di riferimento stabilisce che “Il licenziamento senza preavviso e con indennità di fine rapporto viene adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro” (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte ricorrente)
Nel caso di specie, la gravità della condotta deve essere valutata in funzione dei seguenti elementi:
- la perduranza della condotta lavorativa non adeguata;
- la breve durata di svolgimento del rapporto;
- la lavoratrice ha concretamente messo in pericolo la prosecuzione del rapporto tra la parte Part datoriale ed il condominio “le torri”;
- la piccola dimensione della impresa resistente.
Pag. 6 di 8 Tenendo conto di tali elementi di fatto la decisione della parte datoriale di comminare il licenziamento immediato non risulta illecita.
Pertanto, la domanda di liquidazione di una indennità sostitutiva del preavviso deve essere rigettata.
4. Parte ricorrente ha anche chiesto il pagamento del tfr.
Parte resistente ha documentato di aver provveduto al relativo pagamento in data 14 marzo 2023.
Ne consegue che in ordine alla domanda è cessata la materia del contendere. Tuttavia, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, invocato dalla parte ricorrente, occorre evidenziare che il rapporto di lavoro è cessato in data 31 ottobre 2022 ed il ricorso è stato depositato in data 3 febbraio 2023, di modo che la domanda al momento di introduzione del giudizio avrebbe potuto considerarsi fondata.
5. Parte resistente ha chiesto in via riconvenzionale la restituzione della retribuzione pagata in relazione alle ore di lavoro non svolte dalla ricorrente;
in particolare, quest'ultima avrebbe cessato la propria prestazione di lavoro presso la fabbrica PA UN di Pt_2 alle ore 17 anziché alle 18 per tutto il periodo compreso tra aprile e novembre 2021.
Giova, innanzitutto, evidenziare che tale condotta integra astrattamente un illecito disciplinare che, però, non è stato oggetto di contestazione ad opera del datore di lavoro secondo le modalità normativamente e contrattualmente previste.
In ogni caso, è doveroso richiamare il contratto di lavoro stipulato dalle parti dal quale si evince che l'orario pomeridiano di lavoro era fissato fino alle 17 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente).
Pertanto, la permanenza presso la fabbrica anzidetta fino alle 18 avrebbe dovuto essere oggetto di lavoro straordinario richiesto dal datore di lavoro. Tuttavia, l'esistenza di un tale richiesta non è stata né allegata e né provata.
Peraltro, le testi e – quest'ultima dipendente della ditta PA UN – Tes_2 Tes_4 hanno riferito che le pulizie si svolgevano ordinariamente tra le 14 e 17.
In definitiva, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
6. Sulle spese di lite si osserva quanto segue.
Il mancato accoglimento della domanda principale di accertamento della illegittimità del licenziamento ed il rigetto di quella riconvenzionale integra una ipotesi di soccombenza reciproca. Tuttavia, da un lato, si deve valorizzare l'accoglimento della domanda in merito ai vizi formali del licenziamento e l'accoglibilità della domanda di pagamento del tfr e, dall'altro, si deve tenere conto che all'esito dell'attività istruttoria la resistente ha rifiutato una
Pag. 7 di 8 proposta conciliativa dal contenuto analogo al presente provvedimento senza addurre alcuna giustificazione. Pertanto, si procede alla compensazione delle spese di lite nella misura del
50% solo per le fasi introduttive, di studio ed istruttoria;
quella decisoria viene posta interamente a carico di parte resistente. Le spese vengono liquidate, al netto della indicata compensazione, nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio tenuto conto della misura prevista per le cause di lavoro avente un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore di parte ricorrente di una indennità non sottoposta a contribuzione pari ad euro
2.601,80 oltre interessi legali e rivalutazione dal 31 ottobre 2022;
2. dichiara cessata la materia del contendere sul pagamento del tfr;
3. rigetta la domanda riconvenzionale;
4. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano, al netto della indicata compensazione, in euro 3.502,50 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 16/12/2025
Il Giudice
ND CE FO
Pag. 8 di 8
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 132/2023
Il Giudice ND CE FO, all'udienza del 15/12/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. DEL NEVO Parte_1 C.F._1
IO e dell'avv.DEL NEVO MARCO LORENZO ( ) ; C.F._2
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. ABRILE CP_1 C.F._3
IA e dell'avv.
resistente
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “In via principale: per i motivi tutti esposti e dedotti, accertare e dichiarare la illegittimità del licenziamento comminato da alla ricorrente con CP_1 lettera datata 31 ottobre 2022 e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la datrice di lavoro nella persona del legale rappresentante pro-tempore al riconoscimento di una indennità risarcitoria nella misura massima di legge parametrata all'ultima retribuzione utile al TFR e così pari ad € 1300,90 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
dichiarare inoltre tenuta e condannare la datrice di lavoro nella persona del legale rappresentante pro-tempore alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso per € 339,36 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
dichiarare inoltre tenuta e condannare la datrice di lavoro nella persona del legale rappresentante pro-tempore alla corresponsione del TFR quantomeno nella misura di € 1651,74 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Voglia accertare e dichiarare l'illegittimità anche del provvedimento di richiamo scritto del 14\06\2021 per mancanza di preventiva contestazione scritta con termini a difesa;
del provvedimento di richiamo scritto del 17\02\2022 per mancanza di preventiva contestazione scritta con termini a difesa;
del provvedimento di richiamo scritto del 14\03\2022 per mancanza di preventiva contestazione scritta con termini a difesa;
del provvedimento di sospensione disciplinare del 08\06\2023 per mancanza di preventiva contestazione scritta con termini a difesa.In ogni caso con integrale condanna della controparte alla refusione delle spese di lite. In via Istruttoria: ammettersi interrogatorio formale della controparte, nonché prova diretta per testi ed eventuale prova contraria e controprova su quanto ex adverso dedotto e capitolato, sulle seguenti circostanze premessa la rituale formula “vero che”:
1. la ricorrente nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di era impiegata in media su 8 diversi condomini di CP_1 Pt_2 comprensivi di cortili e garage;
2. la giornata lavorativa della ricorrente nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di era articolata su 8 ore giornaliere all'interno delle CP_1 quali erano ricompresi i tempi di spostamento da un condominio all'altro;
3. la ricorrente ha effettuato attività di pulizia presso il condominio di solo fino al 5 Parte_3 Pt_2 agosto 2022;”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare: In via preliminare: in forza della spiegata riconvenzionale, porge istanza ex art. 418 c.p.c. affinché il Giudice adìto, voglia fissare una nuova udienza di discussione della causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 418 c.p.c. In via principale: -dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario per i motivi tutti esposti nel presente atto;
Nel merito: rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui alla presente memoria. In via riconvenzionale: in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la sig.ra residente in [...] in Parte_1
Via XII settembre n.39, con Cod.Fisc. , al pagamento della somma C.F._1 pari a €.1.131,22, importo dovuto dalla sig.ra per aver indebitamente percepito Parte_1 indebitamente dal mese di aprile 2021 al mese di novembre 2021 la somma pari a €.7,07017 al giorno per 160 giorni lavorativi;
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori di legge. In via istruttoria si indicano quali testi Sig.ri: 1. CP_2 amministratore di condominio , e del Condominio TRENTO;
2. Parte_3 [...]
amministratore del condominio Colombina;
3. , residente a CP_3 Testimone_1
LO (AL) dipendente della;
4. residente a [...]lomellina (PV) CP_1 Testimone_2 dipendente della . In ogni caso, e sempre senza inversione dell'onere della prova, si CP_1 chiede di essere ammessi alla prova testimoniale su tutti i capitoli articolati nella narrativa
Pag. 2 di 8 della presente memoria dal n.3 al n.16, che qui si intendono interamente ritrascritti in forma interrogativa, preceduti dalla locuzione “vero che” e con esclusione di eventuali valutazioni.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio rassegnando le conclusioni Parte_1 CP_1 dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato:
- di essere stata assunta dalla resistente in data 1° febbraio 2021 con contratto di lavoro part time 24 ore ed inquadramento al livello V C.C.N.L. pulizia artigianato per svolgere la mansione di addetta alle pulizie;
- di aver ricevuto in data 14 ottobre 2022 una lettera di contestazione disciplinare alla quale erano seguite, in data 17 ottobre 2022, le sue giustificazioni;
- di essere stata licenziata in data 31 ottobre 2022.
1.1. Si è costituita in giudizio la resistente allegando:
- di aver eseguito prima della contestazione disciplinare che ha condotto al licenziamento della ricorrente ulteriori cinque contestazioni;
- che la ricorrente aveva il compito di occuparsi delle pulizie del Condominio “LE DUE
TORRI”, del Condominio TRENTO, del Condominio Colombina e della fabbrica QU
UN di Valenza;
- che gli amministratori dei condomini menzionati avevano più volte esternato, anche per iscritto, l'insoddisfazione per le modalità di svolgimento delle pulizie;
- che la ricorrente si era allontanata dalla fabbrica QU UN di nel periodo Pt_2 compreso tra i mesi di aprile e novembre del 2021, alle 17 anziché alle 18 come previsto.
2. Venendo al merito della controversia si evidenzia che risulta documentato che in data 14 ottobre 2022 la ricorrente ha ricevuto una contestazione disciplinare motivata sul mancato svolgimento “a regola d'arte” delle pulizie nei condomini, con particolare riferimento al condominio (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente). Parte_3
Con lettera di giustificazioni del 17 ottobre 2022 (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente) non ha contestato di aver ricevuto in precedenza delle ammonizioni e Parte_1 ha lamentato l'insufficienza del tempo di lavoro per le mansioni da svolgere e ha chiesto chiarimenti sulla tipologia di lamentela mossa dal condominio citato nella lettera di contestazione.
In data 31 ottobre 2022 la resistente ritenendo che non fossero state rese sufficienti giustificazioni ha comminato il licenziamento della lavoratrice (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte resistente).
Pag. 3 di 8 Parte ricorrente ha, innanzitutto, dedotto l'inutilizzabilità delle precedenti ammonizioni orali in quanto elevate in violazione dei canoni procedimentali previsti dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970.
La deduzione è parzialmente fondata.
Come è noto, l'art. 7 citato prevede che “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”.
Nel caso di specie è pacifico che per le ammonizioni menzionate dalla resistente non è stato articolato alcun procedimento disciplinare;
ne consegue che le precedenti sanzioni non possono ritenersi formalmente considerate.
Tuttavia, non può trascurarsi il fatto che emerge dalla mancata contestazione della avvenuta verificazione di precedenti richiami disciplinari e cioè l'esternazione della insoddisfazione della parte datoriale rispetto alla modalità della ricorrente di esecuzione della propria mansione.
2.1. Ciò posto, parte ricorrente ha anche lamentato la tardività della contestazione disciplinare in quanto la ricorrente era stata allontanata dal condominio già dal 5 Parte_3 agosto del 2022 mentre la lettera della datrice di lavoro reca la data del 14 ottobre 2022.
La deduzione è infondata.
Si deve, infatti, evidenziare che la non corretta esecuzione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa è stata ricondotta dalla resistente non solo al condominio menzionato;
ha, infatti, contestato alla lavoratrice con la lettera CP_1 citata di “continuare a non svolgere a regola d'arte” le mansioni di pulizia. Il riferimento in particolare alle lamentele ricevute dall'amministratore del condominio citato nel precedente mese di agosto deve essere interpretato come un elemento di specificazione, ma non esaurisce di per sé la contestazione proprio perché dal punto di visto oggettivo si fa riferimento ad uno svolgimento non adeguato dell'intera prestazione lavorativa.
Non può poi trascurarsi che la teste – dipendente della resistente Testimone_3
- ha riferito che le lamentele circa l'operato della ricorrente riguardavano anche altri condomini (cfr. verbale di udienza del 26 marzo 2025); anche la testimone Testimone_1 ha riferito che le doglianze sulle modalità di svolgimento del lavoro da parte della ricorrente sono proseguite anche dopo che la stessa venne spostata dal condominio “le due torri” (cfr. verbale udienza 12 dicembre 2024).
Con ciò si vuole evidenziare che non potendosi ritenere che la contestazione disciplinare attenga solo al condominio “le due torri” la tempestività della stessa non può
Pag. 4 di 8 essere ricondotta alla lettera di messa in mora indirizzata alla resistente da parte dell'amministratore del condominio medesimo (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte resistente).
2.2. Risulta, tuttavia, fondata la deduzione della ricorrente circa la genericità della contestazione disciplinare e la carenza della motivazione del licenziamento.
Invero, entrambe le missive datoriali fanno riferimento solo al mancato svolgimento a regola d'arte delle pulizie senza che sia in qualche modo specificata la tipologia e l'entità della inadeguatezza. La specificazione sarebbe stata ancor più doverosa alla luce della richiesta di chiarimenti svolta dalla lavoratrice con la propria lettera di giustificazioni (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente).
L'art. 4 del D.lgs. n.23 del 2015 stabilisce che “Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
La resistente è incontestato che impieghi meno di 15 dipendenti di modo che viene in rilievo l'art. 9 del medesimo testo normativo secondo il quale “Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n.
300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato.
Occorre quindi evidenziare che nel caso di specie le violazioni del parametro normativo da parte del datore di lavoro sono state molteplici: la contestazione disciplinare è stata generica ed il procedimento stesso ha garantito il contraddittorio in modo solo apparente in quanto la motivazione del licenziamento si è limitata a riprodurre la contestazione disciplinare senza nulla aggiungere nonostante le richieste di chiarimento della lavoratrice.
Si ritiene, pertanto, che debbano riconoscersi alla lavoratrice un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Nel caso di specie la parte ricorrente ha quantificato la retribuzione nell'ammontare di euro 1.300,90 lordi senza ricevere qualsivoglia contestazione da parte della resistente.
3. Si ritiene, tuttavia, che il licenziamento senza preavviso sia legittimo.
Pag. 5 di 8 Le doglianze mosse dalla parte datoriale sono risultate fondate. Su tale aspetto giova richiamare le dichiarazioni rese dalle testimoni dianzi citate, le quali peraltro sono intervenute sui luoghi di lavoro dopo la ricorrente e hanno confermato la cattiva esecuzione delle pulizie
(ad. Esempio presenza di ragnatela e omessa pulizia di una intera zona del condominio
Colombina).
È stato anche escusso l'amministratore del condominio il quale ha Parte_3 confermato di aver ricevuto molte lamentele da parte dei condomini e di aver intimato alla resistente la sostituzione del personale addetto alle pulizie dell'edificio (cfr. verbale udienza del 26 marzo 2024). In ordine alla attendibilità del testimone non assume alcun rilievo il fatto che egli non conoscesse la persona addetta alla pulizia e che egli abbia riferito circostanze non apprese personalmente. Costituisce principio giurisprudenziale più volte ribadito quello secondo il quale la testimonianza de relato, che ricorre quando i testimoni depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, ha una rilevanza probatoria attenuata perché indiretta, ma comunque è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità (cfr. in ultimo Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4530 del 20/02/2025).
A ciò deve aggiungersi che la stessa parte ricorrente non ha mai contestato di aver ricevuto richiami, sebbene irrituali, dalla parte datoriale.
L'eccezione in ordine alla esiguità del tempo a disposizione non ha trovato un riscontro probatorio;
infatti, le ulteriori dipendenti escusse non hanno riferito la difficoltà di esecuzione della prestazione richiesta dalla datrice di lavoro e la verificazione di contestazioni disciplinari simili a quelle per cui è causa anche nei loro confronti.
Resta da verificare l'esigibilità di un preavviso.
L'art. 47 del C.C.N.L. di riferimento stabilisce che “Il licenziamento senza preavviso e con indennità di fine rapporto viene adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro” (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte ricorrente)
Nel caso di specie, la gravità della condotta deve essere valutata in funzione dei seguenti elementi:
- la perduranza della condotta lavorativa non adeguata;
- la breve durata di svolgimento del rapporto;
- la lavoratrice ha concretamente messo in pericolo la prosecuzione del rapporto tra la parte Part datoriale ed il condominio “le torri”;
- la piccola dimensione della impresa resistente.
Pag. 6 di 8 Tenendo conto di tali elementi di fatto la decisione della parte datoriale di comminare il licenziamento immediato non risulta illecita.
Pertanto, la domanda di liquidazione di una indennità sostitutiva del preavviso deve essere rigettata.
4. Parte ricorrente ha anche chiesto il pagamento del tfr.
Parte resistente ha documentato di aver provveduto al relativo pagamento in data 14 marzo 2023.
Ne consegue che in ordine alla domanda è cessata la materia del contendere. Tuttavia, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, invocato dalla parte ricorrente, occorre evidenziare che il rapporto di lavoro è cessato in data 31 ottobre 2022 ed il ricorso è stato depositato in data 3 febbraio 2023, di modo che la domanda al momento di introduzione del giudizio avrebbe potuto considerarsi fondata.
5. Parte resistente ha chiesto in via riconvenzionale la restituzione della retribuzione pagata in relazione alle ore di lavoro non svolte dalla ricorrente;
in particolare, quest'ultima avrebbe cessato la propria prestazione di lavoro presso la fabbrica PA UN di Pt_2 alle ore 17 anziché alle 18 per tutto il periodo compreso tra aprile e novembre 2021.
Giova, innanzitutto, evidenziare che tale condotta integra astrattamente un illecito disciplinare che, però, non è stato oggetto di contestazione ad opera del datore di lavoro secondo le modalità normativamente e contrattualmente previste.
In ogni caso, è doveroso richiamare il contratto di lavoro stipulato dalle parti dal quale si evince che l'orario pomeridiano di lavoro era fissato fino alle 17 (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente).
Pertanto, la permanenza presso la fabbrica anzidetta fino alle 18 avrebbe dovuto essere oggetto di lavoro straordinario richiesto dal datore di lavoro. Tuttavia, l'esistenza di un tale richiesta non è stata né allegata e né provata.
Peraltro, le testi e – quest'ultima dipendente della ditta PA UN – Tes_2 Tes_4 hanno riferito che le pulizie si svolgevano ordinariamente tra le 14 e 17.
In definitiva, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
6. Sulle spese di lite si osserva quanto segue.
Il mancato accoglimento della domanda principale di accertamento della illegittimità del licenziamento ed il rigetto di quella riconvenzionale integra una ipotesi di soccombenza reciproca. Tuttavia, da un lato, si deve valorizzare l'accoglimento della domanda in merito ai vizi formali del licenziamento e l'accoglibilità della domanda di pagamento del tfr e, dall'altro, si deve tenere conto che all'esito dell'attività istruttoria la resistente ha rifiutato una
Pag. 7 di 8 proposta conciliativa dal contenuto analogo al presente provvedimento senza addurre alcuna giustificazione. Pertanto, si procede alla compensazione delle spese di lite nella misura del
50% solo per le fasi introduttive, di studio ed istruttoria;
quella decisoria viene posta interamente a carico di parte resistente. Le spese vengono liquidate, al netto della indicata compensazione, nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio tenuto conto della misura prevista per le cause di lavoro avente un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore di parte ricorrente di una indennità non sottoposta a contribuzione pari ad euro
2.601,80 oltre interessi legali e rivalutazione dal 31 ottobre 2022;
2. dichiara cessata la materia del contendere sul pagamento del tfr;
3. rigetta la domanda riconvenzionale;
4. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano, al netto della indicata compensazione, in euro 3.502,50 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 16/12/2025
Il Giudice
ND CE FO
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