Articolo 6 della Legge 22 dicembre 1980, n. 885
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 gennaio 1981
Art. 6.
Il punto A) dell'articolo 37 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito, con effetto dal 1 luglio 1979, dal seguente:
"A) soprassoldo per lavoro domenicale.
A tutto il personale ferroviario comunque chiamato a prestare servizio nelle giornate domenicali, viene corrisposto un soprassoldo di L. 5.400 qualora le prestazioni fornite siano di durata superiore alla meta' dell'orario settimanale ragguagliato a giornata.
Il soprassoldo e' ridotto alla meta' per prestazioni di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto con un minimo di due ore.
Lo stesso trattamento compete al personale dei settori viaggiante, macchina e navi traghetto costretto per ragioni di servizio a rimanere nelle giornate domenicali assente dalla residenza o a bordo delle navi".
A decorrere dal 1 luglio 1980 il soprassoldo per lavoro domenicale e' elevato a L. 7.000.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente