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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAROPPOLI MICHELE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3788/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cellole - Piazza Municipio 81030 Cellole CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006866529000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente si riporta al ricorso introduttivo e ne chiede l'accoglimento.
Resistente: come da memoria difensiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato nei termini di legge, l'istante proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento -in epigrafe indicata nell'esatto estremo numerico- avente ad oggetto TARES anno 2013, notificatale da A.D.E.R. per conto del Comune di Cellole. A sostegno della domanda esponeva di avere ricevuto già, in relazione alla medesima posta, sollecito di pagamento nel corso dell'anno 2023, regolarmente impugnato innanzi alla Corte di giustizia tributaria di Caserta che, con sentenza 2419/2024, passata in giudicato, aveva provveduto ad annullare l'atto, di tal che nulla era ulteriormente dovuto per la descritta causale;
dedotta ancora la mancata notifica degli atti (avviso di accertamento e cartella) prodromici alla intimazione, eccepiva la invalidità derivata dell'atto e la prescrizione dei crediti ed ancora l'intervenuto pagamento del tributo, come da documentazione in atti, concludendo come sopra.
Si costituiva, depositando controdeduzioni, la Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, dovendo darsi atto, con rilievo assorbente rispetto ad ogni altra questione, della illegittimità della intimazione per omessa notifica della cartella presupposta nonché della intervenuta prescrizione dei crediti.
Va premesso che la intimazione contestata, relativa a tributo anno 2013, risulta emessa sulla scorta di cartella esattoriale presuntivamente notificata alla contribuente in data 4.3.2020, a sua volta seguita da un
"sollecito di pagamento", recante n. 02820239005947681000, notificato alla contribuente nel giugno del
2023 e da questa regolarmente impugnato innanzi a questa stessa Corte di Giustizia: in relazione a tali dati, risulta pacifico tra le parti, e ad ogni modo documentato, che la Corte adita, con sentenza n. 2419/2024, in atti, provvedeva ad annullare il sollecito medesimo.
La lettura della citata pronuncia resa dalla Corte (pacificamente avente carattere definitivo) consente agevolmente di fissare il contenuto del giudicato da essa scaturente, che si coglie nell'annullamento dell'atto in conseguenza della omessa notifica della cartella presupposta (vedi sentenza, in atti).
Ne consegue sul punto che, se sono senza dubbio condivisibili le argomentazioni difensive svolte dalla
ADER, secondo cui la sentenza in argomento non avrebbe operato alcun accertamento negativo in ordine alla debenza del tributo, altresì incontestabile è che la pronuncia medesima ebbe ad accertare (su questo proprio fondanndo l'annullamento del sollecito) la omessa notifica della cartella prodromica: trattasi di questione che ha rappresentato, nella decisione assunta dalla Corte, necessario passaggio logico giuridico e che, in ossequio al noto principio secondo cui il giudicato copre dedotto e deducibile, non si presta ad essere nuovamente esaminata nella presente sede (art. 2909 c.c.).
Dalla (definitivamente) accertata omessa notifica della cartella scaturisce, quale prima ed immediata conseguenza, la illegittimità derivata della intimazione, essendo principio noto in materai tributaria che la omessa notifica di uno degli atti della serie legale è vizio procedurale che inficia la invalidità dell'atto successivo e, quale ulteriore conseguenza, l'accertamento della estinzione del credito per intervenuta prescrizione, risultando ampiamente decorso all'atto della notifica della intimazione il termine di legge di anni cinque previsto per i tributi locali.
Gli esiti degli accertamenti compiuti fondano la pronuncia di cui alla parte dispositiva, con le spese di lite che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a)annulla la intimazione impugnata e dichiara non dovute le somme reclamate;
b) condanna le convenute in solido al pagamento della spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 30,00 per esborsi ed euro 600,00 per onorari, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CAROPPOLI MICHELE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3788/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cellole - Piazza Municipio 81030 Cellole CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006866529000 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente si riporta al ricorso introduttivo e ne chiede l'accoglimento.
Resistente: come da memoria difensiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato nei termini di legge, l'istante proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento -in epigrafe indicata nell'esatto estremo numerico- avente ad oggetto TARES anno 2013, notificatale da A.D.E.R. per conto del Comune di Cellole. A sostegno della domanda esponeva di avere ricevuto già, in relazione alla medesima posta, sollecito di pagamento nel corso dell'anno 2023, regolarmente impugnato innanzi alla Corte di giustizia tributaria di Caserta che, con sentenza 2419/2024, passata in giudicato, aveva provveduto ad annullare l'atto, di tal che nulla era ulteriormente dovuto per la descritta causale;
dedotta ancora la mancata notifica degli atti (avviso di accertamento e cartella) prodromici alla intimazione, eccepiva la invalidità derivata dell'atto e la prescrizione dei crediti ed ancora l'intervenuto pagamento del tributo, come da documentazione in atti, concludendo come sopra.
Si costituiva, depositando controdeduzioni, la Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata, dovendo darsi atto, con rilievo assorbente rispetto ad ogni altra questione, della illegittimità della intimazione per omessa notifica della cartella presupposta nonché della intervenuta prescrizione dei crediti.
Va premesso che la intimazione contestata, relativa a tributo anno 2013, risulta emessa sulla scorta di cartella esattoriale presuntivamente notificata alla contribuente in data 4.3.2020, a sua volta seguita da un
"sollecito di pagamento", recante n. 02820239005947681000, notificato alla contribuente nel giugno del
2023 e da questa regolarmente impugnato innanzi a questa stessa Corte di Giustizia: in relazione a tali dati, risulta pacifico tra le parti, e ad ogni modo documentato, che la Corte adita, con sentenza n. 2419/2024, in atti, provvedeva ad annullare il sollecito medesimo.
La lettura della citata pronuncia resa dalla Corte (pacificamente avente carattere definitivo) consente agevolmente di fissare il contenuto del giudicato da essa scaturente, che si coglie nell'annullamento dell'atto in conseguenza della omessa notifica della cartella presupposta (vedi sentenza, in atti).
Ne consegue sul punto che, se sono senza dubbio condivisibili le argomentazioni difensive svolte dalla
ADER, secondo cui la sentenza in argomento non avrebbe operato alcun accertamento negativo in ordine alla debenza del tributo, altresì incontestabile è che la pronuncia medesima ebbe ad accertare (su questo proprio fondanndo l'annullamento del sollecito) la omessa notifica della cartella prodromica: trattasi di questione che ha rappresentato, nella decisione assunta dalla Corte, necessario passaggio logico giuridico e che, in ossequio al noto principio secondo cui il giudicato copre dedotto e deducibile, non si presta ad essere nuovamente esaminata nella presente sede (art. 2909 c.c.).
Dalla (definitivamente) accertata omessa notifica della cartella scaturisce, quale prima ed immediata conseguenza, la illegittimità derivata della intimazione, essendo principio noto in materai tributaria che la omessa notifica di uno degli atti della serie legale è vizio procedurale che inficia la invalidità dell'atto successivo e, quale ulteriore conseguenza, l'accertamento della estinzione del credito per intervenuta prescrizione, risultando ampiamente decorso all'atto della notifica della intimazione il termine di legge di anni cinque previsto per i tributi locali.
Gli esiti degli accertamenti compiuti fondano la pronuncia di cui alla parte dispositiva, con le spese di lite che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a)annulla la intimazione impugnata e dichiara non dovute le somme reclamate;
b) condanna le convenute in solido al pagamento della spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 30,00 per esborsi ed euro 600,00 per onorari, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore.