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1 luglio 1994
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1 gennaio 2013
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18 ottobre 2022
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1 gennaio 2023
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6 luglio 2023
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Art. 4. 1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, puo' eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualita' di domiciliatario di una parte. Per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facolta' prevista dal primo periodo puo' essere esercitata fuori dei casi di cui all'articolo 3-ter, commi 1 e 2. (2) (3) (6) ((7)) 2. La notifica puo' essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti. (2)
------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". ------------ AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 , come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 , ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2." ------------ AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". ------------ AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 , come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 , ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2." ------------ AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Commentari • 10
- 1. L’IMPIEGO DELLA PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) NEL PROCESSO CIVILE dopo la “Legge stabilità” 2012 (L. 183-2011)Antonio Revelino · https://www.diritto.it/ · 21 novembre 2011 · 13.432696
[…] Relativamente alla facoltà di eseguire direttamente la notifica (art. 4 legge 53/1994) mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, la riforma aggiunge che tale notificazione, ex art. 4 legge 53/1994, deve essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata nell'indirizzo che l'avvocato destinatario ha comunicato al suo ordine.
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Giurisprudenza • 88
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 12/04/2023, n. 581Provvedimento: […] Parte resistente ha fatto presente che l'avv. Difensore_2, procuratore della ricorrente, in data 09.09.2022, ha presentato un'istanza che riportava nell'oggetto:” notifica ai sensi dell'art. 4 legge n. 53/1994 Istanza DiLeggi di più...
- inesistenza notifica·
- prescrizione sanzioni tributarie·
- violazione legge 228/12·
- art. 603 d.p.r. 602/1973·
- sgravio tributario·
- notifica PEC·
- illegittimità atto·
- diritto di difesa·
- comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria·
- difetto di motivazione