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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9128 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Il giorno 13 del mese di ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 22161/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Vito Mazzella, giusta Parte_1
procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
contumace, Controparte_1
appellata
NONCHÉ
, in persona del Controparte_2
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Fausto Luigi Merola, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.).
***
Sono comparsi:
per parte appellante, l'avv. Maria Rosaria Librera, per Parte_1
delega avv. Vito Mazzella,
per parte appellata, , l'avv. Rosaria Controparte_3
Cuocolo per delega avv. Fausto Luigi Merola,
Pagina 1 di 5 le quali precisano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti costitutivi, e discutono la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
l'avv. Librera riferisce che parte appellante ha depositato nella giornata di oggi copia telematica del fascicolo di parte di primo grado.
L'avv. Cuocolo chiede di verificare che il deposito sia stato tempestivo e l'avv. Librera ribatte che si tratta di adempimento di cancelleria.
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio, dinnanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Napoli, l' e la Controparte_2 Controparte_1
proponendo opposizione all'intimazione di pagamento n.
07120239030107855, notificata il 13.10.2023, limitatamente alla cartella esattoriale n. 07120190069881057000, di € 482,72, relativa a contravvenzioni al Codice della Strada del 2017. Eccependo la mancata notifica della cartella e dei verbali ad essa sottesi e l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito, ha domandato l'annullamento della stessa, con vittoria di spese di lite.
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 10642/24, depositata il
17.4.2024, tenuto conto della mancata prova circa la ritualità della notifica della cartella e dei prodromici verbali, ha accolto il ricorso dichiarando
Pagina 2 di 5 prescritto il contestato credito, e condannando l'agente della riscossione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 343,00, di cui € 43,00 per spese borsuali.
Avverso tale pronuncia ha formulato appello dolendosi Parte_1
della liquidazione delle spese operata dal primo giudice, violativa dei parametri contenuti nel D.M. 55/14 e dell'allegata tabella dei parametri forensi. Ne ha domandato, in riforma del provvedimento, il ricalcolo, con vittoria delle spese di appello.
Nella contumacia della si è costituita l' Controparte_1 [...]
la quale, sostenendo la congruità della contestata Controparte_2
liquidazione, ha domandato il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza.
L'appello è infondato.
2. Ai sensi dell'art. 5 d.m. n. 55/14, il valore della domanda, ai fini della liquidazione dei compensi di avvocato, è determinato in conformità alle norme del codice di procedura civile.
Nel caso di specie, avendo l'odierna appellante chiesto l'accertamento negativo di un credito, vantato dalla sua controparte, in ipotesi pari a €
482,72, tale deve ritenersi, ai sensi dell'art. 12 c.p.c.
Esso corrisponde allo scaglione fino ad € 1.100,00 della tabella n. 1
allegata al d.m. cit., la quale, a sua volta, nella formulazione ratione temporis
vigente, prevede compensi medi pari a € 68,00 per la fase di studio, a € 68,00
per la fase introduttiva e a € 142,00 per quella decisionale, per un totale di €
278,00. Nulla può essere, invece, riconosciuto per la fase istruttoria, non essendo stata svolta attività ad essa riferibile.
Pagina 3 di 5 Pertanto, si ritiene che la liquidazione operata dal primo Giudice,
corrispondente, come detto, alla somma di € 343,00, di cui € 43,00 per spese vive, risulti più che congrua, e le censure svolte dall'opponente risultano infondate.
Al riguardo, giova rammentare che nel calcolo delle spese processuali
“i parametri di determinazione del compenso per la prestazione
defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono
criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del
valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a
specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento
apprezzabile dai parametri medi” (Cass. civ., Sez. VI, Ord. n. 10343/2020).
3. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti dell' e della Controparte_2 Controparte_1
avverso la sentenza n. 10642/24, emessa dal Giudice di Pace di il CP_1
17.4.2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Controparte_1
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3. condanna l'appellante alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell'appellata Controparte_3
, liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione fino ad €
[...]
1.100,00), in complessivi € 232,00 per compensi (dei quali €
Pagina 4 di 5 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva ed
€100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA, se dovute;
4. dà atto della sussistenza delle condizioni per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma I - quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
LI AN
Pagina 5 di 5
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 22161/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Vito Mazzella, giusta Parte_1
procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
contumace, Controparte_1
appellata
NONCHÉ
, in persona del Controparte_2
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Fausto Luigi Merola, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.).
***
Sono comparsi:
per parte appellante, l'avv. Maria Rosaria Librera, per Parte_1
delega avv. Vito Mazzella,
per parte appellata, , l'avv. Rosaria Controparte_3
Cuocolo per delega avv. Fausto Luigi Merola,
Pagina 1 di 5 le quali precisano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti costitutivi, e discutono la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
l'avv. Librera riferisce che parte appellante ha depositato nella giornata di oggi copia telematica del fascicolo di parte di primo grado.
L'avv. Cuocolo chiede di verificare che il deposito sia stato tempestivo e l'avv. Librera ribatte che si tratta di adempimento di cancelleria.
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio, dinnanzi al Giudice di Pace di Parte_1
Napoli, l' e la Controparte_2 Controparte_1
proponendo opposizione all'intimazione di pagamento n.
07120239030107855, notificata il 13.10.2023, limitatamente alla cartella esattoriale n. 07120190069881057000, di € 482,72, relativa a contravvenzioni al Codice della Strada del 2017. Eccependo la mancata notifica della cartella e dei verbali ad essa sottesi e l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito, ha domandato l'annullamento della stessa, con vittoria di spese di lite.
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 10642/24, depositata il
17.4.2024, tenuto conto della mancata prova circa la ritualità della notifica della cartella e dei prodromici verbali, ha accolto il ricorso dichiarando
Pagina 2 di 5 prescritto il contestato credito, e condannando l'agente della riscossione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 343,00, di cui € 43,00 per spese borsuali.
Avverso tale pronuncia ha formulato appello dolendosi Parte_1
della liquidazione delle spese operata dal primo giudice, violativa dei parametri contenuti nel D.M. 55/14 e dell'allegata tabella dei parametri forensi. Ne ha domandato, in riforma del provvedimento, il ricalcolo, con vittoria delle spese di appello.
Nella contumacia della si è costituita l' Controparte_1 [...]
la quale, sostenendo la congruità della contestata Controparte_2
liquidazione, ha domandato il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza.
L'appello è infondato.
2. Ai sensi dell'art. 5 d.m. n. 55/14, il valore della domanda, ai fini della liquidazione dei compensi di avvocato, è determinato in conformità alle norme del codice di procedura civile.
Nel caso di specie, avendo l'odierna appellante chiesto l'accertamento negativo di un credito, vantato dalla sua controparte, in ipotesi pari a €
482,72, tale deve ritenersi, ai sensi dell'art. 12 c.p.c.
Esso corrisponde allo scaglione fino ad € 1.100,00 della tabella n. 1
allegata al d.m. cit., la quale, a sua volta, nella formulazione ratione temporis
vigente, prevede compensi medi pari a € 68,00 per la fase di studio, a € 68,00
per la fase introduttiva e a € 142,00 per quella decisionale, per un totale di €
278,00. Nulla può essere, invece, riconosciuto per la fase istruttoria, non essendo stata svolta attività ad essa riferibile.
Pagina 3 di 5 Pertanto, si ritiene che la liquidazione operata dal primo Giudice,
corrispondente, come detto, alla somma di € 343,00, di cui € 43,00 per spese vive, risulti più che congrua, e le censure svolte dall'opponente risultano infondate.
Al riguardo, giova rammentare che nel calcolo delle spese processuali
“i parametri di determinazione del compenso per la prestazione
defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono
criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del
valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a
specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento
apprezzabile dai parametri medi” (Cass. civ., Sez. VI, Ord. n. 10343/2020).
3. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti dell' e della Controparte_2 Controparte_1
avverso la sentenza n. 10642/24, emessa dal Giudice di Pace di il CP_1
17.4.2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Controparte_1
2. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
3. condanna l'appellante alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell'appellata Controparte_3
, liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione fino ad €
[...]
1.100,00), in complessivi € 232,00 per compensi (dei quali €
Pagina 4 di 5 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva ed
€100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA, se dovute;
4. dà atto della sussistenza delle condizioni per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma I - quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
LI AN
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