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Articolo 19 della Legge 12 aprile 1990, n. 74
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Legge 12 aprile 1990, n. 74
Articolo 19 della Legge 12 aprile 1990, n. 74
Versione
13 aprile 1990
Art. 19. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 13 aprile 1990
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