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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VILLA FULVIO, Presidente
OCONE IU, OR
COLLU LUISELLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1983/2024 depositato il 15/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 110 2024 0044987208000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 110 2024 00449872 08 000 emessa dall'Agenzia Entrate-Riscossione per l'anno 2020, notificata in data 26 settembre 2024, contenente sanzioni ed interessi relativi ad IVA per l'anno di imposta 2020, di euro 358.708,86 contro la Direzione
Provinciale 1 dell'Agenzia delle Entrate di Torino.
La pretesa erariale discende dalla comunicazione con la quale, a seguito dell'omessa dichiarazione ai fini
IVA, è stato richiesto un minor credito IVA di euro 919.738,00, una sanzione di euro 27.952,14 e interessi euro 92.701.22 per un totale da versare di € 1.040.031,36 La società ha subìto il decesso del legale rappresentante e fino alla nomina del successore e, quindi, le operazioni di natura amministrativa tra cui la regolarità e tempestività degli adempimenti di natura fiscale, e l'invio della dichiarazione ai fini IVA, non sono state possibili. Con la verifica documentale dei registri e delle fatture della società, l'Ufficio in data 12/04/2024 ha riconosciuto spettante il credito risultante dalla dichiarazione tardiva e come tale considerata omessa.
La ricorrente ritiene che il credito IVA relativo all'anno 2019 e utilizzato nell'anno 2020 debba essere riconosciuto nell'anno stesso di formazione e non dal momento in cui esso è stato riconosciuto dall'Ufficio mediante la verifica contabile.
Pertanto, richiede l'annullamento della cartella di pagamento, sostenendo di aver ottemperato regolarmente al pagamento della pretesa erariale contenuta nella propedeutica comunicazione di irregolarità n.
00065666121471 del 12.04.2024 mediante il versamento delle sanzioni di € 27.592,14, denunciando un vizio di motivazione della pretesa tributaria in relazione all'omessa indicazione delle modalità di calcolo. In subordine chiede la rideterminazione delle sanzioni intimate con l'applicazione della sanzione fissa ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 471/97 e il ricalcolo degli interessi in funzione dell'effettivo utilizzo del credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Occorre preliminarmente operare una distinzione tra requisiti sostanziali e requisiti formali del diritto alla detrazione: i requisiti sostanziali attengono alla verifica del fondamento del diritto alla detrazione del credito
IVA, i requisiti formali individuano le modalità e il controllo dell'esercizio di tale diritto. (Corte di Giustizia UE Causa C-590/13 Società_1 s.r.l.). È da tale distinzione che risulta possibile individuare la possibilità che il mancato rispetto del requisito formale possa ugualmente consentire il riconoscimento del diritto alla detrazione del credito IVA.
Nel caso che ci occupa l'Ufficio, pur avendo acquisito la dichiarazione IVA considerata omessa perché tardiva, ha dapprima richiesto l'intero credito compensato nell'anno 2020 e, solo dopo aver verificato le scritture contabili, ha riconosciuto il credito relativo. In base al comma 7 dell'articolo 7 del D.P.R. n. 392 del
1998 “Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta”.
Resta quindi da valutare se siano dovute le sanzioni e i relativi interessi così come richiesti dall'Ufficio con l'atto impugnato. Soccorre la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 5129 depositata il 27 febbraio 2025, che in tema di emendabilità della dichiarazione IVA e riconoscimento del credito IVA, ha ribadito il seguente principio di diritto secondo cui “…detta dichiarazione, sebbene nulla, non impedisce al contribuente di usufruire, al pari della omessa dichiarazione, a determinate condizioni, del credito eventualmente maturato nel corrispondente anno di imposta“.
Inoltre “La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza di imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass. Sez. U. 8.09.2016, n. 17757 e Cass. 3.04.2018, n. 8131)”.
La sanzione per omessa dichiarazione IVA è disciplinata dall'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 471/1997.
Le principali sanzioni includono:
sanzione fissa: per l'omessa dichiarazione è prevista una sanzione amministrativa compresa tra il 120% e il 240% dell'imposta dovuta, con un importo minimo di 250 Euro;
in caso di dichiarazione senza imposta dovuta: qualora non vi siano importi a debito, la sanzione è ridotta e va da 250 a 2.000 Euro;
la sanzione che deve essere applicata alla società ricorrente rientra nell'alveo delle dichiarazioni senza imposta dovuta e, pertanto, determinata in maniera ridotta da 250 a 2.000 euro. Inspiegabile il versamento effettuato di euro 27.592,14 in assenza di previsione normativa in tal senso.
Il ricorso deve essere accolto con condanna alle spese a carico dell'Ufficio impositore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio costituito a pagare alla parte ricorrente per spese processuali la somma di €.4000,00 oltre rimborso cut e accessori di legge
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VILLA FULVIO, Presidente
OCONE IU, OR
COLLU LUISELLA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1983/2024 depositato il 15/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 110 2024 0044987208000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 110 2024 00449872 08 000 emessa dall'Agenzia Entrate-Riscossione per l'anno 2020, notificata in data 26 settembre 2024, contenente sanzioni ed interessi relativi ad IVA per l'anno di imposta 2020, di euro 358.708,86 contro la Direzione
Provinciale 1 dell'Agenzia delle Entrate di Torino.
La pretesa erariale discende dalla comunicazione con la quale, a seguito dell'omessa dichiarazione ai fini
IVA, è stato richiesto un minor credito IVA di euro 919.738,00, una sanzione di euro 27.952,14 e interessi euro 92.701.22 per un totale da versare di € 1.040.031,36 La società ha subìto il decesso del legale rappresentante e fino alla nomina del successore e, quindi, le operazioni di natura amministrativa tra cui la regolarità e tempestività degli adempimenti di natura fiscale, e l'invio della dichiarazione ai fini IVA, non sono state possibili. Con la verifica documentale dei registri e delle fatture della società, l'Ufficio in data 12/04/2024 ha riconosciuto spettante il credito risultante dalla dichiarazione tardiva e come tale considerata omessa.
La ricorrente ritiene che il credito IVA relativo all'anno 2019 e utilizzato nell'anno 2020 debba essere riconosciuto nell'anno stesso di formazione e non dal momento in cui esso è stato riconosciuto dall'Ufficio mediante la verifica contabile.
Pertanto, richiede l'annullamento della cartella di pagamento, sostenendo di aver ottemperato regolarmente al pagamento della pretesa erariale contenuta nella propedeutica comunicazione di irregolarità n.
00065666121471 del 12.04.2024 mediante il versamento delle sanzioni di € 27.592,14, denunciando un vizio di motivazione della pretesa tributaria in relazione all'omessa indicazione delle modalità di calcolo. In subordine chiede la rideterminazione delle sanzioni intimate con l'applicazione della sanzione fissa ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 471/97 e il ricalcolo degli interessi in funzione dell'effettivo utilizzo del credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Occorre preliminarmente operare una distinzione tra requisiti sostanziali e requisiti formali del diritto alla detrazione: i requisiti sostanziali attengono alla verifica del fondamento del diritto alla detrazione del credito
IVA, i requisiti formali individuano le modalità e il controllo dell'esercizio di tale diritto. (Corte di Giustizia UE Causa C-590/13 Società_1 s.r.l.). È da tale distinzione che risulta possibile individuare la possibilità che il mancato rispetto del requisito formale possa ugualmente consentire il riconoscimento del diritto alla detrazione del credito IVA.
Nel caso che ci occupa l'Ufficio, pur avendo acquisito la dichiarazione IVA considerata omessa perché tardiva, ha dapprima richiesto l'intero credito compensato nell'anno 2020 e, solo dopo aver verificato le scritture contabili, ha riconosciuto il credito relativo. In base al comma 7 dell'articolo 7 del D.P.R. n. 392 del
1998 “Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta”.
Resta quindi da valutare se siano dovute le sanzioni e i relativi interessi così come richiesti dall'Ufficio con l'atto impugnato. Soccorre la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 5129 depositata il 27 febbraio 2025, che in tema di emendabilità della dichiarazione IVA e riconoscimento del credito IVA, ha ribadito il seguente principio di diritto secondo cui “…detta dichiarazione, sebbene nulla, non impedisce al contribuente di usufruire, al pari della omessa dichiarazione, a determinate condizioni, del credito eventualmente maturato nel corrispondente anno di imposta“.
Inoltre “La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza di imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass. Sez. U. 8.09.2016, n. 17757 e Cass. 3.04.2018, n. 8131)”.
La sanzione per omessa dichiarazione IVA è disciplinata dall'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 471/1997.
Le principali sanzioni includono:
sanzione fissa: per l'omessa dichiarazione è prevista una sanzione amministrativa compresa tra il 120% e il 240% dell'imposta dovuta, con un importo minimo di 250 Euro;
in caso di dichiarazione senza imposta dovuta: qualora non vi siano importi a debito, la sanzione è ridotta e va da 250 a 2.000 Euro;
la sanzione che deve essere applicata alla società ricorrente rientra nell'alveo delle dichiarazioni senza imposta dovuta e, pertanto, determinata in maniera ridotta da 250 a 2.000 euro. Inspiegabile il versamento effettuato di euro 27.592,14 in assenza di previsione normativa in tal senso.
Il ricorso deve essere accolto con condanna alle spese a carico dell'Ufficio impositore.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna l'Ufficio costituito a pagare alla parte ricorrente per spese processuali la somma di €.4000,00 oltre rimborso cut e accessori di legge