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Ordinanza collegiale 10 giugno 2025
Ordinanza collegiale 16 ottobre 2025
Sentenza 11 marzo 2026
Commentario • 1
- 1. TUN: NATURA RETROATTIVA E PORTATA GENERALE OLTRE L’AMBITO DELLA RC AUTO E SANITARIASimone.Vernizzi@Unimore.It · https://www.dirittodeitrasporti.it/ · 26 maggio 2025
Con la sentenza n. 11319 del 29 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha enunciato un principio di diritto di notevole impatto sistematico in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, dichiarando la natura retroattiva e la portata generale della Tabella Unica nazionale (attuata con il d.P.R. n. 18/2025 in vigore dal 5 marzo) di cui all'art. 138 del Codice delle assicurazioni (d. lgs. n. 209/2005), oltre la responsabilità civile da circolazione stradale e sanitaria. L'art. 138 Cda, come modificato dal d.l. n. 1/2012, adotta una Tabella Unica con l'obiettivo di liquidare il danno biologico derivante da lesione di non lieve entità, garantendo criteri omogenei, equi e trasparenti in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 11/03/2026, n. 4527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4527 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04527/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04933/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4933 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Mazzoni, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- del decreto prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui l’Amministrazione intimata ha respinto la richiesta di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente;
- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche se non noti al ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. ON IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, agisce per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno il -OMISSIS- e notificato al ricorrente il -OMISSIS- successivo, con cui è stata respinta la sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana, presentata il -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992.
2. Il gravato diniego, dopo aver richiamato l'ampia discrezionalità che connota la concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992, evidenziava che dall'attività informativa esperita erano emersi sul conto del richiedente elementi che non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, ostativi alla concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 6, lettera c), della citata legge n. 91/1992. Il provvedimento precisava altresì che: (i) i richiamati elementi provenivano da organismi istituzionalmente preposti ad operare per la sicurezza dello Stato, dunque riconducibili a fonti affidabili di cui non era dato dubitare; (ii) non risultava possibile esplicitare ulteriormente i suddetti elementi ostativi, e che tale riserbo era stato costantemente ritenuto legittimo dalla giurisprudenza, allo scopo di non vanificare ulteriori attività di controllo e prevenzione; (iii) la verifica della sussistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica non si riduce all'accertamento di fatti penalmente rilevanti, ma si estende all'area della prevenzione dei reati; (iv) nella valutazione dell'opportunità della concessione della cittadinanza può assumere rilevanza anche il semplice sospetto.
3. Per chiedere l’annullamento del citato provvedimento è dunque insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il -OMISSIS- e depositato il -OMISSIS- successivo.
Il mezzo di tutela è affidato alle seguenti censure:
“1) Eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione di legge e difetto di motivazione;
2) Illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione ed omessa considerazione del grado di inserimento sociale e della buona condotta”.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente, premesso di aver sempre mantenuto una condotta di vita irreprensibile e di non essere mai stato in contatto con movimenti estremisti o con persone temibili per la sicurezza dello Stato, lamenta il vizio di motivazione da cui sarebbe affetto il gravato diniego che non reca alcuna indicazione in ordine ai fatti ostativi o ai sospetti emersi in sede istruttoria.
Con il secondo motivo di ricorso, ci si duole sotto diverso profilo del difetto di istruttoria e di motivazione che affliggerebbe il gravato diniego, che sarebbe stato adottato senza considerare la, in tesi, irreprensibile condotta del ricorrente ed il grado del suo inserimento sociale, che sarebbe dimostrato dalla circostanza che egli ha sempre svolto regolare attività lavorativa ed è titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
In uno con la domanda di annullamento del provvedimento impugnato, il ricorrente formulava altresì istanza cautelare ed istanza istruttoria volta all'acquisizione della documentazione relativa al complesso delle informazioni acquisite nei suoi confronti.
4. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio, con atto di mero stile, il Ministero dell’interno, che ha depositato ampia documentazione sui fatti di causa.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, non appellata, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare del ricorrente.
In data 6 maggio 2025 la resistente Amministrazione ha depositato documentazione.
Con successiva ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, la Sezione disponeva incombenti istruttori, ordinando il deposito della relazione riservata dei servizi di sicurezza posta a fondamento dell'atto di diniego impugnato.
In data -OMISSIS-, in ottemperanza agli adempimenti istruttori disposti con la citata ordinanza collegiale n. -OMISSIS-/2025, il Ministero dell’Interno ha provveduto a depositare la documentazione richiesta.
In vista della discussione, le parti non hanno depositato nei termini previsti dal codice del processo amministrativo ulteriori documenti o scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026.
5. Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e che vada perciò respinto.
Giova premettere che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione costituisce oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l’esplicarsi di un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, come si desume dall'art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale la cittadinanza " può " essere concessa.
Ne deriva che, accertati i presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, l’Amministrazione è tenuta ad effettuare una valutazione discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e sulla sua possibilità di rispettare i doveri che incombono sugli appartenenti alla comunità nazionale, compresi quelli di solidarietà economica e sociale, operando altresì una verifica di conformità dell’interesse dell’istante ad ottenere la particolare capacità giuridica legata allo status di cittadino, con l’interesse pubblico all’accoglimento di un nuovo componente dello Stato-comunità.
Lo straniero, con il provvedimento di concessione della cittadinanza, è infatti inserito a pieno titolo nella collettività nazionale, acquisendo tutti i diritti e doveri che competono ai suoi membri. Tenuto conto che il conseguimento della cittadinanza italiana non costituisce un diritto soggettivo per il richiedente, l’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’Amministrazione ritenga che il cittadino straniero possegga ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza, ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr. in termini, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, 29 settembre 2022 n. 8390 e 23 dicembre 2019, n. 8734).
In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile. Vengono dunque in rilievo tutti quegli aspetti che farebbero dello straniero un buon cittadino, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l'ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (Cons. Stato, Sez. III, 24 dicembre 2024, n. 10373).
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo , ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una motivazione che appaia logica, coerente e ragionevole.
In proposito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sez. III, 29 settembre 2022, n. 8390) ha costantemente chiarito che al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del Giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino.
6. Ciò posto, va altresì rammentato che l'art. 6, lettera c), della predetta legge n. 91/1992 prevede che la richiesta di concessione della cittadinanza possa essere respinta anche per " comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ". La giurisprudenza ha costantemente affermato che la verifica della sussistenza di tali motivi non si riduce all'accertamento di fatti penalmente rilevanti, ma si estende all'area della prevenzione dei reati e, più in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale. In tale ambito, la posizione dell'Amministrazione risulta sostanzialmente vincolata alle risultanze dell'istruttoria esperita dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 20 maggio 2021, n. 3896).
6.1. È stato altresì precisato che, al fine di prevenire pericoli per la sicurezza della Repubblica, nella valutazione dell'opportunità della concessione della cittadinanza può assumere rilevanza anche il semplice sospetto, purché fondato su elementi concreti acquisiti dagli organi di intelligence . Come ribadito dalla più recente giurisprudenza, l'ampia discrezionalità alla base del provvedimento di concessione della cittadinanza, irrevocabile una volta concessa, non rende irragionevole il diniego fondato sul sospetto di appartenenza del richiedente ad organizzazioni eversive ovvero su di un pericolo per la sicurezza dello Stato, dal momento che lo stesso non potrebbe poi essere più espulso: non si tratta, infatti, di limitare diritti fondamentali della persona garantiti a livello costituzionale e comunitario, ma di negare un beneficio la cui concessione è subordinata a valutazioni di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionali (cfr. Consiglio di Stato, n. 3896/2021 cit.).
7. Applicando le descritte coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia legittimamente fondato il proprio giudizio sugli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, che non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica.
A fronte degli importanti interessi della comunità nazionale coinvolti nel procedimento, l'interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana è inevitabilmente recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, che è affidata non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza, ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, i quali possono evidenziare criticità " con modalità compatibili con la riservatezza (pure consentita perché dovuta a esigenze di sicurezza nazionale: si pensi alla tutela delle fonti di informazione) e dunque non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l'attività amministrativa ordinaria " (TAR Lazio, sez. V bis , 29 luglio 2025, n. 15026).
7.1. Non coglie nel segno la difesa del ricorrente nel lamentare il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Deve premettersi che la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che, in presenza di informative con classifica di "riservato", il richiamo ob relationem al contenuto delle stesse può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione. Sicché lo stesso obbligo di motivazione del diniego si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione della delicatezza degli interessi coinvolti, che potrebbero ricevere pregiudizio già per effetto di una indiscriminata ed incontrollata ostensione dei fatti accertati dall'Amministrazione: sì da legittimare un assolvimento "attenuato" dell'obbligo esplicativo delle ragioni del provvedimento, quando una più ampia disclosure potrebbe costituire un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 24 marzo 2023, n. 2992; Id., 29 marzo 2019, n. 2102).
L'esercizio dei diritti di difesa e la garanzia di un processo equo possono essere adeguatamente soddisfatti dall'ostensione in giudizio della documentazione riservata, ferme le cautele e le garanzie previste per la tutela dei contenuti classificati (cfr. TAR Lazio, sez. V bis , 18 dicembre 2025, n. 23132).
7.2. Nel caso di specie, a seguito dell'ordinanza collegiale n. -OMISSIS-/2025 disposta da questa Sezione, è stata acquisita agli atti del giudizio la documentazione riservata posta a fondamento del diniego impugnato. La parte ricorrente ha avuto accesso a tale documentazione e ha potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e della parità delle armi processuale.
7.3. Dall'esame della documentazione acquisita emerge che il ricorrente risulta segnalato dagli organismi di intelligence per la sua vicinanza ad ambienti riconducibili alle consorterie criminali dedite al traffico di esseri umani e che traggono profitto dai fenomeni migratori.
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, tali elementi, provenienti da fonti istituzionalmente qualificate ed affidabili, integrano pienamente i presupposti del diniego ai sensi dell'art. 6, lettera c), della legge n. 91/1992.
Come affermato dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe, " a seguito dell'istruttoria sono emersi elementi esplicativi sulla base dei quali, ragionevolmente, è stata negata la cittadinanza italiana per motivi di pubblica sicurezza, essendo emersi contatti con soggetti controindicati…nella relazione del Ministero, si pone l'accento sulla delicatezza della problematica, potendo sussistere ripercussioni nei rapporti internazionali a causa di atti commessi da un cittadino italiano nei confronti di Paesi terzi, e conseguente esigenza di utilizzare parametri rigorosi nell'accertamento della pericolosità del richiedente la cittadinanza " (Consiglio di Stato, n. 3896/2021 cit.).
7.4. È appena il caso di osservare che la rilevanza ostativa di tali elementi non richiede l'accertamento di responsabilità penali, né la sussistenza di provvedimenti restrittivi adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, essendo sufficiente – nella logica preventiva che connota la materia – la mera esistenza di sospetti fondati su elementi concreti. Trattandosi dell'esercizio di valutazioni di matrice squisitamente discrezionale, ai fini del cui compimento viene in rilievo l'interesse superiore dell'ordinamento a non attribuire lo status di cittadino a chi non offra la piena garanzia di rispettare i valori fondamentali sui quali si fonda la comunità statuale, anche elementi meramente indiziari sono idonei a legittimare una conclusione di incompatibilità del riconoscimento con il superiore interesse alla sicurezza dello Stato.
7.5. Non giova, infine, invocare il radicamento nel tessuto sociale italiano e l'assenza di provvedimenti dell'autorità penale o di pubblica sicurezza a carico del ricorrente e la circostanza che egli lavori e sia titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, atteso che l'interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana è sottoposto a severa verifica istruttoria affidata " non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza (il Prefetto e il Questore), ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato " (cfr. TAR Lazio, sez. V bis , 22 dicembre 2025, n. 23453h), i quali nel caso di specie hanno evidenziato criticità alle quali è stato legittimamente ancorato il diniego impugnato.
8. Per le ragioni esposte in conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
9. Sussistono giuste ragioni, in considerazione della mancanza di difese scritte da parte della resistente Amministrazione e delle peculiarità della materia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
RI AV, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
ON IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON IA | RI AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.