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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/05/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2253/2019 R.G. promossa da
RU RI NA, con il patrocinio degli avv.ti Cecilia Licitra e
Angelo Pietro Bruccheri
contro
MIUR, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal funzionario
Ombretta Cuttaia
Motivi della decisione
Con ricorso cautelare e di merito, SS RI NA ha esposto: di avere prestato servizio, dal maggio 2011, presso il 3° Circolo Didattico di
VI; di essere stata eletta, nel giugno 2015, consigliere comunale del
Comune di Serradifalco (CL); di avere partecipato alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 avvalendosi della precedenza prevista dall'art. 13, punto VII, del C.C.N.I. di settore;
di avere così ottenuto il
1 trasferimento richiesto presso l'ambito Sicilia 05; di essere stata assegnata, a seguito di domanda di mobilità provinciale per l'anno scolastico 2017/2018, all'I.C. “Vittorio Veneto” di AN;
che, nel febbraio 2018, a causa della mancata approvazione del bilancio del
Comune di Serradifalco, era stato nominato un commissario ad acta e,
successivamente, con decreto assessoriale del 6.9.2018, era stata disposta la sospensione del Consiglio comunale, di cui ella ricorrente faceva parte;
che, con decreto n. 4759 del 24.10.2018, l'Ufficio Scolastico provinciale di AN aveva disposto, con decorrenza dall'1.9.2019,
la sua restituzione alla sede di precedente titolarità, presso il 3° Circolo di
VI; di prestare, pertanto, servizio presso tale istituto dall'inizio dell'anno scolastico in corso.
Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto che il provvedimento con cui il
Dirigente dell'Ufficio Scolastico di AN ha disposto la restituzione alla sede di precedente titolarità (VI) è illegittimo per contrasto con gli artt. 78 del D.lgs. n. 267/2000 e 51 Cost. In particolare, ha rilevato che il trasferimento disposto ai sensi dell'art. 78 citato - ai sensi del quale “gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità” - ha il carattere della temporaneità e della non definitività, oltre a collocarsi al di fuori della normale programmazione attinente alla programmazione ordinaria.
Da ciò consegue, ad avviso della ricorrente, che tale temporaneità non sussiste nell'ipotesi in cui il trasferimento, come nella specie, avvenga nel corso delle operazioni di mobilità ordinaria, dovendosi considerare
2 ingiustificato ed illogico in siffatta ipotesi limitare la durata del trasferimento al tempo del mandato. Ha sottolineato, in proposito, che analoga limitazione temporale non è prevista per i dipendenti che hanno ottenuto il trasferimento avvalendosi di altre precedenze pure aventi il carattere della temporaneità (così il familiare che deve accudire un prossimo congiunto, poi deceduto, ovvero il coniuge di un militare che poi divorzia, ecc..).
La ricorrente, poi, ha sostenuto l'illegittimità del provvedimento che ha disposto la sua riassegnazione a VI in quanto, a quella data, il consiglio comunale era stato sospeso ma non si era ancora perfezionata la procedura di scioglimento, nonché di aver mantenuto, nonostante lo scioglimento del Consiglio comunale, la carica di consigliera dell'Unione di comuni “Terre di Collina”, che le consentirebbe di continuare a beneficiare delle prerogative previste per gli amministratori degli enti locali.
Tanto premesso, ha chiesto di dichiarare la definitività del trasferimento ottenuto nell'ambito delle operazioni ordinarie di mobilità per l'a.s.
2016/2017.
Il ricorso cautelare è stato rigettato per infondatezza della domanda.
L'ordinanza cautelare, oggetto di reclamo, è stata confermata dal Collegio
del gravame.
Da ultimo parte ricorrente, dato atto di avere frattanto ottenuto, in via definitiva, l'agognato trasferimento nella provincia di AN, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
***
3 In corso di causa, è intervenuta una circostanza - il definitivo trasferimento nella sede ambita dalla ricorrente - che ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti, ciò che impone di dichiarare cessata la materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr., ex multis, Cass. civ., n.
10553/09; Cass. civ., n. 22650/08).
In punto di spese di lite, queste vanno inevitabilmente poste a carico della parte ricorrente, secondo il principio della “soccombenza virtuale”, stante l'evidente infondatezza della domanda, per le ragioni già espresse da questo Tribunale nel doppio grado di giudizio cautelare e che, per esigenze di economia processuale, di seguito si riportano testualmente,
stante il difetto di elementi di giudizio e argomenti difensivi ulteriori rispetto a quelli approfonditamente valutati in sede sommaria.
Invero, esaurienti e condivisibili sono le motivazioni addotte dal giudice della fase sommaria, secondo cui «L'art. 13, punto VII del c.c.n.i. 'mobilità' prescrive: “Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di pari opportunità,
a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267,
durante l'esercizio del mandato, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti alla precedenza a condizione che la prima
4 preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale esercita mandato, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di esercizio del mandato, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto in questione preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. L'esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. Al termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario e vincolato alla mobilità d'ufficio”;
dunque è la stessa disciplina collettiva che regola le operazioni di mobilità
a prevedere che il trasferimento funzionale a consentire al docente il migliore espletamento del mandato elettivo possa essere 'a tempo' e cessare al termine dell'esercizio del mandato, con conseguente riassegnazione del docente all'istituto o all'ambito provinciale di precedente titolarità;
la previsione del possibile carattere temporaneo e non definitivo del trasferimento appare ragionevole, resistendo alle critiche mosse da parte
5 ricorrente;
la quale ha giustamente posto in evidenza la necessaria eccezionalità della richiesta di avvicinamento e la conseguente temporaneità del beneficio concesso per agevolare lo svolgimento delle cariche elettive;
il fatto che la ricorrente abbia conseguito il trasferimento nell'ambito delle ordinarie ed annuali procedure di mobilità non implica in alcun modo una necessaria definitività del trasferimento stesso, considerato che: è la stessa disciplina negoziale ad escludere tale definitività, circoscrivendo il diritto ad una sede prossima al luogo in cui viene svolto il mandato alla durata del mandato stesso;
nell'ambito di tale procedura, la ricorrente ha pacificamente fatto valere il diritto alla precedenza, concorrendo in una posizione di indubbio vantaggio rispetto agli altri aspiranti, che non potevano fare valere analoga precedenza;
non a caso, la previsione pattizia opportunamente distingue il caso in cui il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione da quello in cui la precedenza, pur fatta valere in domanda, non abbia influito sull'esito della procedura;
in tale ultimo caso il trasferimento resta logicamente insensibile alla durata del mandato amministrativo e deve considerarsi definitivo, dal momento che il docente lo avrebbe conseguito anche se non fosse stato titolare della carica ed anche se, nonostante la titolarità della carica, non avesse fatto valere la precedenza;
ora, parte ricorrente non ha specificamente allegato e dimostrato la riconducibilità del suo caso a tale ultima ipotesi;
solo a pag. 10 del ricorso si rinviene una deduzione che attiene a tale questione, l'unica veramente centrale ai fini della risoluzione della controversia (“Tant'è che la docente
SS non avendo proposto domanda speciale di avvicinamento ma ordinaria di trasferimento, ha ottenuto la mobilità come ultima in
6 graduatoria nella quale concorreva con altri aspiranti che hanno avuto punteggi superiori o precedenze privilegiate”);
anzitutto, tale allegazione non ha un significato univoco: vuol dire che nel
2016 tutti coloro che hanno fatto domanda di trasferimento all'ambito territoriale di AN hanno conseguito il trasferimento e che la ricorrente, pur facendo valere la precedenza, risultò ultima in graduatoria perché tutti gli altri aspiranti facevano valere precedenze privilegiate rispetto alla sua? Oppure vuol dire che la ricorrente fu l'ultima di coloro che conseguirono il trasferimento perché gli altri che lo ottennero avevano precedenze privilegiate?
è evidente che solo nel primo caso il trasferimento potrebbe ritenersi indipendente dal titolo di precedenza e dovrebbe pertanto essere considerato definitivo;
mentre nel secondo caso non si potrebbe escludere che la docente ha conseguito l'ultimo posto disponibile nell'ambito territoriale prescelto, proprio grazie alla precedenza prevalendo su un concorrente munito di un punteggio di merito superiore;
ed in tal caso il trasferimento, in quanto conseguito avvalendosi della precedenza, non potrebbe essere considerato definitivo;
in ogni caso, parte ricorrente non ha prodotto la graduatoria elaborata dal
Ministero all'esito della procedura di mobilità; gli allegati 4, 5, 6 e 7 – che sono gli unici pertinenti a questo fine – documentano le domande di trasferimento presentate dalla prof.ssa SS e le comunicazioni di accoglimento delle domande stesse;
ma nulla dicono in ordine alla posizione degli altri ricorrenti e alle ragioni per cui la ricorrente è risultata prevalente;
in mancanza di prova del contrario – prova che sarebbe stata invero abbastanza agevole – deve presumersi che la precedenza, fatta valere
7 nelle domande, abbia influito sull'esito della procedura, consentendo alla ricorrente di conseguire il trasferimento;
non vi sono pertanto ragioni per infirmare la validità del provvedimento di riassegnazione alla sede di VI;
quanto alla circostanza che per altre precedenze (ad es. quella accordata al docente con parente affetto da disabilità o al coniuge di un militare) non
è prevista analoga temporaneità, è agevole replicare che il legislatore e la contrattazione collettiva dispongono di un certo margine di discrezionalità
nella disciplina e nella graduazione delle fattispecie privilegiate, di cui può
essere sindacata solo la manifesta arbitrarietà; peraltro è evidente la diversità delle situazioni e delle posizioni giuridiche tutelate dalle fattispecie richiamate: mentre la condizione di chi assiste un disabile è
suscettibile di protrarsi per un periodo di tempo indefinito (così come il rapporto di coniugio), il mandato amministrativo ha una durata predeterminata, già nota al momento del suo inizio (fatta salva l'ipotesi di rielezione); peraltro, per quanto concerne l'assistenza ai parenti, il c.c.n.i.
distingue a seconda del grado di parentela, attribuendo il diritto alla precedenza nei trasferimenti solo a chi assiste il coniuge o il figlio con disabilità, mentre negli altri casi (ad es., quando è disabile il genitore) riconosce solo il diritto all'assegnazione provvisoria di durata annuale,
rinnovabile se del caso di anno in anno;
ininfluente è anche il rilievo che al momento dell'emanazione del provvedimento impugnato (ottobre 2018) era stata disposta solo la sospensione del consiglio comunale di Serradifalco, mentre non era ancora intervenuto il suo definitivo scioglimento;
si omette però di considerare che il decreto n. 4759/2018 del 24.10.2018 ha disposto la riassegnazione della ricorrente all'Istituto di precedente titolarità a VI
8 solo a decorrere dal 1.9.2019, cioè dall'a.s. successivo a quello in corso;
la ricorrente ha avuto pertanto la possibilità di rimanere a AN per tutto l'a.s. 2018/19 e, in mancanza di contrarie allegazioni, è plausibile che nel corso di tale anno scolastico sia avvenuto lo scioglimento del consiglio comunale;
ininfluente è anche la circostanza che la ricorrente abbia mantenuto la carica di consigliera dell'Unione di comuni Torre di Collina, trattandosi di incarico del tutto marginale ed accessorio rispetto a quello principale, il cui adempimento non è pregiudicato, in mancanza di prova del contrario, dal contestuale svolgimento in altra sede di lavoro».
Come condivisibilmente soggiunto dal Collegio del reclamo, «la disposizione di cui al menzionato art. 78 “non fa sorgere alcun diritto soggettivo al trasferimento in capo al dipendente, dovendo comunque l'istanza essere esaminata tenendo conto delle esigenze organizzative dell'Amministrazione e compatibilmente con esse” (Cons. St., Sez. IV, 14
febbraio 2012, n. 705).
Ciò implica esclusivamente che l'Amministrazione non può frapporre all'istanza di avvicinamento temporaneo, proposta dal dipendente,
impedimenti legati alla ordinaria programmazione dei trasferimenti, ma non di certo vale a mettere in discussione il carattere di temporaneità e non definitività del trasferimento reso possibile dal mandato elettorale allorquando lo stesso si inserisca (come avvenuto nel caso di specie) nell'ambito di una più ampia procedura di mobilità cui partecipino anche altri concorrenti assistiti da diverse ragioni di precedenza oppure privi di precedenze.
9 Il tenore della norma esaminata, infatti, appare chiaro nel suo univoco significato, non derogabile, di ancorare la durata del trasferimento in questione al tempo di svolgimento del mandato amministrativo.
Ciò è stato rimarcato anche dalla stessa giurisprudenza amministrativa invocata dalla ricorrente, che – in fattispecie nella quale il dipendente pubblico trasferito per mandato elettorale e, all'esito, restituito alla sede di provenienza, facendo rilevare le sopraggiunte esigenze di famiglia,
contestava la temporaneità del trasferimento – ha rigettato la domanda affermando che “proprio la ratio normativa di tale trasferimento ne comporta, quale diretto e indefettibile corollario, la temporaneità,
trasformandosi esso altrimenti non in un beneficio funzionale all'espletamento del mandato amministrativo, ma in un inammissibile privilegio” (Cons. St., Sez. III, 4 giugno 2014, n. 2863; in senso analogo,
cfr. T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, 29 marzo 2010, n. 883).
Anche la Corte Costituzionale (sentenza 26 febbraio 1998, n. 28) ha specificato, chiarendo la natura dell'istituto, che “Questa garanzia legislativa, finalizzata all'esercizio effettivo dei diritti di elettorato passivo riconosciuti dal disposto dell'art. 51, primo e terzo comma, della
Costituzione, non postula però la previsione del divieto di trasferimento del lavoratore subordinato anche dopo la scadenza del mandato elettivo,
perché questo divieto, mirando ad evitare che le vicende del rapporto di lavoro ostacolino il regolare svolgimento del mandato elettivo, non può
logicamente trovare ragione di applicazione una volta che la relativa funzione pubblica sia cessata...Una volta scaduto il mandato, viene meno infatti la correlazione, costituzionalmente rilevante, tra stabilità della sede di lavoro e possibilità dell'effettivo esercizio della funzione elettiva”.
10 Nella fattispecie concreta, dunque, il fatto che la ricorrente abbia conseguito il trasferimento nell'ambito delle ordinarie ed annuali procedure di mobilità non implica in alcun modo, come sostenuto, una necessaria definitività del trasferimento stesso, considerato che la docente ha partecipato alla procedura facendo valere il diritto alla precedenza per l'incarico di amministratore comunale e che, in forza di tale diritto, ha potuto conseguire l'assegnazione presso la sede di lavoro ambita, pur avendo un punteggio inferiore nella graduatoria rispetto ad altri aspiranti che non potevano fare valere analoga precedenza e ai quali è stata preferita nell'assegnazione, in deroga al criterio meritocratico del punteggio.
Tanto emerge sia dalla domanda di trasferimento, prodotta dall'interessata in giudizio, ove risulta barrata la precedenza di cui all'art. 13, punto 1, n.
VII del C.C.N.I. a.s. 2016/2017, sia dal bollettino dei trasferimenti interprovinciali pubblicato dall'U.S.P. di AN (che, a prescindere dalla ritualità della costituzione in giudizio del Ministero ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., può essere conosciuto d'ufficio ex art. 421 c.p.c.), dal quale risulta che la ricorrente ha conseguito l'assegnazione all'Ambito 05 solo in virtù della indicata precedenza e che l'unica docente di scuola dell'infanzia trasferita, come la ricorrente, su posto comune ma senza alcuna precedenza (Airò Alfonsa), era titolare di un punteggio di gran lunga superiore (120 punti) a quello vantato dalla ricorrente (66 punti).
Peraltro, la distinzione, che la ricorrente enfatizza, tra trasferimento straordinario e temporaneo, di cui all'art. 78 d.lgs. n. 267/2000, e movimentazioni ordinarie, non tiene conto della specialità del sistema scolastico, ove – per evidenti ed imprescindibili esigenze di programmazione del servizio d'insegnamento e di continuità didattica – le
11 procedure mobilità si svolgono in modo differente rispetto ad ogni altro comparto della pubblica amministrazione e con cadenza annuale, al fine di realizzare, mediante un articolato sistema di fasi e di precedenze, un contemperamento tra le esigenze professionali e di avvicinamento del personale docente e il corretto funzionamento del servizio scolastico,
annualmente erogato.
Non è pertinente, quindi, il richiamo alla giurisprudenza amministrativa citata in ricorso, che si riferisce a trasferimenti disposti in altri settori pubblici, dai quali, come detto, quello scolastico profondamente differisce attesa la periodicità annuale della mobilità del personale, volta a garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico mediante una procedura unificata – disciplinata annualmente da un'ordinanza ministeriale e dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa – nell'ambito della quale le movimentazioni avvengono tutte in un arco temporale ben delimitato e spiegano i loro effetti a decorrere dall'anno scolastico successivo (cfr. art. 462 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, secondo cui “I trasferimenti a domanda hanno luogo annualmente con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo… Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono annualmente stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri del provveditore agli studi. Le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla mobilità e alla utilizzazione del personale della scuola ha luogo in sede di contrattazione”).
Dunque, considerata la specialità dell'ordinamento scolastico, ragionevole ed in perfetta linea con la ricordata ratio dell'art. 78 d.lgs. n. 267/2000 è la norma della contrattazione collettiva che, opportunamente, distingue il caso in cui il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in
12 questione da quello in cui la precedenza, pur fatta valere in domanda, non abbia influito sull'esito della procedura, limitando la temporaneità del trasferimento, in correlazione alla durata del mandato amministrativo, alla sola ipotesi in cui lo stesso sia stato conseguito sol perché il docente abbia fatto valere la titolarità della carica quale ragione di precedenza.
La regola pattizia, pertanto, è conforme alle norme di legge richiamate in ricorso, né è sotto altro profilo sindacabile, atteso il disposto dell'art. 40,
comma primo, d.lgs. n. 165/2001 in relazione alla competenza della contrattazione collettiva in materia di disciplina della mobilità nel pubblico impiego (“La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali… Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge”).
Non sussiste neppure la lamentata contrarietà all'art. 51 Costituzione, che sancisce il principio secondo cui “Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”.
La giurisprudenza costituzionale ha, infatti, chiarito che “l'art. 51 Cost.
assicura un complesso minimo di garanzie di eguaglianza di tutti i cittadini nell'esercizio dell'elettorato passivo, riconoscendo peraltro al legislatore ordinario la facoltà di disciplinare in concreto l'esercizio dei diritti garantiti,
cioè di fissare, a condizione che non risultino menomati i diritti riconosciuti,
le relative modalità di godimento, al fine di agevolare la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica ed amministrativa del Paese;
che l'espressione dell'art. 51 “conservare il posto di lavoro” garantisce soltanto il diritto a mantenere il rapporto di lavoro o di impiego e non tutela affatto
13 l'interesse alla conservazione “tout court” dell'originario luogo di lavoro”
(Corte cost., 26 febbraio 1998, n. 28, cit.).
Ed ancora, è infondato l'assunto secondo cui l'art. 13 del C.C.N.I.
violerebbe i principi dettati dal C.C.N.L. del Comparto Scuola del 29
novembre 2007 ed il diritto individuale alla mobilità ivi stabilito. Invero, nel disciplinare la competenza riservata alla contrattazione collettiva integrativa in materia di mobilità, il contratto citato prevede che la movimentazione del personale venga effettuata con cadenza fissa,
strettamente collegata “alla durata di definizione dell'organico”; esso,
quindi, non sancisce un diritto assoluto alla mobilità, bensì un diritto che,
attesa la specialità del settore, deve essere contemperato con l'esigenza, anch'essa di rilievo primario (cfr. artt. 2, 9, 33 e 34 Cost.), di “stabilità pluriennale dell'organico al fine di assicurare la continuità didattica del personale docente” ed il miglior servizio scolastico (cfr. art. 4 C.C.N.L. 29
novembre 2007).
Non è dirimente nemmeno il rilievo secondo cui la “mobilità a termine (con la precedenza per l'esercizio del mandato elettorale) è regolata dal diverso istituto dell'assegnazione provvisoria”.
La reclamante soggiunge che “Trattare nella stessa maniera il trasferimento (definitivo per definizione, ma reso di fatto provvisorio) con l'assegnazione provvisoria, costituirebbe un inutile doppione”.
Invero, benché la titolarità di carica pubblica nelle amministrazioni degli enti locali costituisca causa di precedenza tipizzata dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa sia in relazione alle procedure di mobilità sia nelle assegnazioni provvisorie, va rimarcato che l'assegnazione provvisoria ha durata annuale e potrebbe, perciò, non risultare funzionale allo svolgimento della carica allorquando il mandato abbia durata
14 superiore, consentendosi così al docente che vi abbia interesse di partecipare alle procedure di mobilità, sia pure con la condizione che,
qualora il trasferimento sia stato ottenuto proprio e soltanto in virtù della precedenza in questione, al termine dell'esercizio del mandato dovrà fare rientro nella scuola o provincia di precedente titolarità.
Quanto alla deduzione della ricorrente secondo cui le sarebbe stato precluso, “per gli anni 2017, 2018 e 2019”, di presentare domanda di mobilità ordinaria per la provincia di AN in considerazione del fatto che già risultava titolare di cattedra nella medesima provincia, va osservato, sulla base della documentazione in atti, che la docente,
assegnata su ambito in provincia di AN per l'anno scolastico
2016/2017, ha poi partecipato per l'a.s. 2017/2018 alla mobilità ordinaria ancora una volta avvalendosi della precedenza per mandato amministrativo, conseguendo perciò il trasferimento provinciale richiesto e l'assegnazione ad un istituto scolastico di AN, dalla stessa indicato con preferenza, dove ha continuato a svolgere servizio fino al termine dell'anno scolastico 2018/2019 (momento a decorrere dal quale ha avuto effetto il provvedimento di restituzione alla originaria sede di titolarità in VI, per cessazione dalla carica di consigliere comunale).
La docente, dunque, che ha scelto di avvalersi, per gli anni scolastici
2016/2017 e 2017/2018, della precedenza prevista dalla contrattazione collettiva, non avendo altrimenti diritto, sulla base del solo punteggio, al trasferimento richiesto - circostanza che può ragionevolmente presumersi,
in mancanza di prova contraria, che, anche in questa fase di reclamo, la ricorrente ha omesso di fornire - non può ora dolersi del presunto pregiudizio che alla stessa sarebbe derivato dalla medesima disposizione pattizia.
15 Inoltre, scaduto il mandato amministrativo e restituita alla sede di precedente titolarità, la stessa potrà partecipare alle annuali procedure di mobilità, concorrendo con gli altri aspiranti secondo i consueti criteri
(eventuali precedenze, punteggio, anzianità di servizio).
La reclamante evidenzia, poi, la “manifesta arbitrarietà”, oltre che discriminatorietà, della disciplina pattizia censurata, che riserverebbe ai titolari di cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti, mediante la previsione di una limitazione temporale al trasferimento, un trattamento deteriore rispetto ai docenti assistiti da altre precedenze (come nel caso del familiare che assiste un parente disabile, poi deceduto, ovvero del coniuge di un militare, che poi divorzi).
Al riguardo, non possono che condividersi le argomentazioni già addotte dal giudice di prime cure, il quale ha osservato che la diversità delle situazioni e delle posizioni giuridiche tutelate giustifica il diverso trattamento normativo. Invero, mentre la condizione di chi assiste un disabile è suscettibile di protrarsi per un periodo di tempo indefinito (così
come il rapporto di coniugio), il mandato amministrativo ha una durata predeterminata, già nota al momento del suo inizio (fatta salva l'ipotesi di rielezione), che rende non arbitraria la scelta della contrattazione collettiva di rendere non definitivo il trasferimento nel caso (e solo nel caso in cui) lo stesso sia stato conseguito proprio avvalendosi della precedenza in questione e sia venuta meno la ragione (svolgimento del mandato) che con il trasferimento si era inteso garantire».
Le spese di lite - quelle relative al procedimento per reclamo ed alla fase di merito, in cui il Miur si è costituito - si liquidano in dispositivo tenuto
16 conto della media complessità e del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale concretamente svolta.
P.Q.M
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte ricorrente a rifondere al Miur le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.693,00, oltre IVA CPA e spese generali al 15%.
Ragusa, 9.5.2025. IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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