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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 19/12/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 92/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Barbara Angela Baroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 92/2021 R.G. promossa da:
(P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante con sede legale in Cagliari, via Garibaldi, 203, presso Controparte_2 lo studio dell'Avv. Silvia Obino (C.F.: – pec: – fax: C.F._1 Email_1
070 480616), che la rappresenta e la difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco Celi
(C.F.: – pec: – fax: 0585 45109), in forza di C.F._2 Email_2 procura alle liti in atti;
OPPONENTE contro
(P. IVA , in persona del titolare con Controparte_3 P.IVA_2 CP_3 sede in Carrara, Via Aurelia, 40, elettivamente domiciliata in La Spezia, Via Enrico Tazzoli, 72 p.
3° presso lo studio dell'Avv. Alberto Antognetti che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente. Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente riportate.
Per parte opponente (come da note scritte del 29.10.2025):
pagina 1 di 8 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via principale: Revocare e dichiarare nullo e/o inefficace il
Decreto Ingiuntivo opposto n. 766/2020 emesso dal Tribunale di Massa, per i motivi tutti di cui in narrativa. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio".
Per parte opposta (come da note di trattazione del 09.12.2025):
“Voglia il Giudice del Tribunale Civile di Massa Ill.mo, contrarie istanze e deduzioni respinte, perché infondate in fatto e in diritto, previa declaratoria di nullità e/o illegittimità e comunque inopponibilità e/o inefficacia del verbale del 28 novembre 2024 del Tribunale delegato di Cagliari con ogni consequenziale effetto di espunzione dello stesso dal fascicolo e da ogni relativa delibazione afferente all'interrogatorio formale di , sia perché divenuto oggetto di CP_4
Contr espressa rinuncia da parte di (unica legittimata con potere dispositivo) nella istanza del
21.10.2025, sia perché in patente violazione del diritto di difesa. Nullità e/o illegittimità e comunque inopponibilità e/o inefficacia del verbale del 19 febbraio 2025 del Tribunale delegato di
Cagliari, perché in manifesta violazione del diritto difensivo al contraddittorio anche solo alla partecipazione all'udienza. E parimenti nullità e/o illegittimità e comunque inopponibilità e/o inefficacia del susseguente verbale di udienza del 26.02.2025 ex adverso indicato come depositato nel fascicolo telematico. Revoca e/o modifica dell'ordinanza del 10 luglio 2023 correlata all'ordinanza del 08 febbraio 2023 e al provvedimento del 28.11.2024 di ammissione della proroga per dichiarare inammissibile e irrilevante la controprova e comunque la prova delegata, per nullità
e illegittimità della stessa. Previo accertamento dell'inadempimento avversario all'ordine di esibizione giudiziale di cui al provvedimento del 6 giugno 2022 reiterato nel provvedimento del 25 ottobre 2022, da che controparte si limita a depositare solo il libro iva acquisti dove sono state registrate le fatture di parte istante in oggetto, senza esibire libro iva vendite, ddt o altro,
Respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo come ex adverso introdotta perché manifestamente infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 766/2020 ex adverso opposto, in subordine condannare parte opponente all'importo risultante dall'espletata istruttoria, con ogni consequenziale effetto. Con vittoria di spese e compensi di causa oltre al maggior danno ex art. 96 c.p.c. se ritenuto integrato da valutarsi anche in via equitativa. In ipotesi subordinata:- rimettere la causa in istruttoria per ivi ammettere e assumere le prova testimoniali come dedotte nella seconda memoria del 24 marzo 2022 con assunzione dei testi non escussi il responsabile della società Co.se.luc, , il responsabile della società GBR Import ed Testimone_1
pagina 2 di 8 Cont Export S.r.l. con sede in La Spezia via Crispi n 33. Ordinare sia alla società opponente
[...] sia alla società (ex art. 210 c.p.c.) tutta la documentazione Parte_1 Parte_2 contabile (libro iva vendite e acquisti, ddt di consegna e altro) relativa alle fatture della ditta individuale Mar di Andrea TI n. 88/19 (del 25.11.2019) e n. 13/2020 (del 04.02.2020) a favore della società nonché alle fatture di vendita degli stessi Controparte_1 Controparte_1 blocchi a favore di come del resto già risulta, per la fornitura di cui Parte_2 alla fattura Mar n. 88, dalla fattura di n. 365 del 23 dicembre 2019 di Controparte_1 rivendita dei blocchi (Fatt. Mar n. 88) a favore dell'acquirente Ovvero, Parte_2 se non ritenuto superfluo, disporre ispezione ex articolo 118 c.p.c. correlato all'articolo 2711 c.c.
e/o disporre l'ordine di esibizione del libro iva acquisti della società Parte_2
(fallita in La Spezia numero 13/2022) per il tramite del Curatore da cui evincere la CP_5 vendita da parte della società opponente del materiale acquistato dalla ditta istante, come già comprovato e non contestato riguardo alla prima fattura n. 88 con la produzione di copia della fattura di vendita n. 365 del 23 dicembre 2019.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.03.2020, la ditta individuale (d'ora in Controparte_3
Contro avanti, " ) otteneva dal Tribunale di Massa il decreto ingiuntivo n. 766/2020, notificato in data 09.12.2020, con cui si ingiungeva alla società (d'ora in avanti, Controparte_1
" ) il pagamento della somma di € 40.679,07, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 e CP_1 spese di procedura. Il credito era fondato sul mancato pagamento di due fatture emesse per la fornitura di materiale lapideo: la fattura n. 88 del 25.11.2019 di € 23.767,43 e la fattura n. 13 del
04.02.2020 di € 16.911,64.
Con atto di citazione notificato in data 15.01.2021, la società proponeva opposizione CP_1 avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo, in via principale, la mancata consegna della merce oggetto delle forniture. In particolare, l'opponente deduceva la non riconducibilità delle sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto, la mancata uscita della merce dalla disponibilità Contro della e, conseguentemente, il mancato perfezionamento del contratto per difetto dell'elemento della consegna, con onere della prova a carico della parte opposta.
pagina 3 di 8 Contro Si costituiva in giudizio la contestando integralmente le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e meramente dilatoria. A sostegno della propria difesa,
l'opposta evidenziava come le forniture in questione si inserissero in un più ampio rapporto commerciale tra le parti e che la consegna dei blocchi di marmo fosse regolarmente avvenuta presso il piazzale della società cooperativa CO.SE.LUC., quale luogo di destinazione indicato nei documenti di trasporto, conformemente agli accordi e alla prassi invalsa tra le parti. A riprova Contro dell'avvenuta consegna e della piena disponibilità dei beni da parte dell'acquirente, la produceva documentazione da cui emergeva che la stessa veva successivamente venduto CP_1
a terzi (società i medesimi blocchi di marmo oggetto della fattura n. Parte_2
88/2019. Chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione, la causa veniva istruita mediante produzione documentale, ordini di esibizione e prova per testi. All'udienza del 10.05.2024 veniva escussa la teste di parte opposta, sig.ra Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta Testimone_2 in decisione all'udienza del 15.12.2025, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario processo di cognizione nel quale il giudice è chiamato a verificare la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria. L'onere della prova del fatto costitutivo del credito (nel caso di specie,
l'esecuzione di un contratto di compravendita) grava sulla parte opposta, creditrice sostanziale, mentre l'opponente, debitore sostanziale, è tenuto a provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato.
Nel caso in esame, l'opponente ha incentrato la propria difesa sulla contestazione CP_1 dell'avvenuta consegna della merce, elemento che, a suo dire, impedirebbe il sorgere del diritto della venditrice al pagamento del prezzo.
Tale eccezione è rimasta del tutto sfornita di prova e, anzi, è stata smentita dalle risultanze istruttorie, che hanno offerto un quadro probatorio solido e convergente a favore della tesi di parte opposta.
pagina 4 di 8 In primo luogo, assume un'efficacia probatoria decisiva la documentazione prodotta dalla n CP_3 particolare, la fattura di vendita n. 365 del 23.12.2019 (cfr. doc. 7 fascicolo di parte opposta), emessa dalla stessa nei confronti della società comprova in CP_1 Parte_2 modo inconfutabile che l'opponente ha disposto dei blocchi di marmo oggetto della fattura MAR
n. 88/2019, cedendoli a terzi. La coincidenza quantitativa e qualitativa del materiale descritto nei due documenti contabili non lascia adito a dubbi: non è logicamente concepibile che un soggetto possa vendere un bene di cui non abbia mai acquisito la materiale disponibilità. Tale documento, da solo, è sufficiente a privare di ogni fondamento l'eccezione di mancata consegna sollevata da n relazione alla prima delle due forniture. CP_1
Si osserva che la stessa a ammesso nell'atto di opposizione non solo di aver visionato i CP_1 blocchi di marmo, ma anche di aver "autorizzato l'emissione delle Ricevute Bancarie quale mezzo di pagamento per la fattura n. 88". Tale condotta, sebbene non integri una ricognizione di debito con pieni effetti di inversione dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 1988 c.c., costituisce un importante elemento indiziario, grave, preciso e concordante, che milita a favore della tesi dell'opposta. Appare infatti scarsamente plausibile che un operatore commerciale autorizzi una procedura di pagamento per una fornitura che assume non essere mai stata consegnata.
A ciò si aggiunge lo scambio di email del 19.03.2020 con la società CO.SE.LUC., presso la quale, secondo i documenti di trasporto, la merce era stata consegnata. In tale comunicazione, un Contro responsabile della CO.SE.LUC., in risposta a una richiesta di informazioni della confermava che i blocchi di cui ai DDT in contestazione (tra cui il n. 150/2019 e il n. 21/2020)
Contro
Parte erano stati "portati alla MOL. alla sono stati venduti da alla e poi Pt_3 CP_1
Contro inviati qui con . Questa comunicazione, proveniente da un soggetto terzo CP_6 rispetto alla controversia, corrobora la ricostruzione dei fatti offerta dall'opposta, confermando la Contro sequenza: consegna da a presso CO.SE.LUC., successivo trasferimento e vendita CP_1
Parte da parte di CP_1
Contro A fronte della specifica contestazione di mancata consegna, la ha prodotto elementi documentali che, valutati nel loro complesso, sono sufficienti a ritenere provato l'adempimento della propria obbligazione. In particolare, i documenti di trasporto, sebbene non sottoscritti da indicano la consegna presso la Coseluc Società Cooperativa. La rilevanza di tale CP_1 consegna è corroborata dalla mail prodotta dall'opposta, proveniente da un indirizzo riconducibile pagina 5 di 8 a detta società, nella quale si fa riferimento alla successiva vendita dei medesimi blocchi da parte Parte di alla società Tale ricostruzione trova un riscontro oggettivo nelle fatture, CP_1
Parte anch'esse prodotte, emesse dalla stessa nei confronti di per materiale lapideo CP_1 avente il medesimo peso di quello oggetto di causa.
Le risultanze documentali sono state, inoltre, pienamente confermate dalla prova testimoniale. La teste escussa all'udienza del 10.05.2024, ha reso una deposizione chiara, Testimone_2 precisa e circostanziata. La teste ha confermato la prassi commerciale intercorrente tra le parti, descrivendo l'iter di ogni fornitura: un intermediario della tale visionava i CP_1 Testimone_1 blocchi, che venivano poi trasportati presso la CO.SE.LUC. per la lavorazione;
successivamente, Contro la inviava via email alla copia del DDT e la fattura unitamente alla "copia CP_1 commissione" che veniva restituita firmata per accettazione. La teste ha altresì confermato di aver ricevuto personalmente la mail dalla La deposizione, immune da Parte_4 contraddizioni e pienamente attendibile, fornisce un'ulteriore e decisiva prova dell'avvenuta consegna e dell'accettazione della merce secondo le modalità concordate.
A fronte di questo quadro indiziario, le mere negazioni di la quale ha contestato di CP_1
Parte conoscere i soggetti terzi e ha affermato che le fatture a si riferivano ad altre transazioni – appaiono generiche e non sufficientemente supportate da elementi di prova contraria. L'opponente, infatti, non ha fornito alcuna prova idonea a superare la presunzione di avvenuta consegna derivante dal complesso degli elementi offerti dalla ertanto, l'eccezione di inadempimento CP_3 deve essere respinta.
Rispetto a un quadro probatorio così delineato, la mera contestazione della sottoscrizione sui documenti di trasporto da parte dell'opponente risulta del tutto irrilevante. La prova della consegna, infatti, può essere fornita con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni, e non è vincolata alla sottoscrizione del DDT da parte del destinatario, la quale costituisce una prova documentale ma non l'unica possibile.
Infine, un ulteriore elemento a sfavore dell'opponente è costituito dalla sua condotta processuale.
Nonostante il giudice, con ordinanze del 06.06.2022 e del 25.10.2022, avesse ordinato a CP_1
l'esibizione della documentazione contabile (libro IVA vendite, DDT, etc.) relativa alla rivendita della merce, la società ha ottemperato solo parzialmente, depositando unicamente il libro IVA acquisti. Tale comportamento, ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.c., costituisce un argomento di prova pagina 6 di 8 che il giudice può liberamente valutare a sfavore della parte inadempiente, rafforzando il convincimento già formatosi sulla base delle altre risultanze.
Le questioni procedurali sollevate da parte opposta in merito alla nullità delle prove delegate assunte presso il Tribunale di Cagliari, seppur non manifestamente infondate, possono essere assorbite, in quanto la decisione della causa si fonda sul robusto compendio probatorio sopra descritto, la cui valutazione è sufficiente a determinare il rigetto dell'opposizione a prescindere dall'efficacia di tali ulteriori atti istruttori.
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 766/2020 deve essere confermato in ogni sua parte, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Quanto alla domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte opposta, la stessa non può trovare accoglimento. Per la configurabilità della lite temeraria è necessario che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Nel caso di specie, sebbene l'opposizione sia stata rigettata, non si ravvisano i presupposti per una tale condanna. L'opponente ha fondato la propria difesa su questioni (la divergenza tra il luogo di consegna indicato in fattura e quello effettivo, la mancanza di propria sottoscrizione sui DDT) che, pur essendo state ritenute infondate all'esito della valutazione complessiva del materiale probatorio, non appaiono di per sé pretestuose o tali da integrare un abuso dello strumento processuale. La sussistenza di una controversia sull'interpretazione dei fatti e sulla valenza probatoria dei documenti prodotti esclude la temerarietà della lite. La domanda ex art. 96 c.p.c. deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando nella causa n. 92/2021 R.G., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, CONFERMA Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 766/2020, emesso dal Tribunale di Massa in data 01.12.2020, che dichiara definitivamente esecutivo.
pagina 7 di 8 2. CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in Controparte_3
€ 7.616,00 per compensi professionali, oltre € 286,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Massa, in data 19 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Barbara Angela Baroni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Barbara Angela Baroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 92/2021 R.G. promossa da:
(P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante con sede legale in Cagliari, via Garibaldi, 203, presso Controparte_2 lo studio dell'Avv. Silvia Obino (C.F.: – pec: – fax: C.F._1 Email_1
070 480616), che la rappresenta e la difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco Celi
(C.F.: – pec: – fax: 0585 45109), in forza di C.F._2 Email_2 procura alle liti in atti;
OPPONENTE contro
(P. IVA , in persona del titolare con Controparte_3 P.IVA_2 CP_3 sede in Carrara, Via Aurelia, 40, elettivamente domiciliata in La Spezia, Via Enrico Tazzoli, 72 p.
3° presso lo studio dell'Avv. Alberto Antognetti che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente. Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente riportate.
Per parte opponente (come da note scritte del 29.10.2025):
pagina 1 di 8 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via principale: Revocare e dichiarare nullo e/o inefficace il
Decreto Ingiuntivo opposto n. 766/2020 emesso dal Tribunale di Massa, per i motivi tutti di cui in narrativa. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio".
Per parte opposta (come da note di trattazione del 09.12.2025):
“Voglia il Giudice del Tribunale Civile di Massa Ill.mo, contrarie istanze e deduzioni respinte, perché infondate in fatto e in diritto, previa declaratoria di nullità e/o illegittimità e comunque inopponibilità e/o inefficacia del verbale del 28 novembre 2024 del Tribunale delegato di Cagliari con ogni consequenziale effetto di espunzione dello stesso dal fascicolo e da ogni relativa delibazione afferente all'interrogatorio formale di , sia perché divenuto oggetto di CP_4
Contr espressa rinuncia da parte di (unica legittimata con potere dispositivo) nella istanza del
21.10.2025, sia perché in patente violazione del diritto di difesa. Nullità e/o illegittimità e comunque inopponibilità e/o inefficacia del verbale del 19 febbraio 2025 del Tribunale delegato di
Cagliari, perché in manifesta violazione del diritto difensivo al contraddittorio anche solo alla partecipazione all'udienza. E parimenti nullità e/o illegittimità e comunque inopponibilità e/o inefficacia del susseguente verbale di udienza del 26.02.2025 ex adverso indicato come depositato nel fascicolo telematico. Revoca e/o modifica dell'ordinanza del 10 luglio 2023 correlata all'ordinanza del 08 febbraio 2023 e al provvedimento del 28.11.2024 di ammissione della proroga per dichiarare inammissibile e irrilevante la controprova e comunque la prova delegata, per nullità
e illegittimità della stessa. Previo accertamento dell'inadempimento avversario all'ordine di esibizione giudiziale di cui al provvedimento del 6 giugno 2022 reiterato nel provvedimento del 25 ottobre 2022, da che controparte si limita a depositare solo il libro iva acquisti dove sono state registrate le fatture di parte istante in oggetto, senza esibire libro iva vendite, ddt o altro,
Respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo come ex adverso introdotta perché manifestamente infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 766/2020 ex adverso opposto, in subordine condannare parte opponente all'importo risultante dall'espletata istruttoria, con ogni consequenziale effetto. Con vittoria di spese e compensi di causa oltre al maggior danno ex art. 96 c.p.c. se ritenuto integrato da valutarsi anche in via equitativa. In ipotesi subordinata:- rimettere la causa in istruttoria per ivi ammettere e assumere le prova testimoniali come dedotte nella seconda memoria del 24 marzo 2022 con assunzione dei testi non escussi il responsabile della società Co.se.luc, , il responsabile della società GBR Import ed Testimone_1
pagina 2 di 8 Cont Export S.r.l. con sede in La Spezia via Crispi n 33. Ordinare sia alla società opponente
[...] sia alla società (ex art. 210 c.p.c.) tutta la documentazione Parte_1 Parte_2 contabile (libro iva vendite e acquisti, ddt di consegna e altro) relativa alle fatture della ditta individuale Mar di Andrea TI n. 88/19 (del 25.11.2019) e n. 13/2020 (del 04.02.2020) a favore della società nonché alle fatture di vendita degli stessi Controparte_1 Controparte_1 blocchi a favore di come del resto già risulta, per la fornitura di cui Parte_2 alla fattura Mar n. 88, dalla fattura di n. 365 del 23 dicembre 2019 di Controparte_1 rivendita dei blocchi (Fatt. Mar n. 88) a favore dell'acquirente Ovvero, Parte_2 se non ritenuto superfluo, disporre ispezione ex articolo 118 c.p.c. correlato all'articolo 2711 c.c.
e/o disporre l'ordine di esibizione del libro iva acquisti della società Parte_2
(fallita in La Spezia numero 13/2022) per il tramite del Curatore da cui evincere la CP_5 vendita da parte della società opponente del materiale acquistato dalla ditta istante, come già comprovato e non contestato riguardo alla prima fattura n. 88 con la produzione di copia della fattura di vendita n. 365 del 23 dicembre 2019.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.03.2020, la ditta individuale (d'ora in Controparte_3
Contro avanti, " ) otteneva dal Tribunale di Massa il decreto ingiuntivo n. 766/2020, notificato in data 09.12.2020, con cui si ingiungeva alla società (d'ora in avanti, Controparte_1
" ) il pagamento della somma di € 40.679,07, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 e CP_1 spese di procedura. Il credito era fondato sul mancato pagamento di due fatture emesse per la fornitura di materiale lapideo: la fattura n. 88 del 25.11.2019 di € 23.767,43 e la fattura n. 13 del
04.02.2020 di € 16.911,64.
Con atto di citazione notificato in data 15.01.2021, la società proponeva opposizione CP_1 avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo, in via principale, la mancata consegna della merce oggetto delle forniture. In particolare, l'opponente deduceva la non riconducibilità delle sottoscrizioni apposte sui documenti di trasporto, la mancata uscita della merce dalla disponibilità Contro della e, conseguentemente, il mancato perfezionamento del contratto per difetto dell'elemento della consegna, con onere della prova a carico della parte opposta.
pagina 3 di 8 Contro Si costituiva in giudizio la contestando integralmente le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e meramente dilatoria. A sostegno della propria difesa,
l'opposta evidenziava come le forniture in questione si inserissero in un più ampio rapporto commerciale tra le parti e che la consegna dei blocchi di marmo fosse regolarmente avvenuta presso il piazzale della società cooperativa CO.SE.LUC., quale luogo di destinazione indicato nei documenti di trasporto, conformemente agli accordi e alla prassi invalsa tra le parti. A riprova Contro dell'avvenuta consegna e della piena disponibilità dei beni da parte dell'acquirente, la produceva documentazione da cui emergeva che la stessa veva successivamente venduto CP_1
a terzi (società i medesimi blocchi di marmo oggetto della fattura n. Parte_2
88/2019. Chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione, la causa veniva istruita mediante produzione documentale, ordini di esibizione e prova per testi. All'udienza del 10.05.2024 veniva escussa la teste di parte opposta, sig.ra Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta Testimone_2 in decisione all'udienza del 15.12.2025, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario processo di cognizione nel quale il giudice è chiamato a verificare la fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria. L'onere della prova del fatto costitutivo del credito (nel caso di specie,
l'esecuzione di un contratto di compravendita) grava sulla parte opposta, creditrice sostanziale, mentre l'opponente, debitore sostanziale, è tenuto a provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato.
Nel caso in esame, l'opponente ha incentrato la propria difesa sulla contestazione CP_1 dell'avvenuta consegna della merce, elemento che, a suo dire, impedirebbe il sorgere del diritto della venditrice al pagamento del prezzo.
Tale eccezione è rimasta del tutto sfornita di prova e, anzi, è stata smentita dalle risultanze istruttorie, che hanno offerto un quadro probatorio solido e convergente a favore della tesi di parte opposta.
pagina 4 di 8 In primo luogo, assume un'efficacia probatoria decisiva la documentazione prodotta dalla n CP_3 particolare, la fattura di vendita n. 365 del 23.12.2019 (cfr. doc. 7 fascicolo di parte opposta), emessa dalla stessa nei confronti della società comprova in CP_1 Parte_2 modo inconfutabile che l'opponente ha disposto dei blocchi di marmo oggetto della fattura MAR
n. 88/2019, cedendoli a terzi. La coincidenza quantitativa e qualitativa del materiale descritto nei due documenti contabili non lascia adito a dubbi: non è logicamente concepibile che un soggetto possa vendere un bene di cui non abbia mai acquisito la materiale disponibilità. Tale documento, da solo, è sufficiente a privare di ogni fondamento l'eccezione di mancata consegna sollevata da n relazione alla prima delle due forniture. CP_1
Si osserva che la stessa a ammesso nell'atto di opposizione non solo di aver visionato i CP_1 blocchi di marmo, ma anche di aver "autorizzato l'emissione delle Ricevute Bancarie quale mezzo di pagamento per la fattura n. 88". Tale condotta, sebbene non integri una ricognizione di debito con pieni effetti di inversione dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 1988 c.c., costituisce un importante elemento indiziario, grave, preciso e concordante, che milita a favore della tesi dell'opposta. Appare infatti scarsamente plausibile che un operatore commerciale autorizzi una procedura di pagamento per una fornitura che assume non essere mai stata consegnata.
A ciò si aggiunge lo scambio di email del 19.03.2020 con la società CO.SE.LUC., presso la quale, secondo i documenti di trasporto, la merce era stata consegnata. In tale comunicazione, un Contro responsabile della CO.SE.LUC., in risposta a una richiesta di informazioni della confermava che i blocchi di cui ai DDT in contestazione (tra cui il n. 150/2019 e il n. 21/2020)
Contro
Parte erano stati "portati alla MOL. alla sono stati venduti da alla e poi Pt_3 CP_1
Contro inviati qui con . Questa comunicazione, proveniente da un soggetto terzo CP_6 rispetto alla controversia, corrobora la ricostruzione dei fatti offerta dall'opposta, confermando la Contro sequenza: consegna da a presso CO.SE.LUC., successivo trasferimento e vendita CP_1
Parte da parte di CP_1
Contro A fronte della specifica contestazione di mancata consegna, la ha prodotto elementi documentali che, valutati nel loro complesso, sono sufficienti a ritenere provato l'adempimento della propria obbligazione. In particolare, i documenti di trasporto, sebbene non sottoscritti da indicano la consegna presso la Coseluc Società Cooperativa. La rilevanza di tale CP_1 consegna è corroborata dalla mail prodotta dall'opposta, proveniente da un indirizzo riconducibile pagina 5 di 8 a detta società, nella quale si fa riferimento alla successiva vendita dei medesimi blocchi da parte Parte di alla società Tale ricostruzione trova un riscontro oggettivo nelle fatture, CP_1
Parte anch'esse prodotte, emesse dalla stessa nei confronti di per materiale lapideo CP_1 avente il medesimo peso di quello oggetto di causa.
Le risultanze documentali sono state, inoltre, pienamente confermate dalla prova testimoniale. La teste escussa all'udienza del 10.05.2024, ha reso una deposizione chiara, Testimone_2 precisa e circostanziata. La teste ha confermato la prassi commerciale intercorrente tra le parti, descrivendo l'iter di ogni fornitura: un intermediario della tale visionava i CP_1 Testimone_1 blocchi, che venivano poi trasportati presso la CO.SE.LUC. per la lavorazione;
successivamente, Contro la inviava via email alla copia del DDT e la fattura unitamente alla "copia CP_1 commissione" che veniva restituita firmata per accettazione. La teste ha altresì confermato di aver ricevuto personalmente la mail dalla La deposizione, immune da Parte_4 contraddizioni e pienamente attendibile, fornisce un'ulteriore e decisiva prova dell'avvenuta consegna e dell'accettazione della merce secondo le modalità concordate.
A fronte di questo quadro indiziario, le mere negazioni di la quale ha contestato di CP_1
Parte conoscere i soggetti terzi e ha affermato che le fatture a si riferivano ad altre transazioni – appaiono generiche e non sufficientemente supportate da elementi di prova contraria. L'opponente, infatti, non ha fornito alcuna prova idonea a superare la presunzione di avvenuta consegna derivante dal complesso degli elementi offerti dalla ertanto, l'eccezione di inadempimento CP_3 deve essere respinta.
Rispetto a un quadro probatorio così delineato, la mera contestazione della sottoscrizione sui documenti di trasporto da parte dell'opponente risulta del tutto irrilevante. La prova della consegna, infatti, può essere fornita con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni, e non è vincolata alla sottoscrizione del DDT da parte del destinatario, la quale costituisce una prova documentale ma non l'unica possibile.
Infine, un ulteriore elemento a sfavore dell'opponente è costituito dalla sua condotta processuale.
Nonostante il giudice, con ordinanze del 06.06.2022 e del 25.10.2022, avesse ordinato a CP_1
l'esibizione della documentazione contabile (libro IVA vendite, DDT, etc.) relativa alla rivendita della merce, la società ha ottemperato solo parzialmente, depositando unicamente il libro IVA acquisti. Tale comportamento, ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.c., costituisce un argomento di prova pagina 6 di 8 che il giudice può liberamente valutare a sfavore della parte inadempiente, rafforzando il convincimento già formatosi sulla base delle altre risultanze.
Le questioni procedurali sollevate da parte opposta in merito alla nullità delle prove delegate assunte presso il Tribunale di Cagliari, seppur non manifestamente infondate, possono essere assorbite, in quanto la decisione della causa si fonda sul robusto compendio probatorio sopra descritto, la cui valutazione è sufficiente a determinare il rigetto dell'opposizione a prescindere dall'efficacia di tali ulteriori atti istruttori.
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 766/2020 deve essere confermato in ogni sua parte, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Quanto alla domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte opposta, la stessa non può trovare accoglimento. Per la configurabilità della lite temeraria è necessario che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Nel caso di specie, sebbene l'opposizione sia stata rigettata, non si ravvisano i presupposti per una tale condanna. L'opponente ha fondato la propria difesa su questioni (la divergenza tra il luogo di consegna indicato in fattura e quello effettivo, la mancanza di propria sottoscrizione sui DDT) che, pur essendo state ritenute infondate all'esito della valutazione complessiva del materiale probatorio, non appaiono di per sé pretestuose o tali da integrare un abuso dello strumento processuale. La sussistenza di una controversia sull'interpretazione dei fatti e sulla valenza probatoria dei documenti prodotti esclude la temerarietà della lite. La domanda ex art. 96 c.p.c. deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando nella causa n. 92/2021 R.G., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, CONFERMA Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 766/2020, emesso dal Tribunale di Massa in data 01.12.2020, che dichiara definitivamente esecutivo.
pagina 7 di 8 2. CONDANNA in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 rimborsare a le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in Controparte_3
€ 7.616,00 per compensi professionali, oltre € 286,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Massa, in data 19 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Barbara Angela Baroni
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