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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/11/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I T E R A M O Sezione Civile - Procedure concorsuali
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 114-1/ / 2025 Proc. Un.
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. LO ES Presidente dott. AV AT giudice rel. / est. dott.ssa Ninetta D'Ignazio giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA visto il ricorso, presentato ex art. 37 C.C.I.I. in data 3/7/2025 da (C.F. e Parte_1
P.I. ), per apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di: P.IVA_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante;
Controparte_1 P.IVA_2 dato atto che la notifica è stata regolarmente eseguita;
esaminati gli atti e sentito il relatore osserva.
All'esito del ricorso veniva espletata l'istruttoria di cui all'art. 40 C.C.I.I.
La parte debitrice, pur nella regolarità della notifica, non è comparsa all'udienza di audizione ex art. 41 co. VI C.C.I.I., così implicitamente rinunciando a contestare tanto lo stato di insolvenza quando la ricorrenza dei parametri di cui all'art. 2 co. I lett. D) C.C.I.I.
Peraltro, la debitrice non depositava alcuno dei documenti previsti dall'art. 41 co. IV C.C.I.I.
Appaiono sussistere tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, in quanto:
• questo Tribunale è competente per territorio ex art. 27 C.C.I.I.;
• parte debitrice è imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 2195 comma 1 n. 1) c.c. e non risulta aver assolto all'onere di dimostrare la propria non assoggettabilità a liquidazione giudiziale in forza del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. I lett. d) C.C.I.I.;
• dette soglie risultano al contrario ampiamente superate (cfr. bilanci in atti), dal momento che dall'ultimo bilancio depositato (esercizio 2022):
I. l'attivo patrimoniale di € 463.998,00 risulta superare il parametro ex art. 2 co. I lett. d) sub a. C.C.I.I.; II. i ricavi delle vendite e delle prestazioni per € 712.430,00 risultano superare il parametro ex art. 2 co. I lett. d) sub b. C.C.I.I.;
Va inoltre evidenziato che dalla documentazione in atti risulta lo stato di insolvenza inteso come incapacità di "far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi" ex art. 2, co. I lett. a) C.C.I.I. in quanto risultano esposizioni erariali per € 299.516,39, mentre dall'ultimo bilancio (esercizio
2022) si evince l'esistenza di liquidità per soli € 59.526,00.
Sul punto, occorre evidenziare che la parte debitrice non ha espletato alcun tipo di difesa, utile a contrastare – o quanto meno a porre in discussione – le risultanze documentali acquisite in tema di incapacità non meramente temporanea di fronteggiare le esposizioni.
Non ricorre infine l'ipotesi di cui all'art. 49 co. V C.C.I.I., dal momento che vi sono debitorie scadute di natura erariale, in particolare, verso per € 299.516,39, cui andrebbe a CP_2 sommarsi almeno in parte la debitoria segnalata da per € 212.228,30 CP_3
P.Q.M.
Visti gli artt. 2, 45, 49 C.C.I.I. e 146 D.P.R. 115/2002
DICHIARA aperta la procedura della liquidazione giudiziale nei confronti di
“ (C.F.: ), in persona del legale rappresentante;
CP_1 Controparte_1 P.IVA_2
NOMINA
Giudice Delegato il dott. AV AT;
Curatori l'avv. Marina Giancola e la dott.ssa Giuseppina Zizi, collegialmente, con espressa autorizzazione:
a. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. 127/2015;
d. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Avverte il curatore che la procedura, salvo complessità particolari, la cui effettività sarà valutata dal giudice delegato, dovrà essere conclusa nel termine di 60 mesi.
ORDINA al legale rappresentante della debitrice di depositare o consegnare al curatore entro tre giorni, ove non già depositati:
i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale.
FISSA
l'udienza del giorno 09/06/2026 per la verifica dello stato passivo, disponendo che il Curatore predisponga e depositi l'elenco dei creditori almeno 30 giorni prima della data di udienza, specificando per ciascun creditore se la comunicazione abbia avuto luogo con modalità differenti rispetto a quella tramite PEC.
L'udienza si svolgerà nelle forme di cui agli artt. 201 co. II e 203 co. II C.C.I.I. nella forma "a trattazione scritta" ex art. 127 ter c.p.c.
I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 201, co. II C.C.I.I., osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.
Il curatore, esaminate tali osservazioni, potrà rettificare il progetto, reiterando le comunicazioni di cui all'art. 201 co. I primo periodo ai soli creditori interessati dalla rettifica, richiedendo il differimento dell'udienza. Comunicherà il conseguente differimento a tutti i creditori.
AVVISA il debitore che può chiedere di essere sentito, anche sulle domande di ammissione al passivo.
ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione dei crediti, di rivendicazione o restituzione di beni mobili e immobili e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre i termini di legge saranno considerate tardive o ultratardive;
intervenute l'approvazione dello stato passivo relativo alle insinuazioni tempestive e la contestuale fissazione dell'udienza per le istanze tardive, il curatore valuterà l'opportunità di sollecitare la fissazione di una “udienza intermedia” per valutare le istanze di insinuazione tardive pervenute, ove sia rilevante il loro numero o il loro ammontare.
DISPONE che non si dia luogo all'apposizione dei sigilli, disponendo che il Curatore, ove occorra anche in presenza di ausiliario per le attività compilative, da intendersi autorizzato, rediga l'inventario entro giorni 30 - salva proroga - dalla data di deposito della sentenza e con immediato deposito.
Entro due giorni dalla comunicazione, lo stesso Curatore vorrà far pervenire a questo Ufficio la propria accettazione o rinuncia all'incarico, comunicandola altresì nelle forme di legge al Registro delle Imprese per l'annotazione. Il Curatore provvederà ad eseguire le comunicazioni ai creditori almeno due mesi prima dell'udienza di verifica dello stato passivo, evidenziando opportunamente l'invito a rendersi disponibili per la composizione del comitato dei creditori.
Il Curatore, entro giorni dieci dalla formazione dell'inventario, dovrà comunicare al Giudice
Delegato l'eventuale esistenza di beni deteriorabili o comunque soggetti a rapido deprezzamento onde consentirne la vendita immediata ex art. 685 c.p.c., al fine di maggior tutela delle ragioni creditorie.
Del pari, il Curatore provvederà all'individuazione dell'Istituto di Credito per l'accensione del conto corrente della procedura, tenendo tuttavia presente che non potranno essere concordate condizioni più sfavorevoli rispetto alle migliori proposte formalizzate al Tribunale dagli Istituti di credito.
Ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 209 C.C.I.I. la relativa istanza sarà depositata prima della data di verifica dello stato passivo. In ogni caso sarà espressa la valutazione in ordine alle insinuazioni dei creditori lavoratori.
Entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre 180 giorni dalla presente sentenza, il curatore predisporrà un programma di liquidazione - anche parziale - da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori, con impegno al suo completamento nei successivi 3 mesi, al fine di consentire il tempestivo avvio di eventuali azioni recuperatorie, risarcitorie, di responsabilità, opportunamente supportate in sede cautelare.
Il mancato rispetto del termine senza giustificato motivo può costituire causa di revoca del curatore.
La presente sentenza deve essere comunicata e pubblicata nelle forme di cui all'art. 45 C.C.I.I.
Teramo, 04/11/2025
Il Giudice rel.-est. Il Presidente
AV AT LO ES
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 114-1/ / 2025 Proc. Un.
Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. LO ES Presidente dott. AV AT giudice rel. / est. dott.ssa Ninetta D'Ignazio giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA visto il ricorso, presentato ex art. 37 C.C.I.I. in data 3/7/2025 da (C.F. e Parte_1
P.I. ), per apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di: P.IVA_1
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante;
Controparte_1 P.IVA_2 dato atto che la notifica è stata regolarmente eseguita;
esaminati gli atti e sentito il relatore osserva.
All'esito del ricorso veniva espletata l'istruttoria di cui all'art. 40 C.C.I.I.
La parte debitrice, pur nella regolarità della notifica, non è comparsa all'udienza di audizione ex art. 41 co. VI C.C.I.I., così implicitamente rinunciando a contestare tanto lo stato di insolvenza quando la ricorrenza dei parametri di cui all'art. 2 co. I lett. D) C.C.I.I.
Peraltro, la debitrice non depositava alcuno dei documenti previsti dall'art. 41 co. IV C.C.I.I.
Appaiono sussistere tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, in quanto:
• questo Tribunale è competente per territorio ex art. 27 C.C.I.I.;
• parte debitrice è imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 2195 comma 1 n. 1) c.c. e non risulta aver assolto all'onere di dimostrare la propria non assoggettabilità a liquidazione giudiziale in forza del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. I lett. d) C.C.I.I.;
• dette soglie risultano al contrario ampiamente superate (cfr. bilanci in atti), dal momento che dall'ultimo bilancio depositato (esercizio 2022):
I. l'attivo patrimoniale di € 463.998,00 risulta superare il parametro ex art. 2 co. I lett. d) sub a. C.C.I.I.; II. i ricavi delle vendite e delle prestazioni per € 712.430,00 risultano superare il parametro ex art. 2 co. I lett. d) sub b. C.C.I.I.;
Va inoltre evidenziato che dalla documentazione in atti risulta lo stato di insolvenza inteso come incapacità di "far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi" ex art. 2, co. I lett. a) C.C.I.I. in quanto risultano esposizioni erariali per € 299.516,39, mentre dall'ultimo bilancio (esercizio
2022) si evince l'esistenza di liquidità per soli € 59.526,00.
Sul punto, occorre evidenziare che la parte debitrice non ha espletato alcun tipo di difesa, utile a contrastare – o quanto meno a porre in discussione – le risultanze documentali acquisite in tema di incapacità non meramente temporanea di fronteggiare le esposizioni.
Non ricorre infine l'ipotesi di cui all'art. 49 co. V C.C.I.I., dal momento che vi sono debitorie scadute di natura erariale, in particolare, verso per € 299.516,39, cui andrebbe a CP_2 sommarsi almeno in parte la debitoria segnalata da per € 212.228,30 CP_3
P.Q.M.
Visti gli artt. 2, 45, 49 C.C.I.I. e 146 D.P.R. 115/2002
DICHIARA aperta la procedura della liquidazione giudiziale nei confronti di
“ (C.F.: ), in persona del legale rappresentante;
CP_1 Controparte_1 P.IVA_2
NOMINA
Giudice Delegato il dott. AV AT;
Curatori l'avv. Marina Giancola e la dott.ssa Giuseppina Zizi, collegialmente, con espressa autorizzazione:
a. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. 127/2015;
d. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Avverte il curatore che la procedura, salvo complessità particolari, la cui effettività sarà valutata dal giudice delegato, dovrà essere conclusa nel termine di 60 mesi.
ORDINA al legale rappresentante della debitrice di depositare o consegnare al curatore entro tre giorni, ove non già depositati:
i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale.
FISSA
l'udienza del giorno 09/06/2026 per la verifica dello stato passivo, disponendo che il Curatore predisponga e depositi l'elenco dei creditori almeno 30 giorni prima della data di udienza, specificando per ciascun creditore se la comunicazione abbia avuto luogo con modalità differenti rispetto a quella tramite PEC.
L'udienza si svolgerà nelle forme di cui agli artt. 201 co. II e 203 co. II C.C.I.I. nella forma "a trattazione scritta" ex art. 127 ter c.p.c.
I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 201, co. II C.C.I.I., osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.
Il curatore, esaminate tali osservazioni, potrà rettificare il progetto, reiterando le comunicazioni di cui all'art. 201 co. I primo periodo ai soli creditori interessati dalla rettifica, richiedendo il differimento dell'udienza. Comunicherà il conseguente differimento a tutti i creditori.
AVVISA il debitore che può chiedere di essere sentito, anche sulle domande di ammissione al passivo.
ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione dei crediti, di rivendicazione o restituzione di beni mobili e immobili e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre i termini di legge saranno considerate tardive o ultratardive;
intervenute l'approvazione dello stato passivo relativo alle insinuazioni tempestive e la contestuale fissazione dell'udienza per le istanze tardive, il curatore valuterà l'opportunità di sollecitare la fissazione di una “udienza intermedia” per valutare le istanze di insinuazione tardive pervenute, ove sia rilevante il loro numero o il loro ammontare.
DISPONE che non si dia luogo all'apposizione dei sigilli, disponendo che il Curatore, ove occorra anche in presenza di ausiliario per le attività compilative, da intendersi autorizzato, rediga l'inventario entro giorni 30 - salva proroga - dalla data di deposito della sentenza e con immediato deposito.
Entro due giorni dalla comunicazione, lo stesso Curatore vorrà far pervenire a questo Ufficio la propria accettazione o rinuncia all'incarico, comunicandola altresì nelle forme di legge al Registro delle Imprese per l'annotazione. Il Curatore provvederà ad eseguire le comunicazioni ai creditori almeno due mesi prima dell'udienza di verifica dello stato passivo, evidenziando opportunamente l'invito a rendersi disponibili per la composizione del comitato dei creditori.
Il Curatore, entro giorni dieci dalla formazione dell'inventario, dovrà comunicare al Giudice
Delegato l'eventuale esistenza di beni deteriorabili o comunque soggetti a rapido deprezzamento onde consentirne la vendita immediata ex art. 685 c.p.c., al fine di maggior tutela delle ragioni creditorie.
Del pari, il Curatore provvederà all'individuazione dell'Istituto di Credito per l'accensione del conto corrente della procedura, tenendo tuttavia presente che non potranno essere concordate condizioni più sfavorevoli rispetto alle migliori proposte formalizzate al Tribunale dagli Istituti di credito.
Ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 209 C.C.I.I. la relativa istanza sarà depositata prima della data di verifica dello stato passivo. In ogni caso sarà espressa la valutazione in ordine alle insinuazioni dei creditori lavoratori.
Entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre 180 giorni dalla presente sentenza, il curatore predisporrà un programma di liquidazione - anche parziale - da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori, con impegno al suo completamento nei successivi 3 mesi, al fine di consentire il tempestivo avvio di eventuali azioni recuperatorie, risarcitorie, di responsabilità, opportunamente supportate in sede cautelare.
Il mancato rispetto del termine senza giustificato motivo può costituire causa di revoca del curatore.
La presente sentenza deve essere comunicata e pubblicata nelle forme di cui all'art. 45 C.C.I.I.
Teramo, 04/11/2025
Il Giudice rel.-est. Il Presidente
AV AT LO ES