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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/04/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile iscritta al N.R.G. 4261/2024 vertente
TRA
, (C.F. ); , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale della C.F._2
figlia minore (C.F. ); Persona_1 C.F._3 Pt_3
, (C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Carmela Morrone, giusta
[...] C.F._4
procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
RICORRENTI
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._5
INTERDICENDO
con l'intervento del PM presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: interdizione.
Conclusioni: come da ricorso e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 22.11.2024 i ricorrenti dato atto: di essere, rispettivamente, genitori e fratelli dell'interdicendo nato il [...] a [...] e residente in Controparte_1
San Valentino OR (SA), alla via Porto nr. 259 bis;
che dalla documentazione medica risulta che
è affetto da disturbo dello spettro autistico grave in soggetto con ritardo mentale (NAS), CP_1
nonché da epilessia, patologie che non gli consentono di compiere autonomamente anche semplici CP_ atti della vita quotidiana;
che per le predette patologie, l gli ha riconosciuto sia i benefici ex
L.n.104/1992, art.3, co.3, sia l'invalidità civile al 100%; hanno chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ … l'On. Tribunale di Nocera Inferiore voglia, ai sensi dell'art. 712
c.p.c., 1) Pronunciare l'interdizione rispettivamente del figlio e fratello, , con Controparte_1
decreto motivato immediatamente esecutivo;
2) Nominare la sig.ra (C.F.: Parte_2
, nata il [...] in [...], tutore per il figlio C.F._2 CP_1
; 3) Conferire tale nomina a tempo indeterminato, trattandosi di infermità permanente;
4)
[...]
Conferire alla sig.ra , senza necessità di separata, ulteriore, autorizzazione i Parte_2
seguenti poteri, affinché possa rappresentarlo nel compimento dei seguenti atti: — Disporre nell'interesse dello stesso accertamenti, visite mediche, ricoveri ospedalieri e di collocarlo in strutture pubbliche o private;
— Riscuotere la pensione mensile e qualsiasi altra indennità; —
Stipulare e gestire i contratti inerenti i rapporti bancari (apertura conto /delega all'incasso su conto); — Utilizzare la predetta pensione per le esigenze ordinarie della persona assistita e
l'ordinaria amministrazione dei suoi beni;
— Effettuare operazioni bancarie e postali (versamento assegni;
prelievi; ecc.); — Gestire i rapporti di qualsiasi natura del beneficiario con la Pubblica
Amministrazione, Uffici Postali, Istituti di credito ed Istituti o Enti che erogano benefici e servizi;
—
Presentare istanze ad Uffici Postali e alla Pubblica Amministrazione per la richiesta di assistenza, anche sanitaria, di sussidi e di qualsiasi altra natura;
— Presentare la dichiarazione dei redditi e sottoscrizione di altri atti di natura fiscale;
— Presentare agli uffici pubblici e privati richieste di sussidi e contributi;
— Acquisire referti e cartelle cliniche nonché ogni altra informazione di natura sanitaria e prestare il consenso informato per determinati trattamenti sanitari.”
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 20.2.2025, giusto decreto del 28.11.2024, constatata l'evidenza delle condizioni psico fisiche dell'interdicendo, la causa è stata rinviata ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni, quindi, rimessa al Collegio per la decisione giusta ordinanza del 28.3.2025.
Orbene, tanto premesso e richiamato, ad avviso del Collegio, non appare necessario procedere alla interdizione del soggetto debole così come richiesto in ricorso, potendo i suoi interessi essere, adeguatamente, tutelati attraverso la misura dell'amministrazione di sostegno, la quale, com'è noto, consente di ritagliare sulla persona incapace (o parzialmente incapace) un intervento di protezione e di sostegno che l'assista e l'affianchi in quelle aree ed in quei momenti in cui ciò appaia necessario, caratterizzandosi il decreto del giudice tutelare per la flessibilità del contenuto adattabile e funzionale alle specifiche esigenze di protezione della persona.
Quanto ai criteri distintivi tra gli istituti di protezione, il Tribunale condivide, appieno, i principi espressi nella sentenza n. 13584/2006 dalla Suprema Corte, che, partendo dalla finalità della legge n.
9/2004, secondo quanto indicato dall'art. 1 (“la presente legge ha la finalità di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”), individua nell'istituto dell'amministrazione di sostegno, il fulcro degli istituti di protezione a tutela del disabile, mentre attribuisce all'interdizione e all'inabilitazione un ruolo ed un'applicazione nettamente residuali (cfr. art. 414 c.c., in base al quale, in presenza di una abituale infermità di mente tale da determinare una incapacità di provvedere ai propri interessi i soggetti “sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”).
L'art. 414 c.c. è stato, dunque, riformulato in termini restrittivi, non solo perchè è venuto meno (nella rubrica e nel testo) il riferimento alle persone che "devono" essere interdette (cfr. anche l'art. 415 c.c. in ordine alle persone che "possono" essere inabilitate), ma soprattutto perché non potrà pronunciarsi l'interdizione quando ciò non sia "necessario" ad assicurare alla persona una "adeguata protezione" e, dunque, quando sia possibile ricorrere ad una diversa e meno invasiva misura di tutela, da individuarsi in linea generale nell'amministrazione di sostegno.
Ciò premesso in diritto, si osserva che, nel caso di specie, non vi è necessità di applicare la misura di protezione di cui all'art. 414 c.c. in quanto gli interessi dell'interdicendo possono essere adeguatamente tutelati attraverso l'istituto dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo sia alle condizioni di vita del soggetto, sia a quelle patrimoniali.
Considerato che l'interdicendo è affetto dal disturbo dello spettro autistico, da ritardo mentale Nas, epilessia, con difficoltà nella comunicazione, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n.104 ( cfr. certificazione medica allegata al ricorso, in particolare, certificazione psichiatrica prot n.47 del 28.2.2024 del Centro di Salute Mentale -
Dipartimento di Salute Mentale, U.O.S.M. n.3 dell'Asl di Salerno;
verbale sanitario per il CP_ riconoscimento dell' handicap redatto dalla Commissione medica – Centro Medico Legale di
Nocera Inferiore il 5.7.2023);
ravvisandosi, quindi, nel caso di specie, l'urgenza di tutelare la persona per la cura della sua salute, appare, pertanto, necessario, al fine di evitare vuoti di tutela, disporre, in via d'urgenza, la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 418, comma 3
e 405 comma 4 c.c., da individuarsi nella madre, , nata il [...] a [...] Parte_2 Inferiore (SA), - dichiaratasi disponibile a ricoprire l'ufficio di tutore nell'interesse del figlio, essendo la persona che si occupa prevalentemente e quotidianamente delle esigenze del figlio – autorizzandola a compiere gli atti urgenti relativi alla gestione, in nome e per conto del figlio, dei rapporti con gli istituti di cura della salute del beneficiario, nonché ad occuparsi delle questioni che riguardano la salute, le cure mediche, le prescrizioni sanitarie del medesimo.
Il ricorso di interdizione deve, pertanto, essere rigettato e deve essere disposta la trasmissione del procedimento al giudice tutelare, ai sensi dell'art. 418 comma 3 c.c. per le determinazioni di competenza.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta nei confronti di nato il Controparte_1
02/10/2005 a San Giuseppe AN (NA), residente a [...] bis, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda di interdizione;
dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare ai sensi dell'art. 418, coma 3 c.c. per le determinazioni di competenza;
nomina quale amministratore di sostegno provvisorio di la madre Controparte_1 Parte_2
, nata il [...] a [...], affinché la stessa ponga in essere gli atti
[...]
urgenti relativi alla gestione – in nome e per conto del figlio – dei rapporti con gli istituti di cura della salute del beneficiario, nonché in riferimento alle questioni che riguardano la salute, le cure mediche, le prescrizioni sanitarie del beneficiario;
nulla sulle spese.
Comunicazioni ed adempimenti a cura della Cancelleria.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile iscritta al N.R.G. 4261/2024 vertente
TRA
, (C.F. ); , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale della C.F._2
figlia minore (C.F. ); Persona_1 C.F._3 Pt_3
, (C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Carmela Morrone, giusta
[...] C.F._4
procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliati come in atti;
RICORRENTI
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._5
INTERDICENDO
con l'intervento del PM presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: interdizione.
Conclusioni: come da ricorso e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato il 22.11.2024 i ricorrenti dato atto: di essere, rispettivamente, genitori e fratelli dell'interdicendo nato il [...] a [...] e residente in Controparte_1
San Valentino OR (SA), alla via Porto nr. 259 bis;
che dalla documentazione medica risulta che
è affetto da disturbo dello spettro autistico grave in soggetto con ritardo mentale (NAS), CP_1
nonché da epilessia, patologie che non gli consentono di compiere autonomamente anche semplici CP_ atti della vita quotidiana;
che per le predette patologie, l gli ha riconosciuto sia i benefici ex
L.n.104/1992, art.3, co.3, sia l'invalidità civile al 100%; hanno chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ … l'On. Tribunale di Nocera Inferiore voglia, ai sensi dell'art. 712
c.p.c., 1) Pronunciare l'interdizione rispettivamente del figlio e fratello, , con Controparte_1
decreto motivato immediatamente esecutivo;
2) Nominare la sig.ra (C.F.: Parte_2
, nata il [...] in [...], tutore per il figlio C.F._2 CP_1
; 3) Conferire tale nomina a tempo indeterminato, trattandosi di infermità permanente;
4)
[...]
Conferire alla sig.ra , senza necessità di separata, ulteriore, autorizzazione i Parte_2
seguenti poteri, affinché possa rappresentarlo nel compimento dei seguenti atti: — Disporre nell'interesse dello stesso accertamenti, visite mediche, ricoveri ospedalieri e di collocarlo in strutture pubbliche o private;
— Riscuotere la pensione mensile e qualsiasi altra indennità; —
Stipulare e gestire i contratti inerenti i rapporti bancari (apertura conto /delega all'incasso su conto); — Utilizzare la predetta pensione per le esigenze ordinarie della persona assistita e
l'ordinaria amministrazione dei suoi beni;
— Effettuare operazioni bancarie e postali (versamento assegni;
prelievi; ecc.); — Gestire i rapporti di qualsiasi natura del beneficiario con la Pubblica
Amministrazione, Uffici Postali, Istituti di credito ed Istituti o Enti che erogano benefici e servizi;
—
Presentare istanze ad Uffici Postali e alla Pubblica Amministrazione per la richiesta di assistenza, anche sanitaria, di sussidi e di qualsiasi altra natura;
— Presentare la dichiarazione dei redditi e sottoscrizione di altri atti di natura fiscale;
— Presentare agli uffici pubblici e privati richieste di sussidi e contributi;
— Acquisire referti e cartelle cliniche nonché ogni altra informazione di natura sanitaria e prestare il consenso informato per determinati trattamenti sanitari.”
Fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 20.2.2025, giusto decreto del 28.11.2024, constatata l'evidenza delle condizioni psico fisiche dell'interdicendo, la causa è stata rinviata ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni, quindi, rimessa al Collegio per la decisione giusta ordinanza del 28.3.2025.
Orbene, tanto premesso e richiamato, ad avviso del Collegio, non appare necessario procedere alla interdizione del soggetto debole così come richiesto in ricorso, potendo i suoi interessi essere, adeguatamente, tutelati attraverso la misura dell'amministrazione di sostegno, la quale, com'è noto, consente di ritagliare sulla persona incapace (o parzialmente incapace) un intervento di protezione e di sostegno che l'assista e l'affianchi in quelle aree ed in quei momenti in cui ciò appaia necessario, caratterizzandosi il decreto del giudice tutelare per la flessibilità del contenuto adattabile e funzionale alle specifiche esigenze di protezione della persona.
Quanto ai criteri distintivi tra gli istituti di protezione, il Tribunale condivide, appieno, i principi espressi nella sentenza n. 13584/2006 dalla Suprema Corte, che, partendo dalla finalità della legge n.
9/2004, secondo quanto indicato dall'art. 1 (“la presente legge ha la finalità di tutelare con la minore limitazione possibile della capacità di agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”), individua nell'istituto dell'amministrazione di sostegno, il fulcro degli istituti di protezione a tutela del disabile, mentre attribuisce all'interdizione e all'inabilitazione un ruolo ed un'applicazione nettamente residuali (cfr. art. 414 c.c., in base al quale, in presenza di una abituale infermità di mente tale da determinare una incapacità di provvedere ai propri interessi i soggetti “sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”).
L'art. 414 c.c. è stato, dunque, riformulato in termini restrittivi, non solo perchè è venuto meno (nella rubrica e nel testo) il riferimento alle persone che "devono" essere interdette (cfr. anche l'art. 415 c.c. in ordine alle persone che "possono" essere inabilitate), ma soprattutto perché non potrà pronunciarsi l'interdizione quando ciò non sia "necessario" ad assicurare alla persona una "adeguata protezione" e, dunque, quando sia possibile ricorrere ad una diversa e meno invasiva misura di tutela, da individuarsi in linea generale nell'amministrazione di sostegno.
Ciò premesso in diritto, si osserva che, nel caso di specie, non vi è necessità di applicare la misura di protezione di cui all'art. 414 c.c. in quanto gli interessi dell'interdicendo possono essere adeguatamente tutelati attraverso l'istituto dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo sia alle condizioni di vita del soggetto, sia a quelle patrimoniali.
Considerato che l'interdicendo è affetto dal disturbo dello spettro autistico, da ritardo mentale Nas, epilessia, con difficoltà nella comunicazione, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n.104 ( cfr. certificazione medica allegata al ricorso, in particolare, certificazione psichiatrica prot n.47 del 28.2.2024 del Centro di Salute Mentale -
Dipartimento di Salute Mentale, U.O.S.M. n.3 dell'Asl di Salerno;
verbale sanitario per il CP_ riconoscimento dell' handicap redatto dalla Commissione medica – Centro Medico Legale di
Nocera Inferiore il 5.7.2023);
ravvisandosi, quindi, nel caso di specie, l'urgenza di tutelare la persona per la cura della sua salute, appare, pertanto, necessario, al fine di evitare vuoti di tutela, disporre, in via d'urgenza, la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 418, comma 3
e 405 comma 4 c.c., da individuarsi nella madre, , nata il [...] a [...] Parte_2 Inferiore (SA), - dichiaratasi disponibile a ricoprire l'ufficio di tutore nell'interesse del figlio, essendo la persona che si occupa prevalentemente e quotidianamente delle esigenze del figlio – autorizzandola a compiere gli atti urgenti relativi alla gestione, in nome e per conto del figlio, dei rapporti con gli istituti di cura della salute del beneficiario, nonché ad occuparsi delle questioni che riguardano la salute, le cure mediche, le prescrizioni sanitarie del medesimo.
Il ricorso di interdizione deve, pertanto, essere rigettato e deve essere disposta la trasmissione del procedimento al giudice tutelare, ai sensi dell'art. 418 comma 3 c.c. per le determinazioni di competenza.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta nei confronti di nato il Controparte_1
02/10/2005 a San Giuseppe AN (NA), residente a [...] bis, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda di interdizione;
dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare ai sensi dell'art. 418, coma 3 c.c. per le determinazioni di competenza;
nomina quale amministratore di sostegno provvisorio di la madre Controparte_1 Parte_2
, nata il [...] a [...], affinché la stessa ponga in essere gli atti
[...]
urgenti relativi alla gestione – in nome e per conto del figlio – dei rapporti con gli istituti di cura della salute del beneficiario, nonché in riferimento alle questioni che riguardano la salute, le cure mediche, le prescrizioni sanitarie del beneficiario;
nulla sulle spese.
Comunicazioni ed adempimenti a cura della Cancelleria.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire