Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice nel procedimento r.g.n. 2396/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 10.01.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 10/10/2024 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. CORSIERO LUIGI, e da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
ANTONIO RICCIARDELLI, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASERTA in data 31/05/2008; Per rilevato che dal matrimonio è nato un figlio, (30.07.2009); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 14.03.2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi già separati continueranno a vivere separati con mutuo rispetto, fissando la propria residenza ovunque lo riterranno opportuno e rilasciandosi fin d'ora formale reciproco consenso ed autorizzazione per la richiesta di passaporto e di ogni altro documento necessario per l'espatrio.
2) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e nessun assegno mensile divorzile viene disposto a carico degli stessi.
3) Disporsi l'affido congiunto del figlio minore nato a [...] il [...], C.F. Persona_2
, con collocazione prevalente presso la madre, , nata a [...] C.F._1 Parte_2
l'8 febbraio 1983, residente in [...], C.F.: ; C.F._2
4) assegnare la casa coniugale sita in Caserta (CE), via G. Falcone, 22, alla sig.ra , ove la Parte_2 stessa porrà la propria dimora abituale unitamente al figlio minore Persona_2
5) porre a carico del sig. un assegno mensile di € 250,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio Parte_1 minore, oltre spese straordinarie (solo esemplificativamente indicate in quelle ludiche, mediche e scolastiche) al 50%;
6) disciplinare il diritto di visita del padre che potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, a settimane alterne, per l'intero weekend dalle ore 18:00 del venerdì sera alle ore 21:30 della domenica, nonché potrà vederlo e tenerlo con sé il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ciascuna settimana, dalle ore 17:30 alle ore 21:30, tenendo conto delle esigenze ludiche e scolastiche del minore. Le festività natalizie, cioè dal 24 al 26 dicembre e dal 31 dicembre al 1 gennaio, e quelle pasquali, cioè il giorno di Pasqua e quello del Lunedì in Albis, saranno trascorsi, ad anni alterni, presso il padre e presso la madre. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CASERTA il 31/05/2008 da
, nato a [...] il [...], e da Parte_1 Parte_2
, nata a [...] l'[...], alle condizioni sopra richiamate;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 12, parte II, serie A, anno 2008);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 10/01/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese