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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/09/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.5719 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. GIULI NICOLETTA per Parte_1 procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. GIULI NICOLETTA Controparte_1 per procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO EX
ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in data 3.09.2016, che dall'unione coniugale non erano nati figli e che vivevano separati da diversi anni - hanno chiesto all'adito
Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché il successivo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, così come ribadito nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 14.01.2025, alle seguenti condizioni (allegate in formato editabile alle note scritte): “a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
b) Assegnazione della casa coniugale sita nel Comune di Sant'Antimo (NA), Via
Cardinale Verde alla sig.ra con tutti gli arredi, beni ivi esistenti;
il sig. CP_1 Parte_1 si è già allontanato dalla casa coniugale portando con se tutti i suoi beni personali;
c) I coniugi di comune accordo convengono riguardo all'immobile sito nel Comune di Sant'Antimo (NA) quanto segue: aa) Cessione da parte del SI. alla sig.ra della quota pari Parte_1 CP_1 al 50% dell'immobile sito nel Comune di Sant'Antimo (NA), Via Cardinale Verde snc, acquistata da entrambi i ricorrenti in data 12 gennaio 2018, Rep. N. 66074, Raccolta n. 23854, trascritto Agenzia del Territorio di Napoli n. 2 il 23/01/2018, Reg. Gen. N. 3644 e Reg. Part.
N. 2914,censita al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Sant'Antimo (NA) al foglio
7,particella 591, sub.26, piano 1, categoria A/2, classe 5, vani 5, Rendita Euro 361,52; bb)
Cessione del 50% del predetto immobile, con totale accollo liberatorio da parte della SI.ra del mutuo bancario contratto da entrambi i coniugi ivi sussistente di € 135.000,00 CP_1
( centotrentacinquemila/00) della durata di anni 30 ( trenta) con l'istituto di credito bancario
NE di CH TA s.p.a , a rogito Notaio , Rep. 66705, Raccolta 23.855, Persona_1 trascritto Agenzia del Territorio di Napoli n.2 il 23.1.2018, Reg. Gen. n.3645 e Reg. Part. N.
419 che prevede il versamento di una rata mensile di € 542,43 ( cinquecentoquarantadue/43) corrisposto attualmente in via esclusiva dalla sig.ra La sig.ra CP_1 CP_1 procederà quindi al pagamento del prezzo di cessione mediante l'accollo totale del predetto mutuo bancario che residua sino all'estinzione totale dell'obbligazione di mutuo contratta da entrambi i coniugi;
si precisa che la sig.ra già provvede in via esclusiva al CP_1 pagamento dei ratei di mutuo. Il SI. dichiara di accettare tale pagamento a Parte_1 tacitazione totale di ogni avere dichiarando con la sottoscrizione del presente ricorso di non aver più nulla a pretendere dalla sig.ra cc) Le spese notarili della cessione della predetta CP_1 unità immobiliare e dell'accollo liberatorio, saranno ripartite al 50% tra i coniugi ed il notaio che sarà designato per la predetta cessione, verrà scelto dai coniugi di comune accordo. d) I coniugi si impegnano e si obbligano entrambi entro e non oltre 10 giorni dall'udienza di comparizione per la separazione consensuale, a fissare appuntamento presso il notaio designato per procedere agli adempimenti necessari per la cessione a favore della sig.ra della CP_1 quota pari al 50% dell'immobile sito nel Comune di Sant'Antimo (NA), Via Cardinale Verde snc;
entrambi i coniugi con la sottoscrizione delle presenti condizioni si obbligano e si impegnano a procedere alla stipula dell'atto notarile avente ad oggetto la predetta cessione entro e non oltre 10 giorni dal deposito del decreto di omologa. e) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto entrambi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento;
il SI. è dipendente dell'Arma dei Carabinieri e svolge servizio a Parte_1
Roma e la sig.ra è un'insegnante di sostegno presso la scuola primaria di CP_1
Castelnuovo di Porto (Roma) in attesa di trasferimento in una sede vicino al Comune di
Sant'Antimo (NA). f) I coniugi asseriscono di aver di comune accordo regolamentato definitivamente ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro e quindi dichiarano reciprocamente di non aver più nulla a pretendere per qualsivoglia ragione e titolo. g) I coniugi prestano reciproco consenso sin da ora per il rilascio e/o il rinnovo dei loro rispettivi passaporti.”.
Stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza, vivendo i coniugi già separati di fatto, nulla osta, in assenza di figli, alla ratifica delle condizioni concordate, con la specificazione che, in assenza di figli, l'assegnazione alla moglie della ex casa familiare va intesa come attribuzione del godimento esclusivo di tale immobile e ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa in pari data.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
non definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1
coniugati in Sant'Antimo il 3.9.2016, alle Controparte_1 condizioni congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 98,
Parte II, Serie A , Ufficio 1, Anno 2016);
- spese alla sentenza definitiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza. Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est.
dott.ssa Valeria Chirico
Il Presidente
dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.5719 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. GIULI NICOLETTA per Parte_1 procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. GIULI NICOLETTA Controparte_1 per procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO EX
ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in data 3.09.2016, che dall'unione coniugale non erano nati figli e che vivevano separati da diversi anni - hanno chiesto all'adito
Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché il successivo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, così come ribadito nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 14.01.2025, alle seguenti condizioni (allegate in formato editabile alle note scritte): “a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
b) Assegnazione della casa coniugale sita nel Comune di Sant'Antimo (NA), Via
Cardinale Verde alla sig.ra con tutti gli arredi, beni ivi esistenti;
il sig. CP_1 Parte_1 si è già allontanato dalla casa coniugale portando con se tutti i suoi beni personali;
c) I coniugi di comune accordo convengono riguardo all'immobile sito nel Comune di Sant'Antimo (NA) quanto segue: aa) Cessione da parte del SI. alla sig.ra della quota pari Parte_1 CP_1 al 50% dell'immobile sito nel Comune di Sant'Antimo (NA), Via Cardinale Verde snc, acquistata da entrambi i ricorrenti in data 12 gennaio 2018, Rep. N. 66074, Raccolta n. 23854, trascritto Agenzia del Territorio di Napoli n. 2 il 23/01/2018, Reg. Gen. N. 3644 e Reg. Part.
N. 2914,censita al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Sant'Antimo (NA) al foglio
7,particella 591, sub.26, piano 1, categoria A/2, classe 5, vani 5, Rendita Euro 361,52; bb)
Cessione del 50% del predetto immobile, con totale accollo liberatorio da parte della SI.ra del mutuo bancario contratto da entrambi i coniugi ivi sussistente di € 135.000,00 CP_1
( centotrentacinquemila/00) della durata di anni 30 ( trenta) con l'istituto di credito bancario
NE di CH TA s.p.a , a rogito Notaio , Rep. 66705, Raccolta 23.855, Persona_1 trascritto Agenzia del Territorio di Napoli n.2 il 23.1.2018, Reg. Gen. n.3645 e Reg. Part. N.
419 che prevede il versamento di una rata mensile di € 542,43 ( cinquecentoquarantadue/43) corrisposto attualmente in via esclusiva dalla sig.ra La sig.ra CP_1 CP_1 procederà quindi al pagamento del prezzo di cessione mediante l'accollo totale del predetto mutuo bancario che residua sino all'estinzione totale dell'obbligazione di mutuo contratta da entrambi i coniugi;
si precisa che la sig.ra già provvede in via esclusiva al CP_1 pagamento dei ratei di mutuo. Il SI. dichiara di accettare tale pagamento a Parte_1 tacitazione totale di ogni avere dichiarando con la sottoscrizione del presente ricorso di non aver più nulla a pretendere dalla sig.ra cc) Le spese notarili della cessione della predetta CP_1 unità immobiliare e dell'accollo liberatorio, saranno ripartite al 50% tra i coniugi ed il notaio che sarà designato per la predetta cessione, verrà scelto dai coniugi di comune accordo. d) I coniugi si impegnano e si obbligano entrambi entro e non oltre 10 giorni dall'udienza di comparizione per la separazione consensuale, a fissare appuntamento presso il notaio designato per procedere agli adempimenti necessari per la cessione a favore della sig.ra della CP_1 quota pari al 50% dell'immobile sito nel Comune di Sant'Antimo (NA), Via Cardinale Verde snc;
entrambi i coniugi con la sottoscrizione delle presenti condizioni si obbligano e si impegnano a procedere alla stipula dell'atto notarile avente ad oggetto la predetta cessione entro e non oltre 10 giorni dal deposito del decreto di omologa. e) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto entrambi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento;
il SI. è dipendente dell'Arma dei Carabinieri e svolge servizio a Parte_1
Roma e la sig.ra è un'insegnante di sostegno presso la scuola primaria di CP_1
Castelnuovo di Porto (Roma) in attesa di trasferimento in una sede vicino al Comune di
Sant'Antimo (NA). f) I coniugi asseriscono di aver di comune accordo regolamentato definitivamente ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro e quindi dichiarano reciprocamente di non aver più nulla a pretendere per qualsivoglia ragione e titolo. g) I coniugi prestano reciproco consenso sin da ora per il rilascio e/o il rinnovo dei loro rispettivi passaporti.”.
Stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza, vivendo i coniugi già separati di fatto, nulla osta, in assenza di figli, alla ratifica delle condizioni concordate, con la specificazione che, in assenza di figli, l'assegnazione alla moglie della ex casa familiare va intesa come attribuzione del godimento esclusivo di tale immobile e ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui all'ordinanza emessa in pari data.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
non definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1
coniugati in Sant'Antimo il 3.9.2016, alle Controparte_1 condizioni congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 98,
Parte II, Serie A , Ufficio 1, Anno 2016);
- spese alla sentenza definitiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza. Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est.
dott.ssa Valeria Chirico
Il Presidente
dott.ssa Marta Ienzi