Articolo 2 della Legge 22 aprile 1953, n. 341
Articolo 1Articolo 3
Versione
2 giugno 1953
Art. 2.
Alla copertura della predetta spesa, che verra' stanziata su apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento di variazione al bilancio) per l'esercizio 1951-52.
Entrata in vigore il 2 giugno 1953