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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 4 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2739/2021 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Del Campo e Parte_1
Giuseppa Sindoni, giuste procure allegate al ricorso introduttivo e alla memoria di costituzione di nuovo procuratore del 01.03.2023;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippa Morina, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
- Resistente -
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.05.2021, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di prestare dal 1991 attività lavorativa in qualità di dirigente medico psichiatra presso l'ASP di Catania, Dipartimento di Salute Mentale, più precisamente in qualità di responsabile dell'U.O.S. SPDC di Bronte;
che, con nota inviata in data 13.01.2014, prot. 10/14, il direttore del Parte_2
dott. , ha comunicato al direttore del DSM, dott. che, a Persona_1 Persona_2 partire dal 01.02.2014, le funzioni che lo stesso dott. svolgeva ed esercitava all'interno Per_1
1 del predetto DSM venivano interrotte e, contestualmente, ha precisato che nell'effettivo e pieno esercizio delle relative funzioni gli sarebbe subentrato esso ricorrente;
che il direttore del DSM, dott. in relazione a tale predetta nota, ha disposto in data Persona_2
15.01.2014 (prot. n. 315) che le funzioni precedentemente svolte dal dott. all'interno Per_1
del Modulo DSM CT7, venissero ricoperte, e con decorrenza immediata, da esso ricorrente;
che, in conseguenza di quanto sopra riportato, dal 15.01.2014 al 30.04.2018, egli ha continuativamente svolto le funzioni di direzione e di coordinamento del sopra citato
[...]
e ciò anche in virtù delle delibere aziendali n. 1271 del 9.5.2014, n. Controparte_2
1781 del 23.7.2015, n. 2216 del 23.9.2015 e n. 95 del 22.01.2016, sebbene queste non coprano interamente il periodo in cui egli ha espletato di fatto ed ininterrottamente le funzioni in esame.
Tanto premesso ad assunto di avere svolto le funzioni di sostituto del direttore del Modulo
Dipartimentale di Salute Mentale CT7 e di avere conseguentemente diritto alla percezione dell'indennità mensile di euro 535,04 ex art. 18 del C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria, ha rappresentato che per il suddetto periodo tale indennità gli era stata corrisposta, ad eccezione di quella relativa ai mesi di: luglio, agosto e settembre 2015 per un totale di euro 1.605,12; una parte del mese di luglio 2016 (essendogli stata pagata per tale mese soltanto la somma di euro 144,04, a fronte di quella spettante di euro 535,04); agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016 per ulteriori euro 2.675,20; tutte le mensilità dell'anno 2017, per un importo totale di 6.420,48; gennaio, febbraio, marzo, aprile 2018 per un totale di euro
2.140,16.
Ciò posto, il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di: accertare e dichiarare che lo stesso ha svolto l'incarico di “sostituto” del Direttore dell' Salute Parte_3
Mentale regolarmente e continuativamente dal 15.01.2014 al Parte_2
30.04.2018; accertare e dichiarare che l'indennità mensile prevista non è stata interamente corrisposta e, pertanto, egli risulta creditore della somma complessiva pari ad euro 12.985,00 in relazione al periodo dall'1.7.2015 al 30.04.2018, oltre tredicesima e quattordicesima, se dovute;
condannare, di conseguenza, l' alla Controparte_1 corresponsione in suo favore di tutte le somme, maturate e non percepite, per l'importo complessivo di euro 15.000,00 o altro importo ritenuto di giustizia;
condannare l' al CP_1
pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore dei difensori che se ne sono dichiarati antistatari.
2 Instauratosi il contraddittorio, l' , con memoria del Controparte_1
18.11.2021, si è costituita in giudizio, contestando nel merito la fondatezza del ricorso e, nello specifico, evidenziando che il ricorrente, in virtù delle delibere menzionate in ricorso, ha svolto le funzioni di sostituto soltanto nel periodo dal 16.05.2014 al 15.05.2015 e dal
23.09.2015 al 22.07.2016 e che per tali periodi gli è stata interamente e regolarmente corrisposta la relativa indennità; ha poi osservato che “il conferimento dell'incarico di sostituzione, all'infuori dell'ipotesi di individuazione ad inizio anno ad opera esclusivamente del titolare per i casi di assenza per ferie, malattia o altro impedimento, non può che promanare dalla Direzione Generale, eventualmente anche tramite valutazione comparativa dei curricula dei vari dirigenti”.
Con le note conclusive autorizzate del 07.03.2023 e con le successive note di trattazione, poi, il ricorrente ha circoscritto la sua domanda di condanna della controparte alla somma di euro 12.985,00, anziché a quella originariamente richiesta di euro 15.000,00.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, autorizzato il deposito di note difensive e più volte rinviato per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del
04.04.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione del ricorrente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo ora il merito della controversia.
Oggetto del contendere è la spettanza dell'indennità per il caso di sostituzione prevista dall'art. 18 del C.C.N.L. del Comparto della Dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. del
08.06.2000, ai sensi del quale:
“
1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale.
Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano, secondo l'atto aziendale più strutture complesse.
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente della struttura medesima con rapporto di lavoro esclusivo, indicato all'inizio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che - a tal fine – si avvale dei seguenti criteri:
3 a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione;
b) valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice.
4. Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17 bis del dlgs
502/1992. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.
5. Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell'art. 71 del d.lgs, 29/1993 e della legge 816/1985 e successive modifiche o per distacco sindacale, l'azienda applica il comma 4 e provvede con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell'aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma.
6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall'art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997. La disciplina dell'incarico conferito è quella prevista dall'art. 15 e seguenti del d.lgs. 502/1992 e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico ed è soggetto alla verifica e valutazione di cui all'art. 31.
7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di L.
1.036.000 e per la sostituzione di cui al comma 3 di L. 518.000. Alla corresponsione delle
4 indennità si provvede o con le risorse o del fondo dell'art. 50 o di quello dell'art. 52 per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati.
8. Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico.”.
Con riferimento allo svolgimento di mansioni di direttore di struttura complessa o equiparata in sostituzione del titolare, la Suprema Corte ha univocamente osservato che “la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del
CCNL 8.6.2000 per l'area della dirigenza medica – applicabile ad ogni ipotesi di vacanza della dirigenza di struttura complessa (e quindi anche quando l'assegnazione provvisoria riguardi un posto di nuova istituzione nel quale non vi è un titolare assente o cessato) – non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c., e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art.
36 Cost.” (Cass. Sez. lav. 06.12.2023, n. 34155/ord.; nella stessa direzione si vedano altresì
Cass. Sez. lav. 17.03.2025, n. 7045/ord.; Cass. Sez. lav. 06.02.2024, n. 3368/ord.; Cass. Sez. lav. 15.02.2022, n. 4983/ord.; Cass. Sez. lav. 14.09.2022, n. 27109; Cass. Sez. lav.
20.08.2021, n. 23195; Cass. Sez. lav. 19.08.2021, n. 23155; Cass. Sez. lav. 16.12.2019, n.
33136; Cass. Sez. lav. 20.03.2019, n. 7863/ord.; Cass. Sez. lav. 03.09.2018, n. 21565; Cass.
Sez. lav. 19.04.2017, n. 9879: Cass. Sez. lav. 15.01.2016, n. 584; Cass. Sez. lav. 03.08.2015,
n. 16299).
In tale contesto, i giudici di legittimità hanno precisato che “la sostituzione di dirigenti di grado più elevato deve essere ritenuto un compito già incluso in modo strutturale nella funzione unitaria, anche quando si tratti di una sostituzione vicaria per temporanea mancanza del titolare della posizione surrogata. L'adibizione a compiti superiori in funzione vicariante, infatti, non comporta, da parte del sostituto, la dismissione dei compiti della
5 propria qualifica, ma solo il loro graduale ampliamento fino all'eventuale completa assunzione di quelli di struttura complessa.” (Cass. Sez. lav. n. 9879/2017 cit.).
Nel caso di specie, a livello documentale risulta che: con nota prot. n. 10/14 del 13.01.2014, il direttore del Modulo Dipartimentale CT7 Adrano-
Bronte, dott. , ha comunicato che, a seguito del suo avvenuto trasferimento presso il Per_1
di , a decorrere dal 01.02.2014 il ricorrente gli sarebbe subentrato nello Pt_4 CP_1
svolgimento delle relative funzioni;
con nota prot. 315 del 15.01.2014, il direttore del Dipartimento di salute mentale, dott.
, ha disposto che, “temporaneamente e con decorrenza immediata”, al fine di evitare Per_2
soluzioni di continuità nello svolgimento del servizio, le funzioni di direttore del Modulo
Dipartimentale CT7 sarebbero state “ricoperte” dal dott. ; Parte_2 Pt_1 con delibera n. 1271 del 09.05.2014, il commissario straordinario dell'Azienda ha conferito al ricorrente, a decorrere dal 16.05.2014 e per la durata di sei mesi, prorogabili a 12,
l'incarico temporaneo in sostituzione di direttore dell' Parte_5
[...]
con delibera n. 1781 del 23.07.2015, il direttore generale dell'Azienda ha conferito al ricorrente l'incarico in sostituzione ex art. 18, comma 7, del C.C.N.L. di direttore del citato
Modulo Dipartimentale di Salute mentale per la durata di mesi due a decorrere dalla data di adozione della delibera, riservandosi la facoltà di disporre la prosecuzione dell'incarico oltre i due mesi;
con delibera n. 2216 del 23.09.2015, il direttore generale dell' ha confermato sino CP_1 al 22.01.2016 l'incarico di sostituto in favore del dott. ; Pt_1 con delibera n. 95 del 22.01.2016, il direttore generale dell' ha prorogato sino al CP_1
22.07.2016 l'incarico di sostituto in favore del dott. . Pt_1
In virtù di tali provvedimenti, quindi, al ricorrente è stato formalmente conferito l'incarico di sostituto del direttore del in discussione dal 15.01.2014 al 16.11.2014 e dal Pt_4
23.07.2015 al 22.07.2016.
Oltre a tali periodi di riconoscimento formale dell'incarico di sostituto, tuttavia, deve essere positivamente valorizzata anche la restante attività sostitutiva svolta in via “di fatto” e che, secondo il pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ugualmente rileva ai fini dell'attribuzione dell'indennità di cui al più volte citato art. 18: la Cassazione, invero, ha affermato che la c.d. indennità sostitutiva spetta anche “al dirigente medico preposto di fatto
6 ad una struttura complessa” (Cass. Sez. lav. n. 3368/2024) ovvero dopo la scadenza del termine massimo di dodici mesi entro il quale l'incarico di sostituto può essere formalmente attribuito (si vedano tutte le pronunce sopra menzionate a proposito del riconoscimento del diritto a percepire la sola indennità sostitutiva, anziché l'intero trattamento economico proprio della figura primariale).
Ebbene, dai numerosissimi documenti allegati ai nn. 6, 7 e 8 del ricorso (autorizzazioni di spese per rifornimento carburante delle macchine di servizio, attestazioni di regolarità sanitaria riguardanti fatture per prestazioni fornite da vari enti e proposte di ricovero o autorizzazioni di proroghe di ricovero di pazienti presso cliniche o CTA, documenti tutti sottoscritti o vidimati dal ricorrente in qualità di “Direttore f.f.” o “Dirigente psichiatra” del si ricava che effettivamente il dott. dall'inizio del 2014 alla Parte_6 Pt_1 fine del 2018 ha ininterrottamente espletato l'incarico di sostituto del direttore della struttura complessa in discussione.
Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento dell'importo di euro 12.985,00 a titolo di indennità sostitutiva ex art. 18 spettante per i periodi sopra meglio specificati per i quali la stessa non è stata erogata dall'Azienda datrice, la quale, del resto, non ha contestato specificamente tale mancata erogazione, limitandosi a sostenere che l'indennità era stata regolarmente corrisposta per i periodi di formale sostituzione, mentre per i restanti periodi nulla spetterebbe all'interessato perché difettava la relativa delibera di conferimento.
3. Il ricorso, quindi, è meritevole di accoglimento.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo con riferimento alle cause di valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro e in relazione ai parametri minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, seguono la regola della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della resistente soccombente e distratte in favore dei procuratori che se ne sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 2739/2021 R.G.: condanna l' a pagare al ricorrente la somma di euro Controparte_1
12.985,00 per le causali di cui in motivazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo;
7 condanna la medesima resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute CP_1
dal ricorrente, spese che si liquidano in euro 2.109,00, oltre a rimborso del c.u., rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A, ove dovute, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori che se ne sono dichiarati antistatari.
Catania, 8 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 4 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2739/2021 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Del Campo e Parte_1
Giuseppa Sindoni, giuste procure allegate al ricorso introduttivo e alla memoria di costituzione di nuovo procuratore del 01.03.2023;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Filippa Morina, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
- Resistente -
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.05.2021, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di prestare dal 1991 attività lavorativa in qualità di dirigente medico psichiatra presso l'ASP di Catania, Dipartimento di Salute Mentale, più precisamente in qualità di responsabile dell'U.O.S. SPDC di Bronte;
che, con nota inviata in data 13.01.2014, prot. 10/14, il direttore del Parte_2
dott. , ha comunicato al direttore del DSM, dott. che, a Persona_1 Persona_2 partire dal 01.02.2014, le funzioni che lo stesso dott. svolgeva ed esercitava all'interno Per_1
1 del predetto DSM venivano interrotte e, contestualmente, ha precisato che nell'effettivo e pieno esercizio delle relative funzioni gli sarebbe subentrato esso ricorrente;
che il direttore del DSM, dott. in relazione a tale predetta nota, ha disposto in data Persona_2
15.01.2014 (prot. n. 315) che le funzioni precedentemente svolte dal dott. all'interno Per_1
del Modulo DSM CT7, venissero ricoperte, e con decorrenza immediata, da esso ricorrente;
che, in conseguenza di quanto sopra riportato, dal 15.01.2014 al 30.04.2018, egli ha continuativamente svolto le funzioni di direzione e di coordinamento del sopra citato
[...]
e ciò anche in virtù delle delibere aziendali n. 1271 del 9.5.2014, n. Controparte_2
1781 del 23.7.2015, n. 2216 del 23.9.2015 e n. 95 del 22.01.2016, sebbene queste non coprano interamente il periodo in cui egli ha espletato di fatto ed ininterrottamente le funzioni in esame.
Tanto premesso ad assunto di avere svolto le funzioni di sostituto del direttore del Modulo
Dipartimentale di Salute Mentale CT7 e di avere conseguentemente diritto alla percezione dell'indennità mensile di euro 535,04 ex art. 18 del C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria, ha rappresentato che per il suddetto periodo tale indennità gli era stata corrisposta, ad eccezione di quella relativa ai mesi di: luglio, agosto e settembre 2015 per un totale di euro 1.605,12; una parte del mese di luglio 2016 (essendogli stata pagata per tale mese soltanto la somma di euro 144,04, a fronte di quella spettante di euro 535,04); agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2016 per ulteriori euro 2.675,20; tutte le mensilità dell'anno 2017, per un importo totale di 6.420,48; gennaio, febbraio, marzo, aprile 2018 per un totale di euro
2.140,16.
Ciò posto, il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di: accertare e dichiarare che lo stesso ha svolto l'incarico di “sostituto” del Direttore dell' Salute Parte_3
Mentale regolarmente e continuativamente dal 15.01.2014 al Parte_2
30.04.2018; accertare e dichiarare che l'indennità mensile prevista non è stata interamente corrisposta e, pertanto, egli risulta creditore della somma complessiva pari ad euro 12.985,00 in relazione al periodo dall'1.7.2015 al 30.04.2018, oltre tredicesima e quattordicesima, se dovute;
condannare, di conseguenza, l' alla Controparte_1 corresponsione in suo favore di tutte le somme, maturate e non percepite, per l'importo complessivo di euro 15.000,00 o altro importo ritenuto di giustizia;
condannare l' al CP_1
pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore dei difensori che se ne sono dichiarati antistatari.
2 Instauratosi il contraddittorio, l' , con memoria del Controparte_1
18.11.2021, si è costituita in giudizio, contestando nel merito la fondatezza del ricorso e, nello specifico, evidenziando che il ricorrente, in virtù delle delibere menzionate in ricorso, ha svolto le funzioni di sostituto soltanto nel periodo dal 16.05.2014 al 15.05.2015 e dal
23.09.2015 al 22.07.2016 e che per tali periodi gli è stata interamente e regolarmente corrisposta la relativa indennità; ha poi osservato che “il conferimento dell'incarico di sostituzione, all'infuori dell'ipotesi di individuazione ad inizio anno ad opera esclusivamente del titolare per i casi di assenza per ferie, malattia o altro impedimento, non può che promanare dalla Direzione Generale, eventualmente anche tramite valutazione comparativa dei curricula dei vari dirigenti”.
Con le note conclusive autorizzate del 07.03.2023 e con le successive note di trattazione, poi, il ricorrente ha circoscritto la sua domanda di condanna della controparte alla somma di euro 12.985,00, anziché a quella originariamente richiesta di euro 15.000,00.
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, autorizzato il deposito di note difensive e più volte rinviato per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del
04.04.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione del ricorrente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo ora il merito della controversia.
Oggetto del contendere è la spettanza dell'indennità per il caso di sostituzione prevista dall'art. 18 del C.C.N.L. del Comparto della Dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. del
08.06.2000, ai sensi del quale:
“
1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale.
Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano, secondo l'atto aziendale più strutture complesse.
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente della struttura medesima con rapporto di lavoro esclusivo, indicato all'inizio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che - a tal fine – si avvale dei seguenti criteri:
3 a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione;
b) valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice.
4. Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17 bis del dlgs
502/1992. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.
5. Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell'art. 71 del d.lgs, 29/1993 e della legge 816/1985 e successive modifiche o per distacco sindacale, l'azienda applica il comma 4 e provvede con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell'aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma.
6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall'art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997. La disciplina dell'incarico conferito è quella prevista dall'art. 15 e seguenti del d.lgs. 502/1992 e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico ed è soggetto alla verifica e valutazione di cui all'art. 31.
7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di L.
1.036.000 e per la sostituzione di cui al comma 3 di L. 518.000. Alla corresponsione delle
4 indennità si provvede o con le risorse o del fondo dell'art. 50 o di quello dell'art. 52 per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati.
8. Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico.”.
Con riferimento allo svolgimento di mansioni di direttore di struttura complessa o equiparata in sostituzione del titolare, la Suprema Corte ha univocamente osservato che “la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del
CCNL 8.6.2000 per l'area della dirigenza medica – applicabile ad ogni ipotesi di vacanza della dirigenza di struttura complessa (e quindi anche quando l'assegnazione provvisoria riguardi un posto di nuova istituzione nel quale non vi è un titolare assente o cessato) – non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c., e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art.
36 Cost.” (Cass. Sez. lav. 06.12.2023, n. 34155/ord.; nella stessa direzione si vedano altresì
Cass. Sez. lav. 17.03.2025, n. 7045/ord.; Cass. Sez. lav. 06.02.2024, n. 3368/ord.; Cass. Sez. lav. 15.02.2022, n. 4983/ord.; Cass. Sez. lav. 14.09.2022, n. 27109; Cass. Sez. lav.
20.08.2021, n. 23195; Cass. Sez. lav. 19.08.2021, n. 23155; Cass. Sez. lav. 16.12.2019, n.
33136; Cass. Sez. lav. 20.03.2019, n. 7863/ord.; Cass. Sez. lav. 03.09.2018, n. 21565; Cass.
Sez. lav. 19.04.2017, n. 9879: Cass. Sez. lav. 15.01.2016, n. 584; Cass. Sez. lav. 03.08.2015,
n. 16299).
In tale contesto, i giudici di legittimità hanno precisato che “la sostituzione di dirigenti di grado più elevato deve essere ritenuto un compito già incluso in modo strutturale nella funzione unitaria, anche quando si tratti di una sostituzione vicaria per temporanea mancanza del titolare della posizione surrogata. L'adibizione a compiti superiori in funzione vicariante, infatti, non comporta, da parte del sostituto, la dismissione dei compiti della
5 propria qualifica, ma solo il loro graduale ampliamento fino all'eventuale completa assunzione di quelli di struttura complessa.” (Cass. Sez. lav. n. 9879/2017 cit.).
Nel caso di specie, a livello documentale risulta che: con nota prot. n. 10/14 del 13.01.2014, il direttore del Modulo Dipartimentale CT7 Adrano-
Bronte, dott. , ha comunicato che, a seguito del suo avvenuto trasferimento presso il Per_1
di , a decorrere dal 01.02.2014 il ricorrente gli sarebbe subentrato nello Pt_4 CP_1
svolgimento delle relative funzioni;
con nota prot. 315 del 15.01.2014, il direttore del Dipartimento di salute mentale, dott.
, ha disposto che, “temporaneamente e con decorrenza immediata”, al fine di evitare Per_2
soluzioni di continuità nello svolgimento del servizio, le funzioni di direttore del Modulo
Dipartimentale CT7 sarebbero state “ricoperte” dal dott. ; Parte_2 Pt_1 con delibera n. 1271 del 09.05.2014, il commissario straordinario dell'Azienda ha conferito al ricorrente, a decorrere dal 16.05.2014 e per la durata di sei mesi, prorogabili a 12,
l'incarico temporaneo in sostituzione di direttore dell' Parte_5
[...]
con delibera n. 1781 del 23.07.2015, il direttore generale dell'Azienda ha conferito al ricorrente l'incarico in sostituzione ex art. 18, comma 7, del C.C.N.L. di direttore del citato
Modulo Dipartimentale di Salute mentale per la durata di mesi due a decorrere dalla data di adozione della delibera, riservandosi la facoltà di disporre la prosecuzione dell'incarico oltre i due mesi;
con delibera n. 2216 del 23.09.2015, il direttore generale dell' ha confermato sino CP_1 al 22.01.2016 l'incarico di sostituto in favore del dott. ; Pt_1 con delibera n. 95 del 22.01.2016, il direttore generale dell' ha prorogato sino al CP_1
22.07.2016 l'incarico di sostituto in favore del dott. . Pt_1
In virtù di tali provvedimenti, quindi, al ricorrente è stato formalmente conferito l'incarico di sostituto del direttore del in discussione dal 15.01.2014 al 16.11.2014 e dal Pt_4
23.07.2015 al 22.07.2016.
Oltre a tali periodi di riconoscimento formale dell'incarico di sostituto, tuttavia, deve essere positivamente valorizzata anche la restante attività sostitutiva svolta in via “di fatto” e che, secondo il pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ugualmente rileva ai fini dell'attribuzione dell'indennità di cui al più volte citato art. 18: la Cassazione, invero, ha affermato che la c.d. indennità sostitutiva spetta anche “al dirigente medico preposto di fatto
6 ad una struttura complessa” (Cass. Sez. lav. n. 3368/2024) ovvero dopo la scadenza del termine massimo di dodici mesi entro il quale l'incarico di sostituto può essere formalmente attribuito (si vedano tutte le pronunce sopra menzionate a proposito del riconoscimento del diritto a percepire la sola indennità sostitutiva, anziché l'intero trattamento economico proprio della figura primariale).
Ebbene, dai numerosissimi documenti allegati ai nn. 6, 7 e 8 del ricorso (autorizzazioni di spese per rifornimento carburante delle macchine di servizio, attestazioni di regolarità sanitaria riguardanti fatture per prestazioni fornite da vari enti e proposte di ricovero o autorizzazioni di proroghe di ricovero di pazienti presso cliniche o CTA, documenti tutti sottoscritti o vidimati dal ricorrente in qualità di “Direttore f.f.” o “Dirigente psichiatra” del si ricava che effettivamente il dott. dall'inizio del 2014 alla Parte_6 Pt_1 fine del 2018 ha ininterrottamente espletato l'incarico di sostituto del direttore della struttura complessa in discussione.
Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento dell'importo di euro 12.985,00 a titolo di indennità sostitutiva ex art. 18 spettante per i periodi sopra meglio specificati per i quali la stessa non è stata erogata dall'Azienda datrice, la quale, del resto, non ha contestato specificamente tale mancata erogazione, limitandosi a sostenere che l'indennità era stata regolarmente corrisposta per i periodi di formale sostituzione, mentre per i restanti periodi nulla spetterebbe all'interessato perché difettava la relativa delibera di conferimento.
3. Il ricorso, quindi, è meritevole di accoglimento.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo con riferimento alle cause di valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro e in relazione ai parametri minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, seguono la regola della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della resistente soccombente e distratte in favore dei procuratori che se ne sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 2739/2021 R.G.: condanna l' a pagare al ricorrente la somma di euro Controparte_1
12.985,00 per le causali di cui in motivazione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sorgere del credito sino all'effettivo soddisfo;
7 condanna la medesima resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute CP_1
dal ricorrente, spese che si liquidano in euro 2.109,00, oltre a rimborso del c.u., rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A, ove dovute, come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori che se ne sono dichiarati antistatari.
Catania, 8 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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