Articolo 28 della Legge 30 dicembre 1991, n. 414
Articolo 27Articolo 29
Versione
1 gennaio 1992
Art. 28. (Riduzione dell'anzianita'
di iscrizione) 1. Per gli iscritti che compiano i sessantacinque anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il quinto anno successivo, l'anzianita' trentennale di cui all'articolo 2, comma 1, e' ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del sessantacinquesimo anno ed il quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli iscritti che compiano i settanta anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre dell'anno successivo, l'anzianita' venticinquennale di cui al'articolo 2, comma 1, e' ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra l'anno di compimento del settantesimo anno di eta' e l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. 2. Per gli iscritti ai quali e' applicabile l' articolo 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1970, n. 1140 , l'anzianita' venticinquennale di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge e' ridotta a quella ivi prevista. 3. La riduzione di anzianita' di cui ai commi 1 e 2 e' applicata ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, su richiesta degli iscritti, a condizione che costoro possano far valere dopo il compimento dell'eta' pensionabile un'anzianita' effettiva o convenzionale di iscrizione e contribuzione di almeno venticinque anni, nel caso previsto dal comma 1, e di almeno venti anni, nel caso previsto dal comma 2. 4. La pensione e' commisurata all'anzianita' effettiva o convenzionale maturata alla data del pensionamento. 5. Per coloro che abbiano prodotto domanda di pensione di invalidita' prima della data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di anzianita' previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), e' ridotto a cinque anni. 6. Le iscrizioni avvenute prime della data di entrata in vigore della presente legge si intendono compiute, a tutti gli effetti contributivi e previdenziali, con decorrenza dal 1› gennaio dell'anno in cui sono avvenute.
Nota all'art. 28:
- Il testo dell' art. 5, primo comma, lettera b), della legge n. 1140/1970 (Adeguamento della legislazione sulla previdenza e sull'assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali) e' il seguente:
"La pensione diretta di vecchiaia e' corrisposta ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e periti commerciali:
(Omissis);
b) al compimento del 70› anno di eta' purche' abbiano maturato almeno venti anni di contribuzione".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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