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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza pubblica del 5/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 20409/2022 R.G. promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Zangrilli ed elettivamente domiciliata presso lo studio della predetta legale in Roma, Viale Giuseppe Mazzini,134, come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaella Piergentili per procura CP_2
generale alle liti per atti notaio di Fiumicino del 23.01.2023 Persona_1
NONCHE' CONTRO
, con sede in Roma, via Giuseppe Controparte_3
Grezar n.14, cod. fisc. , Ente pubblico economico istituito ai sensi P.IVA_1
dell'articolo 1 del Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017, in persona del procuratore in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Parte_2 UD , in virtù di procura speciale per atto notarile repertorio nr CP_4
181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato dall'avv. Simona Barletta, presso la quale
è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Andrea da Salerno 13.
Resistenti
Oggetto: Opposizione ad avviso di intimazione e ad avvisi di addebito correlati aventi ad oggetto crediti contributivi
Conclusioni: come in atti da intendersi in questa sede integralmente trascritte
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso, iscritto a ruolo il 21.06.2022 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 097 2022 9025823116/000, notificata in data
14.06.2022, limitatamente agli avvisi di addebito n. 39720112001052639000,
n. 39720112005446582000, n. 39720120002095658000, n.
39720120002164091000, n. 39720120013201878000, n.
39720120017944171000, n. 39720130024619635000 riguardanti crediti di natura previdenziale.
Al proposito ha eccepito in via preliminare l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo pec perché proveniente da un indirizzo non presente in un registro pubblico nonché la mancata notifica degli avvisi di addebito e, nel merito, la prescrizione quinquennale dei contributi, per non aver ricevuto atti interruttivi successivi.
Conseguentemente ha chiesto dichiararsi nulli e/o illegittimi gli avvisi di addebito anzidetti.
Si sono costituiti in giudizio ed , che hanno Controparte_5 CP_1
contestato le avverse deduzioni ed hanno rappresentato che la parte opponente, in relazione agli avvisi di addebito opposti, ha effettuato dei pagamenti rateali che attestano, da un lato, l'avvenuta ricezione dei titoli e, dall'altro,
2 l'interruzione della prescrizione antecedente alla notifica della intimazione opposta. Hanno pertanto chiesto il rigetto dell'opposizione, con conferma del credito residuo ancora dovuto nella misura di € 4156,69.
Istruita documentalmente attraverso l'acquisizione delle istanze di rateizzazione, all'udienza del 5 febbraio 2025 la causa è stata discussa e decisa mediante lettura e deposito di sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo, sollevato dalla società ricorrente, circa la nullità della notifica via pec dell'intimazione di pagamento va disatteso per le seguenti motivazioni.
La modalità di notifica attuata nel caso di specie è espressamente consentita, per gli atti della riscossione, dall'articolo 26 del D.P.R. n. 602/73.
Secondo il principio condivisibilmente espresso dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte, "l'irritualità della notificazione di un atto (…) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale" (cfr. Cassazione, Sezioni Unite n. 7665 del
18/04/2016).
Quanto, poi, all'indirizzo del mittente, è sufficiente richiamare condivisibile pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la quale, esprimendosi in merito a notifica disposta dal concessionario della riscossione a mezzo di un indirizzo di posta elettronica certificata non presente in un pubblico registro, superando un precedente orientamento, ha affermato che
“La riconducibilità del documento al mittente è comprovata dai dati di certificazione contenuti con carattere immodificabile nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dal gestore (es. ricevuta di presa in carico, di accettazione e di avvenuta consegna) nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato. Ciascun dominio Pec è attribuibile dal
3 gestore unicamente ad un soggetto e quello assegnato attualmente a
[...]
e precedentemente a Equitalia reca esattamente la Controparte_6
denominazione del mittente, per cui non vi è possibilità di fraintendimenti circa il soggetto da cui l'atto promana. In ogni caso, il destinatario di una e-mail certificata, per fugare ogni dubbio sulla identità del soggetto mittente, ha la possibilità di verificare il titolare del dominio di posta elettronica dal quale gli è stato notificato il messaggio, consultando la cosiddetta "Anagrafe dei domini
Internet" (sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 10969 del
21/12/2020)
Si richiama altresì Cassazione, Sezione Lavoro, n. 25819 del 31/10/2017 per la quale "nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art.
1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico".
2. Anche la seconda censura relativa alla mancata notifica degli avvisi di addebito deve essere disattesa alla luce della copiosa documentazione prodotta da ed , non contestata nello specifico dalla società ed CP_1 CP_3 CP_5
attestante la conoscenza degli avvisi da parte della stessa.
E' agli atti del giudizio l'accoglimento delle richieste di rateizzazione delle somme dovute - e portate dal documento in questa sede impugnato - che la opponente società ha presentato. La documentazione predetta dimostra in maniera inequivocabile l'interruzione della prescrizione quinquennale con riferimento ai richiesti contributi.
Il Tribunale ritiene infatti che, a fronte della incontestata e documentata circostanza della pendenza di una definizione agevolata in relazione agli avvisi
4 di addebito impugnati, non possa dirsi maturata alcuna prescrizione, ben potendosi qualificare la domanda di rateizzazione come un innegabile riconoscimento del debito, dal momento del compimento del quale la prescrizione comincia a decorrere ex novo (cfr. Cass. Sent. n. 10327/2017 per la quale “la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla
l. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”).
Più di recente la Corte ha affermato che “La richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti” (Cass. Cassazione civile sez. trib., 06/02/2024, n.3414).
Ancora nella sentenza n. 6160/2022 così viene statuito: “Si è infatti affermato, in tale ultima pronuncia, che, se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso
l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle….Pertanto, ogni questione in ordine alla tardività della notifica delle cartelle, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, risulta assorbita”.
5 Venendo al caso in esame, assorbita ogni altra questione di merito nella appurata richiesta di rateizzazione del debito, non essendo stata spesa alcuna ulteriore ragione di opposizione rispetto alla prescrizione del credito azionato, la società ricorrente deve dichiararsi tenuta al pagamento dell'ammontare residuo portato dall'intimazione di pagamento oggi opposta nella misura di € di € 4156,69, in considerazione dei pagamenti rateali già effettuati dalla stessa e dei correlati sgravi da parte dell'ente impositore.
Al proposito si osserva che agli ultimi pagamenti rateali relativi all'AVA n.
39720112001052639000 e n. 39720130024619635000 del 31.7.2018 è seguita, nel quinquennio, la notifica dell'intimazione di pagamento, anche considerando il periodo di sospensione della prescrizione quale introdotto dalla normativa emergenziale succedutasi nel tempo (cfr. D.L. n. 27 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle contribuzioni di previdenza ed assistenza dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ed articolo 11, comma 9, del decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio
2021, n. 21 che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2021).
In conclusione l'opposizione deve essere respinta, con conferma del residuo credito a favore dell' pari ad € 4156,69 e non ancora versato. CP_1
Sussistono giustificate ragioni, in considerazione dei pagamenti rateali già effettuati, per disporre la compensazione per 2/3 delle spese di lite, mentre la parte opponente deve essere condannata al pagamento del residuo 1/3, che si liquida in dispositivo in favore di ciascun resistente (parametri di cui al D.M.
147/2022, fase di studio, introduttiva e decisionale, scaglione da € 5200,00 ad
€ 26.000,00).
P.Q.M.
6 Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 20409/2022 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-respinge l'opposizione, confermando il credito ancora dovuto nei confronti dell' nella misura di € 4156,69, oltre accessori di legge;
CP_1
-compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la parte opponente al pagamento in favore di ciascuno degli enti resistenti del residuo 1/3, che liquida per compensi in € 750,00 ciascuno, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA
e CAP.
Roma, 5.02.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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