Decreto cautelare 16 dicembre 2015
Decreto cautelare 21 dicembre 2015
Decreto cautelare 28 dicembre 2015
Ordinanza cautelare 28 gennaio 2016
Ordinanza collegiale 6 maggio 2016
Sentenza 28 dicembre 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto cautelare 28/12/2015, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00677/2015 REG.PROV.CAU.
N. 03052/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 3052 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
EN NA, EN ES, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Fusaro, con domicilio eletto presso Andrea Fusaro in Lecce, Via Padovano Bax,6;
contro
Comune di Lecce; Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Laura Chiapperini, Sabrina De Palma, con domicilio eletto presso Arpa Dipartimento Provinciale in Lecce, Via Miglietta N. 2;
nei confronti di
Condominio IO;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
( atto introduttivo )- 1) del verbale di sopralluogo redatto il 24/11/15 dagli agenti della Polizia Ambientale, che estende i divieti di seguito indicati al nuovo titolare;2) dell'ordinanza prot. n. 0124943/15, notificata il 13/10/15, con la quale l'Ufficio Ambiente ha, sul presupposto del superamento del limite differenziale diurno di 5 db causato dal taglio della carne sul ceppo di legno, ordinato "con decorrenza immediata, (omissis),1. di non utilizzare il ceppo di legno sul quale avviene il taglio della carne, (omissis), " ;3) della nota prot. n. 0142366/2015 del 12/11/2015, pervenuta il 17/\11, che estende l'efficacia dell'ordinanza Prot. n. 0124964/15 al banco di taglio che sostituisce il ceppo di legno per il taglio della carne ,e ove occorra e ove sia mai indispensabile/necessario;4) dell''ordinanza dirigenziale n. 897del 3/07/2014 che vieta l'impiego della mannaia e strumenti da taglio similari, sospesa dallo stesso ufficio con nota prot. n. 74759/2014 del 31/07/2014 per consentire gli interventi di bonifica e di poi revocata con l'ordinanza n. 905 del 2/07/2015; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ed in particolare1. dei rapporti di verifica ARPA DAP Lecce n° 2133/1 del 14/09/2015 prot. n. 0052664 - 193 del 23/09/2015 e n. 2133 del 16/09/2013, protocollo n. 0053046 del 23/09/2013, degli esposti Prot. n. 58646/13 dei condomini dello stabile IO inviati al Comune e del verbale di ispezione degli agenti di Polizia Ambientale del 18/06/2014 prot. n. 456/20/P.G.;2. del verbale di contestazione di violazione amministrativa PU 21430/15 23/11/2015, notificato il 5/12/2015, con il quale il Corpo di Polizia Locale ha comminato al ricorrente sig.EN ES la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 1.032,00, per aver violato l'art. 10, comma 2 della L. 447/95, sul presupposto del superamento del limite di immissione del rumore di 5 db differenziale diurno accertato con rapporto ARPA n. 2133/1 del 14/09/2015 nel corso della verifica in "modalità discreta" di cui all'ordinanza 905 2/07/2015;3. del contegno e delle condotte di tutte le amministrazioni resistenti.
Con richiesta di condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno sofferto in conseguenza dell'illegittima attività e degli illegittimi contegni delle Amministrazioni resistenti; ( ( motivi aggiunti) per l'annullamento, previa sospensione,dell'ordinanza dirigenziale n. 1651 prot. n. 0153656/2015 dell'Ufficio Ambiente del Comune di Lecce, presuntivamente emessa il 4.12.2015, ma notificata ad entrambi i ricorrenti il 23.12.2015, che revoca l'ordinanza prot. n. 0124943/2015 (ord. n. 1361/15) del 9.10.2015, con la quale nuovamente dispone nei confronti del ricorrente "di non utilizzare il ceppo di legno sul quale avviene il taglio della carne".
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che l’ordinanza n.1651 del 2015 revoca la precedente ordinanza n.1361 del 2015 e ripete, nei confronti dell’attuale titolare dell’esercizio, quanto disposto con la citata ordinanza n. 1361 del 2015 nei confronti del precedente titolare;
Considerato che, nei confronti dell’ordinanza n. 1361 del 2015, erano state formulate le seguenti considerazioni col decreto cautelare n.672 del 2015:
“Considerato che l’ordinanza n. 1361 del 2015 comporta il divieto di utilizzare le mannaie e il ceppo di legno per il taglio della carne atteso che il rapporto di verifica di inquinamento acustico ha rilevato, non ostante la bonifica acustica eseguita, il superamento del valore limite del criterio differenziale pari a 5db a finestre chiuse nell’ambiente abitativo di Greco Fulvio, nel periodo diurno; a tale inibizione nulla aggiunge la nota 12 novembre 2015 n. 142366/2015;
Ritenuto che dal citato rapporto di verifica risulta che la sorgente di inquinamento acustico costituita dalla mannaia è stata di circa 29 minuti nel corso dell’attività lavorativa svolta durante la mattina dalle ore 08.30 alle ore 12.00;
Ritenuto che, nelle more di un accertamento esteso all’intera giornata lavorativa, l’inibizione dell’uso dei cennati strumenti di lavoro costituisca una lesione di estrema gravità;
Ritenuto infine che la rimozione della lesione ha i caratteri della estrema gravità ed urgenza;”.
Considerato che le stesse valutazioni, in ordine al fumus boni iuris all’estrema gravità danno ed all’urgenza di rimuovere la lesione lamentata, devono essere formulate nei confronti dell’ordinanza n.1651 del 2015;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di misure cautelari monocratiche di cui in epigrafe.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 27 gennaio 2016.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 26 dicembre 2015.
| Il Presidente |
| Antonio Cavallari |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 28/12/2015
IL SEGRETARIO