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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 338/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 338 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
(c.f. ), nata a [...]_1 C.F._1
il 04.09.1980, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaella Di Donato (c.f. ) C.F._2
e Franco Massari (c.f. , presso lo studio dei quali in Villaricca (NA), Corso C.F._3
Europa n. 273, elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti, e Controparte_1
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso C.F._4 dall'avv. Miriam Petrone (c.f. ), presso il cui studio in Sant'Antimo (NA), C.F._5
via Roma n. 157, elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 27.01.2025 i ricorrenti e Parte_1 Controparte_1
premettevano: di aver avuto una convivenza more uxorio da cui era nati due figli, (a Napoli Per_1
il 12.08.2011) e LE (a Frattamaggiore il 04.05.2018); che la coppia aveva convissuto da agosto
2014 ma la relazione si interrompeva successivamente;
che la sig.ra era Parte_1
pagina 1 di 6 impiegata presso Original Marines S.p.A. mentre il sig. era legale rapp.te p.t. della Controparte_1 società Gimar Metal s.r.l.; su tali premesse, chiedevano la regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale e il regime economico a favore dei minori come concordato.
Fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 22.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 22.05.2025, le parti con note depositate il 21.05.2025 dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale all'udienza e chiedevano l'accoglimento della domanda alle condizioni indicate in ricorso e la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il visto in data 14.03.2025.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Il Collegio preliminarmente osserva che il ricorso soddisfa i requisiti formali di cui agli artt. 473 bis
12 e 473 bis 51 introdotti dal D.Lgs 149/2022.
Le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
“1. I conviventi vivranno separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. I figli minori e LE sono affidati ad entrambi i genitori con residenza privilegiata Per_1 presso la madre sig.ra ; Parte_1
3. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la eserciteranno separatamente, mentre si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, con l'impegno per entrambi di consultarsi reciprocamente e tempestivamente relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione, che riguardano e riguarderanno i due minori, le cui decisioni verranno adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
La casa famigliare, sita in Sant'Antimo (NA) alla Via Ruggero Leoncavallo n. 7, di proprietà esclusiva di (C.F. ), verrà assegnata alla SI.ra Parte_2 C.F._6
dove la stessa abiterà con i figli minori e vi conserverà oltre alla residenza anche il Parte_1
proprio domicilio, insieme ai mobili e gli oggetti che la arredano, come meglio specificato al punto sub
12) del presente ricorso;
4. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di Controparte_1
seguito indicate:
a) - il padre a week end alternati ha il diritto di tenere con sé i due figli il sabato e la domenica, con pernotto per la giornata del sabato, dalle ore 13:30 alle ore 19:00 della domenica ove li riaccompagnerà presso la casa famigliare, salvo diverso accordo tra i genitori;
l'orario delle 19:00 è da intendersi per il periodo scolastico, mentre per il periodo extra scolastico le parti si accordano per un rientro anche alle ore 20:30 salvo diverso accordo tra i genitori;
pagina 2 di 6 b) il padre ha il diritto di tenere con sé i figli anche la giornata del mercoledì pomeriggio dalle ore 13:30 alle ore 19:00 salvo diverso accordo tra i genitori;
l'orario delle 19:00 è da intendersi per il periodo scolastico, mentre per il periodo extra scolastico le parti si accordano per un rientro anche alle ore 20:30, salvo diverso accordo tra i genitori;
c) relativamente alle feste natalizie, il padre ha diritto a tenere con sé i due figli minori: un anno i giorni 24 (a partire dalle ore 12:00 salvo diverso accordo tra i genitori), 25 e 26 dicembre, riaccompagnandoli la sera del giorno 26 dicembre alle ore 21:00 presso la casa famigliare, salvo diverso accordo tra i genitori;
un anno i giorni 31 dicembre (a partire dalle ore 12:00 salvo diverso accordo tra i genitori), e 1 e 2 gennaio, riaccompagnandoli la sera del giorno 2 gennaio alle ore
21:00 presso la casa famigliare, salvo diverso accordo tra i genitori;
l'Epifania ad anni alterni. Per le festività natalizie anno 2024, i genitori espressamente concordano che i figli minori saranno con la madre il periodo di Natale e con il padre il periodo di Capodanno.
d) il padre avrà diritto a trascorrere le feste pasquali con i due figli specificamente potrà tenerli con sé l'intera giornata della Pasqua o del Lunedì in Albis, ad anni alterni.
e) il padre dovrà accompagnare nelle giornate del martedì e del giovedì mattina il figlio minore
LE presso l'Istituto scolastico dallo stesso frequentato, salvo diverso accordo tra i genitori;
negli altri giorni il minore sarà accompagnato dalla madre, salvo diverso accordo tra i genitori.
f) relativamente alle vacanze estive, il padre ed i piccoli hanno il reciproco diritto di trascorrerle insieme. Ciò potrà avvenire nelle due settimane di agosto, anche non consecutive, decise congiuntamente dai due coniugi e ad anni alterni, con l'obbligo per il SI. di comunicare CP_1
il periodo prescelto entro il 30 maggio;
lo stesso obbligo di comunicazione graverà sulla SI.ra
; Parte_1
g) il padre, alle condizioni tutte già indicate, ha il diritto di tenere con sé i figli minori anche l'intera giornata del 19 marzo di ogni anno, il giorno del proprio onomastico e quello del proprio compleanno. Così come la madre trascorrerà con i due piccoli le analoghe ricorrenze che la riguardano (Festa della Mamma, compleanno ed onomastico). Le ricorrenze che riguardano i due piccoli saranno trascorse insieme da entrambi i genitori, salvo diverso accordo.
6. Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli, la somma mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuno di essi), che sarà versata alla SI.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese Parte_1
di gennaio 2025 (compreso), con bonifico bancario sul seguente IBAN
[...] e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
7. Il SI. terrà a proprio carico il 50 % delle spese straordinarie relative ai figli CP_1
pagina 3 di 6 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Napoli Nord a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1) le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: le spese scolastiche di iscrizione e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggi fuori sede di università private e di università pubbliche, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); le spese sportive, quali quelle inerenti ad attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
le spese medico sanitarie, quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
2) spese straordinarie "obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese e contribuzioni connesse all'iscrizione alla scuola secondaria pubblica;
spese relative a libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese relative all' Università pubblica limitatamente alla durata ordinaria del corso di laurea (escluso, quindi, per l'ipotesi di fuori corso); scuola bus soltanto se la spesa era già esistente durante il matrimonio;
campo estivo solo se entrambi i genitori lavorano (diversamente va concordata)”.
8. Per il pagamento delle spese straordinarie relative alla retta scolastica del minore LE, servizio scuolabus e spese sportive, il SI. , conoscendone già l'importo, si impegna a versare CP_1 con bonifico il suo 50% entro il 5 di ogni mese. Per le altre spese straordinarie, la SI.ra Parte_1 si impegna a comunicare e sottoporre alla approvazione, ove richiesto ex lege, l'impegno di spesa ed il relativo importo al SI. , che provvederà al pagamento in ragione del 50 %. CP_1
9. Il SI. provvederà all'intero pagamento delle utenze relative alla casa famigliare in CP_1
Sant'Antimo ossia al pagamento di luce, acqua, gas, internet nonché le spese relative all'immobile come a titolo esemplificativo e non esaustivo Tari, IMU ecc.
10. Le parti intendono regolamentare il rapporto patrimoniale relativo al finanziamento accesso presso la Findomestic s.p.a. a nome di e relativo all'autovettura in uso esclusivo al Parte_1
pagina 4 di 6 SI. attraverso l'estinzione del predetto finanziamento da parte del SI. con CP_1 CP_1 bonifico dell'importo di euro 8.485,70 in favore della SI.ra sul seguente Iban Parte_1
[...], che lo stesso si obbliga ad effettuare, a riconoscimento di tale debito, entro e non oltre il 20.01.2025;
11. Le parti, sin da ora, espressamente stabiliscono che al momento in cui la SI.ra Parte_1 lascerà, in uno ai figli minori, la casa famigliare in Sant'Antimo (NA), trasferendo la propria residenza in altro immobile, il SI. corrisponderà alla SI.ra , oltre agli CP_1 Parte_1 importi previsti ai punti 6), 7) e 8) del presente ricorso, l'ulteriore importo mensile, a mezzo bonifico bancario sull'Iban sopra indicato, di euro 150,00 a titolo di contributo alle spese utenze.
12. Le parti, sin da ora, espressamente stabiliscono che al momento in cui la SI.ra Parte_1 lascerà, in uno ai figli minori, la casa famigliare in Sant'Antimo (NA), trasferendo la propria residenza in altro immobile, il SI. manterrà e conserverà quale mobilio della casa CP_1 famigliare la cucina (fatta esclusione di tavolo con sedie, n. 2 credenze, mensole, mobile “Ikea” e divano televisore e orologio presenti in cucina,) la camera da letto e la cameretta dei bambini (ad esclusione di n. 3 materassi e reti ortopediche). Il SI. , inoltre, contribuirà in ragione del CP_1
50%, altresì, all'acquisto delle due camerette per i minori. I preventivi dell'acquisto delle due camerette per i minori, dovranno essere sottoposti ed approvati dal SI. , il quale si CP_1 riserva la possibilità a sua volta di presentare preventivi e sottoporli all'attenzione ed alla approvazione della SI.ra . Parte_1
13. I genitori si impegnano a garantire e mantenere il rapporto dei due figli con i propri ascendenti (nonni materni e paterni) e con i rispettivi zii (fratelli e sorelle dei genitori).
4. Gli istanti si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del documento valido per l'espatrio dei figli minori.
15. Spese legali compensate tra le parti.”
Ritiene il Collegio che i patti suindicati possono essere integralmente recepiti, non essendo contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole (sia in relazione alla bigenitorialità, sia per i profili economici), dando atto della natura obbligatoria delle condizioni concordate tra le parti relative al finanziamento ed al mobilio
Trattandosi di domanda congiunta nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
- prende atto dell'accordo raggiunto;
- nulla sulle spese.
pagina 5 di 6 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 23.05.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
n pagina 6 di 6