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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/11/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3130/2024 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies -281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. 3130 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente:
TRA
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Monti
[...]
, ed elettivamente domiciliati nel di lei studio in Como, via XX Settembre 23 - pec:C.F._3
Email_1
-ricorrente-
CONTRO (C.F. e P.IVA ), con sede in Appiano Gentile, via Fontanile -giàControparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
[...
con sede in Guanzate (CO), medesima partita IVA-, in persona l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Casati (C.F. , con studio in Cantù (CO), via Mazzini n. 13, presso il quale è C.F._4 elettivamente domiciliata (pec: Email_2
-resistente-
Oggetto: indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. – arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 14 luglio 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulla base delle seguenti conclusioni:
per parte ricorrente e Parte_1 Parte_2
“Nel merito: per tutti i motivi e la causali richiamati in premessa, accertato e dichiarato che i Sigg.
[...]
e hanno indebitamente versato ad le somme, rispettivamente Parte_1 Parte_2 Controparte_3
1 di € 8.638,31 ed € 8.497,27 (e così in totale € 17.135,58), condannare in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, al versamento (a titolo di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033
c.c.) in favore degli attori della somma di € 8.638,31 quanto a ed € 8.497,27 quanto a Parte_1
somme da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dalla data del pagamento e sino al saldo Parte_2 effettivo e/o al versamento di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito dell'esperenda istruttoria.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ritenuto insussistente l'indebito di cui all'art. 2033 c.c.; preso atto che si è ingiustificatamente arricchita Controparte_3 dell'importo di € 17.135,58 e correlativamente il Sig. si è impoverito della somma di € Parte_1
8.638,31 ed il Sig. si è impoverito della somma di € 8.497,27, condannare ai Parte_2 Controparte_3 sensi dell'art. 2041 c.c. ad indennizzare i Sigg. della diminuzione patrimoniale subito in una somma Pt_1 pari ad € 8.638,31 quanto a ed pari ad € 8.497,27 quanto a o quella Parte_1 Parte_2 somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia;
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali”
per parte resistente (già : Controparte_1 Controparte_2
“voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza eccezione e domanda:
In via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità della domanda dei ricorrenti volta ad ottenere la condanna di alla restituzione di € 1.310,06 a favore di e di € 1.441,01 a favore di Controparte_2 Parte_2 [...]
, per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
Parte_1
In via principale: per quanto esposto in narrativa, accertare e dichiarare che il pagamento degli importi di € 7.197,30 da parte di e di € 7.187,21 da parte di in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
è stato eseguito a saldo del compenso dovuto a quest'ultima ex art. 1720 c.c. per il ruolo di contraente
[...] generale svolto in favore dei ricorrenti;
per l'effetto: rigettare le domande dei ricorrenti ex art. 2033 c.c. e/o ex art. 2041 c.c. di condanna della resistente al versamento in loro favore delle predette somme;
Sempre in via principale: per quanto esposto in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Controparte_2 di trattenere ed introitare definitivamente i pagamenti eseguiti in suo favore da per €
[...] Parte_2
1.310,06 a parziale pagamento della fattura n. 31/E/2022 del 19/09/2022 e da di € Pt_1 Parte_1
1.441,01 a parziale pagamento della fattura n. 32/E/2022 del 19/09/2022; per l'effetto: rigettare le domande dei ricorrenti ex art. 2033 c.c. e/o ex art. 2041 c.c. di condanna della resistente al versamento in loro favore delle predette somme;
In subordine: per quanto esposto in narrativa, previo accertamento e determinazione, anche ai sensi dell'art. 1709, secondo comma, c.c., del controcredito vantato da nei confronti dei ricorrenti per il Controparte_2 ruolo di contraente generale svolto in loro favore, compensare tale controcredito con la pretesa creditoria che venisse denegatamente accertata di € 8.638,31 in favore di e di € 8.497,27 in favore Parte_1 di per l'effetto: rigettare le domande dei ricorrenti ex art. 2033 c.c. e/o ex art. 2041 c.c. di Parte_2 condanna della resistente al versamento in loro favore delle predette somme.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale e sul contenuto delle tesi delle parti.
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc iscritto a ruolo il 11.10.2024 (rispetto cui, pertanto, trova applicazione la cd. Riforma Cartabia di cui al D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n.
2 197), e adivano l'intestato Tribunale per ottenere la restituzione, Parte_2 Parte_1 rispettivamente, di € 8.497,27 ed € 8.638,31 secondo loro indebitamente versati ad e da Controparte_3 questa trattenuti a seguito del compimento di interventi di riqualificazione energetica.
Qualificavano la propria azione a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., o in subordine arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c, deducendo di essere proprietari –ognuno per la quota dell'intero- di due unità immobiliari facenti parte del medesimo compendio sito in OG, Via Vespucci n. 15 rispetto Pt_4 nel 2021 avevano commissionato all'allora in assenza di contratto ma con accordo
[...] Controparte_5 cristallizzato da preventivi accettati- interventi di efficientamento energetico rientranti nella disciplina del c.d.
“bonus 110” per lavori effettuati, pari a € 101.713,82 per di cui € 7.171,61 a carico del cliente (e Parte_2 il residuo con pagamento avvenuto mediante cessione del credito), e per € 101.867,32 per Parte_1
, di cui € 7.174,64 sempre a carico del cliente e il residuo oggetto di pagamento mediante cessione del
[...] credito (vds asseverazioni rispettivamente sub doc.14 e 13).
Riferivano i ricorrenti che sebbene i lavori fossero stati eseguiti e completati nel 2022, senza doglianze sull'effettivo compimento della prestazione e sulla correttezza e congruità rispetto al preventivo nonché al consuntivo (di cui alle Asseverazioni), nondimeno sarebbero da loro stati versati all'impresa appaltatrice maggiori denari del dovuto, e precisamente € 15.668,88, anziché € 7.171,61 effettivamente dovuti da parte di ed € 15.812,95, anziché € 7.174,64 effettivamente dovuti da parte di , ciò in quanto da Pt_2 Parte_1 una parte sarebbero state addebitate due volte le somme suindicate costituite dalla quota a carico del privato
(per dapprima con fattura. 9/E del 07.12.2021(doc.4) e poi con fatt. 31/E (doc. 11); per Pt_2 Parte_1 con dapprima con fattura fatt. 10/E del 07.12.2021 (doc. 3) e poi con. fatt. 32/E (doc. 9), cui si aggiungerebbe l'importo da ciascuno dei due fratelli versato per errore materiale nella comprensione delle fatture nn.
32/E/2022 e 31/E/2022 anziché limitarsi a versare la quota non coperta dal “bonus 110%” e quindi dallo
“sconto in fattura”, versando pertanto, rispettivamente, ulteriori € 1.310,06 ed € 1.441,01 (per come emerso a seguito di riesame delle fatture n. 31/E e n. 32/E.
In data 15.11.2024 il sottoscritto G.I. fissava, ai sensi degli artt. 281 undecies e ss cpc, udienza al 15 gennaio 25, concedendo termine al ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto a controparte entro 40 giorni prima della data fissata per l'udienza, con onere per quest'ultima di costituzione entro 10 giorni prima dell'udienza.
In vista della prima udienza si costituiva tempestivamente, il 23.12.2024 –successivamente Controparte_2 trasformatasi, nel corso del giudizio, in (da qui in avanti -, contestando la Controparte_1 Controparte_2 ricostruzione di controparte, chiedendo il rigetto della domanda svolta:
- quanto agli importi versati per € 7.187,21 (da parte di e € 7.197,30 (da parte di Parte_2 [...]
), essenzialmente sul presupposto che le fatture 9/E e 10 E erano state pagate dai Parte_1 ricorrenti a nella consapevolezza che fossero importi dovuti per l'attività svolta da Controparte_2 quest'ultima quale General Contractor ovvero “contraente generale” avente funzione di coordinamento delle molteplici figure professionali intervenute nell'esecuzione dei lavori, figura prevista in relazione ai contratti afferenti all'esecuzione di interventi di efficientamento energetico fiscalmente agevolabili, ed il cui corrispettivo (per l'attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato) è “escluso dall'agevolazione fiscale “Superbonus”, trattandosi di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell'intervento” (come indicato dalla risposta n. 254 del
15/04/2021 di Agenzia Entrate allegato sub.doc.1 . Essendo il General Contractor Controparte_2 mandatario senza rappresentanza del committente, e presumendosi il mandato come oneroso ex
3 art.1709 c.c., gli importi pagati dovevano essere imputati quale compenso del General Contractor, e per tale motivo, peraltro, estranei alla necessità di essere pagati con bonifico parlante, e per questa ragione non così pagati (bensì con bonifici ordinari), non rientrando negli importi ricadenti nell'agevolazione e dunque nelle detrazioni;
- con riferimento, invece, agli importi di € 1.310,06 (da parte di e di € 1.441,01 (da parte di Parte_2
) trattandosi di pagamenti avvenuti da parte dei fratelli basandosi sull'intera Parte_1 Pt_1 somma portata dalle due fatture e senza seguire la dicitura inserita da nei documenti, e Controparte_2 dunque per un errore imputabile esclusivamente a loro;
e senza che se ne potesse Controparte_2 accorgere, stante la corrispondenza tra gli importi dei bonifici eseguiti e il complessivo importo delle fatture, la non obbligatorietà (ma solo facoltà e quindi scelta) per il cliente di avvalersi della cessione del credito fiscale, e l'impossibilità per l'asseveratore di verificare la circostanza avendo caricato sul portale il computo metrico e le fatture, non i bonifici parlanti (non presenti) e l'assenza di un CP_6 commercialista alla luce della non richiedibilità dei crediti fiscali per le spese sostenute nel 2022. E senza, infine, che percepisse importo maggiore di quello spettantele, non essendosi generato alcun credito fiscale cedibile a a saldo delle due fatture in questione come invece sarebbe Controparte_2 avvenuto ove i avessero adempiuto al pagamento delle fatture come da istruzioni date dalla Pt_1 resistente e non avessero causato ulteriori ritardi (nella gestione della pratica con GSE S.p.A. relativa al contratto afferente all'energia generatasi dall'impianto fotovoltaico) incidenti sulla tardività nel deposito dell'asseverazione finale entro il termine per l'eventuale trasmissione della comunicazione di cessione del credito e sconto in fattura per le spese sostenute nel 2022 espressamente indicate in fattura.
Chiedeva pertanto accertarsi che i versamenti di € 7.187,21 ed € 7.197,30 fossero stati eseguiti a Controparte_2 saldo del compenso dovutole ex art. 1720 c.c. per il ruolo di contraente generale svolto in favore dei ricorrenti,
e pertanto legittimamente trattenuti;
o, in subordine, che fossero identificati come importo pari al controcredito dovutole, ai sensi dell'art. 1709 c.c., per l'attività di General Contractor svolta;
quanto agli importi di € 1.310,06 e € 1.441,01, l'accertamento che fossero dovuti a parziale pagamento delle fattura, rispettivamente, n. 31/E/2022 e n. 32/E/2022 del 19/09/2022.
In ogni caso chiedeva pregiudizialmente dichiararsi l'improcedibilità della domanda dei ricorrenti volta ad ottenere la condanna di tali ultimi importi indicati, in ragione del mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita (che aveva interessato, invece, unicamente i versamenti di € 7.187,21 e € 7.197,30.
All'esito della prima udienza il sottoscritto G.I., dopo aver sentito le parti, e tentato la strada conciliativa - sottoponendo proposta in tal senso (con versamento da parte resistente a parte ricorrente di complessivi €
7.400,00 omnia a spese compensate e senza alcun riconoscimento di responsabilità per i fatti di causa) accettata dalla resistente ma non anche dai ricorrenti- ritenuta fondata l'eccezione di parte convenuta limitatamente alla necessità di dover procedere a negoziazione assistita anche per le voci non coperte dalla precedente negoziazione (vds docc.22,23 , non anche alle conseguenze di tale omissione in termini di Pt_1 improcedibilità, concedeva ai ricorrenti termini per procedere all'esperimento della procedura di negoziazione assistita “suppletiva”, fissando nuova udienza al 13 marzo 2025.
In tale data, pronunciandosi sulle richieste istruttorie, in accoglimento della richiesta attorea ordinava ex art. 210 c.p.c. a l'esibizione della “documentazione in proprio possesso relativa ai lavori Controparte_2 commissionati, quale General Contractor, alle imprese ed ai professionisti che hanno svolto i lavori in
4 OG (CO) via Vespucci 15 presso le abitazioni dei ricorrenti e dunque con riferimento alle Pt_1 fatture emesse dai professionisti, dai subappaltatori, e dai fornitori relative alle prestazioni, ai lavori ed alle forniture concernenti i citati lavori, di cui ai docc. 1 e 2 . La documentazione di riscontro veniva Pt_1 depositata da in data 16.4.2025; alla successiva udienza cartolare del 24.4.2025 il sottoscritto Controparte_2
G.I. prendeva atto della documentazione ex art. 210 cpc depositata dalla resistente e dei rilievi ad essa operati dalla ricorrente, e, in adesione alle richieste di entrambe le parti (di fissazione di udienza per il trattenimento in decisione), ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza al 14 luglio 2025 ex art. 281 terdecies- 281 sexies.
Con provvedimento cartolare di tale ultima data, recepite le conclusioni e lette le note conclusive di entrambe le parti, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
II. Su condizioni dell'azione, presupposti processuali, instaurazione del contraddittorio.
Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia e valore, oltre che territoriale, nel circondario del
Tribunale di Como;
egualmente presenti sono interesse ad agire, legittimatio ad causam e ad processum.
Risulta correttamente instaurato il contraddittorio, con costituzione tempestiva di parte resistente, cui sono stati tempestivamente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza.
Risulta esperita la negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda, pur infruttuosamente;
con provvedimento del 15.1.2025 è stato dato termine per esperire medesima procedura anche in relazione al capo di domanda (importi di € 1.310,06 e € 1.441,01) inizialmente non oggetto della procedura: anche la negoziazione suppletiva si è conclusa infruttuosamente (vds documenti di cui al deposito del 12.3.2025).
Il giudizio è stato ritualmente introdotto con il rito semplificato, non richiedendo la materia particolare istruttoria, essendo documentale e scrutinabile in diritto.
III. Sul merito della domanda: in merito agli importi inizialmente versati dai ricorrenti.
III.I - Il giudizio si appalesa di natura eminentemente documentale, e involge l'esame dei versamenti effettuati dai fratelli a e la causale di tali versamenti. Pt_1 Controparte_2
Assume parte resistente che la necessaria propria qualificazione nei termini di General Contractor, e la sussumibilità di tale figura all'interno del mandatario senza rappresentanza, determinino la presunzione di onerosità dell'attività svolta (art. 1709 c.c.) e il diritto al pagamento del compenso (art. 1720 c.c. co.I “Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta”).
Parte ricorrente obietta nella prima difesa utile (vds verbale udienza 15.1.2025) che i pagamenti effettuati dai fratelli non possano essere stati versati quale compenso per la qualifica di di General Pt_1 Controparte_5
Contractor trattandosi di ricostruzione giuridica operata da controparte ex post e mai facente parte dell'accordo tra le parti, né in fase preparatoria né esecutiva;
in ogni caso, anche ipotizzando che controparte abbia effettivamente svolto anche l'attività di General Contractor, avrebbe comunque già previsto e inglobato nel preventivo concordato con i clienti anche, implicitamente, il proprio compenso, quale quota del complessivo importo richiesto, superiore rispetto a quelli volta per volta concordati dalla stazione appaltatrice con i sub-appaltatori.
5 In quest'ottica risultano di rilievo le fatture concernenti i lavori eseguiti nell'ambito del cd. Superbonus, emesse tanto dai professionisti quanto dai subappaltatori, oggetto di ordine di esibizione da parte del G.I. a parte resistente in accoglimento della richiesta attorea.
Orbene, il Tribunale ritiene la domanda fondata, nei termini che seguono.
III.II - Deve anzitutto osservarsi che dal ventaglio documentale in atti non risultano evidenze tali da consentire di ritenere con ragionevole probabilità che operasse (anche) in qualità di General Contractor. Né Controparte_2 parte resistente ha avanzato richiesta di assunzione di prova orale sul punto. Parte resistente non si è invero mai qualificata tale, dunque in ipotesi di compimento di operazioni da General Contractor ponendo in essere un comportamento violativo della buona fede contrattuale e nell'esecuzione del contratto.
Ma anche ipotizzando, invece, che la resistente abbia effettivamente operato quale General Contractor (come pure sembrerebbe dalla disamina della documentazione richiesta ex art. 210 cpc, da cui sembrerebbero le lavorazioni essere affidate esclusivamente, o quasi, a terze ditte specializzate), e dunque ritenendo dovuto un compenso nei suoi confronti –in forza dei citati articoli 1709-1720 c.c.-, nondimeno la documentazione esibita in riscontro all'ordine ex art. 210 cpc, come efficacemente contestata da parte ricorrente (vds note del 23.4.25) confrontandola con i valori inseriti nelle asseverazioni finali, fa emergere con evidenza, e senza adeguata contestazione, come la complessiva operazione compiuta da abbia consentito un significativo Controparte_2 ritorno (legittimo) alla stessa atteso che i costi per i “beni” (serramenti, l'impianto di riscaldamento, e l'impianto fotovoltaico, comprensivo di batteria di accumulo) risulterebbero essere stati per l'appaltatore decisamente inferiori a quanto esposto nel preventivo (mentre, a contrario, quelle per le prestazioni professionali sarebbero superiori), ciò a dimostrazione che avrebbe applicato un proprio ricarico Controparte_2 sulle forniture (come peraltro legittimo), in ciò traendo il suo vantaggio dalla complessiva operazione.
III.III - Ma ciò che rende la domanda fondata in relazione alla richiesta di ripetizione dei versamenti di €
7.187,21 e € 7.197,30 è la risposta all'interrogativo su quale sia l'effettiva causale dei due versamenti, e per quale motivo non siano stati effettuati con c.d. “bonifico parlante” (giacché, se non imputabile a compenso del
General Contractor, avrebbe dovuto rientrare nella spesa agevolabile e dunque “tracciabile” secondo normativa): in altri termini, se i fratelli non dovevano pagare il compenso di per quale Pt_1 Controparte_2 motivo avrebbero dovuto onorare le fatture 9/E e 10/E non con bonifico parlante (ma con due bonifici ordinari e con due assegni bancari , vds doc.2 ). Parte_2 Parte_1 Controparte_2
Entrambe le risposte ai due interrogativi si colgono ex actis, ed in particolare prendendo in esame il doc.1 di parte ricorrente, in relazione cioè al preventivo oggetto di accordo con (doc.1 ricorrente), Parte_1 il cui contenuto –si rammenta- non è stato oggetto di contestazione da parte resistente.
Ebbene, l'ultimo rigo dell'ultima pagina del preventivo –avente pacifico valore di accordo contrattuale, per come riconosciuto da entrambe le parti- espressamente prevede che “il cliente rilascia assegno per deposito cauzionale, che verrà restituito a fine lavori, pari a € 7.197,30”.
Tale periodo, dall'incontestabile valenza di clausola contrattuale, e non oggetto di contestazione/disconoscimento da parte resistente –invero neppure oggetto di dialettica fra le parti-, risulta contrattualmente cristallizzato e consente, al contempo, di dare illuminante spiegazione alle ragioni per le quali l'importo di cui alla fatt. 10/E del 07.12.2021 non necessitava di essere versato con bonifico parlante, e di quelle per cui sia stato oggetto, nuovamente, di versamento da parte di con fattura 32/E Parte_1
6 (per il superiore importo, invero, di € 8.638,31 (ma rispetto alla differenza pari a € 1.441,01 già si è evidenziato che trattasi di importo aggiuntivo per errore versato da rispetto alle indicazioni date dall'appaltatore): il Pt_1 primo versamento, infatti, avrebbe dovuto essere versato a mero titolo di deposito cauzionale da restituirsi a fine lavori;
per tale motivo, peraltro, non risulta contabilizzato due volte nell' asseverazione finale sub doc.13.
Tale ricostruzione consente di ricondurre a sistema anche l'importo della fattura 32/E che, al netto dell'importo ulteriore di € 1.441,01 erroneamente versato da , doveva risultare necessariamente Controparte_7 oggetto di pagamento da effettuarsi con bonifico parlante per poter consentire la detrazione prevista dal citato bonus.
Tale scenario non collide neppure con il principio –indicato da parte resistente invece a sostegno della propria tesi (vds pag.2 note del 12.3.2025- secondo cui “con riferimento ai lavori di efficientamento energetico, i clienti avrebbero dovuto farsi carico solo della quota eccedente i massimali previsti per legge”: il pagamento, pur indicato in due fatture, sarebbe stato oggetto di pagamento una sola volta, quale quota ulteriore al massimale previsto da legge, oggetto della fattura 24/E e di versamento mediante cessione del credito.
Quanto precede porta a concludere nel senso di ritenere l'importo di € 7.197,30 indicato in preventivo, concordato con , quale deposito cauzionale come tale da restituirsi a fine lavori: non Parte_1 avendo parte resistente fornito evidenza, tantomeno in verità dedotto, di aver restituito tale somma a lavori terminati, deve essere condannata a tale adempimento in favore di in accoglimento della Parte_1 domanda.
III.IV - La medesima specifica previsione di imputazione dell'importo di assegno a titolo di deposito cauzionale da restituirsi a fine lavori non è prevista nel preventivo in favore di (riconosciuto come fonte Parte_2 contrattuale tra le parti) che difetta del tutto di alcuna previsione in posizione omologa (id est in calce allo stesso, vs doc.2 pag.11); ma non sussistono ragioni per ritenere che diversa sia stata la conduzione delle trattative da parte di con rispetto a quella con il fratello, e pertanto diverse le Controparte_2 Parte_2 pattuizioni, anche perché non è mai dedotta una diversa disciplina in relazione ai due fratelli da parte di
[...]
CP_5
Pertanto anche la domanda di deve essere riconosciuta fondata laddove richiede la restituzione Parte_2 ex art. 2033 cc dell'importo di cui alla fattura 9/21, pari ad € 7.187,21.
IV. Sul merito della domanda: in merito agli importi aggiuntivi di cui alle fatture n. 31/E e n. 32/E rispetto a quelli di cui al paragrafo che precede.
Per quanto concerne, invece, gli importi di € 1.441,01 e € 1.310,06 oggetto di pagamento quale una delle due voci delle fatture 32/E ( ) e 31/e ( , anzitutto non si ravvedono i motivi per i Parte_1 Parte_2 quali i ricorrenti avrebbero errato nel versamento, essendo in fattura inequivocabilmente indicato come
“totale da pagare”, l'importo complessivo 8.615,65, e dunque non esclusivamente quello indicato in asseverazione finale come “a carico del cliente” pari alla fattura iniziale (dunque € 7.187,21, doc.4, per Qalter,
€ 7.197,30 per ). Parte_1
I due citati importi, pertanto, non trovano una causale per il loro pagamento: risultano versati dai committenti, che in buona fede hanno ritenuto corretto il calcolo compiuto da che non è stato tuttavia Controparte_2 oggetto di spiegazioni nel presente giudizio.
7 Né, d'altra parte, risulta conferente la tesi svolta da parte resistente nelle note conclusionali (pagg.6-7) secondo cui la mancata contestazione da parte dei fratelli dell'affermazione di (note del Pt_1 Controparte_2
12.3.25) secondo “in virtù dell'asseverazione operata dalla resistente, sul cassetto fiscale dei signori sono Pt_1 maturati i crediti in questione, i quali possono dunque essere utilizzati in compensazione”, comporterebbe non contestazione ex art. 115 c.p.c.
L'affermazione infatti risulta confliggente con quella in precedenza resa dalla medesima con Parte_5 comparsa di risposta, ove espressamente indicava “per gli importi pagati in più di € 1.310,06 (sulla fattura n.
31/E) e di € 1.441,01 (sulla fattura n. 32/E)non si è generato alcun credito fiscale in favore dei ricorrenti che potesse essere poi ceduto alla resistente a saldo delle due fatture in questione” (pag.8) e che l'asseritamente erronea esecuzione da parte dei degli importi di cui alle fatture 31/E e 32/E “[…] ha impedito che si Pt_1 generassero i relativi crediti fiscali, a causa dei ritardi nella gestione della pratica con il GSE […] hanno anche reso impossibile l'esecuzione dell'asseverazione finale entro il termine per trasmettere l'eventuale comunicazione di cessione dei crediti fiscali (comunque mai generatisi)” (pag.9).
In ogni caso, da ultimo, si osservi come ove anche i crediti fiscali fossero maturati, avrebbero potuto “essere utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso [...]” (art. 21 D.L. 32/2020, cd decreto Rilancio); conseguentemente almeno la metà dell'importo del credito di imposta, non utilizzato per almeno due quote annuali e non rimborsabile, non può in ogni caso essere qualificato alla stregua di ingiustificato arricchimento in capo ai ricorrenti.
V. Sulle conclusioni.
Per tutte le ragioni che precedono la domanda deve essere integralmente accolta, con condanna ex art. 2033
c.c. di ora al versamento in favore di € 8.638,31 (= 7.197,30 + 1.441,01) in Controparte_2 CP_1 CP_1 favore di ed € 8.497,27 (= 7187,21 + 1.310,06) in favore di quale Parte_1 Parte_2 conseguenza dell'odierno accertamento dell'avvenuto indebito versamento di tale somme a e Controparte_2 dell'altrettanto indebito trattenimento da parte di questa.
Trattandosi di credito di valuta, “non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente” (vds. Cass n. 14289 del 04/06/2018), circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Quanto agli interessi, secondo l'orientamento a Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 15895 del
13/06/2019) “in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.” Sono pertanto dovuti dal 7.7.2023 (vds doc.21 pag.4) con riferimento agli importi di € 7.197,30 (verso ) e di € 7.187,21 (verso e dal Parte_1 Parte_2
11.10.2024 (introduzione domanda giudiziale) per quanto concerne gli importi di € 1.441,01 (verso
[...]
) e di € 1.310,06 (verso . Parte_1 Parte_2
VI. Sulla regolazione delle spese.
8 Le spese seguono la soccombenza e come tali vengono liquidate, utilizzando i parametri i cui al D.M.147/2022, scaglione come da domanda (dunque € 5.200-€ 26.000), ai medi tenuto con riferimento alla fase di studio, introduttiva, ai minimi per quella di trattazione (in assenza di istruttoria) e decisionale, tenuto conto dell'effettiva attività difensiva svolta, e della complessità del procedimento,
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 281 decies cpc, proposto da e Parte_1
nei confronti di ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, letti gli Parte_2 Controparte_1 artt. 281 terdecies e 281 sexies, così provvede:
in accoglimento, integrale, della domanda di parte ricorrente:
Accerta l'avvenuto indebito versamento da parte di e di in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
già rispettivamente di € 8.638,31 ed € 8.497,27. CP_1 Controparte_2
Accerta per l'effetto il diritto di e di di richiedere la restituzione alla Parte_1 Parte_2 resistente dei suindicati importi, maggiorati degli interessi con decorrenza come indicata in parte motiva;
e per l'effetto:
Condanna ex art. 2033 c.c. in persona del l.r.p.t, a corrispondere: Controparte_1
- a € 8.638,31(ottomilaseicentotrentotto/31), oltre interessi come supra individuati;
Parte_1
- a € 8.497,27(ottomilaquattrocentonovantasette/27), oltre interessi come supra individuati. Parte_2
Condanna in persona del l.r.p.t, al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 delle spese di lite del presente procedimento, liquidate complessivamente in € 3.380,00
(tremilatrecentottanta/00) per compensi, oltre spese forf., C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge, ed oltre €
264,00 per C.U. e marca.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 9 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
9
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies -281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. 3130 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente:
TRA
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Elena Monti
[...]
, ed elettivamente domiciliati nel di lei studio in Como, via XX Settembre 23 - pec:C.F._3
Email_1
-ricorrente-
CONTRO (C.F. e P.IVA ), con sede in Appiano Gentile, via Fontanile -giàControparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
[...
con sede in Guanzate (CO), medesima partita IVA-, in persona l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Casati (C.F. , con studio in Cantù (CO), via Mazzini n. 13, presso il quale è C.F._4 elettivamente domiciliata (pec: Email_2
-resistente-
Oggetto: indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. – arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 14 luglio 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulla base delle seguenti conclusioni:
per parte ricorrente e Parte_1 Parte_2
“Nel merito: per tutti i motivi e la causali richiamati in premessa, accertato e dichiarato che i Sigg.
[...]
e hanno indebitamente versato ad le somme, rispettivamente Parte_1 Parte_2 Controparte_3
1 di € 8.638,31 ed € 8.497,27 (e così in totale € 17.135,58), condannare in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, al versamento (a titolo di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033
c.c.) in favore degli attori della somma di € 8.638,31 quanto a ed € 8.497,27 quanto a Parte_1
somme da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dalla data del pagamento e sino al saldo Parte_2 effettivo e/o al versamento di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito dell'esperenda istruttoria.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ritenuto insussistente l'indebito di cui all'art. 2033 c.c.; preso atto che si è ingiustificatamente arricchita Controparte_3 dell'importo di € 17.135,58 e correlativamente il Sig. si è impoverito della somma di € Parte_1
8.638,31 ed il Sig. si è impoverito della somma di € 8.497,27, condannare ai Parte_2 Controparte_3 sensi dell'art. 2041 c.c. ad indennizzare i Sigg. della diminuzione patrimoniale subito in una somma Pt_1 pari ad € 8.638,31 quanto a ed pari ad € 8.497,27 quanto a o quella Parte_1 Parte_2 somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia;
In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali”
per parte resistente (già : Controparte_1 Controparte_2
“voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza eccezione e domanda:
In via pregiudiziale: dichiarare l'improcedibilità della domanda dei ricorrenti volta ad ottenere la condanna di alla restituzione di € 1.310,06 a favore di e di € 1.441,01 a favore di Controparte_2 Parte_2 [...]
, per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
Parte_1
In via principale: per quanto esposto in narrativa, accertare e dichiarare che il pagamento degli importi di € 7.197,30 da parte di e di € 7.187,21 da parte di in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
è stato eseguito a saldo del compenso dovuto a quest'ultima ex art. 1720 c.c. per il ruolo di contraente
[...] generale svolto in favore dei ricorrenti;
per l'effetto: rigettare le domande dei ricorrenti ex art. 2033 c.c. e/o ex art. 2041 c.c. di condanna della resistente al versamento in loro favore delle predette somme;
Sempre in via principale: per quanto esposto in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Controparte_2 di trattenere ed introitare definitivamente i pagamenti eseguiti in suo favore da per €
[...] Parte_2
1.310,06 a parziale pagamento della fattura n. 31/E/2022 del 19/09/2022 e da di € Pt_1 Parte_1
1.441,01 a parziale pagamento della fattura n. 32/E/2022 del 19/09/2022; per l'effetto: rigettare le domande dei ricorrenti ex art. 2033 c.c. e/o ex art. 2041 c.c. di condanna della resistente al versamento in loro favore delle predette somme;
In subordine: per quanto esposto in narrativa, previo accertamento e determinazione, anche ai sensi dell'art. 1709, secondo comma, c.c., del controcredito vantato da nei confronti dei ricorrenti per il Controparte_2 ruolo di contraente generale svolto in loro favore, compensare tale controcredito con la pretesa creditoria che venisse denegatamente accertata di € 8.638,31 in favore di e di € 8.497,27 in favore Parte_1 di per l'effetto: rigettare le domande dei ricorrenti ex art. 2033 c.c. e/o ex art. 2041 c.c. di Parte_2 condanna della resistente al versamento in loro favore delle predette somme.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale e sul contenuto delle tesi delle parti.
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc iscritto a ruolo il 11.10.2024 (rispetto cui, pertanto, trova applicazione la cd. Riforma Cartabia di cui al D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n.
2 197), e adivano l'intestato Tribunale per ottenere la restituzione, Parte_2 Parte_1 rispettivamente, di € 8.497,27 ed € 8.638,31 secondo loro indebitamente versati ad e da Controparte_3 questa trattenuti a seguito del compimento di interventi di riqualificazione energetica.
Qualificavano la propria azione a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., o in subordine arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c, deducendo di essere proprietari –ognuno per la quota dell'intero- di due unità immobiliari facenti parte del medesimo compendio sito in OG, Via Vespucci n. 15 rispetto Pt_4 nel 2021 avevano commissionato all'allora in assenza di contratto ma con accordo
[...] Controparte_5 cristallizzato da preventivi accettati- interventi di efficientamento energetico rientranti nella disciplina del c.d.
“bonus 110” per lavori effettuati, pari a € 101.713,82 per di cui € 7.171,61 a carico del cliente (e Parte_2 il residuo con pagamento avvenuto mediante cessione del credito), e per € 101.867,32 per Parte_1
, di cui € 7.174,64 sempre a carico del cliente e il residuo oggetto di pagamento mediante cessione del
[...] credito (vds asseverazioni rispettivamente sub doc.14 e 13).
Riferivano i ricorrenti che sebbene i lavori fossero stati eseguiti e completati nel 2022, senza doglianze sull'effettivo compimento della prestazione e sulla correttezza e congruità rispetto al preventivo nonché al consuntivo (di cui alle Asseverazioni), nondimeno sarebbero da loro stati versati all'impresa appaltatrice maggiori denari del dovuto, e precisamente € 15.668,88, anziché € 7.171,61 effettivamente dovuti da parte di ed € 15.812,95, anziché € 7.174,64 effettivamente dovuti da parte di , ciò in quanto da Pt_2 Parte_1 una parte sarebbero state addebitate due volte le somme suindicate costituite dalla quota a carico del privato
(per dapprima con fattura. 9/E del 07.12.2021(doc.4) e poi con fatt. 31/E (doc. 11); per Pt_2 Parte_1 con dapprima con fattura fatt. 10/E del 07.12.2021 (doc. 3) e poi con. fatt. 32/E (doc. 9), cui si aggiungerebbe l'importo da ciascuno dei due fratelli versato per errore materiale nella comprensione delle fatture nn.
32/E/2022 e 31/E/2022 anziché limitarsi a versare la quota non coperta dal “bonus 110%” e quindi dallo
“sconto in fattura”, versando pertanto, rispettivamente, ulteriori € 1.310,06 ed € 1.441,01 (per come emerso a seguito di riesame delle fatture n. 31/E e n. 32/E.
In data 15.11.2024 il sottoscritto G.I. fissava, ai sensi degli artt. 281 undecies e ss cpc, udienza al 15 gennaio 25, concedendo termine al ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto a controparte entro 40 giorni prima della data fissata per l'udienza, con onere per quest'ultima di costituzione entro 10 giorni prima dell'udienza.
In vista della prima udienza si costituiva tempestivamente, il 23.12.2024 –successivamente Controparte_2 trasformatasi, nel corso del giudizio, in (da qui in avanti -, contestando la Controparte_1 Controparte_2 ricostruzione di controparte, chiedendo il rigetto della domanda svolta:
- quanto agli importi versati per € 7.187,21 (da parte di e € 7.197,30 (da parte di Parte_2 [...]
), essenzialmente sul presupposto che le fatture 9/E e 10 E erano state pagate dai Parte_1 ricorrenti a nella consapevolezza che fossero importi dovuti per l'attività svolta da Controparte_2 quest'ultima quale General Contractor ovvero “contraente generale” avente funzione di coordinamento delle molteplici figure professionali intervenute nell'esecuzione dei lavori, figura prevista in relazione ai contratti afferenti all'esecuzione di interventi di efficientamento energetico fiscalmente agevolabili, ed il cui corrispettivo (per l'attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato) è “escluso dall'agevolazione fiscale “Superbonus”, trattandosi di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell'intervento” (come indicato dalla risposta n. 254 del
15/04/2021 di Agenzia Entrate allegato sub.doc.1 . Essendo il General Contractor Controparte_2 mandatario senza rappresentanza del committente, e presumendosi il mandato come oneroso ex
3 art.1709 c.c., gli importi pagati dovevano essere imputati quale compenso del General Contractor, e per tale motivo, peraltro, estranei alla necessità di essere pagati con bonifico parlante, e per questa ragione non così pagati (bensì con bonifici ordinari), non rientrando negli importi ricadenti nell'agevolazione e dunque nelle detrazioni;
- con riferimento, invece, agli importi di € 1.310,06 (da parte di e di € 1.441,01 (da parte di Parte_2
) trattandosi di pagamenti avvenuti da parte dei fratelli basandosi sull'intera Parte_1 Pt_1 somma portata dalle due fatture e senza seguire la dicitura inserita da nei documenti, e Controparte_2 dunque per un errore imputabile esclusivamente a loro;
e senza che se ne potesse Controparte_2 accorgere, stante la corrispondenza tra gli importi dei bonifici eseguiti e il complessivo importo delle fatture, la non obbligatorietà (ma solo facoltà e quindi scelta) per il cliente di avvalersi della cessione del credito fiscale, e l'impossibilità per l'asseveratore di verificare la circostanza avendo caricato sul portale il computo metrico e le fatture, non i bonifici parlanti (non presenti) e l'assenza di un CP_6 commercialista alla luce della non richiedibilità dei crediti fiscali per le spese sostenute nel 2022. E senza, infine, che percepisse importo maggiore di quello spettantele, non essendosi generato alcun credito fiscale cedibile a a saldo delle due fatture in questione come invece sarebbe Controparte_2 avvenuto ove i avessero adempiuto al pagamento delle fatture come da istruzioni date dalla Pt_1 resistente e non avessero causato ulteriori ritardi (nella gestione della pratica con GSE S.p.A. relativa al contratto afferente all'energia generatasi dall'impianto fotovoltaico) incidenti sulla tardività nel deposito dell'asseverazione finale entro il termine per l'eventuale trasmissione della comunicazione di cessione del credito e sconto in fattura per le spese sostenute nel 2022 espressamente indicate in fattura.
Chiedeva pertanto accertarsi che i versamenti di € 7.187,21 ed € 7.197,30 fossero stati eseguiti a Controparte_2 saldo del compenso dovutole ex art. 1720 c.c. per il ruolo di contraente generale svolto in favore dei ricorrenti,
e pertanto legittimamente trattenuti;
o, in subordine, che fossero identificati come importo pari al controcredito dovutole, ai sensi dell'art. 1709 c.c., per l'attività di General Contractor svolta;
quanto agli importi di € 1.310,06 e € 1.441,01, l'accertamento che fossero dovuti a parziale pagamento delle fattura, rispettivamente, n. 31/E/2022 e n. 32/E/2022 del 19/09/2022.
In ogni caso chiedeva pregiudizialmente dichiararsi l'improcedibilità della domanda dei ricorrenti volta ad ottenere la condanna di tali ultimi importi indicati, in ragione del mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita (che aveva interessato, invece, unicamente i versamenti di € 7.187,21 e € 7.197,30.
All'esito della prima udienza il sottoscritto G.I., dopo aver sentito le parti, e tentato la strada conciliativa - sottoponendo proposta in tal senso (con versamento da parte resistente a parte ricorrente di complessivi €
7.400,00 omnia a spese compensate e senza alcun riconoscimento di responsabilità per i fatti di causa) accettata dalla resistente ma non anche dai ricorrenti- ritenuta fondata l'eccezione di parte convenuta limitatamente alla necessità di dover procedere a negoziazione assistita anche per le voci non coperte dalla precedente negoziazione (vds docc.22,23 , non anche alle conseguenze di tale omissione in termini di Pt_1 improcedibilità, concedeva ai ricorrenti termini per procedere all'esperimento della procedura di negoziazione assistita “suppletiva”, fissando nuova udienza al 13 marzo 2025.
In tale data, pronunciandosi sulle richieste istruttorie, in accoglimento della richiesta attorea ordinava ex art. 210 c.p.c. a l'esibizione della “documentazione in proprio possesso relativa ai lavori Controparte_2 commissionati, quale General Contractor, alle imprese ed ai professionisti che hanno svolto i lavori in
4 OG (CO) via Vespucci 15 presso le abitazioni dei ricorrenti e dunque con riferimento alle Pt_1 fatture emesse dai professionisti, dai subappaltatori, e dai fornitori relative alle prestazioni, ai lavori ed alle forniture concernenti i citati lavori, di cui ai docc. 1 e 2 . La documentazione di riscontro veniva Pt_1 depositata da in data 16.4.2025; alla successiva udienza cartolare del 24.4.2025 il sottoscritto Controparte_2
G.I. prendeva atto della documentazione ex art. 210 cpc depositata dalla resistente e dei rilievi ad essa operati dalla ricorrente, e, in adesione alle richieste di entrambe le parti (di fissazione di udienza per il trattenimento in decisione), ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza al 14 luglio 2025 ex art. 281 terdecies- 281 sexies.
Con provvedimento cartolare di tale ultima data, recepite le conclusioni e lette le note conclusive di entrambe le parti, il giudizio veniva trattenuto in decisione.
II. Su condizioni dell'azione, presupposti processuali, instaurazione del contraddittorio.
Sussiste la competenza di questo Tribunale, per materia e valore, oltre che territoriale, nel circondario del
Tribunale di Como;
egualmente presenti sono interesse ad agire, legittimatio ad causam e ad processum.
Risulta correttamente instaurato il contraddittorio, con costituzione tempestiva di parte resistente, cui sono stati tempestivamente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza.
Risulta esperita la negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda, pur infruttuosamente;
con provvedimento del 15.1.2025 è stato dato termine per esperire medesima procedura anche in relazione al capo di domanda (importi di € 1.310,06 e € 1.441,01) inizialmente non oggetto della procedura: anche la negoziazione suppletiva si è conclusa infruttuosamente (vds documenti di cui al deposito del 12.3.2025).
Il giudizio è stato ritualmente introdotto con il rito semplificato, non richiedendo la materia particolare istruttoria, essendo documentale e scrutinabile in diritto.
III. Sul merito della domanda: in merito agli importi inizialmente versati dai ricorrenti.
III.I - Il giudizio si appalesa di natura eminentemente documentale, e involge l'esame dei versamenti effettuati dai fratelli a e la causale di tali versamenti. Pt_1 Controparte_2
Assume parte resistente che la necessaria propria qualificazione nei termini di General Contractor, e la sussumibilità di tale figura all'interno del mandatario senza rappresentanza, determinino la presunzione di onerosità dell'attività svolta (art. 1709 c.c.) e il diritto al pagamento del compenso (art. 1720 c.c. co.I “Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta”).
Parte ricorrente obietta nella prima difesa utile (vds verbale udienza 15.1.2025) che i pagamenti effettuati dai fratelli non possano essere stati versati quale compenso per la qualifica di di General Pt_1 Controparte_5
Contractor trattandosi di ricostruzione giuridica operata da controparte ex post e mai facente parte dell'accordo tra le parti, né in fase preparatoria né esecutiva;
in ogni caso, anche ipotizzando che controparte abbia effettivamente svolto anche l'attività di General Contractor, avrebbe comunque già previsto e inglobato nel preventivo concordato con i clienti anche, implicitamente, il proprio compenso, quale quota del complessivo importo richiesto, superiore rispetto a quelli volta per volta concordati dalla stazione appaltatrice con i sub-appaltatori.
5 In quest'ottica risultano di rilievo le fatture concernenti i lavori eseguiti nell'ambito del cd. Superbonus, emesse tanto dai professionisti quanto dai subappaltatori, oggetto di ordine di esibizione da parte del G.I. a parte resistente in accoglimento della richiesta attorea.
Orbene, il Tribunale ritiene la domanda fondata, nei termini che seguono.
III.II - Deve anzitutto osservarsi che dal ventaglio documentale in atti non risultano evidenze tali da consentire di ritenere con ragionevole probabilità che operasse (anche) in qualità di General Contractor. Né Controparte_2 parte resistente ha avanzato richiesta di assunzione di prova orale sul punto. Parte resistente non si è invero mai qualificata tale, dunque in ipotesi di compimento di operazioni da General Contractor ponendo in essere un comportamento violativo della buona fede contrattuale e nell'esecuzione del contratto.
Ma anche ipotizzando, invece, che la resistente abbia effettivamente operato quale General Contractor (come pure sembrerebbe dalla disamina della documentazione richiesta ex art. 210 cpc, da cui sembrerebbero le lavorazioni essere affidate esclusivamente, o quasi, a terze ditte specializzate), e dunque ritenendo dovuto un compenso nei suoi confronti –in forza dei citati articoli 1709-1720 c.c.-, nondimeno la documentazione esibita in riscontro all'ordine ex art. 210 cpc, come efficacemente contestata da parte ricorrente (vds note del 23.4.25) confrontandola con i valori inseriti nelle asseverazioni finali, fa emergere con evidenza, e senza adeguata contestazione, come la complessiva operazione compiuta da abbia consentito un significativo Controparte_2 ritorno (legittimo) alla stessa atteso che i costi per i “beni” (serramenti, l'impianto di riscaldamento, e l'impianto fotovoltaico, comprensivo di batteria di accumulo) risulterebbero essere stati per l'appaltatore decisamente inferiori a quanto esposto nel preventivo (mentre, a contrario, quelle per le prestazioni professionali sarebbero superiori), ciò a dimostrazione che avrebbe applicato un proprio ricarico Controparte_2 sulle forniture (come peraltro legittimo), in ciò traendo il suo vantaggio dalla complessiva operazione.
III.III - Ma ciò che rende la domanda fondata in relazione alla richiesta di ripetizione dei versamenti di €
7.187,21 e € 7.197,30 è la risposta all'interrogativo su quale sia l'effettiva causale dei due versamenti, e per quale motivo non siano stati effettuati con c.d. “bonifico parlante” (giacché, se non imputabile a compenso del
General Contractor, avrebbe dovuto rientrare nella spesa agevolabile e dunque “tracciabile” secondo normativa): in altri termini, se i fratelli non dovevano pagare il compenso di per quale Pt_1 Controparte_2 motivo avrebbero dovuto onorare le fatture 9/E e 10/E non con bonifico parlante (ma con due bonifici ordinari e con due assegni bancari , vds doc.2 ). Parte_2 Parte_1 Controparte_2
Entrambe le risposte ai due interrogativi si colgono ex actis, ed in particolare prendendo in esame il doc.1 di parte ricorrente, in relazione cioè al preventivo oggetto di accordo con (doc.1 ricorrente), Parte_1 il cui contenuto –si rammenta- non è stato oggetto di contestazione da parte resistente.
Ebbene, l'ultimo rigo dell'ultima pagina del preventivo –avente pacifico valore di accordo contrattuale, per come riconosciuto da entrambe le parti- espressamente prevede che “il cliente rilascia assegno per deposito cauzionale, che verrà restituito a fine lavori, pari a € 7.197,30”.
Tale periodo, dall'incontestabile valenza di clausola contrattuale, e non oggetto di contestazione/disconoscimento da parte resistente –invero neppure oggetto di dialettica fra le parti-, risulta contrattualmente cristallizzato e consente, al contempo, di dare illuminante spiegazione alle ragioni per le quali l'importo di cui alla fatt. 10/E del 07.12.2021 non necessitava di essere versato con bonifico parlante, e di quelle per cui sia stato oggetto, nuovamente, di versamento da parte di con fattura 32/E Parte_1
6 (per il superiore importo, invero, di € 8.638,31 (ma rispetto alla differenza pari a € 1.441,01 già si è evidenziato che trattasi di importo aggiuntivo per errore versato da rispetto alle indicazioni date dall'appaltatore): il Pt_1 primo versamento, infatti, avrebbe dovuto essere versato a mero titolo di deposito cauzionale da restituirsi a fine lavori;
per tale motivo, peraltro, non risulta contabilizzato due volte nell' asseverazione finale sub doc.13.
Tale ricostruzione consente di ricondurre a sistema anche l'importo della fattura 32/E che, al netto dell'importo ulteriore di € 1.441,01 erroneamente versato da , doveva risultare necessariamente Controparte_7 oggetto di pagamento da effettuarsi con bonifico parlante per poter consentire la detrazione prevista dal citato bonus.
Tale scenario non collide neppure con il principio –indicato da parte resistente invece a sostegno della propria tesi (vds pag.2 note del 12.3.2025- secondo cui “con riferimento ai lavori di efficientamento energetico, i clienti avrebbero dovuto farsi carico solo della quota eccedente i massimali previsti per legge”: il pagamento, pur indicato in due fatture, sarebbe stato oggetto di pagamento una sola volta, quale quota ulteriore al massimale previsto da legge, oggetto della fattura 24/E e di versamento mediante cessione del credito.
Quanto precede porta a concludere nel senso di ritenere l'importo di € 7.197,30 indicato in preventivo, concordato con , quale deposito cauzionale come tale da restituirsi a fine lavori: non Parte_1 avendo parte resistente fornito evidenza, tantomeno in verità dedotto, di aver restituito tale somma a lavori terminati, deve essere condannata a tale adempimento in favore di in accoglimento della Parte_1 domanda.
III.IV - La medesima specifica previsione di imputazione dell'importo di assegno a titolo di deposito cauzionale da restituirsi a fine lavori non è prevista nel preventivo in favore di (riconosciuto come fonte Parte_2 contrattuale tra le parti) che difetta del tutto di alcuna previsione in posizione omologa (id est in calce allo stesso, vs doc.2 pag.11); ma non sussistono ragioni per ritenere che diversa sia stata la conduzione delle trattative da parte di con rispetto a quella con il fratello, e pertanto diverse le Controparte_2 Parte_2 pattuizioni, anche perché non è mai dedotta una diversa disciplina in relazione ai due fratelli da parte di
[...]
CP_5
Pertanto anche la domanda di deve essere riconosciuta fondata laddove richiede la restituzione Parte_2 ex art. 2033 cc dell'importo di cui alla fattura 9/21, pari ad € 7.187,21.
IV. Sul merito della domanda: in merito agli importi aggiuntivi di cui alle fatture n. 31/E e n. 32/E rispetto a quelli di cui al paragrafo che precede.
Per quanto concerne, invece, gli importi di € 1.441,01 e € 1.310,06 oggetto di pagamento quale una delle due voci delle fatture 32/E ( ) e 31/e ( , anzitutto non si ravvedono i motivi per i Parte_1 Parte_2 quali i ricorrenti avrebbero errato nel versamento, essendo in fattura inequivocabilmente indicato come
“totale da pagare”, l'importo complessivo 8.615,65, e dunque non esclusivamente quello indicato in asseverazione finale come “a carico del cliente” pari alla fattura iniziale (dunque € 7.187,21, doc.4, per Qalter,
€ 7.197,30 per ). Parte_1
I due citati importi, pertanto, non trovano una causale per il loro pagamento: risultano versati dai committenti, che in buona fede hanno ritenuto corretto il calcolo compiuto da che non è stato tuttavia Controparte_2 oggetto di spiegazioni nel presente giudizio.
7 Né, d'altra parte, risulta conferente la tesi svolta da parte resistente nelle note conclusionali (pagg.6-7) secondo cui la mancata contestazione da parte dei fratelli dell'affermazione di (note del Pt_1 Controparte_2
12.3.25) secondo “in virtù dell'asseverazione operata dalla resistente, sul cassetto fiscale dei signori sono Pt_1 maturati i crediti in questione, i quali possono dunque essere utilizzati in compensazione”, comporterebbe non contestazione ex art. 115 c.p.c.
L'affermazione infatti risulta confliggente con quella in precedenza resa dalla medesima con Parte_5 comparsa di risposta, ove espressamente indicava “per gli importi pagati in più di € 1.310,06 (sulla fattura n.
31/E) e di € 1.441,01 (sulla fattura n. 32/E)non si è generato alcun credito fiscale in favore dei ricorrenti che potesse essere poi ceduto alla resistente a saldo delle due fatture in questione” (pag.8) e che l'asseritamente erronea esecuzione da parte dei degli importi di cui alle fatture 31/E e 32/E “[…] ha impedito che si Pt_1 generassero i relativi crediti fiscali, a causa dei ritardi nella gestione della pratica con il GSE […] hanno anche reso impossibile l'esecuzione dell'asseverazione finale entro il termine per trasmettere l'eventuale comunicazione di cessione dei crediti fiscali (comunque mai generatisi)” (pag.9).
In ogni caso, da ultimo, si osservi come ove anche i crediti fiscali fossero maturati, avrebbero potuto “essere utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso [...]” (art. 21 D.L. 32/2020, cd decreto Rilancio); conseguentemente almeno la metà dell'importo del credito di imposta, non utilizzato per almeno due quote annuali e non rimborsabile, non può in ogni caso essere qualificato alla stregua di ingiustificato arricchimento in capo ai ricorrenti.
V. Sulle conclusioni.
Per tutte le ragioni che precedono la domanda deve essere integralmente accolta, con condanna ex art. 2033
c.c. di ora al versamento in favore di € 8.638,31 (= 7.197,30 + 1.441,01) in Controparte_2 CP_1 CP_1 favore di ed € 8.497,27 (= 7187,21 + 1.310,06) in favore di quale Parte_1 Parte_2 conseguenza dell'odierno accertamento dell'avvenuto indebito versamento di tale somme a e Controparte_2 dell'altrettanto indebito trattenimento da parte di questa.
Trattandosi di credito di valuta, “non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente” (vds. Cass n. 14289 del 04/06/2018), circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Quanto agli interessi, secondo l'orientamento a Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 15895 del
13/06/2019) “in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.” Sono pertanto dovuti dal 7.7.2023 (vds doc.21 pag.4) con riferimento agli importi di € 7.197,30 (verso ) e di € 7.187,21 (verso e dal Parte_1 Parte_2
11.10.2024 (introduzione domanda giudiziale) per quanto concerne gli importi di € 1.441,01 (verso
[...]
) e di € 1.310,06 (verso . Parte_1 Parte_2
VI. Sulla regolazione delle spese.
8 Le spese seguono la soccombenza e come tali vengono liquidate, utilizzando i parametri i cui al D.M.147/2022, scaglione come da domanda (dunque € 5.200-€ 26.000), ai medi tenuto con riferimento alla fase di studio, introduttiva, ai minimi per quella di trattazione (in assenza di istruttoria) e decisionale, tenuto conto dell'effettiva attività difensiva svolta, e della complessità del procedimento,
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 281 decies cpc, proposto da e Parte_1
nei confronti di ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, letti gli Parte_2 Controparte_1 artt. 281 terdecies e 281 sexies, così provvede:
in accoglimento, integrale, della domanda di parte ricorrente:
Accerta l'avvenuto indebito versamento da parte di e di in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
già rispettivamente di € 8.638,31 ed € 8.497,27. CP_1 Controparte_2
Accerta per l'effetto il diritto di e di di richiedere la restituzione alla Parte_1 Parte_2 resistente dei suindicati importi, maggiorati degli interessi con decorrenza come indicata in parte motiva;
e per l'effetto:
Condanna ex art. 2033 c.c. in persona del l.r.p.t, a corrispondere: Controparte_1
- a € 8.638,31(ottomilaseicentotrentotto/31), oltre interessi come supra individuati;
Parte_1
- a € 8.497,27(ottomilaquattrocentonovantasette/27), oltre interessi come supra individuati. Parte_2
Condanna in persona del l.r.p.t, al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 delle spese di lite del presente procedimento, liquidate complessivamente in € 3.380,00
(tremilatrecentottanta/00) per compensi, oltre spese forf., C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge, ed oltre €
264,00 per C.U. e marca.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 9 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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