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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IOFFREDI ANTONELLA, Presidente
EL UN, TO
MANFREDINI ROMANO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 103/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia - Via Borsellino 32 42124 Reggio Nell'Emilia RE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS03BD01027/2023 IRES-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS03BD01027/2023 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS03BD01027/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito avviso di accertamento n. THS03BD01027/2023 notificato in data 30/11/2023, relativo all'anno di imposta 2017, è stato contestato alla società Ricorrente_1 srl un maggior reddito di impresa ai fini IRES e un maggior valore della produzione ai fini IRAP di € 378.790,00.
Il suddetto recupero si riferisce per € 64.608,35 all'indebita deduzione di costi non documentati e per
€ 314.181,69 alla ripresa a tassazione della variazione negativa delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione (rimanenze finali € 928.250,71 meno rimanenze iniziali € 1.242.432,40), non avendo – la società
- documentato in alcun modo il criterio adottato per la valutazione delle rimanenze e provato quindi l'attendibilità dei valori iscritti in bilancio e della variazione negativa che ha inciso sul risultato dell'esercizio e sul reddito dichiarato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia e la società Ricorrente_1 srl convengono di definire la controversia avente ad oggetto l'anno d'imposta 2017 mantenendo fermo il rilievo elevato in materia di Iva e - riesaminati gli atti e la documentazione – rideterminando ai fini Ires il maggior reddito d'impresa e ai fini Irap il maggior valore della produzione sulla base di una redditività pari al 19,78 per cento. ai fini Ires, il maggior reddito d'impresa viene definito in € 195.895,00; ai fini IRAP, il maggior valore della produzione viene definito in € 195.895,00; ai fini IVA, l'imposta definita è pari ad € 1.331,00;
ai fini sanzionatori, si procede alla definizione delle sanzioni dovute per ogni settore impositivo nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge.
La Corte dato atto del verbale conciliativo prodotto dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IOFFREDI ANTONELLA, Presidente
EL UN, TO
MANFREDINI ROMANO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 103/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia - Via Borsellino 32 42124 Reggio Nell'Emilia RE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS03BD01027/2023 IRES-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS03BD01027/2023 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS03BD01027/2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito avviso di accertamento n. THS03BD01027/2023 notificato in data 30/11/2023, relativo all'anno di imposta 2017, è stato contestato alla società Ricorrente_1 srl un maggior reddito di impresa ai fini IRES e un maggior valore della produzione ai fini IRAP di € 378.790,00.
Il suddetto recupero si riferisce per € 64.608,35 all'indebita deduzione di costi non documentati e per
€ 314.181,69 alla ripresa a tassazione della variazione negativa delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione (rimanenze finali € 928.250,71 meno rimanenze iniziali € 1.242.432,40), non avendo – la società
- documentato in alcun modo il criterio adottato per la valutazione delle rimanenze e provato quindi l'attendibilità dei valori iscritti in bilancio e della variazione negativa che ha inciso sul risultato dell'esercizio e sul reddito dichiarato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia e la società Ricorrente_1 srl convengono di definire la controversia avente ad oggetto l'anno d'imposta 2017 mantenendo fermo il rilievo elevato in materia di Iva e - riesaminati gli atti e la documentazione – rideterminando ai fini Ires il maggior reddito d'impresa e ai fini Irap il maggior valore della produzione sulla base di una redditività pari al 19,78 per cento. ai fini Ires, il maggior reddito d'impresa viene definito in € 195.895,00; ai fini IRAP, il maggior valore della produzione viene definito in € 195.895,00; ai fini IVA, l'imposta definita è pari ad € 1.331,00;
ai fini sanzionatori, si procede alla definizione delle sanzioni dovute per ogni settore impositivo nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge.
La Corte dato atto del verbale conciliativo prodotto dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti.