Art. 1.
Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese Ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese Ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1956 al 30 giugno 1957, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.