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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 25/3/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 3177/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Cavaliere)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
(avv.to Fontana)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 931 del 10/7/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata - per quel che qui ancora rileva - in parziale accoglimento della domanda proposta da nei confronti dell' (d'ora in poi, CP_1 Controparte_2 breviter, “ ”), si dichiarava il diritto della ricorrente alla corresponsione del trattamento retributivo Pt_1 previsto dal CCNL del Comparto Sanità per la categoria DS, in relazione alle superiori mansioni espletate nel periodo dal 12/12/2008 sino all'1/12/2020 e, per l'effetto, si condannava la resistente al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento economico percepito dalla ricorrente e quello a lei dovuto, quantificato in complessivi € 22.910,32, in base all'espletata CTU, oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei del credito e fino al saldo.
L interponeva gravame, cui resisteva la dipendente. Pt_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello - che sfugge alle censure di “inammissibilità e/o nullità” ai sensi dell'art. 434 c.p.c. ex adverso sollevate - si articola in due motivi di gravame.
Con il primo, l'appellante - denunciando la “contraddittorietà ed illogicità della motivazione” nonché la
“erronea valutazione dei fatti di causa” - rimprovera al Tribunale di aver erroneamente riconosciuto il suddetto trattamento retributivo, in quanto “non è risultato né da documentazione in atti né dall'istruttoria espletata che la vesse, di fatto, espletato mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza CP_1 ed ascrivibili alla categoria DS”.
Tale assunto non merita condivisione.
Innanzitutto, non si rinviene alcuna contraddizione nell'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice per giungere alla statuizione di cui sopra, atteso che l'indennità di coordinamento non è stata riconosciuta soltanto perché, in base alla normativa contrattuale vigente, la stessa compete soltanto ai collaboratori professionali sanitari (caposala) appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al
31/8/2001, nonché ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline, nonché ai collaboratori professionali (assistenti sociali) già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data sia stato conferito analogo incarico di coordinamento o per i quali sia stato operato il riconoscimento dello svolgimento dell'incarico al 31/8/2001, laddove la a tale data, era ancora inquadrata nella categoria C del CCNL CP_1 di comparto, passando alla superiore categoria D solo dall'1/9/2001 - a seguito della realizzata unificazione delle categorie C e D avvenuta medio tempore - il che, tuttavia, non le precludeva il riconoscimento dell'invocata categoria DS sulla base dell'effettivo espletamento delle mansioni superiori di cui appresso.
Dunque, ai fini del riconoscimento del suddetto superiore inquadramento - valevole ai soli fini retributivi, stante l'espresso divieto di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 - seguendo il tradizionale ragionamento trifasico delineato al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, si osserva quanto segue.
L'allegato 1 al CCNL di Comparto del 1999 - come modificato dagli allegati al Contratto integrativo del
20/9/2001 e del Contratto collettivo del 19/42004 - inquadra, nell'àmbito della categoria D, di appartenenza della i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, “oltre a conoscenze teoriche CP_1 specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e
responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”. All'interno della suddetta categoria D, la posizione di livello economico DS - rivendicata dall'odierna appellata - è attribuita ai lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono “a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”.
La particolare ampiezza dei livelli di autonomia e responsabilità propri dei lavoratori appartenenti alla categoria DS emerge anche dalla descrizione del relativo profilo professionale di “collaboratore professionale sanitario esperto”, il quale: “Programma, nell'àmbito dell'attività di organizzazione dei servizi sanitari - quali, ad esempio, quelli infermieristici - la migliore utilizzazione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica l'espletamento delle attività del personale medesimo. Collabora alla formulazione dei piani operativi e dei sistemi di verifica della qualità ai fini dell'ottimizzazione dei servizi sanitari. Coordina le attività didattiche tecnico-pratiche e di tirocinio, di formazione (quali, ad esempio,
diploma universitario, formazione complementare, formazione continua) del personale appartenente ai profili sanitari a lui assegnate. Assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli”.
Di contro, il profilo di “collaboratore professionale sanitario”, rientrante nella categoria D, è definito come quello del lavoratore che: “Svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale specifica - comprese funzioni di carattere strumentale quali, ad esempio, la tenuta di registri - nell'àmbito delle unità operative semplici, all'interno delle quali coordina anche l'attività del personale addetto. Predispone i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo;
collabora all'attività didattica nell'àmbito dell'unità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi”.
In quest'ottica, si ritiene che il tratto qualificante che connota le mansioni proprie del livello DS risieda nell'ampiezza della discrezionalità, nella responsabilità per i risultati conseguiti, nella direzione e il controllo delle risorse umane e nei poteri di programmazione.
Orbene, dalle risultanze processuali, segnatamente orali, raccolte nel giudizio di primo grado, si evince che la - dal 12/12/2008 (considerata la prescrizione di cui infra) all'1/12/2020 (data del Pt_2 pensionamento) - avesse svolto mansioni che potevano ricondursi alla categoria D, livello economico DS,
del CCNL di Comparto.
Invero, il teste - il quale, dal 1/6/2008 al 2012, è stato Direttore della Testimone_1 [...]
e, successivamente, della - ha riferito che la era Parte_3 Parte_4 CP_1 infermiera e svolgeva mansioni di coordinamento degli altri infermieri presenti nel reparto emodinamica, che erano in numero di 6/7 … come coordinatrice, si occupava degli ordini e del controllo del materiale utilizzato in emodinamica, tipo palloncini e stent, e dei farmaci, della verifica delle attrezzature e del controllo sulla manutenzione delle stesse … predisponeva, poi, i turni di lavoro e di pronta disponibilità del personale e curava la tenuta dei registri e valutazione dell'attività di tirocinio degli studenti del corso di laurea in
Infermieristica delle Università 'La Sapienza' e 'Tor Vergata', per il settore di emodinamica … curava anche l'organizzazione della sala di emodinamica … quando era necessario si rendeva disponibile a svolgere anche l'attività di infermiere, ma la sua attività prevalente era quella relativa al coordinamento”. Si condivide, quindi, la conclusione del primo giudice, ad avviso del quale l'attività svolta dalla CP_1 Part
- così come emersa dall'espletata istruttoria (v. anche la delibera dell' di valenza ricognitiva, n. 1550 del
30/7/2019, prodotta, previa autorizzazione del giudice, in via telematica in data 15/6/2021 ) - si sia elevata rispetto all'àmbito delle mansioni proprie della categoria D di appartenenza e abbia ha assunto i (sopra rimarcati) connotati delle superiori mansioni proprie del livello DS, caratterizzandosi per l'ampiezza della discrezionalità, per la responsabilità per i risultati conseguiti, per la direzione e il controllo delle risorse umane e per i poteri di programmazione.
Va solo aggiunto che le funzioni inerenti il coordinamento di attività didattiche e di formazione del personale appartenente ai profili sanitari assegnati - che, ad avviso dell'appellante, la on avrebbe CP_1 svolto - sono richieste, in realtà, dalla declaratoria DS a solo titolo esemplificativo, mentre quelle di coordinamento, gestione e controllo di risorse umane, svolte dall'odierna appellata, nonché quelle che denotano autonomia e responsabilità dei risultati e ampia discrezionalità operativa, sono richieste anche disgiuntamente dalle prime.
Con il secondo (ed ultimo motivo) di gravame, l'appellante rimprovera al Tribunale di aver accolto solo in parte la sollevata eccezione di prescrizione - la spettanza delle differenze retributive è, infatti, circoscritta al periodo 12/12/2008-1/12/2020 - ritenendo erroneamente valida ai fini interruttivi la nota inviata dalla ll'Azienda in data 12/12/2013. CP_1
La doglianza si rivela infondata, atteso che, con tale diffida, la lavoratrice non si è limitata ad invocare l'ammissione alla procedura per l'indennità di coordinamento ex art. 7, comma 7, del CCNL di Comparto, ma ha rivendicato anche le differenze retributive correlate al relativo superiore inquadramento, risultando, quindi, la stessa idonea a manifestare l'inequivocabile volontà della titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora l'Azienda debitrice.
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento.
Le spese del grado - da distrarre - seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo all'appellante, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna l' alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 3.965,85 per Pt_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
c - dà atto che sussistono, in capo all'appellante, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 25/3/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)