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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/11/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n.1103/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, EN NE
LA, nella presente controversia individuale di lavoro tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 degli avv.ti DI ED PIETRO -c.f. , DI C.F._2
ED RA -c.f. e ES AT - C.F._3
c.f. ; C.F._4
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_1
AR IL AN -c.f. ; C.F._5
-parte resistente- all'udienza del 05/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 20/02/2022 Parte_1 ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante
l' resistente, rassegnando contro di essa le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“condannare la al Controparte_2 pagamento in favore del dr. della somma di € Parte_1
15.672,73, oltre interessi fino al soddisfo.
1 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
II. - Ritualmente costituitasi in giudizio, l' Controparte_1
resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto
[...] infondato in fatto ed in diritto.
III. - Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto sulla base delle argomentazioni esposte in precedenti conformi della
Corte di Appello barese (Sentenza n.1212/2021 pubbl. il 20/07/2021
– est. Dott.ssa Valeria Spagnoletti), che essendo pienamente condivise, vengono di seguito trascritte in termini sostanzialmente integrali.
III.1. - La Suprema Corte si è recentemente pronunciata sulla materia che ci occupa (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
02/03/2020, n.5675), affermando, nel caso sottoposto al suo vaglio, relativo alla decurtazione del compenso a un direttore sanitario ASL, che: «Corte Costituzionale 212/2012 ha richiamato i principi già stabiliti da Corte Costituzionale 182/2011, secondo i quali è consentito al legislatore statale porre "vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti", ma a condizione, proprio per la salvaguardia di tale autonomia, di operare essenzialmente sulla base di un "limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa"; tali principi sono stati quindi ritenuti osservati dall'art. 6 cit., in quanto esso, al comma 20, prevedendo che le precedenti disposizione del medesimo articolo "non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del
Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica", ha autorizzato "le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anzitutto, a determinare, sulla base di una valutazione globale dei limiti di spesa puntuali dettati dall'art. 6, l'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire e, quindi, a modulare in modo discrezionale, tenendo
2 fermo quel vincolo, le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nell'art. 6"; ciò, secondo Corte
Costituzionale, con interferenza rispetto all'autonomia organizzativa regionale da ritenersi, una volta rispettati tali limiti di impostazione generale, del tutto coerente con l'esercizio della potestà legislativa concorrente;
non può dunque ritenersi che la legislazione statale, così correttamente intesa, imponesse essa stessa una decurtazione dei compensi del direttore sanitario, quale organo di direzione delle ASL, ai sensi dell'art. 6, comma 3 cit.; è dunque corretto l'assunto della Corte territoriale secondo cui, al fine di conseguire l'effetto di riduzione del compenso rispetto alla singola figura interessata e dunque, qui, rispetto al direttore sanitario, era necessaria una previsione in tal senso ad opera di un idoneo atto regionale».
Il tenore del citato precedente rafforza l'assunto della parte ricorrente, secondo cui un'applicazione diretta dei tagli previsti dall'art. 6 cit. (nella specie ai compensi della componente della
Commissione Invalidi Civili di Bisceglie) sarebbe in sè arbitraria e poco conforme all'assetto giuridico quale sopra delineato sulla base dell'orientamento della Corte Costituzionale.
Nel caso di specie, emerge per tabulas che la decurtazione dei compensi spettanti alla parte ricorrente quale componente dipendente delle Commissioni è stata effettuata, su richiesta dell'Area del Personale, in diretta applicazione dell'art. 6, co.
3, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, con l'automatica riduzione “secca” del 10% (cfr. note prot. nn. 20663/2014,
63386/2015 e 54047/2016 – all.ti al fascicolo di parte resistente); né la ha documentato di aver adottato uno Pt_2 specifico e complessivo piano aziendale di contenimento della spesa, prodromico e funzionale alla rideterminazione o al ribasso dei compensi in questione (posto che non risultano prodotte in atti le delibere genericamente citate dalla stessa
[...]
nei propri atti difensivi in tema di tagli alla CP_1 retribuzione del personale e riduzione dei compensi;
né è stata depositata in forma integrale la nota prot. n. 22079 del 16.3.2011
3 dell'Area del Personale che, secondo quanto riportato testualmente nella determinazione sopra citata, si è limitata, appunto, a richiedere semplicemente “…di applicare la riduzione del 10% prevista dall'art. 6, comma 3…ai compensi spettanti ai Componenti delle Commissioni”).
Non può che pervenirsi, quindi, alla conclusione che la decurtazione dei compensi spettanti alla parte ricorrente, per come attuata, appare non fondata su sufficienti basi giuridiche.
Ne consegue che il dipendente ha diritto alla restituzione degli importi illegittimamente trattenuti sui compensi liquidati per la funzione svolta di Componente delle Commissioni invalidi civili.
In merito alla quantificazione delle somme dovute, possono condividersi i conteggi allegati (all.2 del fascicolo di parte ricorrente), in quanto supportati da idonea documentazione riguardante le fatture emesse per la liquidazione dei compensi per l'incarico di Componente della Commissione Invalidi Civili di
Bisceglie per l'intero periodo oggetto di causa dal mese di gennaio 2011 al mese di settembre 2021 (all. 1 del fascicolo di parte ricorrente).
Si tratta, in particolare, di conteggi analitici, pianamente elaborati mese per mese, relativamente all'intero periodo oggetto di causa, e corredati da un prospetto di calcolo delle differenze, alla stregua della documentazione richiamata, che consente di acclarare l'esatto ammontare delle somme rivendicate in restituzione dalla parte ricorrente.
Dallo sviluppo di tale conteggio emerge, che alla parte ricorrente spetta, tenuto conto di quanto già percepito al netto della disposta decurtazione, l'ulteriore somma complessiva di Euro
14.745,00, cui vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nei limiti di legge, stante il disposto dell'art. 22, co. 36, L. n. 724/ 1994.
In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, in accoglimento del ricorso la va condannata al pagamento, Pt_2 in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di Euro
14.745,00, oltre accessori nei limiti di legge.
4 IV. - Le spese processuali – la cui liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 55 del 2014 e successive modifiche (scaglione fino ad Euro 26.000,00) tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate e senza attività istruttoria – seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' convenuta Pt_2
a corrispondere la somma di Euro 14.745,00 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo;
-condanna l' a rifondere in favore della parte ricorrente le Pt_2 spese processuali, che liquida complessivamente in Euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, oltre Euro 118,50 per esborsi.
Trani, 05/11/2025
Il Giudice del Lavoro
EN NE LA
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, EN NE
LA, nella presente controversia individuale di lavoro tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 degli avv.ti DI ED PIETRO -c.f. , DI C.F._2
ED RA -c.f. e ES AT - C.F._3
c.f. ; C.F._4
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. Controparte_1
AR IL AN -c.f. ; C.F._5
-parte resistente- all'udienza del 05/11/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 20/02/2022 Parte_1 ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante
l' resistente, rassegnando contro di essa le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“condannare la al Controparte_2 pagamento in favore del dr. della somma di € Parte_1
15.672,73, oltre interessi fino al soddisfo.
1 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
II. - Ritualmente costituitasi in giudizio, l' Controparte_1
resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto
[...] infondato in fatto ed in diritto.
III. - Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto sulla base delle argomentazioni esposte in precedenti conformi della
Corte di Appello barese (Sentenza n.1212/2021 pubbl. il 20/07/2021
– est. Dott.ssa Valeria Spagnoletti), che essendo pienamente condivise, vengono di seguito trascritte in termini sostanzialmente integrali.
III.1. - La Suprema Corte si è recentemente pronunciata sulla materia che ci occupa (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
02/03/2020, n.5675), affermando, nel caso sottoposto al suo vaglio, relativo alla decurtazione del compenso a un direttore sanitario ASL, che: «Corte Costituzionale 212/2012 ha richiamato i principi già stabiliti da Corte Costituzionale 182/2011, secondo i quali è consentito al legislatore statale porre "vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti", ma a condizione, proprio per la salvaguardia di tale autonomia, di operare essenzialmente sulla base di un "limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa"; tali principi sono stati quindi ritenuti osservati dall'art. 6 cit., in quanto esso, al comma 20, prevedendo che le precedenti disposizione del medesimo articolo "non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del
Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica", ha autorizzato "le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anzitutto, a determinare, sulla base di una valutazione globale dei limiti di spesa puntuali dettati dall'art. 6, l'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire e, quindi, a modulare in modo discrezionale, tenendo
2 fermo quel vincolo, le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nell'art. 6"; ciò, secondo Corte
Costituzionale, con interferenza rispetto all'autonomia organizzativa regionale da ritenersi, una volta rispettati tali limiti di impostazione generale, del tutto coerente con l'esercizio della potestà legislativa concorrente;
non può dunque ritenersi che la legislazione statale, così correttamente intesa, imponesse essa stessa una decurtazione dei compensi del direttore sanitario, quale organo di direzione delle ASL, ai sensi dell'art. 6, comma 3 cit.; è dunque corretto l'assunto della Corte territoriale secondo cui, al fine di conseguire l'effetto di riduzione del compenso rispetto alla singola figura interessata e dunque, qui, rispetto al direttore sanitario, era necessaria una previsione in tal senso ad opera di un idoneo atto regionale».
Il tenore del citato precedente rafforza l'assunto della parte ricorrente, secondo cui un'applicazione diretta dei tagli previsti dall'art. 6 cit. (nella specie ai compensi della componente della
Commissione Invalidi Civili di Bisceglie) sarebbe in sè arbitraria e poco conforme all'assetto giuridico quale sopra delineato sulla base dell'orientamento della Corte Costituzionale.
Nel caso di specie, emerge per tabulas che la decurtazione dei compensi spettanti alla parte ricorrente quale componente dipendente delle Commissioni è stata effettuata, su richiesta dell'Area del Personale, in diretta applicazione dell'art. 6, co.
3, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, con l'automatica riduzione “secca” del 10% (cfr. note prot. nn. 20663/2014,
63386/2015 e 54047/2016 – all.ti al fascicolo di parte resistente); né la ha documentato di aver adottato uno Pt_2 specifico e complessivo piano aziendale di contenimento della spesa, prodromico e funzionale alla rideterminazione o al ribasso dei compensi in questione (posto che non risultano prodotte in atti le delibere genericamente citate dalla stessa
[...]
nei propri atti difensivi in tema di tagli alla CP_1 retribuzione del personale e riduzione dei compensi;
né è stata depositata in forma integrale la nota prot. n. 22079 del 16.3.2011
3 dell'Area del Personale che, secondo quanto riportato testualmente nella determinazione sopra citata, si è limitata, appunto, a richiedere semplicemente “…di applicare la riduzione del 10% prevista dall'art. 6, comma 3…ai compensi spettanti ai Componenti delle Commissioni”).
Non può che pervenirsi, quindi, alla conclusione che la decurtazione dei compensi spettanti alla parte ricorrente, per come attuata, appare non fondata su sufficienti basi giuridiche.
Ne consegue che il dipendente ha diritto alla restituzione degli importi illegittimamente trattenuti sui compensi liquidati per la funzione svolta di Componente delle Commissioni invalidi civili.
In merito alla quantificazione delle somme dovute, possono condividersi i conteggi allegati (all.2 del fascicolo di parte ricorrente), in quanto supportati da idonea documentazione riguardante le fatture emesse per la liquidazione dei compensi per l'incarico di Componente della Commissione Invalidi Civili di
Bisceglie per l'intero periodo oggetto di causa dal mese di gennaio 2011 al mese di settembre 2021 (all. 1 del fascicolo di parte ricorrente).
Si tratta, in particolare, di conteggi analitici, pianamente elaborati mese per mese, relativamente all'intero periodo oggetto di causa, e corredati da un prospetto di calcolo delle differenze, alla stregua della documentazione richiamata, che consente di acclarare l'esatto ammontare delle somme rivendicate in restituzione dalla parte ricorrente.
Dallo sviluppo di tale conteggio emerge, che alla parte ricorrente spetta, tenuto conto di quanto già percepito al netto della disposta decurtazione, l'ulteriore somma complessiva di Euro
14.745,00, cui vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nei limiti di legge, stante il disposto dell'art. 22, co. 36, L. n. 724/ 1994.
In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, in accoglimento del ricorso la va condannata al pagamento, Pt_2 in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di Euro
14.745,00, oltre accessori nei limiti di legge.
4 IV. - Le spese processuali – la cui liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 55 del 2014 e successive modifiche (scaglione fino ad Euro 26.000,00) tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate e senza attività istruttoria – seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' convenuta Pt_2
a corrispondere la somma di Euro 14.745,00 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo;
-condanna l' a rifondere in favore della parte ricorrente le Pt_2 spese processuali, che liquida complessivamente in Euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, oltre Euro 118,50 per esborsi.
Trani, 05/11/2025
Il Giudice del Lavoro
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