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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 233/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1989/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Associazione_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- NOTA PROT DEA RETTIFICA DATI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1145/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nelle spese.
Resistente/Appellato: insiste nella compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1989/2025 depositato il 07/07/2025, Associazione_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, impugnava il provvedimento di cessazione della partita Iva P.IVA_2, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Agrigento.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate di Agrigento si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con richiesta di estinzione del giudizio a seguito del provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
La Corte all'udienza dell'8/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che l'Agenzia delle Entrate ha comunicato di avere provveduto all'annullamento in autotutela della pretesa tributaria, di cui all'atto impugnato, per cui chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Ne consegue, che parte ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso nel merito e ciò per il provvedimento di annullamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
Considerato che l'annullamento dell'atto in autotutela è stato emesso a seguito della documentazione prodotta dalla parte ricorrente e che, pertanto, non deriva da vizi propri esistenti ab origine, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione terza, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IU ET AU LE
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1989/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Associazione_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- NOTA PROT DEA RETTIFICA DATI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1145/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nelle spese.
Resistente/Appellato: insiste nella compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1989/2025 depositato il 07/07/2025, Associazione_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, impugnava il provvedimento di cessazione della partita Iva P.IVA_2, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Agrigento.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate di Agrigento si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con richiesta di estinzione del giudizio a seguito del provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
La Corte all'udienza dell'8/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che l'Agenzia delle Entrate ha comunicato di avere provveduto all'annullamento in autotutela della pretesa tributaria, di cui all'atto impugnato, per cui chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Ne consegue, che parte ricorrente non ha più interesse alla decisione del ricorso nel merito e ciò per il provvedimento di annullamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
Considerato che l'annullamento dell'atto in autotutela è stato emesso a seguito della documentazione prodotta dalla parte ricorrente e che, pertanto, non deriva da vizi propri esistenti ab origine, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Agrigento, sezione terza, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IU ET AU LE