Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 4610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4610 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 34356/19, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 7069/2019 del 30/09/2019 emesso per il mancato pagamento di interventi di manutenzione di un natante e vertente tra
Parte 1 (codice fiscale Codice Fiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio De Martino, dall'Avv.
Paolo Cantelmo e dall'Avv. Ilaria Battistini;
Attore Opponente
e
Controparte_1 (C.F.: P.IVA 1 con sede legale in
Napoli (NA), Via Guglielmo Melisurgo n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Foglia Manzillo e dall'Avv. Stefania Salzano
Convenuta Opposta
CONCLUSIONI
Per l'attore:
1) accertare e dichiarare che la Controparte_2 dei danni causati all'imbarcazione di [...] responsabile
Parte 1 e, per l'effetto, condannarla al risarcimento tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, per i di motivi già esposti, quantificati in euro 370.000,00 ovvero la somma maggiore che codesto Ill.mo Giudice riterrà in sua giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria con riserva di migliore quantificazione in seguito alla perizia giurata che verrà depositata;
Per la convenuta:
1) rigettare l'opposizione promossa da Parte_1
[…] ;
3) Con vittoria di spese ed onorari, oltre al rimborso delle spese generali, ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, I. V.A. e C.p.a. come per legge con attribuzione ai procuratori anticipatari;
MOTIVI DELLA DECISIONE
si è opposto al decreto con il quale gli è Parte 1 stato ingiunto il pagamento della somma di euro 10248,00 oltre interessi e spese.
Ha eccepito: che la fattura n. 139/17 sulla base della quale la quale controparte aveva richiesto il pagamento dell'importo di euro 9.760,00 a titolo di acconto sui lavori eseguiti sulla barca di sua proprietà era fondata su preventivi che non aveva accettato e sottoscritto;
che aveva commissionato lo svuotamento delle acque nere, la verniciatura della carena e la pulizia dalle alghe, interventi per i quali, nel marzo aprile 2017, era stata
concordata una spesa di circa 7.000,00/8.000,00; che su suggerimento degli operatori del cantiere era stata concordata
l'esecuzione di ulteriori lavorazioni per un importo complessivo stimato di circa 14.000,00 euro, iva esclusa;
che aveva versato
l'importo di euro 13.000,00 iva esclusa;
che non avendo contezza dei lavori eseguiti si era recato presso il cantiere unitamente al alla moglie, ed a maestranze di sua fiducia ed Persona_1 aveva constatato il pessimo stato di conservazione e manutenzione del natante, la mancata realizzazione degli interventi previsti, l'esecuzione non a regola d'arte di quelli eseguiti, la mancanza di diverse componenti del natante;
che tali inadempienze erano state prontamente contestate al responsabile del cantiere ricevendo rassicurazioni sul completamento del lavoro а regola d'arte in tempi stretti;
che successivamente era stato impedito l'accesso al cantiere alle maestranze inviate per verificare lo stato di avanzamento dei lavori;
che la che si era CP 1 impegnata a completare i lavori entro l'inizio della stagione estiva 2017, non aveva rispettato l'obbligo assunto e non gli aveva restituito il natante con il conseguente danno derivante dal suo mancato utilizzo;
che dal marzo/aprile 2017 al maggio 2018 aveva dovuto corrispondere alla CP 1 euro 12000,000 per il rimessaggio della barca, cifra della quale ha chiesto la restituzione ovvero di cui ha eccepito la compensazione; che divenuto cessionario del credito dell'importo Controparte_3 Co di euro 23973,00 maturato dalla per il rimessaggio, lo aveva citato in giudizio innanzi al Tribunale di Milano;
che nelle more del giudizio aveva constatato lo stato di abbandono e degrado della propria imbarcazione determinato dalle modalità di custodia Co della;
che in mancanza della prova dell'esecuzione dei lavori all'imbarcazione e della sua condizione il decreto doveva essere
revocato e l'opposta condannata in accoglimento al risarcimento del danno in accoglimento della riconvenzionale.
CP 1 ha resistito all'opposizione ponendo in rilievo: di avere stipulato un contratto di rimessaggio e/o manutenzione per l'imbarcazione "Ferretti 60" tg. "2NA2645/D" di proprietà dell'opponente; che nel periodo marzo/aprile 2017 l'opponente aveva commissionato lavori di riparazione e manutenzione della barca;
che aveva redatto i preventivi per tali opere;
che aveva eseguito i lavori salvo la sostituzione del gruppo elettrogeno
"Kholer" per la quale Pt 1 si era avvalso dell'officina
"Gierre"; che non aveva ha ricevuto contestazioni formali rispetto ai lavori eseguiti;
che il natante era è sempre stato a disposizione del e questi non si era presentato in Pt 1 cantiere dal 2017.
l'opposizione di Ciò detto, passando al merito del giudizio,
Parte 1 è fondata.
Il decreto ingiuntivo è stato concesso per il mancato pagamento dei lavori di manutenzione dell'imbarcazione Ferretti 60.
L'opponente ha contestato l'esecuzione dei lavori che l'opposta aveva dedotto di avere eseguito e per i quali aveva lamentato il mancato pagamento. In presenza della contestazione dell'opponente in merito all'esecuzione dei lavori di manutenzione del natante era onere dell'opposta di dimostrare la corretta ed integrale esecuzione deli interventi commissionati.
Tale onere non è stato assolto.
L'unico teste indotto dall'opposta, Testimone 1 udienza del
25.5.2023), non ha reso dichiarazioni idonee a confermare che prestazioni indicate in favore dell'opposta ha eseguito le
Pt 1
Il ha riferito: che i lavori di manutenzione teste all'imbarcazione del Beretta erano stati eseguiti nel periodo ottobre 2015-luglio (mentre l'opposta aveva dedotto che gli interventi erano stati richiesti nel marzo/aprile 2017 e completati nel luglio quando erano state emesse le fatture), che tutti i lavori erano stati iniziati ma non tutti erano stati portati a termine, che erano stati acquistati i tubi della sala macchine ma non tutti i tubi erano stati montati, che non ricordava se dopo che era eliminata la veccia coibentazione era stata installata la nuova;
che le sigillature erano state iniziate ma non sapeva se erano state completate. Il resoconto è inattendibile, posto che colloca i lavori in un periodo diverso da quello che era stato indicato dall'opposta, e non preciso rispetto a quanto effettivamente eseguito dall'opposta.
Consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la pretesa dell'opposta respinta.
la stessa è stata basataQuanto alla domanda riconvenzionale, sulla deduzione che la barca ha subito danni in conseguenza delle inadeguate modalità di custodia.
Ciò posto, la domanda non può essere accolta.
Manca la prova che la barca fosse in perfette condizioni quando è Co stata affidata alla custodia della
In citazione risulta omessa ogni puntuale indicazione in ordine alla condizione del natante.
Allo stesso modo nella prima memoria ex art. 183 c.p.C., atto in cui l'originaria pretesa del è stata ampliata con la Pt 1
è richiesta di un risarcimento del danno per euro 370000,00, non presente una descrizione della stato dell'imbarcazione nel momento Co in cui la stessa è stata affidata alla e sono state allegate delle foto risalenti al 25.6.2021, quando erano trascorsi sei anni Co dalla consegna alla
Le foto attestanti secondo il della barca al Pt 1 lo stato Co momento della consegna alla scafo con vista riproducono lo ambienti interni della fiancata destra, una porzione di uno degli della barca ed alcune batterie.
E'impossibile la collocazione nel tempo delle foto.
Ciò detto delle allegazioni e dei documenti, va osservato non sono idonee a dimostrare il fondamento dell'istanza risarcitoria le dichiarazioni dei testi secondo cui la barca era in perfette moglie del Per 1condizioni (teste
- ud. 22.6.2023) e Pt 1 dipendente del danni (teste non sembrava presentare Tes 2
Pt 1 ud. 22.6.2023). Non può ricavarsi da indicazioni come quelle riportate un'attendibile fotografia in rodine alla condizione della barca Co prima della consegna a
D'altra parte dall'indagine tecnica affidata all'Ing. Persona 2
è risultato che la condizione della barca era coerente con il mancato rimessaggio annuale e con l'epoca della messa a secco.
A ciò si aggiunge che l'affermato stato di perfetta conservazione Co non giustifica che la barca sia stata lasciata presso la fin
Co ladal 2015, che non sia stata contestata formalmente alla mancata esecuzione dei lavori e l'impossibilità di usare la barca nell'esatte 2017 (momento in cui l'intervento manutentivo avrebbe dovuto essere completato), che la prima ed unica formale Co contestazione alla quella dell'agosto 2021, sia intervenuta a '
seguito della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito Co nei confronti del Pt 1 a vantato dalla Controparte 3 Co che non sia mai stata richiesta la riconsegna della barca alla
Consegue che la domanda riconvenzionale dell'opponente deve essere respinta.
Le spese del giudizio sono compensate stante la reciproca soccombenza.
Le spese della ctu disposta e svolta nel corso del giudizio vanno poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avversO il decreto ingiuntivo n. 7069/2019 proposta da Parte 1 nei
Co confronti della ogni diversa istanza, Controparte 1 difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 7069/2019 del 26545/2019) e rigetta la30/09/2019 (proc. monitorio n.r.g.
pretesa azionata in via monitoria dall'opposta;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
3) Compensa le spese del giudizio tra le parti;
4) Pone le spese della ctu a carico dell'opponente.
Napoli, 9.5.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa