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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Raffaele VIGLIONE, ha emesso la seguente sentenza nel giudizio n. 868/2024 R.G. Trib. Taranto, vertente tra
[...]
, in proprio quale procuratore di sé stesso (RICORRENTE), contro Pt_1 CP_1
(RESISTENTE), nonché (RESISTENTE). CP_2
All'udienza del 7 gennaio 2025 la causa è stata discussa oralmente dalle parti e riservata dal Giudice per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. comma, c.p.c.
Motivazione
1. Con ricorso presentato in data 26 febbraio 2024, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e l'avv. quest'ultimo in qualità di amministratore di sostegno della al fine di CP_2 CP_1 vedersi riconosciuto il diritto a ricevere il compenso per l'attività professionale svolta, quale procuratore del sig. , nel procedimento RG n. 5560/2021, incardinato innanzi al Controparte_3
Tribunale di Taranto, conclusosi con ordinanza di convalida di sfratto n. 9366/2021 del 20 settembre
2021 e ingiunzione monitoria al pagamento dei canoni scaduti: chiedeva, in particolare, che la CP_1 quale erede di , venisse condannata al pagamento di complessivi € 3.280,25 e Controparte_3 produceva, a riguardo, documentazione attestante l'effettiva attività svolta nel richiamato procedimento.
All'udienza del 2 luglio 2024 compariva l'avv. quale amministratore di sostegno della CP_2
in un rito nel quale, ai sensi dell'art. 14, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011, le parti possono stare CP_1
in giudizio personalmente, e dichiarava di aver presentato due istanze al giudice tutelare, antecedentemente alla presente controversia, sottoponendo la richiesta di liquidazione dei compensi così come richiesti dall'avv. ma deduceva di aver ricevuto provvedimenti negativi da parte del Pt_1
giudice tutelare. Eccepiva, nel merito, che il ricorrente aveva incluso, nella parcella relativa al giudizio di sfratto, anche l'attività istruttoria la quale, tuttavia, non era stata svolta.
pagina 1 di 3 2. La domanda presentata dal ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti che di seguito si illustrano.
In particolare, è consolidato il principio per il quale il difensore che rivendichi in giudizio i compensi professionali per l'attività svolta in favore del proprio cliente sia tenuto ad allegare e provare l'esistenza di tutte le circostanze e dei fatti costitutivi idonei a dimostrare e fondare la pretesa derivante dai diritti dallo stesso azionati (v. Cass. civ., sez. II, 10/03/2020, n. 6734).
Il ricorrente, nello specifico, ha soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico allegando la documentazione idonea a dimostrare l'effettiva attività svolta nel procedimento di convalida di sfratto
RG n. 5560/2021 quale procuratore di . Risultano in atti, infatti, copia dei documenti di Controparte_3
tale giudizio, comprovanti la difese e le argomentazioni svolte dal difensore al fine di ottenere la convalida dello sfratto e l'ingiunzione al pagamento dei canoni locatizi scaduti e non pagati, nonché
l'attività correlata consistente nel rilascio della copia esecutiva del titolo giudiziale.
3. Ritenuta la domanda fondata nell'an, dal punto di vista del quantum, la richiesta deve ritenersi accolta nella misura di € 1.380,00, oltre spese forfetarie al 15%, iva e cap, così stimata sulla scorta dei valori tariffari medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per i procedimenti di convalida di sfratto, senza ricomprendere in tale quantificazione la fase istruttoria, che, nel caso in esame, stante la mancata comparizione degli intimati, non ha avuto luogo neanche in quella forma embrionale configurabile in questo tipo di procedimenti speciali laddove il conduttore compaia in udienza e rilasci «dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge» o «deduzioni a verbale» [art. 4, comma 5, lett. c), d.m. cit.], tipicamente affermando di non opporsi alla convalida o invocando il termine di grazia.
Questa liquidazione prescinde dall'entità della corrispondente condanna alle spese di lite dal giudice dello sfratto comminata nell'ingiunzione monitoria unitariamente per l'intero procedimento di convalida: infatti, tale pronuncia accessoria, resa nei confronti della parte soccombente e in favore di quella ivi risultata vittoriosa, non può, come è noto, considerarsi vincolante nel rapporto d'opera professionale tra cliente e avvocato né può però, allo stesso tempo, neanche aggiungersi al compenso, oggetto dell'odierna domanda giudiziale, complessivamente dovuto dal primo al secondo, come invece sembrerebbe invocare l'odierno ricorrente.
4. L'accoglimento della domanda comporta la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo, tenendo conto della complessità e del valore della controversia, computato nei limiti della somma effettivamente riconosciuta alla parte vittoriosa, senza nulla pagina 2 di 3 riconoscere per la fase istruttoria che non ha avuto luogo e con importi ridotti per la fase decisionale svoltasi con modalità semplificate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna a corrispondere in favore CP_1 dell'avv. la somma di € 1.380,00, oltre spese forfetarie al 15%, iva e cap, a titolo di compensi Pt_1
professionali maturati per la difesa giudiziale indicata in ricorso;
B) condanna alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite del presente giudizio, CP_1 che si liquidano in complessivi € 910,00, di cui € 240,00 per fase di studio, € 240,00 per fase introduttiva e € 430,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario al 15%, Iva e Cap se e nella misura in cui siano per legge dovuti e € 125,00 per esborsi.
Così deciso in Taranto, il 25 gennaio 2025
Il Giudice
Raffaele Viglione
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Raffaele VIGLIONE, ha emesso la seguente sentenza nel giudizio n. 868/2024 R.G. Trib. Taranto, vertente tra
[...]
, in proprio quale procuratore di sé stesso (RICORRENTE), contro Pt_1 CP_1
(RESISTENTE), nonché (RESISTENTE). CP_2
All'udienza del 7 gennaio 2025 la causa è stata discussa oralmente dalle parti e riservata dal Giudice per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. comma, c.p.c.
Motivazione
1. Con ricorso presentato in data 26 febbraio 2024, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e l'avv. quest'ultimo in qualità di amministratore di sostegno della al fine di CP_2 CP_1 vedersi riconosciuto il diritto a ricevere il compenso per l'attività professionale svolta, quale procuratore del sig. , nel procedimento RG n. 5560/2021, incardinato innanzi al Controparte_3
Tribunale di Taranto, conclusosi con ordinanza di convalida di sfratto n. 9366/2021 del 20 settembre
2021 e ingiunzione monitoria al pagamento dei canoni scaduti: chiedeva, in particolare, che la CP_1 quale erede di , venisse condannata al pagamento di complessivi € 3.280,25 e Controparte_3 produceva, a riguardo, documentazione attestante l'effettiva attività svolta nel richiamato procedimento.
All'udienza del 2 luglio 2024 compariva l'avv. quale amministratore di sostegno della CP_2
in un rito nel quale, ai sensi dell'art. 14, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011, le parti possono stare CP_1
in giudizio personalmente, e dichiarava di aver presentato due istanze al giudice tutelare, antecedentemente alla presente controversia, sottoponendo la richiesta di liquidazione dei compensi così come richiesti dall'avv. ma deduceva di aver ricevuto provvedimenti negativi da parte del Pt_1
giudice tutelare. Eccepiva, nel merito, che il ricorrente aveva incluso, nella parcella relativa al giudizio di sfratto, anche l'attività istruttoria la quale, tuttavia, non era stata svolta.
pagina 1 di 3 2. La domanda presentata dal ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti che di seguito si illustrano.
In particolare, è consolidato il principio per il quale il difensore che rivendichi in giudizio i compensi professionali per l'attività svolta in favore del proprio cliente sia tenuto ad allegare e provare l'esistenza di tutte le circostanze e dei fatti costitutivi idonei a dimostrare e fondare la pretesa derivante dai diritti dallo stesso azionati (v. Cass. civ., sez. II, 10/03/2020, n. 6734).
Il ricorrente, nello specifico, ha soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico allegando la documentazione idonea a dimostrare l'effettiva attività svolta nel procedimento di convalida di sfratto
RG n. 5560/2021 quale procuratore di . Risultano in atti, infatti, copia dei documenti di Controparte_3
tale giudizio, comprovanti la difese e le argomentazioni svolte dal difensore al fine di ottenere la convalida dello sfratto e l'ingiunzione al pagamento dei canoni locatizi scaduti e non pagati, nonché
l'attività correlata consistente nel rilascio della copia esecutiva del titolo giudiziale.
3. Ritenuta la domanda fondata nell'an, dal punto di vista del quantum, la richiesta deve ritenersi accolta nella misura di € 1.380,00, oltre spese forfetarie al 15%, iva e cap, così stimata sulla scorta dei valori tariffari medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014 per i procedimenti di convalida di sfratto, senza ricomprendere in tale quantificazione la fase istruttoria, che, nel caso in esame, stante la mancata comparizione degli intimati, non ha avuto luogo neanche in quella forma embrionale configurabile in questo tipo di procedimenti speciali laddove il conduttore compaia in udienza e rilasci «dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge» o «deduzioni a verbale» [art. 4, comma 5, lett. c), d.m. cit.], tipicamente affermando di non opporsi alla convalida o invocando il termine di grazia.
Questa liquidazione prescinde dall'entità della corrispondente condanna alle spese di lite dal giudice dello sfratto comminata nell'ingiunzione monitoria unitariamente per l'intero procedimento di convalida: infatti, tale pronuncia accessoria, resa nei confronti della parte soccombente e in favore di quella ivi risultata vittoriosa, non può, come è noto, considerarsi vincolante nel rapporto d'opera professionale tra cliente e avvocato né può però, allo stesso tempo, neanche aggiungersi al compenso, oggetto dell'odierna domanda giudiziale, complessivamente dovuto dal primo al secondo, come invece sembrerebbe invocare l'odierno ricorrente.
4. L'accoglimento della domanda comporta la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo, tenendo conto della complessità e del valore della controversia, computato nei limiti della somma effettivamente riconosciuta alla parte vittoriosa, senza nulla pagina 2 di 3 riconoscere per la fase istruttoria che non ha avuto luogo e con importi ridotti per la fase decisionale svoltasi con modalità semplificate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna a corrispondere in favore CP_1 dell'avv. la somma di € 1.380,00, oltre spese forfetarie al 15%, iva e cap, a titolo di compensi Pt_1
professionali maturati per la difesa giudiziale indicata in ricorso;
B) condanna alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite del presente giudizio, CP_1 che si liquidano in complessivi € 910,00, di cui € 240,00 per fase di studio, € 240,00 per fase introduttiva e € 430,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario al 15%, Iva e Cap se e nella misura in cui siano per legge dovuti e € 125,00 per esborsi.
Così deciso in Taranto, il 25 gennaio 2025
Il Giudice
Raffaele Viglione
pagina 3 di 3