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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16579 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN IA Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 53756 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(LA (FG), 14/01/1945), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. GISMONDI GIAN LUCA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(CITTÀ DI CASTELLO (PG), 01/08/1947), con il CP_1
patrocinio dell'avv. LAMANNA ALESSANDRA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
21/01/1968 ha contratto matrimonio concordatario con e CP_1
che dall'unione sono nati quattro figli, tutti maggiorenni ed economicamente autonomi, ha dedotto che con sentenza n. 15934/2024 il
Tribunale di Roma ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate in forza delle quali l'istante è tenuto a corrispondere alla moglie per il di lei mantenimento la somma mensile di euro 1.000,00 da ottobre 2024; che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con obbligo del ricorrente di corrispondere alla coniuge l'assegno divorzile di euro 800,00 mensili.
Costituitasi in giudizio ha aderito alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire per il suo mantenimento la somma mensile di euro 1.500,00 dal marito.
Alla prima udienza del 10/11/2025, acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la 3 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
21/01/1968, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle statuizioni accessorie mette conto evidenziare che
è del pari incontestato il diritto della di percepire l'assegno divorzile CP_1
dall'ex coniuge, considerato lo stesso tenore delle conclusioni rassegnate dal in calce al ricorso. Parte_1
Ciò premesso il collegio reputa equo quantificare la misura dell'assegno divorzile in euro 1.000,00 mensili, tenuto conto dell'importo percepito dalla a titolo di mantenimento, come fissato in sede CP_1
separativa un anno fa (euro 1.000,00 mensili da ottobre 2024), della circostanza che la resistente non ha mai prestato attività lavorativa essendosi dedicata alla famiglia e alla crescita e accudimento dei quatto figli comuni delle parti, dell'ammontare della pensione percepita dal ricorrente, pari a circa euro 1.000,00 mensili netti, nonché dell'importo percepito in via esclusiva dal ricorrente a titolo di locazione dei due immobili in comproprietà tra le parti, pari a poco più di euro 1.000,00 mensili, nonché
della ulteriore circostanza che le parti sono comproprietarie anche della ex casa familiare abitata dal ricorrente, essendosi la trasferita a vivere CP_1
presso la figlia Per_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
4
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 53756/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ROMA in data 21/01/1968 tra Parte_1
(LA (FG), 14/01/1945) e (CITTÀ DI
[...] CP_1
CASTELLO (PG), 01/08/1947) trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di ROMA al n. 82, Parte II, Serie A03, Anno 1968,
alle seguenti condizioni:
dispone che il ricorrente corrisponda alla resistente, a titolo di assegno divorzile e a far data dal passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la somma mensile di euro
1.000,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e condanna il al versamento, in favore della Sdoga ed entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, dei relativi importi;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 11/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN IA Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 53756 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(LA (FG), 14/01/1945), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. GISMONDI GIAN LUCA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(CITTÀ DI CASTELLO (PG), 01/08/1947), con il CP_1
patrocinio dell'avv. LAMANNA ALESSANDRA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
21/01/1968 ha contratto matrimonio concordatario con e CP_1
che dall'unione sono nati quattro figli, tutti maggiorenni ed economicamente autonomi, ha dedotto che con sentenza n. 15934/2024 il
Tribunale di Roma ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate in forza delle quali l'istante è tenuto a corrispondere alla moglie per il di lei mantenimento la somma mensile di euro 1.000,00 da ottobre 2024; che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con obbligo del ricorrente di corrispondere alla coniuge l'assegno divorzile di euro 800,00 mensili.
Costituitasi in giudizio ha aderito alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire per il suo mantenimento la somma mensile di euro 1.500,00 dal marito.
Alla prima udienza del 10/11/2025, acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la 3 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
21/01/1968, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle statuizioni accessorie mette conto evidenziare che
è del pari incontestato il diritto della di percepire l'assegno divorzile CP_1
dall'ex coniuge, considerato lo stesso tenore delle conclusioni rassegnate dal in calce al ricorso. Parte_1
Ciò premesso il collegio reputa equo quantificare la misura dell'assegno divorzile in euro 1.000,00 mensili, tenuto conto dell'importo percepito dalla a titolo di mantenimento, come fissato in sede CP_1
separativa un anno fa (euro 1.000,00 mensili da ottobre 2024), della circostanza che la resistente non ha mai prestato attività lavorativa essendosi dedicata alla famiglia e alla crescita e accudimento dei quatto figli comuni delle parti, dell'ammontare della pensione percepita dal ricorrente, pari a circa euro 1.000,00 mensili netti, nonché dell'importo percepito in via esclusiva dal ricorrente a titolo di locazione dei due immobili in comproprietà tra le parti, pari a poco più di euro 1.000,00 mensili, nonché
della ulteriore circostanza che le parti sono comproprietarie anche della ex casa familiare abitata dal ricorrente, essendosi la trasferita a vivere CP_1
presso la figlia Per_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
4
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 53756/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ROMA in data 21/01/1968 tra Parte_1
(LA (FG), 14/01/1945) e (CITTÀ DI
[...] CP_1
CASTELLO (PG), 01/08/1947) trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di ROMA al n. 82, Parte II, Serie A03, Anno 1968,
alle seguenti condizioni:
dispone che il ricorrente corrisponda alla resistente, a titolo di assegno divorzile e a far data dal passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la somma mensile di euro
1.000,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e condanna il al versamento, in favore della Sdoga ed entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, dei relativi importi;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 11/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi