Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 26/02/2026, n. 3368
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata notificazione avviso di accertamento presupposto

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento presupposto sia stato ritualmente notificato e che, essendo divenuto definitivo, non possa essere contestato in questa sede. Le censure attinenti alla validità dell'avviso di accertamento sono state dichiarate inammissibili.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che, una volta divenuto definitivo l'atto impositivo, il credito erariale è soggetto a prescrizione decennale. Il termine decennale non era spirato alla data di notifica del preavviso di fermo e il decorso era stato interrotto dalle intimazioni di pagamento e sospeso per la normativa emergenziale Covid-19. Pertanto, nessuna prescrizione è maturata.

  • Rigettato
    Carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito

    La Corte ha chiarito che il preavviso di fermo amministrativo è una misura cautelare e non un nuovo atto impositivo. Sono sufficienti l'indicazione del debitore, il riferimento agli atti presupposti, l'ammontare del debito e l'intimazione al pagamento. Tali elementi erano presenti nell'atto impugnato.

  • Rigettato
    Omessa indicazione delle modalità di calcolo di sanzioni e interessi

    La Corte ha ritenuto che tali profili attengono all'atto impositivo ormai definitivo e che il preavviso di fermo debba solo riportare l'importo complessivo dovuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 26/02/2026, n. 3368
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3368
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo