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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 26/02/2026, n. 3368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3368 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3368/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10621/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500012545000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500012545000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500012545000 IRPEF-ALTRO 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20854/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14 maggio 2025 la sig.ra Nominativo_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202500012545000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-
NE in data 21 marzo 2025, relativa, tra gli altri carichi, all'avviso di accertamento n. TEKTESM001539 concernente IRPEF per l'anno d'imposta 2012.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato assumendo, in sintesi, la mancata notificazione dell'avviso di accertamento presupposto, l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, nonché l'omessa indicazione delle modalità di calcolo di sanzioni e interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, contestando integralmente le avverse deduzioni e producendo documentazione attestante la rituale notificazione dell'avviso di accertamento in data 26 settembre 2017, la mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge, nonché la successiva notificazione di intimazioni di pagamento in data 12 maggio 2023 e 10 novembre 2023, idonee ad interrompere il decorso della prescrizione.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti risulta che l'avviso di accertamento TEKTESM001539 è stato notificato in data 26 settembre 2017 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. L'atto non è stato impugnato nei termini previsti dalla legge ed è pertanto divenuto definitivo. In presenza di un atto impositivo ormai definitivo, il contribuente non può rimetterne in discussione la legittimità nell'ambito dell'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, potendo in tale sede dedurre esclusivamente eventuali vizi propri della misura cautelare.
Ne consegue che le censure attinenti alla validità o alla fondatezza dell'avviso di accertamento risultano inammissibili.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione. Una volta divenuto definitivo l'atto impositivo, il relativo credito erariale è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., non potendosi qualificare la prestazione tributaria come obbligazione periodica. Nel caso di specie, il termine decennale decorrente dalla notificazione dell'avviso di accertamento del 26 settembre 2017 non risulta spirato alla data di notificazione del preavviso di fermo, avvenuta il 21 marzo 2025. A ciò si aggiunga che il decorso del termine è stato interrotto dalle intimazioni di pagamento notificate nel 2023 e che deve altresì tenersi conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale connessa alla pandemia da Covid-19. Alla luce di tali circostanze, nessuna prescrizione può ritenersi maturata, neppure con riferimento a sanzioni ed interessi.
Non può trovare accoglimento neppure la doglianza relativa alla pretesa carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. La comunicazione preventiva di fermo, disciplinata dall'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, costituisce misura cautelare finalizzata a garantire la riscossione di un credito già definitivamente accertato e non Banca_1 un nuovo atto impositivo. È pertanto sufficiente che essa indichi il debitore, il riferimento agli atti presupposti, l'ammontare del debito e l'intimazione al pagamento nel termine di legge.
Dall'esame dell'atto impugnato emerge che tali elementi risultano compiutamente indicati, sicché non si ravvisa alcuna violazione del diritto di difesa.
Analogamente, le censure relative all'omessa indicazione analitica delle modalità di calcolo di sanzioni ed interessi non possono essere accolte, trattandosi di profili afferenti all'atto impositivo ormai definitivo. Il preavviso di fermo deve limitarsi a riportare l'importo complessivo dovuto, senza necessità di riprodurre il dettaglio dei calcoli già cristallizzati nell'atto presupposto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti della resistente costituita nella misura di euro 400,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10621/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500012545000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500012545000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500012545000 IRPEF-ALTRO 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20854/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14 maggio 2025 la sig.ra Nominativo_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202500012545000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-
NE in data 21 marzo 2025, relativa, tra gli altri carichi, all'avviso di accertamento n. TEKTESM001539 concernente IRPEF per l'anno d'imposta 2012.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato assumendo, in sintesi, la mancata notificazione dell'avviso di accertamento presupposto, l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, nonché l'omessa indicazione delle modalità di calcolo di sanzioni e interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, contestando integralmente le avverse deduzioni e producendo documentazione attestante la rituale notificazione dell'avviso di accertamento in data 26 settembre 2017, la mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge, nonché la successiva notificazione di intimazioni di pagamento in data 12 maggio 2023 e 10 novembre 2023, idonee ad interrompere il decorso della prescrizione.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti risulta che l'avviso di accertamento TEKTESM001539 è stato notificato in data 26 settembre 2017 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. L'atto non è stato impugnato nei termini previsti dalla legge ed è pertanto divenuto definitivo. In presenza di un atto impositivo ormai definitivo, il contribuente non può rimetterne in discussione la legittimità nell'ambito dell'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, potendo in tale sede dedurre esclusivamente eventuali vizi propri della misura cautelare.
Ne consegue che le censure attinenti alla validità o alla fondatezza dell'avviso di accertamento risultano inammissibili.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione. Una volta divenuto definitivo l'atto impositivo, il relativo credito erariale è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., non potendosi qualificare la prestazione tributaria come obbligazione periodica. Nel caso di specie, il termine decennale decorrente dalla notificazione dell'avviso di accertamento del 26 settembre 2017 non risulta spirato alla data di notificazione del preavviso di fermo, avvenuta il 21 marzo 2025. A ciò si aggiunga che il decorso del termine è stato interrotto dalle intimazioni di pagamento notificate nel 2023 e che deve altresì tenersi conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale connessa alla pandemia da Covid-19. Alla luce di tali circostanze, nessuna prescrizione può ritenersi maturata, neppure con riferimento a sanzioni ed interessi.
Non può trovare accoglimento neppure la doglianza relativa alla pretesa carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. La comunicazione preventiva di fermo, disciplinata dall'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, costituisce misura cautelare finalizzata a garantire la riscossione di un credito già definitivamente accertato e non Banca_1 un nuovo atto impositivo. È pertanto sufficiente che essa indichi il debitore, il riferimento agli atti presupposti, l'ammontare del debito e l'intimazione al pagamento nel termine di legge.
Dall'esame dell'atto impugnato emerge che tali elementi risultano compiutamente indicati, sicché non si ravvisa alcuna violazione del diritto di difesa.
Analogamente, le censure relative all'omessa indicazione analitica delle modalità di calcolo di sanzioni ed interessi non possono essere accolte, trattandosi di profili afferenti all'atto impositivo ormai definitivo. Il preavviso di fermo deve limitarsi a riportare l'importo complessivo dovuto, senza necessità di riprodurre il dettaglio dei calcoli già cristallizzati nell'atto presupposto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti della resistente costituita nella misura di euro 400,00, oltre accessori di legge, se dovuti.