Inammissibile
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/07/2025, n. 6002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6002 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06002/2025REG.PROV.COLL.
N. 08027/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8027 del 2022, proposto dai signori EO SI e EN OR, nella sua qualità di erede del signor ZO RI, rappresentati e difesi dall’avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sezione prima stralcio, 27 aprile 2022, n. 5123, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza previa discussione orale presentata dagli appellanti;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il consigliere Antonella Manzione e udito per il Ministero dell’interno l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di annullamento dei seguenti atti:
a) decreti del Ministero dell’interno in data 24 ottobre 2013 recanti il conferimento dell’encomio nei confronti del sovrintendente della Polizia di Stato EO SI e dell’assistente capo ZO RI;
b) pareri conformi della Commissione per le ricompense del Centro nord in data 24 ottobre 2023;
c) proposte di conferimento di encomio formulate dal ST di TI in data 25 settembre 2012.
1.1. In sintesi, gli operatori di polizia interessati hanno ritenuto inadeguata la ricompensa loro attribuita in relazione all’asserito valore del comportamento posto in essere, che avrebbe meritato la promozione.
2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge che il comportamento sotteso all’encomio è consistito nell’essere intervenuti, mentre prestavano servizio di volante rispettivamente in qualità di autista (il RI) e capo pattuglia (il SI) sul territorio del Comune di Terracina, in data 6 luglio 2012, in ausilio di cittadini le cui abitazioni erano minacciate da un incendio propagatosi da un esercizio commerciale ubicato nello stesso immobile. In maggior dettaglio, essi si erano attivati nelle more dell’arrivo dei Vigili del fuoco per assicurare lo sgombero delle abitazioni, interloquendo con i residenti al fine di superarne il comprensibile stato confusionale e di smarrimento e accompagnandoli in un luogo sicuro, all’esterno delle stesse. In conseguenza dell’attività svolta, venivano loro diagnosticate presso il locale pronto soccorso « dispnea per intossicazione da fumi » e contusioni varie, con prescrizione limitata a dieci giorni di riposo con terapie farmacologiche analgesiche.
2.1. La proposta dell’encomio, quale misura ritenuta evidentemente adeguata al valore dell’azione posta in essere, veniva avanzata dal ST di TI nell’apposita relazione redatta secondo il format prestampato disponibile allo scopo, sottoscritta dall’operatore, ove si motiva diffusamente la scelta, seppure dopo aver dato il giusto rilievo allo spirito di iniziativa dimostrato dagli interessati e alla criticità del contesto (caratterizzato per le « condizioni climatiche estremamente […] torride », in « zone particolarmente impervie »), a fronte del quale gli operatori di polizia non avrebbero « avuto remore a porre in pericolo la propria vita per salvaguardare quella di altre persone ».
3. Ritenendo il provvedimento illegittimo e lesivo gli interessati hanno proposto impugnativa innanzi al T.a.r. per il Lazio, con ricorso affidato ad un’unica censura (estesa da pagina 2 a pagina 7) con cui hanno lamentato la violazione degli artt. 71 e seguenti del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, 74 del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 e 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 per motivazione contraddittoria e perplessa, erronea presupposizione di fatto, violazione del giusto e corretto procedimento, eccesso di potere, difetto di istruttoria e contraddittorietà ed illogicità manifeste.
4. L’impugnata sentenza del T.a.r. per il Lazio, sez. I stralcio, n. 5123 del 27 aprile 2022, ha respinto il ricorso con dovizia di argomenti, compensando le spese di lite.
4.1. In particolare, ha ricostruito la disciplina normativa sottesa al giudizio, contenuta nell’art. 72 del d.P.R. n. 335 del 1982, da un lato evidenziando l’elevato tasso di discrezionalità tecnica della scelta effettuata, sindacabile solo in caso di macroscopico travisamento dei fatti, insussistente nel caso di specie; dall’altro, valorizzando il contenuto testuale della proposta del ST di TI (riprodotta per ampi stralci) che « nel riportare i fatti accaduti, ha palesato l’indubbia professionalità degli operanti ma non ne ha qualificato la condotta in termini di quell’eccezionalità necessaria per la promozione per meriti straordinari ».
5. I signori EO SI e EN OR (nella sua qualità di erede del signor ZO RI, medio tempore deceduto) con ricorso notificato e depositato in data 21 ottobre 2022 hanno interposto appello, esso pure affidato ad un unico mezzo di gravame, in realtà neppure chiaramente esplicitato, essendo riportata testualmente la rubrica delle sole doglianze già proposte in primo grado (pag. 2), cui fa seguito l’enunciazione della corretta lettura che si sarebbe dovuta dare alla cornice ordinamentale applicabile nel caso di specie (pagine da 3 a 6).
6. Si è costituito per resistere il Ministero dell’interno in data 2 novembre 2022. Con successiva memoria del 12 luglio 2023 ha contro dedotto illustrando in dettaglio le proprie difese.
7. All’udienza pubblica del 24 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è inammissibile e, comunque, infondato nel merito.
9. Come sopra evidenziato, gli appellanti hanno (ri)proposto pedissequamente le censure già avanzate in primo grado, non esplicitandone di nuove in chiave critica rispetto allo sviluppo motivazionale della sentenza impugnata. Da qui, la inammissibilità del gravame (sul punto, fra le tante: Cons. Stato, sez. IV, n. 941 del 2021 e n. 2271 del 2016; sez. V, n. 398 del 2014 e n. 1640 del 2012; Ad. plen. n. 10 del 2011). Anzi, a ben guardare, neppure è individuabile una parte in diritto ove attingere le doglianze prospettate, stante che sotto la relativa rubrica sono riportate testualmente quelle già avanzate innanzi al T.a.r. per il Lazio e a seguire è riprodotto il quadro normativo (re)indicandone la pretesa corretta lettura, ma senza specificare in cosa sarebbe errata quella di cui alla sentenza impugnata.
10. L’appello è inaccoglibile nel merito, per un duplice ordine di ragioni.
11. Come affermato dal T.a.r. per il Lazio la promozione per meriti straordinari, in quanto derogatoria dai normali metodi di progressione in carriera e di accesso a qualifiche superiori nella Polizia di Stato, si fonda su comportamenti che travalicano i confini dell’ordinaria attività di istituto, la cui valutazione è inevitabilmente connotata da ampi margini di discrezionalità.
11.1. Il collegio condivide tale assunto, anche alla luce del fatto che qualsivoglia giudizio di valore presuppone un margine di soggettività che nella specie afferisce sia al parametro (lo stesso concetto di “eccezionalità”, appunto), sia all’oggetto della valutazione (la riconducibilità o meno di un determinato comportamento a ridetto “parametro”). Il tutto peraltro senza perdere di vista la prospettiva relativistica della preliminare parametrazione, ovvero la necessità che la condotta dell’operatore sia valutata avuto riguardo alla specialità del suo ruolo di soggetto comunque chiamato ad accettare rischi per la propria vita e incolumità fisica in quanto al servizio della sicurezza della collettività, nonché, evidentemente, alle specificità del singolo contesto operativo.
11.2. È la stessa qualificazione come « straordinari » dei meriti che si vogliono ricompensare che racchiude in sé da un lato la soggettività del giudizio sull’azione, ma dall’altro l’alto livello di valore che la stessa deve avere, connotandosi come extra ordinaria , vale a dire eccedente i limiti dell’ordinario, del normale o del comune, ovvero di rilevanza o esorbitanza tale da renderla qualitativamente superlativa (« eccezionale », secondo la terminologia usata dal legislatore, su cui più avanti in maggior dettaglio).
11.3. Per meglio comprendere la rilevanza di tale aggettivazione nella individuazione dei presupposti di operatività della ricompensa, il collegio ritiene utile riferirsi ad operazioni che tipicamente si connotano per l’importanza a beneficio della collettività e per le doti investigative e operative richieste, quali, a mero titolo di esempio, quelle di contrasto alla criminalità organizzata e diffusa nonché allo spaccio di sostanze stupefacenti: ove si desse loro rilievo ex se , pretermettendo che per quanto di importanza essenziale esse rientrano nei compiti istituzionali degli operatori di polizia, talvolta addirittura addetti in via esclusiva ai settori che se ne occupano, l’attribuzione della ricompensa de qua conseguirebbe in maniera automatica alla segnalata partecipazione alle stesse, magari con formule del tutto stereotipe, suffragata dal ritorno di immagine che il relativo esito porta all’istituzione di appartenenza ove reso noto a livello mediatico.
12. Per contro, il collegio ritiene che una conferma della lettura necessariamente rigorosa da dare alla disciplina delle « ricompense », e tra queste a quella più significativa, costituita appunto dalla promozione per meriti straordinari e speciali, discenda anche dalla sua evoluzione. Il legislatore, infatti, è via via intervenuto per sistematizzare meglio la materia, ma nel contempo precisarne i presupposti, scongiurando riscontrate prassi di eccessi di proposte premiali la cui inadeguata selettività va a discapito anche della finalità incentivante delle relative previsioni. La ratio delle novelle, infatti, intervenute sulla materia, è chiaramente quella di ancorare il più possibile il sistema premiale, pur nella sua ricordata e imprescindibile discrezionalità, a salde logiche di equità e giustizia nell’apprezzamento dei singoli e concreti contributi offerti dal personale dipendente nelle attività di servizio. Senza dimenticare, peraltro, che il valore della singola operazione ovvero della singola condotta finirebbe essa pure per essere sminuita a fronte di una crescita esponenziale e immotivata delle ricompense.
13. Il sistema premiale, dunque, distinguendo da sempre tra le varie ricompense (art. 66 del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782), da ultimo raggruppate, a fini di disciplina giuridica, in ricompense per meriti straordinari e speciali (promozione per merito straordinario e encomio solenne) e ricompense per lodevole comportamento (encomio, lode, premio in denaro e compiacimento), commisura, secondo criteri di gradualità, ciascun riconoscimento all’effettivo e concreto merito dimostrato dai dipendenti.
13.1. L’accentuata discrezionalità che lo caratterizza in generale e nel complesso, raggiunge peraltro livelli di progressiva maggiore ampiezza quanto più elevato è il livello delle ricompense (cfr. Cons. Stato, sez. II, 2 febbraio 2022, n. 716; sez. III, 26 novembre 2018, n. 6673 e 23 ottobre 2015, n. 4889 ). Il che non consente comunque di trascendere dal requisito dell’« eccezionalità » nominativamente ascritta al singolo dipendente (da qui la necessità di valorizzarne l’apporto anche quando vengano in evidenza operazioni “collettive”, non potendo darsi rilievo a segnalazioni di più soggetti, in maniera indifferenziata e con formule stereotipate, senza porre in evidenza, sulla base di adeguata documentazione, il profilo dello specifico e dettagliato contributo fornito e delle spiccate qualità professionali dimostrate da ciascuno di essi).
14. Per quanto qui di interesse e rinviando per un’analitica ricostruzione della materia agli arresti della giurisprudenza sul punto (v. in particolare Cons. Stato, sez. I, parere n. 1120 del 14 agosto 2023), la disciplina dei presupposti e del procedimento di conferimento della ricompensa della “promozione per meriti straordinari” deriva dal combinato disposto delle specifiche norme contenute nel d.P.R. n. 782 del 1985, recante il regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e di quelle di cui al d.P.R. n. 335 del 1982.
14.1. Le maggiori novelle - cui si è fatto riferimento ai fini di una lettura evolutiva del sistema- che hanno interessato l’impianto normativo originario sono da ravvisare nel d.lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 e dal d.P.R. 21 giugno 2019, n. 82. Esse dunque tendono a rafforzare il fil rouge sotteso alla materia: la valorizzazione dell’eccezionalità del merito operativo (anche) quale strumento di organizzazione, la capacità di utilizzo del quale da parte dell’Amministrazione ha richiesto precisazioni a supporto affinché faccia buon governo del compito assegnatole di riconoscere ed apprezzare i casi in cui la professionalità, lo spirito di servizio ed il contributo profuso vanno oltre i parametri ordinariamente richiesti nello svolgimento dei compiti istituzionali dai propri dipendenti, nel contempo dando riscontro alla legittima aspirazione di questi ultimi a vedersi riconosciuto il rilevante ed eccezionale impegno in attività di servizio, come declinato nei requisiti delle ben diversificate tipologie di ricompense previste dalla normativa.
14.2. In tale direzione sono da collocare da un lato il tentativo di addivenire ad una declinazione di maggior dettaglio o comunque precisione dei presupposti sostanziali delle varie fattispecie premiali, attraverso la configurazione di coordinate metodologiche e parametri cui uniformarsi per commisurarvi l’eccezionale o rilevante impegno del singolo avuto riguardo alla qualifica rivestita e alle funzioni in concreto esercitate, oltre che alla particolari condizioni di tempo e di luogo (v. le modifiche agli artt. 68 e 69 del regolamento di servizio); dall’altro, l’inserimento, da parte del d.lgs. n. 126 del 2018, dell’art. 75- bis nel d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, che individua un ulteriore elemento per il conferimento delle promozioni per merito straordinario di cui agli artt. 71, 72, 73 e 74 del medesimo d.P.R., ancorando la previsione alla preventiva approvazione di appositi « criteri di massima ». Tali criteri consentono di tipizzare le relative procedure e le fattispecie direttamente correlate al circoscritto ambito di operatività delle disposizioni contenute nei medesimi articoli, utili ad orientare l’organo proponente nella elaborazione della proposta premiale e nella redazione delle schede nominative per ciascun dipendente che ritenga meritevole del supremo riconoscimento.
14.3. Denominatore comune di tutte le norme, e di tutte le riforme delle stesse, dunque, era e resta la circostanza che siano stati travalicati i limiti dell’usualità, laddove usuale è ontologicamente l’esposizione al pericolo e dimostrato un valore straordinario, laddove quello ordinario presuppone comunque la scelta di vita professionale di esporsi a rischi per salvaguardare quel fondamentale bene della vita sociale che è la sicurezza dei cittadini, comprensiva della percezione della stessa quale indice di buona vivibilità.
15. Va ancora ricordato come le disposizioni che nello specifico si occupano delle promozioni per merito straordinario sono contenute nel Capo III del Titolo II del richiamato d.P.R. del 1982, artt. 71- 74 (l’art. 75, che chiude tale parte del testo, afferisce alla decorrenza della promozione), ciascuno dei quali riferito a una particolare categoria (ad esempio, l’art. 71, ha riguardo al ruolo degli agenti e degli assistenti, mentre l’art. 72, di interesse ai fini di causa, agli assistenti capo e agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti). Le differenze di formulazione delle norme anche tra di loro, consegue evidentemente alla necessità di dare rilievo anche alla qualifica rivestita al momento del servizio che si intende ricompensare, nel senso che quanto più elevata è la stessa, tanto maggiore ha da essere anche il parametro di partenza cui commisurare la c.d. “normalità” del servizio, nell’accezione tipica che attiene ai servizi di polizia sopra ricordata.
16. A ben guardare e a conferma di quanto sopra detto, la diversa formulazione dell’art. 72 del d.P.R. n. 335 del 1982 dopo le modifiche apportate dal d.lgs. n. 126 del 2018, consiste nell’aver rafforzato la significatività della condotta individuale dell’operatore spostando il fulcro dell’“eccezionalità” sul suo risultato, piuttosto che sulla particolarità dell’operazione all’interno della quale essa si colloca. Non è chi non veda come ciò accresca, piuttosto che diminuire, l’esigenza che la condotta si elevi al di sopra degli standard della (elevata) qualità professionale richiesta.
17. A prescindere, dunque, da un’esegesi puntuale dei possibili significati delle differenze descrittive che connotano ogni singola norma, quello che le permea tutte è l’enfatizzazione dell’eccezionalità, appunto. Denominatore comune, cioè, era e resta l’inequivoca straordinarietà del comportamento, legata sì alla peculiarità del contesto, ma soprattutto individualmente distinguibile, e come tale distinta e valorizzata descrittivamente e analiticamente dai soggetti proponenti.
18. Vuoi, pertanto, che si ponga l’accento sulle «[…] operazioni di servizio di particolare importanza », evocate nella stesura originaria dell’art. 72 del d.P.R. n. 335 del 1982, vuoi che si valorizzi il risultato, come invece preteso ora dalla disposizione novellata, resta la necessità che ne emerga una « eccezionale capacità », sintomatica del possesso delle « qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore ».
19. È l’aggettivazione ripetuta e per certi versi ipertrofica a far emergere in maniera inequivoca i tratti distintivi a cui gli organi referenti o segnalanti e proponenti, con spirito necessariamente critico, devono conformarsi nell’approccio valutativo dei comportamenti in servizio dei dipendenti suscettibili di riconoscimento premiale sulla base della ben diversificata gamma delle pertinenti tipologie di ricompense.
20. Quanto detto ha trovato conferma anche in una sentenza della Corte costituzionale (Corte cost., 27 ottobre 2020, n. 224): chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 75, primo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, ha allineato la decorrenza giuridica della qualifica di sovrintendente cui si è avuto accesso per promozione per meriti straordinari -che la norma calcola(va) dalla data nella quale si è verificato il fatto che ha dato luogo alla promozione stessa - rispetto a quella di chi ha avuto accesso alla medesima qualifica a seguito di procedure selettive o concorsuali interne, per le quali l’art. 24- quater dello stesso d.P.R. n. 335 del 1982 contempla, al settimo comma, una retrodatazione giuridica nella qualifica alla data del 1° gennaio successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze. Ciò in ragione della riconosciuta esistenza di due metodi di progressione in carriera nella polizia di Stato, quello ordinario e quello straordinario. Quest’ultimo, riguarda i dipendenti che si sono distinti nell’espletamento del proprio servizio per comportamenti eccezionali, « anche oltre i doveri d’ufficio, avuto riguardo alla qualifica rivestita e tenuto conto del risultato conseguito in relazione alle circostanze di tempo e di luogo che hanno connotato l’attività svolta ». Di esso la Corte ha ricordato la ratio ispiratrice, ravvisandola nella volontà di ricompensare, con la forma più elevata prevista dall’ordinamento, « coloro i quali si siano distinti per l’eccezionalità delle doti mostrate in occasione di particolari operazioni di servizio […]» (§ 4.1. della parte in diritto). Salvo poi precisare, quale monito ad una lettura rigorosa e testuale della relativa disciplina e mediante richiamo ai consolidati arresti del Consiglio di Stato, sia in sede consultiva che giurisdizionale (Cons. Stato, sez. III, 18 giugno 2015, n. 3084; sez. I, parere del 24 giugno 1998, n. 416), come la ricompensa costituisca « un’eccezione alla regola del pubblico concorso, sì da doversi interpretare restrittivamente».
20.1. La promozione del personale della Polizia di Stato alla qualifica superiore per merito straordinario implica cioè necessariamente l’eccezionale rilevanza delle operazioni di servizio compiute sotto il profilo dei risultati conseguiti, nonché la dimostrazione, da parte degli interessati stessi per il tramite di tali comportamenti, del possesso di risorse personali e professionali fuori del comune e assolutamente rimarchevoli, mentre sono estranee al merito straordinario le ipotesi in cui il dipendente, pur trovandosi in situazione di pericolo, compie atti che non esulano dai doveri d’istituto.
21. Nel caso di specie, d’altro canto, è la stessa relazione del superiore gerarchico, ovvero del ST di TI, ad avere, con piena obiettività, escluso l’eccezionalità del contesto. A ben guardare, infatti, emerge chiaramente dagli atti redatti dagli interessati che la -pur meritoria- attività di allerta dei Vigili del fuoco nel contempo adoperandosi per ottenere lo sgombero dei luoghi messi in pericolo dall’incendio, si è risolta in una mera azione di convincimento con conseguente accompagnamento all’esterno delle persone interessate, che non risultano, ad esempio, essere state portate fisicamente in braccio in condizioni di per sé già proibitive a fini di celere evacuazione.
21.1. L’indiscussa generosità e abnegazione sottesa all’intervento, lungi da assorbirli, esalta i doveri di prudenza e professionalità che costantemente incombono ad ogni operatore: al fine di valutare, tuttavia, se è stata superata la linea di confine tra coraggio intrinseco al servizio svolto e eccezionalità dello stesso, ovvero livello di eccezionalità tale da rendere inadeguata la ricompensa dell’encomio, mancano elementi aggiuntivi che evidenzino le difficoltà ulteriori rispetto a quelle di contesto, costituito dall’effettuazione di un (doveroso) intervento di soccorso pubblico per incendio di immobile (di cui non risultano specifiche testimonianze di persone presenti sul posto, ovvero rapporti dei Vigili del fuoco o documentazione fotografica dei luoghi, da cui si desuma, ad esempio, la portata effettiva dell’incendio e soprattutto la sua estensione al momento dell’intervento).
22. Quanto sopra detto porta ad introdurre l’ultimo motivo di doglianza implicitamente posto dall’appellante, laddove evoca il pericolo di vita nel quale gli interessati sarebbero incorsi tenendo la descritta condotta operativa.
22.1. In proposito, va ricordato come l’art. 72 del d.P.R. n. 335 del 1982 (al pari degli altri riferiti alle differenti qualifiche di operatori) valorizza alternativamente quale presupposto della promozione anche la circostanza che con la propria azione l’operatore abbia messo in pericolo la propria vita. Il collegio ritiene che pure ridetta previsione vada letta nel contesto della eccezionalità e concretezza del pericolo, tale cioè da avere travalicato quello intrinseco al servizio e specificamente al tipo di attività svolta in riferimento allo stesso (nella specie, un’operazione, per quanto meritoria, di soccorso pubblico in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco).
22.2. Vero è che del tutto impropriamente il ST nella propria relazione, con espressione peraltro identica per entrambi gli operatori, riferisce che « non ha [nno] avuto remore a porre in pericolo la propria vita per salvaguardare quella di altre persone ». Egli stesso, tuttavia, non ha inteso dare rilievo a ridetta, generica affermazione, stante che, come chiarito sopra, ha concluso la relazione proponendo l’encomio solenne e non la promozione per meriti straordinari senza fornire alcun elemento atto a consentire una diversa valutazione sul livello di rischio a cui sarebbero stati sottoposti gli operatori.
23. In sintesi e per concludere, il legislatore, nel declinare la “ricompensa” costituita dalla promozione per meriti straordinari ha utilizzato, già nella formulazione originaria delle norme di riferimento, espressioni atte a vincolare i valutatori a parametri di obiettiva eccedenza dal valore delle condotte operative: e ciò nel chiaro intento di consentirne l’utilizzo in aggiunta, non in sostituzione, agli altri strumenti di governo delle risorse umane e di valorizzazione del merito (sul punto, si vedano i contenuti della circolare esplicativa in materia di tipologie, requisiti e procedure per il conferimento delle ricompense al personale della Polizia di Stato, alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2019, n. 82, prot. 0028730 del 15 aprile 2020, nonché il vademecum per la compilazione dei rapporti e delle proposte premiali secondo la riforma 2018-2019, a cura della medesima Amministrazione). Conseguentemente non possano rientrare nella fattispecie del merito straordinario tale da determinare l’acquisizione di una qualifica superiore tutti quei casi in cui il dipendente della Polizia di Stato, pur trovandosi in situazione di pericolo, compia atti che non esulano dai doveri d’istituto, seppure ne evidenzino le capacità e doti operative, che opportunamente la linea gerarchica di riferimento propone per altri tipi di riconoscimenti.
23.1. È evidente che ciò implica un’innegabile delicatezza della valutazione da parte dell’organo competente a pronunciarsi, cui non può non accedere un’intrinseca discrezionalità: l’effettiva meritevolezza della promozione, che costituisce un riconoscimento speciale ed eccezionale, da attribuire al personale interessato, che va individuata non in termini assoluti, ma avuto riguardo alla specificità dell’impegno richiesto agli appartenenti a corpi di polizia, la cui attività si connota intrinsecamente per la vocazione al “servizio” della collettività, preservandola dai pericoli e conseguentemente facendosene istituzionalmente carico. Laddove, come nel caso di specie, tale valutazione non presenti profili di palese arbitrarietà e irragionevolezza, essa è, oltre che insindacabile, anche condivisibile nel merito.
24. Per tutto quanto sopra detto, l’appello deve essere dichiarato inammissibile e comunque infondato nel merito.
24.1. Le spese del presente giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a., ricorrendone i presupposti applicativi, secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio, sostanzialmente recepita, sul punto in esame, dalla novella recata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, all’art. 26 c.p.a. [cfr. ex plurimis sez. IV, 10 gennaio 2022, n. 148 e 22 agosto 2018, n. 5008; sez. V, 9 luglio 2015, n. 3462, cui si rinvia ai sensi degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della misura indennitaria conformemente, peraltro, ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. ex plurimis sez. VI, n. 11939 del 2017; n. 22150 del 2016)]. La condanna dell’appellante, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. rileva, infine, anche agli eventuali effetti di cui all’art. 2, comma 2- quinquies, lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cfr. ancora Cons. Stato, sez. IV, n. 148 del 2022, cit. supra ).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero dell’interno, anche ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a., nella misura complessiva di euro 4.000/00 (quattromila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella Manzione | Vito Poli |
IL SEGRETARIO